Gazzetta n. 211 del 9 settembre 2013 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 28 agosto 2013 |
Regime di rimborsabilita' e prezzo di nuove indicazioni terapeutiche e nuova confezione del medicinale per uso umano «Enbrel (etanercept)». (Determina n. 759/2013). |
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Per il regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale ENBREL (etanercept) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 16 luglio 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/99/126/022 «10 mg-polvere e solvente per soluzione per iniezione uso sottocutaneo - polvere flaconcino (vetro), solvente siringa pre-riempita (vetro) solvente 1 ml (10 mg/ml)» 4 flaconcini + 4 adattatori flaconcini + 8 tamponi alcool. Titolare A.I.C.: Pfizer Limited. IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8; Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»; Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE; Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; Visto il regolamento n. 726/2004/CE; Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note A.I.F.A. 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; Vista la determinazione A.I.F.A. del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; Vista la determinazione A.I.F.A. del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; Vista la domanda con la quale la ditta Pfizer Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita' delle nuove indicazioni terapeutiche e della nuova confezione da 10 mg; Visto il comunicato relativo al medicinale per uso umano «Enbrel» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2013; Visto il parere della commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta dell'8 gennaio 2013; Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 maggio 2013; Vista la deliberazione n. 18 in data 23 luglio 2013 del consiglio di amministrazione dell'A.I.F.A. adottata su proposta del direttore generale; Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
Determina:
Art. 1 Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.
Alla specialita' medicinale ENBREL (etanercept) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale: Confezione: «10 mg-polvere e solvente per soluzione per iniezione uso sottocutaneo - polvere flaconcino (vetro), solvente siringa pre-riempita (vetro) solvente 1 ml (10mg/m1)» 4 flaconcini + 4 adattatori flaconcini + 8 tamponi alcool - A.I.C. n. 034675215/E (in base 10) 11261H (in base 32).
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| Art. 2 Classificazione ai fini della rimborsabilita'
E' rimborsata la nuova indicazione terapeutica del medicinale ENBREL: psoriasi pediatrica a placche. Trattamento della psoriasi a placche cronica grave nei bambini ed adolescenti a partire dai 6 anni di eta' che non sono controllati in maniera adeguata da altre terapie sistemiche o fototerapie o che sono intolleranti ad esse. La nuova confezione e' classificata come segue: Confezione: «10 mg-polvere e solvente per soluzione per iniezione uso sottocutaneo - polvere flaconcino (vetro), solvente siringa pre-riempita (vetro) solvente 1 ml (10mg/m1)» 4 flaconcini + 4 adattatori flaconcini + 8 tamponi alcool - A.I.C. n. 034675215/E (in base 10) 1126JH (in base 32). Classe di rimborsabilita': H. Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 204,10; Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 336,85. Validita' del contratto: 24 mesi. Sconto alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.
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| Art. 3 Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ENBREL (etanercept) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, dermatologo, internista (RRL).
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| Art. 4 Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Roma, 28 agosto 2013
Il direttore generale: Pani
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