Gazzetta n. 211 del 9 settembre 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 4 settembre 2013 |
Proroga e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante "Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati." |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente il "Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2003, n. 52, e in particolare, l'articolo 8 del predetto accordo; Viste le ordinanze ministeriali del 21 luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2009, n. 207, e del 21 luglio 2011, che sostituisce la predetta o.m., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2011, n. 210; Considerato che e' tuttora attuale l'esigenza di tutelare l'integrita' fisica degli animali nonche' l'incolumita' dei fantini e degli spettatori presenti alle manifestazioni in questione, secondo le motivazioni contenute nell'o.m. 21 luglio 2011 cit.; Ritenuto, nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina in materia, di reiterare le misure di cui alla predetta o.m. 21 luglio 2011 cit., integrandole con quelle ulteriori emerse alla luce dell'esperienza maturata durante il biennio di vigenza dell'ordinanza ministeriale 21 luglio 2011; Considerato che nella seduta del 26 luglio 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge recante disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie di tutela della salute umana nonche' di benessere animale, il cui articolo 21 contempla, tra l'altro, disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute nell'ambito delle manifestazioni popolari pubbliche o aperte al pubblico nelle quali vengono impiegati equidi; Ritenuto per quanto sopra, e nelle more della conclusione dell'iter del predetto disegno di legge, di prorogare l'efficacia dell'ordinanza del 21 luglio 2011, come modificata dalla presente ordinanza, di ulteriori 12 mesi; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato On.le Paolo Fadda (registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2013, registro n. 10, foglio n. 367);
Ordina:
Art. 1
1. All'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi a eccezione di mostre, sfilate e cortei garantiscono i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformita' alle previsioni di cui alla presente ordinanza e all'allegato A, che ne costituisce parte integrante. Sono escluse dall'applicazione delle presenti disposizioni le manifestazioni che si svolgono all'interno degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - gestione ex ASSI, dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), dalla Federazione equestre internazionale (FEI), dalla Federazione italiana turismo equestre e trec (FITETREC - A.N.T.E.) nonche' da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che nei propri statuti, regolamenti o disciplinari prevedono misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle previste dalla presente ordinanza, nell'ambito delle discipline indicate dai rispettivi statuti."; b) all'allegato A, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera a) dopo le parole "che assistono alla manifestazione" sono aggiunte le seguenti: "ed e' adeguatamente delimitato al fine di evitare la fuga degli animali"; 2) alla lettera b) dopo la parola "idoneo" sono aggiunte le seguenti: "anche sulla base della valutazione del rischio"; 3) la lettera d) e' sostituita come segue: "d) Il tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, e' formato attraverso uno specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico-sportivi di riferimento, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - gestione ex ASSI e CONI - FISE, ed e' inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi e pubblicato sui rispettivi siti internet. I citati enti provvedono a stabilire e rendere pubblici i requisiti necessari per la certificazione dei percorsi formativi."; 4) la lettera f) e' sostituita come segue: "f) Gli organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione e approntano un adeguato servizio di soccorso per gli animali, assicurando a tal fine: la presenza di un'ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto idoneo; la disponibilita' di una struttura veterinaria per equidi; la presenza di un medico veterinario ippiatra che prima della manifestazione effettua l'esame obiettivo generale sugli animali, valuta le loro condizioni, anche sulla base delle certificazioni fornite dal veterinario di fiducia e, ove lo ritenga necessario, esegue una visita piu' approfondita o ulteriori accertamenti per ammettere gli animali alla manifestazione, oltre ad assicurare il primo soccorso".
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| Art. 2
1. L'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata dalla presente ordinanza, e' prorogata per dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 4 settembre 2013
p. Il Ministro, il Sottosegretario di Stato: Fadda
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 12, foglio n. 126
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