Gazzetta n. 210 del 7 settembre 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 agosto 2013
Riparto del concorso finanziario agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per gli anni 2013 e 2014, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";
Visto in particolare, l'art. 16, comma 2, che prevede che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate (attuale Fondo per lo sviluppo e la coesione), ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna Regione in misura proporzionale agli importi stabiliti per i medesimi anni in termini di rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno. La predetta riduzione e' effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione. In caso di insufficienza delle predette risorse le Regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013);
Vista la deliberazione assunta dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013, con cui e' stato determinato, tra l'altro, l'ammontare del concorso finanziario per ciascuna Regione a statuto ordinario in termini di riduzioni erariali per l'anno 2013, di cui al citato art. 16, comma 2 per un ammontare complessivo pari a 1.000 milioni di euro;
Vista la nota della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 868/C2FIN del 14 febbraio 2013, con cui le Regioni hanno segnalato la loro disponibilita' all'utilizzo del contributo spettante a ciascuna Regione per l'attuazione del patto di stabilita' verticale incentivato 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
Visto il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali";
Visto in particolare, l'art. 1-bis che ha modificato l'art. 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, incrementando le risorse destinate all'attuazione del patto di stabilita' verticale incentivato, per cui il contributo spettante alle Regioni a statuto ordinario risulta attualmente pari a complessivi 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;
Vista la nota della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 2946/C2FIN del 27 giugno 2013, con cui le Regioni hanno trasmesso la tabella ai fini delle determinazioni da adottare in sede di Conferenza Stato-Regioni in materia di distribuzione dei tagli previsti dall'art. 16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e di ripartizione del contributo spettante a ciascuna Regione per l'attuazione del patto di stabilita' verticale incentivato per gli anni 2013 e 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 122 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dal decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
Visto l'accordo raggiunto nella seduta della Conferenza Stato - Regioni dell'11 luglio 2013 con cui e' stato sancito, per gli anni 2013 e 2014, il concorso finanziario delle Regioni a Statuto ordinario di cui all'art. 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sulla base della tabella trasmessa dalle Regioni con la citata nota;
Considerata la necessita' di predisporre un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che disponga il riparto del concorso finanziario agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per gli anni 2013 e 2014, come determinato dalla Conferenza Stato - Regioni, e che individui le risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario da assoggettare a riduzione per i medesimi anni, anche al fine di consentire lo sblocco dell'utilizzo delle risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2013 e 2014;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 luglio 2013;

Decreta:
Articolo unico
Determinazione del concorso finanziario di ciascuna Regione per gli
anni 2013 e 2014 e individuazione delle risorse da assoggettare a
riduzione.
1. Per gli anni 2013 e 2014, il concorso finanziario di ciascuna Regione a statuto ordinario in termini di riduzioni delle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni medesime, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, per un ammontare complessivamente pari a 1.000 milioni di euro, e' determinato sulla base degli importi di cui alla tabella 1, facente parte integrante del presente decreto.
2. Per gli anni 2013 e 2014, sono ridotte, per un ammontare complessivamente pari a 1.000 milioni di euro, le risorse per il patto di stabilita' verticale incentivato di cui all'art. 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'art. 1-bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35.
3. Le risorse di cui al comma 2 possono essere considerate di spettanza delle Regioni e, quindi, utili ai fini della riduzione di cui al presente decreto a condizione che le Regioni abbiano ceduto effettivamente spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilita' interno agli enti locali del proprio territorio, entro il termine del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all'anno 2014, come previsto dall'art. 1, comma 125, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'art. 1-bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, e provvedano alla riduzione del debito. Nel caso in cui tali condizioni non si verifichino, le riduzioni di cui al comma 2 verranno imputate prioritariamente alle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione. In caso di insufficienza delle predette risorse, le Regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2013

Il ragioniere generale dello Stato: Franco
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone