Gazzetta n. 196 del 22 agosto 2013 (vai al sommario)
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76
Testo del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 150 del 28 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori
giovani

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di eta' e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, e' istituito in via sperimentale, nel limite delle risorse di cui ai commi 12 e 16, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al comma 2, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008.
(( 1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non spetta per le assunzioni con contratti di lavoro domestico. ))
2. L'assunzione di cui al comma 1 deve riguardare lavoratori, di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni:
a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
(( c) (soppressa). ))
(( 3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015. ))
4. L'incentivo e' pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed e' corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura. Il valore mensile dell'incentivo non puo' comunque superare l'importo di seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo.
5. L'incentivo di cui al comma 1 e' corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di seicentocinquanta euro mensili per lavoratore, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque gia' beneficiato dell'incentivo di cui al comma 4. Alla trasformazione di cui al presente comma deve comunque corrispondere (( entro un mese un'ulteriore assunzione di lavoratore con contratto di lavoro dipendente, )) prescindendo in tal caso, per la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive di cui al comma 2, ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 3.
6. L'incremento occupazionale di cui al comma 3 e' calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro (( dei lavoratori a tempo pieno. ))
7. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
8. All'incentivo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e di consentire la fruizione dell'incentivo stesso; entro il medesimo termine l'Inps, con propria circolare, disciplina le modalita' attuative del presente incentivo.
10. L'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione di cui al comma 12. (( Tali assunzioni devono essere effettuate non oltre il 30 giugno 2015. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce comunicazione della data di decorrenza dell'incentivo mediante avviso pubblicato nel sito internet istituzionale. ))
11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Inps provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 10.
12. Le risorse di cui al comma 1, destinate al finanziamento dell'incentivo straordinario di cui al medesimo comma, sono determinate:
a) nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2013, 150 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016, (( per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, )) a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 gia' destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonche', per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione gia' destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle finalita' di cui al presente articolo ai sensi del comma 13;
b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013, 98 milioni di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016, per le restanti regioni, ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali.
13. Le predette risorse sono destinate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli importi destinati per singola Regione.
(( 14. L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto dall'INPS con le modalita' di cui al presente comma. L'Istituto provvede, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, a fornire una specifica comunicazione in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse per l'accesso al beneficio medesimo. A seguito della comunicazione di cui al precedente periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto del beneficio spettante sulla base della documentazione allegata alla domanda e allo stesso richiedente e' assegnato un termine perentorio di sette giorni lavorativi per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che da' titolo all'agevolazione. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, lo stesso richiedente ha l'onere di comunicare al competente ufficio dell'INPS l'avvenuta stipula del contratto che da' titolo all'agevolazione. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui ai periodi che precedono, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che da' titolo all'agevolazione e, in caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende piu' in considerazione ulteriori domande con riferimento alla Regione per la quale e' stata verificata tale insufficienza di risorse, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. ))
15. A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei Programmi operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province autonome, possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo.
16. La decisione regionale di attivare l'incentivo di cui al presente articolo deve indicare l'ammontare massimo di risorse dedicate all'incentivo stesso ed essere prontamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Inps. Sulla base delle predette comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse individuate nell'ambito dei programmi regionali imputandole, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilita' di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Le predette risorse sono riassegnate per le suddette finalita' di spesa al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con indicazione degli importi destinati per singola Regione anche ai fini dell'attuazione della procedura e del monitoraggio di cui al comma 14.
17. (( (Soppresso) ))
18. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Inps provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di cui al comma 15.
19. Entro un giorno dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 16, relativa alla decisione regionale di attivare l'incentivo, l'Inps ne da' apposita diffusione.
20. L'Inps fornisce alle Regioni le informazioni dettagliate necessarie alla certificazione alla Commissione europea delle spese connesse all'attuazione dell'incentivo.
21. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedera' ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008.
22. In relazione alla prossima scadenza del Regolamento (CE) n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica la compatibilita' delle disposizioni di cui al presente articolo alle nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento.
(( 22-bis. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo 1 della legge n. 92 del 2012. ))
Riferimenti normativi

- Il Regolamento CE n. 800/2008 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale U.E. 9 agosto 2008, n.
L 214.
- Il testo dell'art. 2359 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.".
- Il testo dell'art. 4, commi 12,13 e 15 della legge 28
giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), e' il
seguente:
"Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro). - (omissis)
12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli
incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti
dall'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come
ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti
principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione
costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione
collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in
cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene
utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il
diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro
lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato
o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono
esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un
lavoratore mediante contratto di somministrazione,
l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la
riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di
precedenza per essere stato precedentemente licenziato da
un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto
a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o
l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in
atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
finalizzate all'acquisizione di professionalita'
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi
oppure siano effettuate presso una diversa unita'
produttiva;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei
lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi
precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento
del licenziamento, presenti assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro
che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di
collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale
condizione si applica anche all'utilizzatore.
12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per
l'incremento in termini quantitativi e qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto
dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 5 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto
confermato in ogni sua disposizione.
13. Ai fini della determinazione del diritto agli
incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui
il lavoratore ha prestato l'attivita' in favore dello
stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o
somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei
confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla
medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui
all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori
ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
14. "omissis"
15. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un
rapporto di lavoro o di somministrazione producono la
perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo
compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione.
(omissis)".
- Il testo della legge 16 aprile 1987, n. 183
(Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n.
109.
- Il testo dell'art. 23, comma 4 della legge 12
dicembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di
stabilita' 2012) e' il seguente:
"Art. 23 (Fondo di rotazione per le politiche
comunitarie). - (omissis)
4. Il Fondo di rotazione di cui al comma 1 destina le
risorse finanziarie a proprio carico, provenienti da
un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento
nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007/2013,
alla realizzazione di interventi di sviluppo
socio-economico concordati tra le Autorita' italiane e la
Commissione europea nell'ambito del processo di revisione
dei predetti programmi.".
- Il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno
a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), e'
il seguente:
"Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene
alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in
sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, assegna una quota delle
risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.".
- Il testo dell'art. 1, commi 2 e 3, della citata legge
28 giugno 2012, n. 92, e' il seguente:
"Art. 1 (Disposizioni generali, tipologie contrattuali
e disciplina in tema di flessibilita' in uscita e tutele
del lavoratore). - (omissis)
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli
interventi e delle misure di cui alla presente legge e di
valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del
lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini, sulle modalita'
di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
collaborazione con le altre istituzioni competenti, un
sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su
dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale
(Sistan). Al sistema concorrono altresi' le parti sociali
attraverso la partecipazione delle organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
di lavoro e dei lavoratori.
3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza
almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle
singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici
e macroeconomici, nonche' sul grado di effettivo
conseguimento delle finalita' di cui al comma 1. Il sistema
assicura altresi' elementi conoscitivi sull'andamento
dell'occupazione femminile, rilevando, in particolare, la
corrispondenza dei livelli retributivi al principio di
parita' di trattamento nonche' sugli effetti determinati
dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali.
Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui ai
commi da 2 a 6 sono desunti elementi per l'implementazione
ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli
interventi introdotti dalla presente legge, anche alla luce
dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti
produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, piu'
in generale, di quelle sociali.".
 
Art. 2

Interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare
giovanile

1. Le disposizioni di cui al presente articolo contengono misure volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani.
2. In considerazione della situazione occupazionale richiamata al comma 1, che richiede l'adozione di misure volte a restituire all'apprendistato il ruolo di modalita' tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro, entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Nell'ambito delle linee guida di cui al precedente periodo, possono in particolare essere adottate le seguenti disposizioni derogatorie dello stesso decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167:
a) il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e' obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;
b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita e' effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, recante «Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino»;
c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l'impresa ha la propria sede legale.
3. Decorso inutilmente il termine per l'adozione delle linee guida di cui al comma 2, in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere trovano diretta applicazione le previsioni di cui alle lettere (( a), b) e c) )) del medesimo comma 2. (( Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, resta comunque salva )) la possibilita' di una diversa disciplina in seguito all'adozione delle richiamate linee guida ovvero in seguito all'adozione di disposizioni di specie da parte delle singole regioni.
4. - 5. (( (Soppressi) ))
(( 5-bis. Al fine di sostenere la tutela del settore dei beni culturali e' istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1 milione di euro, denominato «Fondo mille giovani per la cultura», destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attivita' e dei servizi per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di eta'. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di accesso al Fondo di cui al presente comma.
5-ter. Per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle linee guida di cui all'Accordo sancito il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in piu' regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove e' ubicata la sede legale e possono altresi' accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede legale. ))

6. In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, volto a consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennita' per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d) della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le ipotesi in cui il soggetto ospitante del tirocinio sia un'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo e non sia possibile, per comprovate ragioni, far fronte al relativo onere attingendo ai fondi gia' destinati alle esigenze formative di tale amministrazione.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le modalita' attuative del comma 6.
8. Gli interventi straordinari di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione ai sensi di cui al comma 3, terzo periodo del medesimo articolo 1.
9. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «entro due anni dalla data di assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2015».
10. Al fine di promuovere l'alternanza tra studio e lavoro e' autorizzata la spesa di 3 milioni per l'anno 2013 e di 7,6 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare al sostegno delle attivita' di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'anno accademico 2013-2014.
11. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' della ricerca, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la CRUI, fissa i criteri e le modalita' per la ripartizione, su base premiale, delle risorse di cui al comma 10 tra le universita' statali che attivano tirocini della durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati.
12. Le universita' provvedono all'attribuzione agli studenti delle risorse assegnate ai sensi del comma 11 , sulla base di graduatorie formate secondo i seguenti criteri di premialita':
a) regolarita' del percorso di studi;
b) votazione media degli esami;
c) condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
13. Ciascuna universita' assegna le risorse agli studenti utilmente collocati in graduatoria fino all'esaurimento delle stesse, dando priorita' agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea, nella misura massima di 200 euro mensili a studente. (( Tale importo e' assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto da altro soggetto pubblico o privato. Per i soli tirocini all'estero presso soggetti pubblici l'importo puo' essere corrisposto anche in forma di benefici o facilitazioni non monetari. ))
14. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge fissa i criteri e le modalita' per definire piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo grado, con priorita' per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sulla base di criteri che ne premino l'impegno e il merito. Con il medesimo decreto sono fissati anche i criteri per l'attribuzione di crediti formativi agli studenti che svolgono i suddetti tirocini. Dall'attuazione delle misure di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, (Testo unico dell'apprendistato, a
norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre
2011, n. 236, e' il seguente:
"Art. 4 (Apprendistato professionalizzante o contratto
di mestiere). - 1. Possono essere assunti in tutti i
settori di attivita', pubblici o privati, con contratto di
apprendistato professionalizzante o di mestiere per il
conseguimento di una qualifica professionale a fini
contrattuali i soggetti di eta' compresa tra i diciotto
anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una
qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di
apprendistato professionalizzante o di mestiere puo' essere
stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti
collettivi stabiliscono, in ragione dell'eta'
dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale
da conseguire, la durata e le modalita' di erogazione della
formazione per l'acquisizione delle competenze
tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei
profili professionali stabiliti nei sistemi di
classificazione e inquadramento del personale, nonche' la
durata, anche minima, del contratto che, per la sua
componente formativa, non puo' comunque essere superiore a
tre anni ovvero cinque per i profili professionali
caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla
contrattazione collettiva di riferimento.
3. La formazione di tipo professionalizzante e di
mestiere, svolta sotto la responsabilita' della azienda, e'
integrata, nei limiti delle risorse annualmente
disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o
esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di
competenze di base e trasversali per un monte complessivo
non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e
disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e
tenuto conto dell'eta', del titolo di studio e delle
competenze dell'apprendista.
4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori
di lavoro possono definire, anche nell'ambito della
bilateralita', le modalita' per il riconoscimento della
qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria
attivita' in cicli stagionali i contratti collettivi di
lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere
specifiche modalita' di svolgimento del contratto di
apprendistato, anche a tempo determinato.".
- Il testo dell'art. 1, commi 1180 e seguenti, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007) e' il seguente:
"1180. All'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, il comma 2 e' sostituito dai
seguenti:
«2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le
pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione
al Servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a
quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa di trasmissione. La
comunicazione deve indicare i dati anagrafici del
lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione
qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la
tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il
trattamento economico e normativo applicato. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze
produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere
effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del
rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare
entro il giorno antecedente al Servizio competente,
mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita' del
lavoratore e del datore di lavoro».
1181. L'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, e' abrogato.
1182. Fino alla effettiva operativita' delle modalita'
di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le
comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto
dall'art. 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, resta in vigore l'obbligo di comunicazione
all'INAIL di cui all'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi
esclusivamente attraverso strumenti informatici. La
medesima comunicazione deve essere effettuata all'IPSEMA
per gli assicurati del settore marittimo.
1183. Al comma 5 dell'art. 4-bis del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le
seguenti lettere:
«e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della ragione sociale del datore di
lavoro;
e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di
essa».
1184. All'art. 4-bis del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
«6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione,
trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo,
subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze
professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al
Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata
la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono
valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e
provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre
forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche' nei
confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo.
6-bis. All'art. 7, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, le parole: "o lo assume per qualsiasi causa
alle proprie dipendenze" sono soppresse».
6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente
articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono
avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai
servizi competenti presso i quali e' ubicata la sede di
lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le
modalita' e i tempi di applicazione di quanto previsto dal
presente comma».
1185. E' abrogato l'art. 19, comma 5, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni.".
- Il testo dell'art. 1, comma 34, della citata legge n.
92 del 2012 e' il seguente:
"Art. 1 (Disposizioni generali, tipologie contrattuali
e disciplina in tema di flessibilita' in uscita e tutele
del lavoratore). - (omissis)
34. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo e le regioni
concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida
condivise in materia di tirocini formativi e di
orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi,
anche in relazione alla valorizzazione di altre forme
contrattuali a contenuto formativo;
b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire
e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche
attraverso la puntuale individuazione delle modalita' con
cui il tirocinante presta la propria attivita';
c) individuazione degli elementi qualificanti del
tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
d) riconoscimento di una congrua indennita', anche in
forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.".
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge
n. 92 del 2012, si veda il riferimento normativo all'art.
1.
- Il testo dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 2 (Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel
Mezzogiorno). - 1. In funzione e nella prospettiva di una
sistematica definizione a livello europeo della fiscalita'
di vantaggio per le regioni del Mezzogiorno, fiscalita' che
deve essere relativa a lavoro, ricerca e imprese,
coerentemente con la decisione assunta nel "Patto Euro
plus" del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti
specifici ai fini della promozione della produttivita'
nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene, per
cominciare, introdotto un credito d'imposta per ogni
lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato.
L'assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi
successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto. In attesa di una estensione coerente con il citato
"Patto Euro plus", il funzionamento del credito di imposta
si basa sui requisiti oggi previsti dalla Commissione
Europea e specificati nei successivi commi.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al
Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6
agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell' art. 40
del predetto Regolamento, ai datori di lavoro che, nei
ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto aumentano il numero di lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori
definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" ai sensi
del numero 18 dell' art. 2 del predetto Regolamento, nelle
regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) e' concesso
per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta
nella misura del 50% dei costi salariali di cui al numero
15 del citato art. 2 sostenuti nei dodici mesi successivi
all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori
definiti dalla Commissione Europea "molto svantaggiati" ai
sensi del numero 19 dell' art. 2 del predetto Regolamento,
il credito d'imposta e' concesso nella misura del 50% dei
costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi
all'assunzione. Ai sensi dei numeri 18 e 19 dell'art. 2 del
citato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si
intendono lavoratori privi di impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma
di scuola media superiore o professionale, ovvero che
abbiano superato i 50 anni di eta', ovvero che vivano soli
con una o piu' persone a carico, ovvero occupati in
professioni o settori con elevato tasso di disparita'
uomo-donna - ivi definito - ovvero membri di una minoranza
nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori
molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di
lavoro da almeno 24 mesi.
3. Il credito di imposta e' calcolato sulla base della
differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a
tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero
dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato
mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di
assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto
di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in
misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle
del contratto nazionale.
4. L'incremento della base occupazionale va considerato
al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in
societa' controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359
del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto.
5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori
di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello
dell'entrata in vigore del presente decreto, ogni
lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato
costituisce incremento della base occupazionale. I
lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale
si assumono nella base occupazionale in misura
proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del
contratto nazionale.
6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e'
concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione
ai sensi dell' art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 15
maggio 2015. Esso non concorre alla formazione del reddito
e del valore della produzione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo
indeterminato e' inferiore o pari a quello rilevato
mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di
assunzione; (13)
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per
un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso
delle piccole e medie imprese;
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate
violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a
quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le
quali siano state irrogate sanzioni di importo non
inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste
dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi in cui siano
emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro
il datore di lavoro per condotta antisindacale.
7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma
7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del
credito d'imposta di cui hanno gia' usufruito. Nel caso
ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7,
e' dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito
dal momento in cui e' stata commessa la violazione. Il
credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui
abbia gia' usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto
a una procedura concorsuale, e' considerato credito
prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle
violazioni di cui alla lettera c) del comma 7 decorrono i
termini per procedere al recupero delle minori somme
versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli
interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione
delle relative sanzioni.
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e
con il Ministro della gioventu', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, e tenendo conto dei
notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al
precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella
spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i
limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni
di cui al comma 1 nonche' le disposizioni di attuazione dei
commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto
delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti
fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del
presente credito d'imposta.
8-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede
nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi
del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia delle entrate
sono dettati termini e modalita' di fruizione del credito
di imposta al fine del rispetto del previsto limite di
spesa.
9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente
articolo sono individuate, previo consenso della
Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse
nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al
finanziamento dei programmi operativi, regionali e
nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al
comma 8. Le citate risorse nazionali e comunitarie per
ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente
riassegnate per le suddette finalita' di spesa, ad apposito
programma dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. A tal fine, le
Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano
al Fondo di rotazione di cui all' art. 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali,
riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da
versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more
della conclusione della procedura finalizzata
all'individuazione e riassegnazione delle risorse, la
regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai
sensi del comma 6 avviene utilizzando i fondi disponibili
sulla contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate -
Fondi di bilancio» senza incidere sul saldo giornaliero di
tesoreria.".
- Il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, e successive modificazioni (Definizioni di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a
norma dell'art. 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n.
449) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998,
n. 90.
 
Art. 3

Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la poverta' nel
Mezzogiorno - Carta per l'inclusione

1. In aggiunta alle misure di cui agli articoli 1 e 2, al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, gia' destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonche', per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione gia' destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si attiveranno le seguenti ulteriori misure nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato (( quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 68 milioni di euro per l'anno 2014 e a 152 milioni di euro per l'anno 2015 )) per essere riassegnate alle finalita' di cui alle successive lettere:
a) per le misure per l'autoimpiego e autoimprenditorialita' previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, nel limite di 26 milioni di euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni di euro per l'anno 2015;
b) per l'azione del Piano di Azione Coesione rivolta alla promozione e realizzazione di progetti promossi (( da giovani e da soggetti delle categorie svantaggiate e molto svantaggiate )) per l'infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno, (( con particolare riferimento ai beni immobili confiscati di cui all'articolo 48, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, )) nel limite di 26 milioni di euro per l'anno 2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni di euro per l'anno 2015;
c) per le borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attivita' di formazione, di eta' compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di una indennita' di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di 56 milioni di euro per l'anno 2013, (( 16 milioni di euro per l'anno 2014 e 96 milioni di euro per l'anno 2015. ))
(( 1-bis. Per gli interventi e le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dovranno essere finanziati, in via prioritaria, i bandi che prevedano il sostegno di nuovi progetti o imprese che possano avvalersi di un'azione di accompagnamento e tutoraggio per l'avvio e il consolidamento dell'attivita' imprenditoriale da parte di altra impresa gia' operante da tempo, con successo, in altro luogo e nella medesima attivita'. La remunerazione dell'impresa che svolge attivita' di tutoraggio, nell'ambito delle risorse di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e' definita con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La remunerazione e' corrisposta solo a fronte di successo dell'impresa oggetto del tutoraggio. L'impresa che svolge attivita' di tutoraggio non deve vantare alcuna forma di partecipazione o controllo societario nei confronti dell'impresa oggetto del tutoraggio. ))
2. Tenuto conto della particolare incidenza della poverta' assoluta nel Mezzogiorno, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 gia' destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonche', per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione gia' destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, la sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' estesa, nei limiti di (( 140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro per l'anno 2015, )) ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano gia' coperti. Tale sperimentazione costituisce l'avvio del programma «Promozione dell'inclusione sociale».
3. Le risorse di cui al comma 2 sono versate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le risorse sono ripartite con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale tra gli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera (( a), )) della legge 8 novembre 2000, n. 328, in maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario della sperimentazione, siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito. Le regioni interessate dalla sperimentazione comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'articolazione degli ambiti territoriali di competenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. L'estensione della sperimentazione e' realizzata nelle forme e secondo le modalita' stabilite in applicazione dell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi requisiti eventuali ed ulteriori definiti dalle Regioni interessate, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza.
5. Ulteriori finanziamenti della sperimentazione o ampliamenti dell'ambito territoriale di sua applicazione possono essere disposti da Regioni e Province autonome, anche se non rientranti nel Mezzogiorno.
Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 23, comma 4, della a citata
legge 183 del 2011 si veda il riferimento normativo
all'art. 1.
- Il testo del decreto legislativo del citato decreto
legislativo n. 185 del 2000 (Incentivi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione
dell'art. 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2000, n. 156.
- Il testo dell'art. 48, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136), e' il seguente:
"Art. 48 (Destinazione dei beni e delle somme). -
(omissis)
3. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di
giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove
idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi
allo svolgimento delle attivita' istituzionali di
amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita'
statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli
stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati
di tipo mafioso;
b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa
autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati
dall'Agenzia per finalita' economiche;
c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in
via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e'
sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.
Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito
elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene
periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con
adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati
concernenti la consistenza, la destinazione e
l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a
terzi, i dati identificativi del concessionario e gli
estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.
Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso
associazioni, possono amministrare direttamente il bene o,
sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in
concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi
di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di
trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti, ad
associazioni maggiormente rappresentative degli enti
locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nonche' alle associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La
convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le
modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di
risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni
non assegnati possono essere utilizzati dagli enti
territoriali per finalita' di lucro e i relativi proventi
devono essere reimpiegati esclusivamente per finalita'
sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha
provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il
sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo
stato della procedura;
d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile
e' sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune puo'
amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente,
assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
i criteri di cui all'art. 129 del medesimo testo unico, ad
associazioni, comunita' o enti per il recupero di
tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito
l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha
provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
con poteri sostitutivi.".
- Il testo dell'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo), e' il seguente:
"Art. 60 (Sperimentazione finalizzata alla proroga del
programma «carta acquisti»). - 1. Al fine di favorire la
diffusione della carta acquisti, istituita dall'art. 81,
comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di
maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile
generalizzazione come strumento di contrasto alla poverta'
assoluta, e' avviata una sperimentazione nei comuni con
piu' di 250.000 abitanti.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:
a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari
per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini
italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai
cittadini di Stati esteri in possesso del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b) l'ammontare della disponibilita' sulle singole carte
acquisto, in funzione del nucleo familiare;
c) le modalita' con cui i comuni adottano la carta
acquisti, anche attraverso l'integrazione o evoluzione del
Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe
energetiche (SGATE), come strumento all'interno del sistema
integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge
8 novembre 2000, n. 328;
d) le caratteristiche del progetto personalizzato di
presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e
all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento
del godimento del beneficio alla partecipazione al
progetto;
e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata
non puo' superare i dodici mesi;
f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui
territorio e' attivata la sperimentazione, anche con
riferimento ai soggetti individuati come gruppo di
controllo ai fini della valutazione della sperimentazione
stessa.
2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base
di dati SGATE relativa ai soggetti gia' beneficiari del
bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di
incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta
acquisti, adottare strumenti di comunicazione
personalizzata in favore della cittadinanza.
3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si
provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a
valere sul Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene
corrispondentemente ridotto.
4. I commi 46, 47 e 48 dell'art. 2 del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati."
- Il testo dell'art. 81, comma 29, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008 n. 133 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria) e' il seguente:
"Art. 81 (Settori petrolifero e del gas). - (omissis)
29. E' istituito un Fondo speciale destinato al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura
alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie
dei cittadini meno abbienti.".
- Il testo dell'art. 8, comma 3, della legge 8 novembre
2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali) e' il seguente:
"Art. 8 (Funzioni delle regioni).
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in
particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme
di concertazione con gli enti locali interessati, degli
ambiti territoriali, delle modalita' e degli strumenti per
la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali
a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le
regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio
associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di
norma coincidenti con i distretti sanitari gia' operanti
per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una
quota delle complessive risorse regionali destinate agli
interventi previsti dalla presente legge;
b) definizione di politiche integrate in materia di
interventi sociali, ambiente, sanita', istituzioni
scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle
attivita' lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e
comunicazioni;
c) promozione e coordinamento delle azioni di
assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli
interventi sociali da parte degli enti locali;
d) promozione della sperimentazione di modelli
innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse
umane e finanziarie presenti a livello locale e di
collegarsi altresi' alle esperienze effettuate a livello
europeo;
e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di
gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei
servizi ed i risultati delle azioni previste;
f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati
dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione,
l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei
servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art.
1, comma 4 e 5;
g) istituzione, secondo le modalita' definite con legge
regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualita',
di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle
attivita' disciplinate dalla presente legge;
h) definizione dei requisiti di qualita' per la
gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
i) definizione dei criteri per la concessione dei
titoli di cui all'art. 17 da parte dei comuni, secondo i
criteri generali adottati in sede nazionale;
l) definizione dei criteri per la determinazione del
concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni,
sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'art. 18,
comma 3, lettera g);
m) predisposizione e finanziamento dei piani per la
formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle
attivita' sociali;
n) determinazione dei criteri per la definizione delle
tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai
soggetti accreditati;
o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le
modalita' indicate dalla legge regionale di cui all'art. 3
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei
confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto
stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e
19.".
- Il testo dell'art. 60, comma 2, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo) e' il seguente:
"Art. 60 (Sperimentazione finalizzata alla proroga del
programma «carta acquisti»). - (omissis)
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:
a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari
per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini
italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai
cittadini di Stati esteri in possesso del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b) l'ammontare della disponibilita' sulle singole carte
acquisto, in funzione del nucleo familiare;
c) le modalita' con cui i comuni adottano la carta
acquisti, anche attraverso l'integrazione o evoluzione del
Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe
energetiche (SGATE), come strumento all'interno del sistema
integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge
8 novembre 2000, n. 328;
d) le caratteristiche del progetto personalizzato di
presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e
all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento
del godimento del beneficio alla partecipazione al
progetto;
e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata
non puo' superare i dodici mesi;
f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui
territorio e' attivata la sperimentazione, anche con
riferimento ai soggetti individuati come gruppo di
controllo ai fini della valutazione della sperimentazione
stessa.".
 
Art. 4
Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di
riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi
strutturali e di rimodulazione del Piano di Azione Coesione.
1. Al fine di rendere disponibili le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013, di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, le Amministrazioni titolari dei programmi operativi interessati, provvedono ad attivare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le necessarie procedure di modifica dei programmi, sulla base della vigente normativa comunitaria.
2. Al medesimo fine, per la parte riguardante le risorse derivanti dalla rimodulazione del Piano di Azione Coesione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Gruppo di Azione Coesione di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale del 1° agosto 2012, ai sensi del punto 3 della delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, provvede a determinare, anche sulla base degli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle predette misure, le occorrenti rimodulazioni delle risorse destinate alle misure del Piano di Azione Coesione. Dell'ammontare della rimodulazione di cui al presente comma, si tiene conto nel riparto delle risorse da assegnare a valere sui fondi strutturali per il periodo 2014-2020.
3. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse allocate sul Piano di Azione e Coesione secondo i cronoprogrammi approvati, il predetto Gruppo di Azione procede periodicamente, in partenariato con le amministrazioni interessate, alla verifica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e alle conseguenti rimodulazioni del Piano di Azione Coesione che si rendessero necessarie anche a seguito dell'attivita' di monitoraggio anche al fine di eventuali riprogrammazioni.
4. L'operativita' delle misure di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto decorre dalla data di perfezionamento dei rispettivi atti di riprogrammazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Riferimenti normativi

- La delibera Cipe 3 agosto 2012, n. 96 e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
22-11-2012 n. 273.
 
Art. 5
Misure per l'attuazione della «Garanzia per i Giovani» e la
ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti
«ammortizzatori sociali in deroga».
1. In considerazione della necessita' di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta «Garanzia per i Giovani» (Youth Guarantee), nonche' di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali cosiddetti «in deroga» alla legislazione vigente, e' istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un'apposita struttura di missione (( con compiti propositivi e istruttori. )) La struttura opera in via sperimentale, in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio nazionale dei servizi per l'impiego e cessa comunque al 31 dicembre 2015.
2. Al fine di realizzare le attivita' di cui al comma 1, la struttura di missione, in particolare:
a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce con i diversi livelli di Governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali, (( raccogliendo dati sulla situazione dei servizi all'impiego delle regioni, che sono tenute a comunicarli almeno ogni due mesi; ))
b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a livello locale, per la programmazione degli interventi di politica attiva mirati alle finalita' di cui al medesimo comma 1, (( nonche' i criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche; ))
c) ) (( (soppressa) ))
d) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro S.p.A. e dell'ISFOL;
e) individua le migliori prassi, promuovendone la diffusione e l'adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei medesimi obiettivi;
f) promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare, in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni;
g) valuta gli interventi e le attivita' espletate in termini di efficacia ed efficienza e di impatto e definisce meccanismi di premialita' in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti;
h) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, definendo a tal fine linee-guida per la banca dati di cui all'articolo 8;
i) in esito al monitoraggio degli interventi, predispone periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proposte di miglioramento dell'azione amministrativa.
(( i-bis) avvia l'organizzazione della rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete, per la formazione professionale finanziata in tutto o in parte con risorse pubbliche, del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, anche utilizzando, mediante distacco, personale dei Centri per l'impiego, di Italia Lavoro S.p.A. o dell'ISFOL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
i-ter) promuove l'accessibilita' da parte di ogni persona interessata, nonche' da parte del mandatario della persona stessa, alle banche dati, da chiunque detenute e gestite, contenenti informazioni sugli studi compiuti dalla persona stessa o sulle sue esperienze lavorative o formative. ))

3. La struttura di missione e' coordinata dal Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da un Dirigente Generale a tal fine designato ed e' composta dal Presidente dell'ISFOL, dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A., dal Direttore Generale dell'INPS, dai Dirigenti delle Direzioni Generali (( del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca )) aventi competenza nelle materie di cui al comma 1, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da due rappresentanti designati dall'Unione Province Italiane e da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La partecipazione alla struttura di missione non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennita' di alcun tipo, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.
(( 4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 20.000 per l'anno 2013, ed euro 70.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli oneri per il funzionamento dei Comitati scientifico e tecnico per l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del lavoro, costituiti per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 luglio 2013 ed operanti presso il medesimo Ministero, sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 20.000 per l'anno 2013 ed euro 30.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del citato Fondo sociale per occupazione e formazione.
4-bis. In considerazione delle attivita' affidate all'ISFOL, con riferimento alle previsioni di cui al presente articolo e, piu' in generale, a supporto dell'attuazione della «Garanzia per i Giovani», nonche' di quelle connesse al monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' destinato l'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2014, per la proroga dei contratti di lavoro stipulati dall'ISFOL ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al 31 dicembre 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, anche al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 10 milioni di euro per l'anno 2014.
4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2012, per il personale dell'ISFOL proveniente dal soppresso Istituto per gli affari sociali il trattamento fondamentale e accessorio in godimento presso il soppresso Istituto deve intendersi a tutti gli effetti equiparato a quello riconosciuto al personale dell'ISFOL, fermo restando che il medesimo personale conserva sino al 31 dicembre 2011 il suddetto trattamento in godimento presso l'Istituto per gli affari sociali. ))

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 si veda riferimento
normativo all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge
n. 92, del 2012 si veda il riferimento normativo all'art.
1.
- Il testo dell'art. 118, comma 14, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), e' il seguente:
"Art. 118 (Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni di attivita' svolte in
fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). - (omissis)
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui
oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di
ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai
programmi o alle attivita' di assistenza tecnica in corso
di svolgimento alla data di entrata in vigore della
presente legge.
(omissis)".
- Il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione) e' il seguente:
"Art. 1 (Fondo per l'occupazione). - (omissis)
7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.".
 
Art. 6
Disposizioni in materia di istruzione e formazione

(( (Soppresso) ))
 
Art. 7

(( Modifiche alla disciplina introdotta dalla legge 28 giugno 2012,
n. 92 ))


1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto:
a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi (( comprensiva di eventuale proroga, )) concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.»;
b) all'articolo 4, il comma 2-bis e' abrogato;
c) all'articolo 5:
1) al comma 2, dopo le parole «se il rapporto di lavoro», sono inserite le seguenti «, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,»;
2) il comma 2-bis e' abrogato;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente «3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma, (( nonche' di cui al comma 4, )) non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attivita' stagionali di cui al comma 4-ter nonche' in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.»;
d) all'articolo 10:
1) al comma 1, dopo la lettera c-bis), e' inserita la seguente: (( «c-ter) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 8, )) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;
2) il comma 6 e' abrogato;
3) al comma 7, le parole: «stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis».
2. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) all'articolo 30, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
«4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validita' ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita' dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese e' ammessa la codatorialita' dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso»; ))

a) all'articolo 34, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: (( «2-bis. In ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, )) il contratto di lavoro intermittente e' ammesso, per ciascun lavoratore (( con il medesimo datore di lavoro, )) per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.»;
b) (( (soppressa) ))
c) all'articolo 61, comma 1, le parole: «esecutivi o ripetitivi» sono sostituite dalle seguenti: «esecutivi e ripetitivi»;
(( c-bis) all'articolo 61, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Se il contratto ha per oggetto un'attivita' di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente»;
d) all'articolo 62, comma 1, alinea, le parole: «, ai fini della prova» sono soppresse; ))

e) all'articolo 70, comma 1, sono eliminate le seguenti parole: «di natura meramente occasionale»;
f) all'articolo 72, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali e' prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, puo' stabilire specifiche condizioni, modalita' e importi dei buoni orari».
(( 2-bis. L'espressione «vendita diretta di beni e di servizi», contenuta nell'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso di ricomprendere sia le attivita' di vendita diretta di beni, sia le attivita' di servizi. ))
3. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), si computano esclusivamente le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione.
4. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: «6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonche' per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puo' comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione e' valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.».
5. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 3, al secondo periodo, in fine, dopo la parola: «trattamento» sono aggiunte le seguenti: «nonche' sugli effetti determinati dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali»;
2) al comma 22, il periodo: «decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» e' sostituito dal seguente: «al 1° gennaio 2014»;
(( 2-bis) al comma 28, capoverso articolo 2549, e' aggiunto il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonche' in relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento»; ))

b) all'articolo 2, dopo il comma 10, e' inserito il seguente: «10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 e' concesso, per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennita' mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma e' escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attivita' che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative».
c) all'articolo 3:
1) al comma 4, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013»;
2) al medesimo comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, al fine di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati dalla presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si provvede mediante la attivazione del fondo di solidarieta' residuale di cui ai commi 19 e seguenti.»;
3) al comma 14, al primo periodo, le parole: «nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;
4) al comma 19, le parole: «entro il 31 marzo 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013,»;
5) ai commi 42, 44 e 45, le parole «entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2013».
(( 5-bis) ai commi 5, 42, 44 e 45, le parole: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»; ))
d) all'articolo 4:
1) dopo il comma 23, e' inserito il seguente: «23-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e con contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma, del codice civile»;
2) il numero 1) della lettera c) del comma 33 e' abrogato.
6. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' prorogato al 31 dicembre 2013.
7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all'articolo 4, dopo l'alinea, e' inserita la seguente lettera: «a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attivita' lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.».
(( 7-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'articolo 4, comma 33, lettera c), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei mesi». ))
 

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 1, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, (Attuazione della direttiva
1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1 (Apposizione del termine). - 01. Il contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la
forma comune di rapporto di lavoro.
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla
durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attivita'
del datore di lavoro.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto:
a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato,
di durata non superiore a dodici mesi, comprensiva di
eventuale proroga, concluso fra un datore di lavoro o
utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di
qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a
tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un
lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione
a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti
collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non
risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel
quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla
non operativita' del requisito della sussistenza di ragioni
di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o
sostitutivo.
3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione.
4. La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la
durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non
sia superiore a dodici giorni. "
Il testo dell'art. 4 del citato decreto lgv. n. 368 del
2001, modificato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 4 (Disciplina della proroga). - 1. Il termine del
contratto a tempo determinato puo' essere, con il consenso
del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale
del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la
proroga e' ammessa una sola volta e a condizione che sia
richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa
attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato
stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a
tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine
non potra' essere superiore ai tre anni.
2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza
delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del
termine stesso e' a carico del datore di lavoro.
2-bis. (abrogato)"
- Il testo dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 5 (Scadenza del termine e sanzioni Successione
dei contratti). - 1. Se il rapporto di lavoro continua dopo
la scadenza del termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato ai sensi dell'art. 4, il datore
di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore una
maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di
continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al
decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun
giorno ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro, instaurato anche ai sensi
dell'art. 1, comma 1-bis, continua oltre il trentesimo
giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi,
nonche' decorso il periodo complessivo di cui al comma
4-bis, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri
casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla
scadenza dei predetti termini (15).
2-bis. (abrogato)
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai
sensi dell'art. 1, entro un periodo di dieci giorni dalla
data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi,
ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto
di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si
considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al
presente comma non trovano applicazione nei confronti dei
lavoratori impiegati nelle attivita' stagionali di cui al
comma 4-ter nonche' in relazione alle ipotesi individuate
dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale."
- Il testo dell'art. 10 del medesimo decreto
legislativo n. 368 del 2001, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 10 (Esclusioni e discipline specifiche). - 1.
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
legislativo in quanto gia' disciplinati da specifiche
normative:
a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge
24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i rapporti di apprendistato, nonche' le tipologie
contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il
lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un
termine, non costituiscono rapporti di lavoro;
c-bis) i richiami in servizio del personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi
dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con
l'Amministrazione;
c-ter) ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 6 e 8, i rapporti instaurati ai sensi dell'art. 8,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto
legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro
dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato cosi'
come definiti dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e'
ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione
di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni,
determinata dai contratti collettivi stipulati con i
sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La
comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al
centro per l'impiego entro il giorno antecedente
l'instaurazione del rapporto di lavoro. Tali rapporti sono
esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
legislativo.
4. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma
4-bis, e' consentita la stipulazione di contratti di lavoro
a tempo determinato, purche' di durata non superiore a
cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque
recedere da essi trascorso un triennio e osservata la
disposizione dell'art. 2118 del codice civile. Tali
rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le
previsioni di cui agli articoli 6 e 8.
4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di
cui all' art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, all' art. 4, comma 14-bis,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all' art. 6, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
altresi' esclusi dall'applicazione del presente decreto i
contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento
delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata
la necessita' di garantire la costante erogazione del
servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza
temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni
caso non si applica l'art. 5, comma 4-bis, del presente
decreto.
4-ter. Nel rispetto dei vincoli finanziari che
limitano, per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per
il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi
dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo
determinato del personale sanitario del medesimo Servizio
sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in
considerazione della necessita' di garantire la costante
erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli
essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui
al presente comma non costituisce nuova assunzione. In ogni
caso non trova applicazione l'art. 5, comma 4-bis.
5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende
che esercitano il commercio di esportazione, importazione
ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.
6. (abrogato)
7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di
limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del
contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art.
1, commi 1 e 1-bis, e' affidata ai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi. Sono in ogni caso
esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo
determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita' per i periodi
che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree
geografiche e/o comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di
stagionalita', ivi comprese le attivita' gia' previste
nell'elenco allegato al decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive
modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi
radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di eta' superiore a 55 anni.
8. 9. 10. (abrogati)"
- Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo,
n. 276 del 2003, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 30 (Distacco). - 1. L'ipotesi del distacco si
configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un
proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu'
lavoratori a disposizione di altro soggetto per
l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane
responsabile del trattamento economico e normativo a favore
del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni
deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato.
Quando comporti un trasferimento a una unita' produttiva
sita a piu' di 50 km da quella in cui il lavoratore e'
adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per comprovate
ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'art. 8,
comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di
quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo'
chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414
del codice di procedura civile, notificato anche soltanto
al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la
costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di
quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto
dell'art. 27, comma 2.
4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra
aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di
impresa che abbia validita' ai sensi del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte
distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare
della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita'
dei lavoratori previste dall'art. 2103 del codice civile.
Inoltre per le stesse imprese e' ammessa la codatorialita'
dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso
il contratto di rete stesso.".
- Il testo dell'art. 34 del citato decreto legislativo,
n. 276 del 2003, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 34 (Casi di ricorso al lavoro intermittente). -
1. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere
concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente, secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o
territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco
della settimana, del mese o dell'anno.
2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni
caso essere concluso con soggetti con piu' di
cinquantacinque anni di eta' e con soggetti con meno di
ventiquattro anni di eta', fermo restando in tale caso che
le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il
venticinquesimo anno di eta'.
2-bis. In ogni caso, fermi restando i presupposti di
instaurazione del rapporto e con l'eccezione dei settori
del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il
contratto di lavoro intermittente e' ammesso, per ciascun
lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo
complessivamente non superiore alle quattrocento giornate
di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso
di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato.
3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali,
presso unita' produttive nelle quali si sia proceduto,
entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai
sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
intermittente ovvero presso unita' produttive nelle quali
sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione
salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni. ".
- Il testo dell'art. 61 del citato decreto legislativo,
n. 276 del 2003, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 61 (Definizione e campo di applicazione). - 1.
Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti
di commercio, nonche' delle attivita' di vendita diretta di
beni e di servizi realizzate attraverso call center
'outbound' per le quali il ricorso ai contratti di
collaborazione a progetto e' consentito sulla base del
corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva
nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza
vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, numero 3),
del codice di procedura civile, devono essere riconducibili
a uno o piu' progetti specifici determinati dal committente
e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve
essere funzionalmente collegato a un determinato risultato
finale e non puo' consistere in una mera riproposizione
dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al
coordinamento con l'organizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione
dell'attivita' lavorativa. Il progetto non puo' comportare
lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi,
che possono essere individuati dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale;
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le
prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti
di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel
corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di
cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,
con lo stesso committente, salvo che il compenso
complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia
superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione
le disposizioni contenute nel presente capo.
2-bis. Se il contratto ha per oggetto un'attivita' di
ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi
connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue
automaticamente".
- Il testo dell'art. 62, comma 1, del citato decreto
legislativo, n. 276 del 2003, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 62 (Forma). - 1. Il contratto di lavoro a
progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere i
seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o
determinabile, della prestazione di lavoro;
b) descrizione del progetto, con individuazione del suo
contenuto caratterizzante e del risultato finale che si
intende conseguire;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua
determinazione, nonche' i tempi e le modalita' di pagamento
e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto
al committente sulla esecuzione, anche temporale, della
prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere
tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione
dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e
sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando
quanto disposto dall'art. 66, comma 4.".
- Il testo dell'art. 70, del citato decreto
legislativo, n. 276 del 2003, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). - 1.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
lavorative che non danno luogo, con riferimento alla
totalita' dei committenti, a compensi superiori a 5.000
euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati
intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite
complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei
confronti dei committenti imprenditori commerciali o
professionisti, le attivita' lavorative di cui al presente
comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo
committente per compensi non superiori a 2.000 euro,
rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Per
l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio possono
essere altresi' rese, in tutti i settori produttivi,
compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto
dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di
corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS
provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa
relativa alle prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti
dalle prestazioni di lavoro accessorio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in
agricoltura:
a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese
nell'ambito delle attivita' agricole di carattere
stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno
di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un
ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi
ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici,
ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso l'universita';
b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti
di cui all'art. 34, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono,
tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno
precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli.
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da
parte di un committente pubblico e' consentito nel rispetto
dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di
contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal
patto di stabilita' interno.
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le
modalita' di cui all'art. 72 sono computati ai fini della
determinazione del reddito necessario per il rilascio o il
rinnovo del permesso di soggiorno".
- Il testo dell'art. 72 del citato decreto legislativo,
n. 276 del 2003, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 72 (Disciplina del lavoro accessorio). - 1. Per
ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari
acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu'
carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati,
per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale
e' fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e
periodicamente aggiornato, tenuto conto delle risultanze
istruttorie del confronto con le parti sociali.
2. Tale valore nominale e' stabilito tenendo conto
della media delle retribuzioni rilevate per le attivita'
lavorative affini a quelle di cui all'art. 70, comma 1,
nonche' del costo di gestione del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il
proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma
5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal
beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale
compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non
incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del
prestatore di lavoro accessorio.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il
concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla
persona che presenta i buoni, registrandone i dati
anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per
suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS,
alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento
del valore nominale del buono, e per fini assicurativi
contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per
cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo
autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di
rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei
contributi previdenziali e' rideterminata con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione
degli incrementi delle aliquote contributive per gli
iscritti alla gestione separata dell'INPS
4-bis. In considerazione delle particolari e oggettive
condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti
correlate allo stato di disabilita', di detenzione, di
tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali
per i quali e' prevista una contribuzione figurativa,
utilizzati nell'ambito di progetti promossi da
amministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con proprio decreto, puo' stabilire
specifiche condizioni, modalita' e importi dei buoni orari.
5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali individua con proprio decreto il
concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le
modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma
4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
In attesa del decreto ministeriale i concessionari del
servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per
il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c)
e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.".
- Il testo dell'art. 7, comma 6, della legge 15 luglio
1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 7 (Norme sui licenziamenti individuali). - 1.
Ferma l'applicabilita', per il licenziamento per giusta
causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'art. 7
della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per
giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3, seconda
parte, della presente legge, qualora disposto da un datore
di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'art.
18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, deve essere preceduto da una
comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla
Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il
lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza
al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di
lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al
licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del
licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di
assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la
convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel
termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della
richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione
provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice
di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera
validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio
del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro
domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore
di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne
sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle
organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o
conferiscono mandato oppure da un componente della
rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un
avvocato o un consulente del lavoro.
6. La procedura di cui al presente articolo non trova
applicazione in caso di licenziamento per superamento del
periodo di comporto di cui all'art. 2110 del codice civile,
nonche' per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 2, comma
34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura,
durante la quale le parti, con la partecipazione attiva
della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare
anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro
venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale
del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro,
fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso,
non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al
raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di
conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al
comma 3, il datore di lavoro puo' comunicare il
licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di
una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione e'
valutata dal giudice ai sensi dell'art. 116 del codice di
procedura civile.
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si
applicano le disposizioni in materia di Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere previsto, al
fine di favorirne la ricollocazione professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'art.
4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276.
8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile
anche dal verbale redatto in sede di commissione
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa
avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la
determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui all'art.
18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, e per l'applicazione degli
articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.
9. In caso di legittimo e documentato impedimento del
lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
procedura puo' essere sospesa per un massimo di quindici
giorni".
- Il testo dell'art. 1, della citata legge n. 92 del
2012, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1 (Disposizioni generali, tipologie contrattuali
e disciplina in tema di flessibilita' in uscita e tutele
del lavoratore)
In vigore dal 28 giugno 2013
1. La presente legge dispone misure e interventi intesi
a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in
grado di contribuire alla creazione di occupazione, in
quantita' e qualita', alla crescita sociale ed economica e
alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione, in
particolare:
a) favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro piu'
stabili e ribadendo il rilievo prioritario del lavoro
subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto «contratto
dominante», quale forma comune di rapporto di lavoro;
b) valorizzando l'apprendistato come modalita'
prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
c) ridistribuendo in modo piu' equo le tutele
dell'impiego, da un lato contrastando l'uso improprio e
strumentale degli elementi di flessibilita'
progressivamente introdotti nell'ordinamento con riguardo
alle tipologie contrattuali; dall'altro adeguando
contestualmente alle esigenze del mutato contesto di
riferimento la disciplina del licenziamento, con previsione
altresi' di un procedimento giudiziario specifico per
accelerare la definizione delle relative controversie;
d) rendendo piu' efficiente, coerente ed equo l'assetto
degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in
una prospettiva di universalizzazione e di rafforzamento
dell'occupabilita' delle persone;
e) contrastando usi elusivi di obblighi contributivi e
fiscali degli istituti contrattuali esistenti;
f) promuovendo una maggiore inclusione delle donne
nella vita economica;
g) favorendo nuove opportunita' di impiego ovvero di
tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni in
caso di perdita del posto di lavoro;
h) promuovendo modalita' partecipative di relazioni
industriali in conformita' agli indirizzi assunti in sede
europea, al fine di migliorare il processo competitivo
delle imprese.
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli
interventi e delle misure di cui alla presente legge e di
valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del
lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini, sulle modalita'
di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
collaborazione con le altre istituzioni competenti, un
sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su
dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale
(Sistan). Al sistema concorrono altresi' le parti sociali
attraverso la partecipazione delle organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
di lavoro e dei lavoratori.
3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza
almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle
singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici
e macroeconomici, nonche' sul grado di effettivo
conseguimento delle finalita' di cui al comma 1. Il sistema
assicura altresi' elementi conoscitivi sull'andamento
dell'occupazione femminile, rilevando, in particolare, la
corrispondenza dei livelli retributivi al principio di
parita' di trattamento nonche' sugli effetti determinati
dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali.
Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui ai
commi da 2 a 6 sono desunti elementi per l'implementazione
ovvero per eventuali correzioni delle misure e degli
interventi introdotti dalla presente legge, anche alla luce
dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti
produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, piu'
in generale, di quelle sociali..
4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la
valutazione indipendenti della riforma, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'ISTAT
organizzano delle banche dati informatizzate anonime,
rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a
gruppi di ricerca collegati a universita', enti di ricerca
o enti che hanno anche finalita' di ricerca italiani ed
esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante
l'utilizzo delle banche dati sono resi pubblici e
comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
5. Le banche dati di cui al comma 4 contengono i dati
individuali anonimi, relativi ad eta', genere, area di
residenza, periodi di fruizione degli ammortizzatori
sociali con relativa durata ed importi corrisposti, periodi
lavorativi e retribuzione spettante, stato di
disoccupazione, politiche attive e di attivazione ricevute
ed eventuali altre informazioni utili ai fini dell'analisi
di impatto e del monitoraggio.
6. L'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5
non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica ed e' effettuata con le risorse
finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione
vigente.
7. Le disposizioni della presente legge, per quanto da
esse non espressamente previsto, costituiscono principi e
criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto
dall'art. 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Restano ferme le previsioni di cui all'art. 3 del medesimo
decreto legislativo.
8. Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative
normative, gli ambiti, le modalita' e i tempi di
armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche.
9. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, il comma 01 e' sostituito dal seguente:
«01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di
lavoro»;
b) all'art. 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto
nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di
durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore
di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento
di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del
contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima
missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di
somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4
dell'art. 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere, in via diretta a livello
interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai
livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al
precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia
richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato
o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione
a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo
organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'art. 5,
comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale
dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita'
produttiva»;
c) all'art. 1, comma 2, le parole: «le ragioni di cui
al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni di
cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis
relativamente alla non operativita' del requisito della
sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo,
produttivo o sostitutivo»;
d) all'art. 4, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui
all'art. 1, comma 1-bis, non puo' essere oggetto di
proroga»;
e) all'art. 5, comma 2, le parole: «oltre il ventesimo
giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il
trentesimo giorno» e le parole: «oltre il trentesimo
giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il
cinquantesimo giorno»;
f) all'art. 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di
lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego
territorialmente competente, entro la scadenza del termine
inizialmente fissato, che il rapporto continuera' oltre
tale termine, indicando altresi' la durata della
prosecuzione. Le modalita' di comunicazione sono fissate
con decreto di natura non regolamentare del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione»; (10)
g) all'art. 5, comma 3, le parole: «dieci giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole:
«venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta
giorni»;
h) all'art. 5, comma 3, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «I contratti collettivi di cui all'art.
1, comma 1-bis, possono prevedere, stabilendone le
condizioni, la riduzione dei predetti periodi,
rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei
casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di
un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una
nuova attivita'; dal lancio di un prodotto o di un servizio
innovativo; dall'implementazione di un rilevante
cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un
significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o
dalla proroga di una commessa consistente. In mancanza di
un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del
precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, provvede a individuare le specifiche condizioni
in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le
riduzioni ivi previste. I termini ridotti di cui al primo
periodo trovano applicazione per le attivita' di cui al
comma 4-ter e in ogni altro caso previsto dai contratti
collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale»; (3)
i) all'art. 5, comma 4-bis, al primo periodo sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ai fini del
computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene
altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto
mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai
sensi del comma 1-bis dell'art. 1 del presente decreto e
del comma 4 dell'art. 20 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
inerente alla somministrazione di lavoro a tempo
determinato».
10. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 13, comma 1, lettera a), sono soppresse le
parole da: «in deroga» fino a: «ma»;
b) al comma 4 dell'art. 20, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «E' fatta salva la previsione di cui
al comma 1-bis dell'art. 1 del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368»;
c) all'art. 23, il comma 2 e' abrogato.
11. All'art. 32, comma 3, della legge 4 novembre 2010,
n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione
di questioni relative alla qualificazione del rapporto di
lavoro ovvero alla nullita' del termine apposto al
contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive
modificazioni. Laddove si faccia questione della nullita'
del termine apposto al contratto, il termine di cui al
primo comma del predetto art. 6, che decorre dalla
cessazione del medesimo contratto, e' fissato in centoventi
giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del
secondo comma del medesimo art. 6 e' fissato in centottanta
giorni»;
b) la lettera d) e' abrogata.
12. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a),
dell'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come
sostituita dal comma 11 del presente articolo, si applicano
in relazione alle cessazioni di contratti a tempo
determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013.
13. La disposizione di cui al comma 5 dell'art. 32
della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel
senso che l'indennita' ivi prevista ristora per intero il
pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze
retributive e contributive relative al periodo compreso fra
la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento
con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione
del rapporto di lavoro.
14. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.
15. Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al
31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni
abrogate ai sensi del comma 14, nella formulazione vigente
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
16. All'art. 2 del testo unico dell'apprendistato, di
cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
«a-bis) previsione di una durata minima del contratto
non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 4, comma 5»;
b) al comma 1, lettera m), primo periodo, le parole:
«2118 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti:
«2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua
a trovare applicazione la disciplina del contratto di
apprendistato»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore
di lavoro puo' assumere, direttamente o indirettamente per
il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai
sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, non puo' superare
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate
e qualificate in servizio presso il medesimo datore di
lavoro; tale rapporto non puo' superare il 100 per cento
per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori
inferiore a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la
possibilita' di assumere in somministrazione apprendisti
con contratto di somministrazione a tempo determinato di
cui all'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non abbia
alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore
a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a
tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano alle imprese artigiane per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 della legge
8 agosto 1985, n. 443»;
d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti e'
subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al
termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi
precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento
degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i
rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova,
per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, e'
consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista
rispetto a quelli gia' confermati, ovvero di un apprendista
in caso di totale mancata conferma degli apprendisti
pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti
di cui al presente comma sono considerati lavoratori
subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle
previsioni del presente decreto, sin dalla data di
costituzione del rapporto.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si
applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano
alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a
dieci unita'».
17. All'art. 4, comma 2, del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, le parole: «per le figure
professionali dell'artigianato individuate dalla
contrattazione collettiva di riferimento» sono sostituite
dalle seguenti: «per i profili professionali
caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla
contrattazione collettiva di riferimento».
17-bis. Al comma 3 dell'art. 20 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo
la lettera i-bis) e' aggiunta la seguente:
«i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di
utilizzo da parte del somministratore di uno o piu'
lavoratori assunti con contratto di apprendistato». (4)
18. La disposizione di cui all'art. 2, comma 3, del
testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167, come sostituito dal
comma 16, lettera c), del presente articolo, si applica
esclusivamente con riferimento alle assunzioni con
decorrenza dal 1° gennaio 2013. Alle assunzioni con
decorrenza anteriore alla predetta data continua ad
applicarsi l'art. 2, comma 3, del predetto testo unico di
cui al decreto legislativo n. 167 del 2011, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della
presente legge.
19. Per un periodo di trentasei mesi decorrente dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la
percentuale di cui al primo periodo del comma 3-bis
dell'art. 2 del testo unico di cui al decreto legislativo
14 settembre 2011, n. 167, introdotto dal comma 16, lettera
d), del presente articolo, e' fissata nella misura del 30
per cento.
20. All'art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, dopo il numero 3) e' aggiunto il
seguente:
«3-bis) condizioni e modalita' che consentono al
lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la modifica
delle clausole flessibili e delle clausole elastiche
stabilite ai sensi del presente comma»;
b) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Ferme restando le ulteriori condizioni
individuate dai contratti collettivi ai sensi del comma 7,
al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all'art.
12-bis del presente decreto ovvero in quelle di cui
all'art. 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n.
300, e' riconosciuta la facolta' di revocare il predetto
consenso».
21. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 34:
1) al comma 1, le parole: «ai sensi dell'art. 37» sono
soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni
caso essere concluso con soggetti con piu' di
cinquantacinque anni di eta' e con soggetti con meno di
ventiquattro anni di eta', fermo restando in tale caso che
le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il
venticinquesimo anno di eta'»;
b) all'art. 35 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa
o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non
superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto a
comunicarne la durata con modalita' semplificate alla
Direzione territoriale del lavoro competente per
territorio, mediante sms, o posta elettronica. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, possono
essere individuate modalita' applicative della disposizione
di cui al precedente periodo, nonche' ulteriori modalita'
di comunicazione in funzione dello sviluppo delle
tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al
presente comma si applica la sanzione amministrativa da
euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore
per cui e' stata omessa la comunicazione. Non si applica la
procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124»; (7)
c) l'art. 37 e' abrogato.
22. I contratti di lavoro intermittente gia'
sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente
legge, che non siano compatibili con le disposizioni di cui
al comma 21, cessano di produrre effetti al 1° gennaio
2014.
23. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'art. 61 e' sostituito dal seguente:
«1. Ferma restando la disciplina degli agenti e
rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza
vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, numero 3),
del codice di procedura civile, devono essere riconducibili
a uno o piu' progetti specifici determinati dal committente
e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve
essere funzionalmente collegato a un determinato risultato
finale e non puo' consistere in una mera riproposizione
dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al
coordinamento con l'organizzazione del committente e
indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione
dell'attivita' lavorativa. Il progetto non puo' comportare
lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi,
che possono essere individuati dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale»;
b) al comma 1 dell'art. 62, la lettera b) e' sostituita
dalla seguente:
«b) descrizione del progetto, con individuazione del
suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si
intende conseguire»;
c) l'art. 63 e' sostituito dal seguente:
«Art. 63 (Corrispettivo). - 1. Il compenso corrisposto
ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla
quantita' e alla qualita' del lavoro eseguito e, in
relazione a cio' nonche' alla particolare natura della
prestazione e del contratto che la regola, non puo' essere
inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun
settore di attivita', eventualmente articolati per i
relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla
base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo
alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori
subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero,
su loro delega, ai livelli decentrati.
2. In assenza di contrattazione collettiva specifica,
il compenso non puo' essere inferiore, a parita' di
estensione temporale dell'attivita' oggetto della
prestazione, alle retribuzioni minime previste dai
contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel
settore di riferimento alle figure professionali il cui
profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello
del collaboratore a progetto»;
d) al comma 1 dell'art. 67, le parole: «o del programma
o della fase di esso» sono soppresse;
e) il comma 2 dell'art. 67 e' sostituito dal seguente:
«2. Le parti possono recedere prima della scadenza del
termine per giusta causa. Il committente puo' altresi'
recedere prima della scadenza del termine qualora siano
emersi oggettivi profili di inidoneita' professionale del
collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione
del progetto. Il collaboratore puo' recedere prima della
scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui
tale facolta' sia prevista nel contratto individuale di
lavoro»;
f) all'art. 68, comma 1, e all'art. 69, commi 1 e 3, le
parole: «, programma di lavoro o fase di esso» sono
soppresse;
g) al comma 2 dell'art. 69 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Salvo prova contraria a carico del
committente, i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti
di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del
rapporto, nel caso in cui l'attivita' del collaboratore sia
svolta con modalita' analoghe a quella svolta dai
lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve
le prestazioni di elevata professionalita' che possono
essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale».
24. L'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che
l'individuazione di uno specifico progetto costituisce
elemento essenziale di validita' del rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza
determina la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
25. Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si
applicano ai contratti di collaborazione stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, dopo l'art. 69 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in
regime di lavoro autonomo). - 1. Le prestazioni lavorative
rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo
che sia fornita prova contraria da parte del committente,
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione con il medesimo committente
abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui
per due anni consecutivi;
b) che il corrispettivo derivante da tale
collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti
riconducibili al medesimo centro d'imputazione di
interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei
corrispettivi annui complessivamente percepiti dal
collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione
fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora
la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado
elevato acquisite attraverso significativi percorsi
formativi, ovvero da capacita' tecnico-pratiche acquisite
attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio
concreto di attivita';
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo
da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello
minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi
previdenziali di cui all'art. 1, comma 3, della legge 2
agosto 1990, n. 233.
3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi'
con riferimento alle prestazioni lavorative svolte
nell'esercizio di attivita' professionali per le quali
l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine
professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o
elenchi professionali qualificati e detta specifici
requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette
attivita' si provvede con decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima
applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sentite le parti
sociali.
4. La presunzione di cui al comma 1, che determina
l'integrale applicazione della disciplina di cui al
presente capo, ivi compresa la disposizione dell'art. 69,
comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire
gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si
applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1
si configura come collaborazione coordinata e continuativa,
gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione
alla gestione separata dell'INPS ai sensi dell'art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico
per due terzi del committente e per un terzo del
collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli
imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento,
ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del
committente». (5)
27. La disposizione concernente le professioni
intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria
l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo
del comma 3 dell'art. 61 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che
l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del
titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole
collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto
concreto sia riconducibile alle attivita' professionali
intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso
contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi
professionali non e' circostanza idonea di per se' a
determinare l'esclusione dal campo di applicazione del
suddetto capo I del titolo VII.
28. All'art. 2549 del codice civile e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una
prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati
in una medesima attivita' non puo' essere superiore a tre,
indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica
eccezione nel caso in cui gli associati siano legati
all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il
terzo grado o di affinita' entro il secondo. In caso di
violazione del divieto di cui al presente comma, il
rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste
anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
Le disposizioni di cui al secondo comma non si
applicano, limitatamente alle imprese a scopo mutualistico,
agli associati individuati mediante elezione dall'organo
assembleare di cui all'art. 2540, il cui contratto sia
certificato dagli organismi di cui all'art. 76 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, nonche' in relazione al rapporto fra
produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla
realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di
sequenze di immagini in movimento.
29. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i
contratti in essere che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, siano stati certificati ai sensi
degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
30. I rapporti di associazione in partecipazione con
apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia
stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili
dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del
rendiconto previsto dall'art. 2552 del codice civile, si
presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione
si applica, altresi', qualora l'apporto di lavoro non
presenti i requisiti di cui all'art. 69-bis, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, introdotto dal comma 26 del presente articolo.
31. All'art. 86 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, il comma 2 e' abrogato.
32. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'art. 70 e' sostituito dal seguente:
«Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). - 1.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
lavorative di natura meramente occasionale che non danno
luogo, con riferimento alla totalita' dei committenti, a
compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno
solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno
precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000
euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei
committenti imprenditori commerciali o professionisti, le
attivita' lavorative di cui al presente comma possono
essere svolte a favore di ciascun singolo committente per
compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente
ai sensi del presente comma. Per l'anno 2013, prestazioni
di lavoro accessorio possono essere altresi' rese, in tutti
i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo
restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo
di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da
percettori di prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla
contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito gli
accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di
lavoro accessorio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in
agricoltura:
a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese
nell'ambito delle attivita' agricole di carattere
stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno
di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un
ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi
ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici,
ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso l'universita';
b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti
di cui all'art. 34, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono,
tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno
precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli.
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da
parte di un committente pubblico e' consentito nel rispetto
dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di
contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal
patto di stabilita' interno.
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le
modalita' di cui all'art. 72 sono computati ai fini della
determinazione del reddito necessario per il rilascio o il
rinnovo del permesso di soggiorno»; (6)
b) all'art. 72, comma 1, dopo le parole: «carnet di
buoni» sono inserite le seguenti: «orari, numerati
progressivamente e datati,» e dopo le parole:
«periodicamente aggiornato» sono aggiunte le seguenti: «,
tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con
le parti sociali»;
c) all'art. 72, comma 4, dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente: «La percentuale relativa al
versamento dei contributi previdenziali e' rideterminata
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze in funzione degli incrementi delle aliquote
contributive per gli iscritti alla gestione separata
dell'INPS».
33. Resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente
disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio,
di cui all'art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003,
gia' richiesti alla data di entrata in vigore della
presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013.
34. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo e le regioni
concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida
condivise in materia di tirocini formativi e di
orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi,
anche in relazione alla valorizzazione di altre forme
contrattuali a contenuto formativo;
b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire
e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche
attraverso la puntuale individuazione delle modalita' con
cui il tirocinante presta la propria attivita';
c) individuazione degli elementi qualificanti del
tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
d) riconoscimento di una congrua indennita', anche in
forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.
35. In ogni caso, la mancata corresponsione
dell'indennita' di cui alla lettera d) del comma 34
comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una
sanzione amministrativa il cui ammontare e' proporzionato
alla gravita' dell'illecito commesso, in misura variabile
da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro,
conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
36. Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
37. Il comma 2 dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, e' sostituito dal seguente:
«2. La comunicazione del licenziamento deve contenere
la specificazione dei motivi che lo hanno determinato».
38. Al secondo comma dell'art. 6 della legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni, la parola:
«duecentosettanta» e' sostituita dalla seguente:
«centottanta».
39. Il termine di cui all'art. 6, secondo comma, primo
periodo, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
modificato dal comma 38 del presente articolo, si applica
in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di
entrata in vigore della presente legge.
40. L'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilita', per il
licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo
soggettivo, dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui
all'art. 3, seconda parte, della presente legge, qualora
disposto da un datore di lavoro avente i requisiti
dimensionali di cui all'art. 18, ottavo comma, della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve
essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore
di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo
dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per
conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di
lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al
licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del
licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di
assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la
convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel
termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della
richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione
provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 del codice
di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera
validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio
del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro
domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore
di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne
sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle
organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o
conferiscono mandato oppure da un componente della
rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un
avvocato o un consulente del lavoro.
6. La procedura di cui al presente articolo, durante la
quale le parti, con la partecipazione attiva della
commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche
soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti
giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del
lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta
salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non
ritengano di proseguire la discussione finalizzata al
raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di
conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al
comma 3, il datore di lavoro puo' comunicare il
licenziamento al lavoratore.
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si
applicano le disposizioni in materia di Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere previsto, al
fine di favorirne la ricollocazione professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'art.
4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276. (2)
8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile
anche dal verbale redatto in sede di commissione
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa
avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la
determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui all'art.
18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, e per l'applicazione degli
articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.
9. In caso di legittimo e documentato impedimento del
lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
procedura puo' essere sospesa per un massimo di quindici
giorni».
41. Il licenziamento intimato all'esito del
procedimento disciplinare di cui all'art. 7 della legge 20
maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di
cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce
effetto dal giorno della comunicazione con cui il
procedimento medesimo e' stato avviato, salvo l'eventuale
diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa
indennita' sostitutiva; e' fatto salvo, in ogni caso,
l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela della
maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono
altresi' sospesi in caso di impedimento derivante da
infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale
lavoro svolto in costanza della procedura si considera come
preavviso lavorato.
42. All'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Tutela del
lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»;
b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai
seguenti:
«Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la
nullita' del licenziamento perche' discriminatorio ai sensi
dell'art. 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero
intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'art.
35 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di
cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in
violazione dei divieti di licenziamento di cui all'art. 54,
commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, ovvero perche' riconducibile ad altri casi
di nullita' previsti dalla legge o determinato da un motivo
illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 del codice
civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e
quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore
di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai
dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il
rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore
non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito
del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto
l'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo.
Il regime di cui al presente articolo si applica anche al
licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in
forma orale.
Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma,
condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del
danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia
stata accertata la nullita', stabilendo a tal fine
un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione globale
di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a
quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento
di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del
risarcimento non potra' essere inferiore a cinque
mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore
di lavoro e' condannato inoltre, per il medesimo periodo,
al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno
come previsto al secondo comma, al lavoratore e' data la
facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione
della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita'
pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione globale
di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del
rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a
contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita'
deve essere effettuata entro trenta giorni dalla
comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito
del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore
alla predetta comunicazione.
Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non
ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o
della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per
insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto
rientra tra le condotte punibili con una sanzione
conservativa sulla base delle previsioni dei contratti
collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,
annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro
alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo
comma e al pagamento di un'indennita' risarcitoria
commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito,
nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre
attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto
percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una
nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennita'
risarcitoria non puo' essere superiore a dodici mensilita'
della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e'
condannato, altresi', al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento
fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati
degli interessi nella misura legale senza applicazione di
sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un
importo pari al differenziale contributivo esistente tra la
contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di
lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella
accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento
di altre attivita' lavorative. In quest'ultimo caso,
qualora i contributi afferiscano ad altra gestione
previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione
corrispondente all'attivita' lavorativa svolta dal
dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al
datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione,
il rapporto di lavoro si intende risolto quando il
lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni
dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui
abbia richiesto l'indennita' sostitutiva della
reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo
comma.
Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non
ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o
della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara
risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del
licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento
di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata
tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro
mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in
relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del
numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni
dell'attivita' economica, del comportamento e delle
condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione
a tale riguardo.
Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato
inefficace per violazione del requisito di motivazione di
cui all'art. 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni, della procedura di cui
all'art. 7 della presente legge, o della procedura di cui
all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma,
ma con attribuzione al lavoratore di un'indennita'
risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla
gravita' della violazione formale o procedurale commessa
dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di
dodici mensilita' dell'ultima retribuzione globale di
fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo,
a meno che il giudice, sulla base della domanda del
lavoratore, accerti che vi e' anche un difetto di
giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica,
in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele
di cui ai commi quarto, quinto o settimo.
Il giudice applica la medesima disciplina di cui al
quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui
accerti il difetto di giustificazione del licenziamento
intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10,
comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo
oggettivo consistente nell'inidoneita' fisica o psichica
del lavoratore, ovvero che il licenziamento e' stato
intimato in violazione dell'art. 2110, secondo comma, del
codice civile. Puo' altresi' applicare la predetta
disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta
insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui
accerta che non ricorrono gli estremi del predetto
giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di
cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai
fini della determinazione dell'indennita' tra il minimo e
il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui
al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore
per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento
delle parti nell'ambito della procedura di cui all'art. 7
della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base
della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento
risulti determinato da ragioni discriminatorie o
disciplinari, trovano applicazione le relative tutele
previste dal presente articolo.
Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si
applicano al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici
lavoratori o piu' di cinque se si tratta di imprenditore
agricolo, nonche' al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa
piu' di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel
medesimo ambito territoriale occupa piu' di cinque
dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in
ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti.
Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui
all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di
orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale
proposito, che il computo delle unita' lavorative fa
riferimento all'orario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i
parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in
linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti
occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o
istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o
creditizie.
Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche'
effettuata entro il termine di quindici giorni dalla
comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del
medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato
senza soluzione di continuita', con diritto del lavoratore
alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla
revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori
previsti dal presente articolo»;
c) all'ultimo comma, le parole: «al quarto comma» sono
sostituite dalle seguenti: «all'undicesimo comma».
43. All'art. 30, comma 1, della legge 4 novembre 2010,
n. 183, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente
periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle
valutazioni tecniche, organizzative e produttive che
competono al datore di lavoro, costituisce motivo di
impugnazione per violazione di norme di diritto».
44. All'art. 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
223, al secondo periodo, la parola: «Contestualmente» e'
sostituita dalle seguenti: «Entro sette giorni dalla
comunicazione dei recessi».
45. All'art. 4, comma 12, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del
presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di
legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel
corso della procedura di licenziamento collettivo».
46. All'art. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Qualora il licenziamento sia intimato senza
l'osservanza della forma scritta, si applica il regime
sanzionatorio di cui all'art. 18, primo comma, della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso
di violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma
12, si applica il regime di cui al terzo periodo del
settimo comma del predetto art. 18. In caso di violazione
dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il
regime di cui al quarto comma del medesimo art. 18. Ai fini
dell'impugnazione del licenziamento si applicano le
disposizioni di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, e successive modificazioni».
47. Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano
alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei
licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
anche quando devono essere risolte questioni relative alla
qualificazione del rapporto di lavoro.
48. La domanda avente ad oggetto l'impugnativa del
licenziamento di cui al comma 47 si propone con ricorso al
tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso
deve avere i requisiti di cui all'art. 125 del codice di
procedura civile. Con il ricorso non possono essere
proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del
presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici
fatti costitutivi. A seguito della presentazione del
ricorso il giudice fissa con decreto l'udienza di
comparizione delle parti. L'udienza deve essere fissata non
oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice
assegna un termine per la notifica del ricorso e del
decreto non inferiore a venticinque giorni prima
dell'udienza, nonche' un termine, non inferiore a cinque
giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del
resistente. La notificazione e' a cura del ricorrente,
anche a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora
dalle parti siano prodotti documenti, essi devono essere
depositati presso la cancelleria in duplice copia.
49. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel
modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione
indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio,
ai sensi dell'art. 421 del codice di procedura civile, e
provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva,
all'accoglimento o al rigetto della domanda.
50. L'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al
comma 49 non puo' essere sospesa o revocata fino alla
pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il
giudizio instaurato ai sensi dei commi da 51 a 57.
51. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di
cui al comma 49 puo' essere proposta opposizione con
ricorso contenente i requisiti di cui all'art. 414 del
codice di procedura civile, da depositare innanzi al
tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di
decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione dello
stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso
non possono essere proposte domande diverse da quelle di
cui al comma 47 del presente articolo, salvo che siano
fondate sugli identici fatti costitutivi o siano svolte nei
confronti di soggetti rispetto ai quali la causa e' comune
o dai quali si intende essere garantiti. Il giudice fissa
con decreto l'udienza di discussione non oltre i successivi
sessanta giorni, assegnando all'opposto termine per
costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza.
52. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di
posta elettronica certificata, dall'opponente all'opposto
almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua
costituzione.
53. L'opposto deve costituirsi mediante deposito in
cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze
di cui all'art. 416 del codice di procedura civile. Se
l'opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena
di decadenza, farne dichiarazione nella memoria difensiva.
54. Nel caso di chiamata in causa a norma degli
articoli 102, secondo comma, 106 e 107 del codice di
procedura civile, il giudice fissa una nuova udienza entro
i successivi sessanta giorni, e dispone che siano
notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento
nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione
dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 52.
55. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di
dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la
propria memoria a norma del comma 53.
56. Quando la causa relativa alla domanda
riconvenzionale non e' fondata su fatti costitutivi
identici a quelli posti a base della domanda principale il
giudice ne dispone la separazione.
57. All'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa
ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede
nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione
ammissibili e rilevanti richiesti dalle parti nonche'
disposti d'ufficio, ai sensi dall'art. 421 del codice di
procedura civile, e provvede con sentenza all'accoglimento
o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno, termine
alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci
giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza,
completa di motivazione, deve essere depositata in
cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione.
La sentenza e' provvisoriamente esecutiva e costituisce
titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
58. Contro la sentenza che decide sul ricorso e'
ammesso reclamo davanti alla corte d'appello. Il reclamo si
propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla
notificazione se anteriore.
59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti,
salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga
indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte
dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per
causa ad essa non imputabile.
60. La corte d'appello fissa con decreto l'udienza di
discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i
termini previsti dai commi 51, 52 e 53. Alla prima udienza,
la corte puo' sospendere l'efficacia della sentenza
reclamata se ricorrono gravi motivi. La corte d'appello,
sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu'
opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con
sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda,
dando, ove opportuno, termine alle parti per il deposito di
note difensive fino a dieci giorni prima dell'udienza di
discussione. La sentenza, completa di motivazione, deve
essere depositata in cancelleria entro dieci giorni
dall'udienza di discussione.
61. In mancanza di comunicazione o notificazione della
sentenza si applica l'art. 327 del codice di procedura
civile.
62. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve
essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni
dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se
anteriore. La sospensione dell'efficacia della sentenza
deve essere chiesta alla corte d'appello, che provvede a
norma del comma 60.
63. La Corte fissa l'udienza di discussione non oltre
sei mesi dalla proposizione del ricorso.
64. In mancanza di comunicazione o notificazione della
sentenza si applica l'art. 327 del codice di procedura
civile.
65. Alla trattazione delle controversie regolate dai
commi da 47 a 64 devono essere riservati particolari giorni
nel calendario delle udienze.
66. I capi degli uffici giudiziari vigilano
sull'osservanza della disposizione di cui al comma 65.
67. I commi da 47 a 66 si applicano alle controversie
instaurate successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
68. I capi degli uffici giudiziari vigilano
sull'osservanza della disposizione di cui al comma 67.
69. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 47 a 68 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate."
- Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 92 del
2012, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2 (Ammortizzatori sociali)
In vigore dal 28 giugno 2013
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai
nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere
dalla predetta data e' istituita, presso la Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui
all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la
funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione un'indennita'
mensile di disoccupazione.
2. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI
tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti
e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito,
con la propria adesione o successivamente all'instaurazione
del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma
subordinata, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3
aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, con
esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei confronti degli operai agricoli a tempo
determinato o indeterminato, per i quali trovano
applicazione le norme di cui all'art. 7, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
successive modificazioni, all'art. 25 della legge 8 agosto
1972, n. 457, all'art. 7 della legge 16 febbraio 1977, n.
37, e all'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e
successive modificazioni.
4. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta ai
lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art.
1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno due anni di assicurazione
e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente
l'inizio del periodo di disoccupazione.
5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennita' di cui
al comma 1 i lavoratori che siano cessati dal rapporto di
lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del
rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia
intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal
comma 40 dell'art. 1 della presente legge.
6. L'indennita' di cui al comma 1 e' rapportata alla
retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi
due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non
continuativi e delle mensilita' aggiuntive, divisa per il
numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il
numero 4,33.
7. L'indennita' mensile e' rapportata alla retribuzione
mensile ed e' pari al 75 per cento nei casi in cui la
retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013
all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati
intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la
retribuzione mensile sia superiore al predetto importo
l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento del
differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto
importo. L'indennita' mensile non puo' in ogni caso
superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo
unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto
1980, n. 427, e successive modificazioni.
8. All'indennita' di cui al comma 1 non si applica il
prelievo contributivo di cui all'art. 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41.
9. All'indennita' di cui al comma 1 si applica una
riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di
fruizione. L'indennita' medesima, ove dovuta, e'
ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo
mese di fruizione.
10. Per i periodi di fruizione dell'indennita' sono
riconosciuti i contributi figurativi nella misura
settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili
ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli ultimi due
anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del
diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi
non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei
casi in cui la normativa richieda il computo della sola
contribuzione effettivamente versata.
10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto,
assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che
fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI)
di cui al comma 1 e' concesso, per ogni mensilita' di
retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo
mensile pari al cinquanta per cento dell'indennita' mensile
residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il
diritto ai benefici economici di cui al presente comma e'
escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati
licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa
dello stesso o diverso settore di attivita' che, al momento
del licenziamento, presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che
assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di
collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara,
sotto la propria responsabilita', all'atto della richiesta
di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni
ostative.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai
nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere
dalla predetta data:
a) per i lavoratori di eta' inferiore a cinquantacinque
anni, l'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta per
un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di
indennita' eventualmente fruiti negli ultimi dodici mesi,
anche in relazione ai trattamenti brevi di cui al comma 20
(mini-ASpI); (17)
b) per i lavoratori di eta' pari o superiore ai
cinquantacinque anni, l'indennita' e' corrisposta per un
periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle
settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti
i periodi di indennita' eventualmente fruiti negli ultimi
diciotto mesi ai sensi del comma 4 ovvero del comma 20 del
presente articolo.
12. L'indennita' di cui al comma 1 spetta dall'ottavo
giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo
rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in
cui sia stata presentata la domanda.
13. Per fruire dell'indennita' i lavoratori aventi
diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita
domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS, entro
il termine di due mesi dalla data di spettanza del
trattamento.
14. La fruizione dell'indennita' e' condizionata alla
permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'art. 1,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni.
15. In caso di nuova occupazione del soggetto
assicurato con contratto di lavoro subordinato,
l'indennita' di cui al comma 1 e' sospesa d'ufficio, sulla
base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'art.
9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un
massimo di sei mesi; al termine di un periodo di
sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennita'
riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione
legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti
valere ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito
dell'ASpI o della mini-ASpI di cui al comma 20.
17. In caso di svolgimento di attivita' lavorativa in
forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al
limite utile ai fini della conservazione dello stato di
disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare
l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita',
dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale
attivita'. Il predetto Istituto provvede, qualora il
reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai
fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a
ridurre il pagamento dell'indennita' di un importo pari
all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al
tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e
la data di fine dell'indennita' o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi, e' richiesta al beneficiario un'apposita
autodichiarazione concernente i proventi ricavati
dall'attivita' autonoma.
18. Nei casi di cui al comma 17, la contribuzione
relativa all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata in
relazione all'attivita' di lavoro autonomo non da' luogo ad
accrediti contributivi ed e' riversata alla Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui
all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
19. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla
corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1 puo'
richiedere la liquidazione degli importi del relativo
trattamento pari al numero di mensilita' non ancora
percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di lavoro
autonomo, ovvero per avviare un'attivita' in forma di auto
impresa o di micro impresa, o per associarsi in
cooperativa. Tale possibilita' e' riconosciuta nel limite
massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono determinati limiti,
condizioni e modalita' per l'attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma. (28)
20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui
al comma 2 che possano far valere almeno tredici settimane
di contribuzione di attivita' lavorativa negli ultimi
dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano
dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, e'
liquidata un'indennita' di importo pari a quanto definito
nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI.
21. L'indennita' di cui al comma 20 e' corrisposta
mensilmente per un numero di settimane pari alla meta'
delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno; ai fini
della durata non sono computati i periodi contributivi che
hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione. (19)
22. All'indennita' di cui al comma 20 si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19. (20)
23. In caso di nuova occupazione del soggetto
assicurato con contratto di lavoro subordinato,
l'indennita' e' sospesa d'ufficio sulla base delle
comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis, comma 2,
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque
giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennita'
riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
24. Le prestazioni di cui all'art. 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si
considerano assorbite, con riferimento ai periodi
lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della
mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione
sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto
dalla presente legge ed in quanto applicabili, le nomine
gia' operanti in materia di indennita' di disoccupazione
ordinaria non agricola. (21)
25. Con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle
indennita' di cui ai commi da 1 a 24 concorrono i
contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28,
primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
26. Continuano a trovare applicazione, in relazione ai
contributi di cui al comma 25, le eventuali riduzioni di
cui all'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'art. 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, nonche' le misure compensative di cui all'art. 8 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive modificazioni.
27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al
comma 25 non trovavano applicazione, e in particolare per i
soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il
contributo e' decurtato della quota di riduzione di cui
all'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'art. 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, che non sia stata ancora applicata a causa della
mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di
entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000 e n.
266 del 2005. Qualora per i lavoratori di cui al periodo
precedente le suddette quote di riduzione risultino gia'
applicate, si potra' procedere, subordinatamente
all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo periodo
del presente comma in assenza del quale le disposizioni
transitorie di cui al presente e al successivo periodo non
trovano applicazione, ad un allineamento graduale alla
nuova aliquota ASpI, come definita dai commi 1 e seguenti,
con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni
2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 per cento per
l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06
per cento annuo si procedera' all'allineamento graduale
all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei
Fondi interprofessionali per la formazione continua ai
sensi dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. A
decorrere dall'anno 2013 e fino al pieno allineamento alla
nuova aliquota ASpI, le prestazioni di cui ai commi da 6 a
10 e da 20 a 24 vengono annualmente rideterminate, in
funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno precedente
l'anno di riferimento, tenendo presente, in via
previsionale, l'andamento congiunturale del relativo
settore con riferimento al ricorso agli istituti di cui ai
citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e garantendo in ogni
caso una riduzione della commisurazione delle prestazioni
alla retribuzione proporzionalmente non inferiore alla
riduzione dell'aliquota contributiva per l'anno di
riferimento rispetto al livello a regime.
28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al
comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo
indeterminato si applica un contributo addizionale, a
carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si
applica:
a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di
lavoratori assenti;
b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento
delle attivita' stagionali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonche', per i
periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31
dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai
contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31
dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della
presente disposizione, valutate in 7 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;
c) agli apprendisti;
d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
30. Nei limiti delle ultime sei mensilita' il
contributo addizionale di cui al comma 28 e' restituito,
successivamente al decorso del periodo di prova, al datore
di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo
indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il
datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di
lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi
dalla cessazione del precedente contratto a termine. In
tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle
mensilita' spettanti un numero di mensilita' ragguagliato
al periodo trascorso dalla cessazione del precedente
rapporto di lavoro a termine.
31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente
dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI,
intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a
carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento
del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di
anzianita' aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo
dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro
con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se
il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita' o
se comunque si e' dato luogo alla restituzione di cui al
comma 30.
32. Il contributo di cui al comma 31 e' dovuto anche
per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse
dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso
il recesso del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma
1, lettera m), del testo unico dell'apprendistato, di cui
al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
33. Il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto,
fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il
contributo di cui all'art. 5, comma 4, della legge 23
luglio 1991, n. 223.
34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di cui al
comma 31 non e' dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti
effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali
siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro,
in attuazione di clausole sociali che garantiscano la
continuita' occupazionale prevista dai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per
completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle
minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12
milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di
licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di
eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma 9, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di
accordo sindacale, il contributo di cui al comma 31 del
presente articolo e' moltiplicato per tre volte.
36. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all'art. 2, comma
2, del testo unico di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«e-bis) assicurazione sociale per l'impiego in
relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto
in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di
cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di
cui all'art. 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1° gennaio 2013 e' dovuta dai datori di
lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una
contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con
riferimento a tale contribuzione non operano le
disposizioni di cui all'art. 22, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183».
37. L'aliquota contributiva di cui al comma 36, di
finanziamento dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle
disposizioni agevolative che rimandano, per
l'identificazione dell'aliquota applicabile, alla
contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti.
38. All'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole:
«provvidenze della gestione case per lavoratori» sono
aggiunte le seguenti: «; Assicurazione sociale per
l'impiego».
39. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota
contributiva di cui all'art. 12, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' ridotta al 2,6
per cento.
40. Si decade dalla fruizione delle indennita' di cui
al presente articolo nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attivita' in forma autonoma senza che
il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di
invalidita', sempre che il lavoratore non opti per
l'indennita' erogata dall'ASpI.
41. La decadenza si realizza dal momento in cui si
verifica l'evento che la determina, con obbligo di
restituire l'indennita' che eventualmente si sia continuato
a percepire.
42. All'art. 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n.
88, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per
l'impiego».
43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica
la disposizione di cui all'art. 26, comma 1, lettera e),
della legge 9 marzo 1989, n. 88.
44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente
occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si
applicano le disposizioni in materia di indennita' di
disoccupazione ordinaria non agricola di cui all'art. 19
del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
successive modificazioni.
45. La durata massima legale, in relazione ai nuovi
eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°
gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, e' disciplinata
nei seguenti termini:
a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell'anno 2013: otto mesi per i soggetti con eta'
anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni;
b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell'anno 2014: otto mesi per i soggetti con eta'
anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni e inferiore a cinquantacinque anni, quattordici mesi
per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a
cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di
contribuzione negli ultimi due anni;
c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell'anno 2015: dieci mesi per i soggetti con eta'
anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a
cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di
contribuzione negli ultimi due anni.
46. Per i lavoratori collocati in mobilita' a decorrere
dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi
dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, il periodo massimo di diritto
della relativa indennita' di cui all'art. 7, commi 1 e 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' ridefinito nei
seguenti termini:
a) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1°
gennaio 2013 al 31 dicembre 2014:
1) lavoratori di cui all'art. 7, comma 1: dodici mesi,
elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto
i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno
compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'art. 7, comma 2: ventiquattro
mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori
che hanno compiuto i cinquanta anni;
b) (abrogata)
c) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:
1) lavoratori di cui all'art. 7, comma 1: dodici mesi,
elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i
quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno
compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'art. 7, comma 2: dodici mesi,
elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto
i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno
compiuto i cinquanta anni;
d) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal 1°
gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:
1) lavoratori di cui all'art. 7, comma 1: dodici mesi,
elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i
cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'art. 7, comma 2: dodici mesi,
elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i
quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno
compiuto i cinquanta anni.
46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme alle
associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione
delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla
predetta data, al fine di verificare la corrispondenza
della disciplina transitoria di cui al comma 46 a tali
prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative.
47. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le maggiori somme
derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'art.
6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, come modificato dal comma 48 del presente articolo,
sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali
e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui
all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni.
48. All'art. 6-quater del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «e' destinato» sono
inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale
comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di
servizi aeroportuali, con le modalita' in uso per la
riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte
delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del
mese in cui sorge l'obbligo.
3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente
all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con
le modalita' stabilite dall'Istituto e riversate allo
stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello
di riscossione, secondo le modalita' previste dagli
articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si
applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione
previste dall'art. 116, comma 8, lettera a), della legge 23
dicembre 2000, n. 388, per i contributi previdenziali
obbligatori.
3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter
costituisce accertamento del credito e da' titolo, in caso
di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva,
secondo le modalita' previste dall'art. 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni».
49. I soggetti tenuti alla riscossione di cui all'art.
6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005,
come modificato dal comma 48 del presente articolo,
trattengono, a titolo di ristoro per le spese di
riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per
cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto
agli obblighi di comunicazione si applica una sanzione
amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000. L'INPS
provvede all'accertamento delle inadempienze e
all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689.
50. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni».
51. A decorrere dall'anno 2013, nei limiti delle
risorse di cui al comma 1 dell'art. 19 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e'
riconosciuta un'indennita' ai collaboratori coordinati e
continuativi di cui all'art. 61, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via
esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
con esclusione dei soggetti individuati dall'art. 1, comma
212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali
soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in
regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito
lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non
superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta
nell'anno precedente;
c) con riguardo all'anno di riferimento sia
accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un
numero di mensilita' non inferiore a uno;
d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni,
ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente;
e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno
quattro mensilita' presso la predetta Gestione separata di
cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
52. L'indennita' e' pari a un importo del 5 per cento
del minimale annuo di reddito di cui all'art. 1, comma 3,
della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il
minor numero tra le mensilita' accreditate l'anno
precedente e quelle non coperte da contribuzione.
53. L'importo di cui al comma 52 e' liquidato in
un'unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero
in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se
superiore.
54. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura
del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per
coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ai
sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a), b) e
c) del comma 1 dell'art. 19 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, sono abrogate.
56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015:
a) il requisito di cui alla lettera e) del comma 51,
relativo alle mensilita' accreditate, e' ridotto da quattro
a tre mesi;
b) l'importo dell'indennita' di cui al comma 52 e'
elevato dal 5 per cento al 7 per cento del minimale annuo;
c) le risorse di cui al comma 51 sono integrate nella
misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni
e al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 24,
comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Nel corso del periodo transitorio, in sede di
monitoraggio effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 2,
della presente legge, con particolare riferimento alle
misure recate dai commi 23 e seguenti del medesimo art. 1,
si provvede a verificare la rispondenza dell'indennita' di
cui al comma 51 alle finalita' di tutela, considerate le
caratteristiche della tipologia contrattuale, allo scopo di
verificare se la portata effettiva dell'onere corrisponde
alle previsioni iniziali e anche al fine di valutare, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, eventuali correzioni della
misura stessa, quali la sua sostituzione con tipologie di
intervento previste dal comma 20 del presente articolo.
57. All'art. 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007,
n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al
26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli
anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno
2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al
30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno
2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a
decorrere dall'anno 2018» e, al secondo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli anni
2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 20 per cento
per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per
cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere
dall'anno 2016». (14)
58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli
articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del
codice penale, nonche' per i delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero
al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la
sanzione accessoria della revoca delle seguenti
prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione
vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare:
indennita' di disoccupazione, assegno sociale, pensione
sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima
sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti
previdenziali a carico degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme
sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati
al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato gia'
accertato con sentenza in altro procedimento
giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in
parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di
attivita' illecite connesse a taluno dei reati di cui al
primo periodo.
59. I condannati ai quali sia stata applicata la
sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo,
possono beneficiare, una volta che la pena sia stata
completamente eseguita e previa presentazione di apposita
domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente
in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.
60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono
comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione
dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali
e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai
fini della loro immediata esecuzione.
61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco
dei soggetti gia' condannati con sentenza passata in
giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della
revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di
cui al medesimo comma 58, primo periodo.
62. Quando esercita l'azione penale, il pubblico
ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito
elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una
prestazione di natura assistenziale o previdenziale,
informa l'amministrazione competente per i conseguenti
accertamenti e provvedimenti.
63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di
cui ai commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti
interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di
tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di
cui all'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
64. Al fine di garantire la graduale transizione verso
il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori
sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di
debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni
2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi
e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla
normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di
mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e ad
aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal
fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.
(27)
65. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione,
di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di euro
1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro
700 milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per
l'anno 2016. (27)
66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate
alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche
senza soluzione di continuita', di trattamenti di
integrazione salariale e di mobilita', i trattamenti
concessi ai sensi dell'art. 33, comma 21, della legge 12
novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del
presente articolo possono essere prorogati, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di
cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel
caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
successive alla seconda, possono essere erogati
esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione
professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e
delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni
delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga. (27)
67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a
tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano
anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga e di mobilita' in deroga,
rispettivamente, le disposizioni di cui all'art. 8, comma
3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui
all'art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
68. Con effetto dal 1° gennaio 2013 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
di cui alle tabelle B e C dell'allegato 1 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano ai
lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori
diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero gia'
interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le
aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo
addizionale del 2 per cento previsto dall'art. 12, comma 4,
della legge 2 agosto 1990, n. 233.
69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) art. 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160;
c) art. 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile
1936, n. 1155.
70. All'art. 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, le parole: «qualora la
continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia
cessata» sono sostituite dalle seguenti: «quando sussistano
prospettive di continuazione o di ripresa dell'attivita' e
di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di
occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi
definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali».
L'art. 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da
ultimo modificato dal presente comma, e' abrogato a
decorrere dal 1° gennaio 2016. (15)
70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di
gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli
ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo
modalita' indicate con decreto direttoriale. Dalla presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. (16)
71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) art. 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991,
n. 223;
b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n.
223;
c) art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
d) art. 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991,
n. 223;
e) art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
f) art. 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451;
g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n.
427.
72. All'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilita'»
sono sostituite dalle seguenti: «la procedura di
licenziamento collettivo»;
b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione di
mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «il
licenziamento collettivo» e le parole: «programma di
mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «programma di
riduzione del personale»;
c) al comma 8, le parole: «dalla procedura di
mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure
di licenziamento collettivo»;
d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilita'» sono
sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole:
«collocati in mobilita'» sono sostituite dalla seguente:
«licenziati»;
e) al comma 10, le parole: «collocare in mobilita'»
sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole:
«posti in mobilita'» sono sostituite dalla seguente:
«licenziati».
73. All'art. 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, le parole: «collocare in mobilita'» sono
sostituite dalla seguente: «licenziare»."
- Il testo dell'art. 3, della citata legge n. 92 del
2012, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3 (Tutele in costanza di rapporto di lavoro)
In vigore dal 28 giugno 2013
1. All'art. 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo
il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni
in materia di trattamento straordinario di integrazione
salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi
alle seguenti imprese:
a) imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di
cinquanta dipendenti;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori
turistici, con piu' di cinquanta dipendenti;
c) imprese di vigilanza con piu' di quindici
dipendenti;
d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero
di dipendenti;
e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal
numero di dipendenti».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori
addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con
contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e
agenzie di cui all'art. 17, commi 2 e 5, della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai
lavoratori dipendenti dalle societa' derivate dalla
trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'art.
21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del
1994, e' riconosciuta un'indennita' di importo pari a un
ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di
integrazione salariale straordinaria, comprensiva della
relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il
nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento
al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per
un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari
alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'INPS e' subordinata
all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto
per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato
avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti
effettuati in sede locale dalle competenti autorita'
portuali o, laddove non istituite, dalle autorita'
marittime.
3. Alle imprese e agenzie di cui all'art. 17, commi 2 e
5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni, e alle societa' derivate dalla
trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'art.
21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del
1994, nonche' ai relativi lavoratori, e' esteso l'obbligo
contributivo di cui all'art. 9 della legge 29 dicembre
1990, n. 407.
4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno
2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di
sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale stipulano, entro
il 31 ottobre 2013, accordi collettivi e contratti
collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la
costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali per i
settori non coperti dalla normativa in materia di
integrazione salariale, con la finalita' di assicurare ai
lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei
casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa
per cause previste dalla normativa in materia di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Decorso
inutilmente il termine di cui al periodo precedente, al
fine di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori
interessati dalla presente disposizione, a decorrere dal 1°
gennaio 2014 si provvede mediante la attivazione del fondo
di solidarieta' residuale di cui ai commi 19 e seguenti.
5. Entro i successivi tre mesi, con decreto non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei
fondi cui al comma 4.
6. Con le medesime modalita' di cui ai commi 4 e 5
possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di
ciascun fondo. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina
delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate
con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla
base di una proposta del comitato amministratore di cui al
comma 35.
7. I decreti di cui al comma 5 determinano, sulla base
degli accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al
comma 4, con riferimento al settore di attivita', alla
natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di
ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento
dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la
partecipazione al fondo si verifica mensilmente con
riferimento alla media del semestre precedente.
8. I fondi di cui al comma 4 non hanno personalita'
giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.
9. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui
al comma 4 sono determinati secondo i criteri definiti dal
regolamento di contabilita' dell'INPS.
10. L'istituzione dei fondi di cui al comma 4 e'
obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla
normativa in materia di integrazione salariale in relazione
alle imprese che occupano mediamente piu' di quindici
dipendenti. Le prestazioni e i relativi obblighi
contributivi non si applicano al personale dirigente se non
espressamente previsto.
11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalita' di
cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di
cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto
all'assicurazione sociale per l'impiego;
b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al
reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di
agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi
di riconversione o riqualificazione professionale, anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione
europea.
12. Per le finalita' di cui al comma 11, i fondi di cui
al comma 4 possono essere istituiti, con le medesime
modalita' di cui al comma 4, anche in relazione a settori e
classi di ampiezza gia' coperti dalla normativa in materia
di integrazioni salariali. Per le imprese nei confronti
delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e seguenti
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, in materia di indennita' di mobilita', gli
accordi e contratti collettivi con le modalita' di cui al
comma 4 possono prevedere che il fondo di solidarieta' sia
finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con
un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento
delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
13. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4
possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma
confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale
istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi
dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce
anche il gettito del contributo integrativo stabilito
dall'art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai
datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni
derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente
comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.
14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a
13 e dalle relative disposizioni attuative di cui ai commi
22 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma 4
nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore
della presente legge, consolidati sistemi di bilateralita'
e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti
settori, quale quello dell'artigianato, le organizzazioni
sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 4
possono, entro il 31 ottobre 2013, adeguare le fonti
normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali
ovvero dei fondi interprofessionali, di cui all'art. 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle finalita'
perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese ad
assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza
di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa, correlate alle caratteristiche
delle attivita' produttive interessate. Ove a seguito della
predetta trasformazione venga ad aversi la confluenza, in
tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un
unico fondo bilaterale rimangono fermi gli obblighi
contributivi previsti dal predetto art. 118 e le risorse
derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalita'
formative.
15. Per le finalita' di cui al comma 14, gli accordi e
i contratti collettivi definiscono:
a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria
di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle
disponibilita' del fondo di solidarieta' bilaterale;
c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione
dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione
delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
tenendo presente in via previsionale gli andamenti del
relativo settore in relazione anche a quello piu' generale
dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del
fondo medesimo;
d) la possibilita' di far confluire al fondo di
solidarieta' quota parte del contributo previsto per
l'eventuale fondo interprofessionale di cui al comma 13;
e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.
16. In considerazione delle finalita' perseguite dai
fondi di cui al comma 14, volti a realizzare ovvero
integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela
del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di
sua cessazione, con decreto, di natura non regolamentare,
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi
bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare:
requisiti di professionalita' e onorabilita' dei soggetti
preposti alla gestione dei fondi medesimi; criteri e
requisiti per la contabilita' dei fondi; modalita' volte a
rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta
gestione e di monitoraggio sull'andamento delle
prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard
e parametri omogenei.
17. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015 l'indennita' di cui all'art. 2, comma 1, della
presente legge e' riconosciuta ai lavoratori sospesi per
crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 2, comma 4, e subordinatamente
ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20
per cento dell'indennita' stessa a carico dei fondi
bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico dei fondi di
solidarieta' di cui al comma 4 del presente articolo. La
durata massima del trattamento non puo' superare novanta
giornate da computare in un biennio mobile. Il trattamento
e' riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015;
al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 24,
comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 non trovano
applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da
aziende destinatarie di trattamenti di integrazione
salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a tempo
indeterminato con previsione di sospensioni lavorative
programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale
verticale.
19. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e
classi dimensionali comunque superiori ai quindici
dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di
integrazione salariale, per i quali non siano stipulati,
entro il 31 ottobre 2013, accordi collettivi volti
all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai
sensi del comma 14, e' istituito, con decreto non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, un fondo di solidarieta' residuale, cui
contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.
20. Il fondo di solidarieta' residuale finanziato con i
contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei
settori coperti, secondo quanto definito dai commi 22, 23,
24 e 25, garantisce la prestazione di cui al comma 31, per
una durata non superiore a un ottavo delle ore
complessivamente lavorabili da computare in un biennio
mobile, in relazione alle causali di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa previste dalla
normativa in materia di cassa integrazione guadagni
ordinaria e straordinaria.
21. Alla gestione del fondo di solidarieta' residuale
provvede un comitato amministratore, avente i compiti di
cui al comma 35 e composto da esperti designati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale, nonche' da due funzionari, con qualifica di
dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di
membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse
a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. La
partecipazione al comitato e' gratuita e non da' diritto ad
alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese.
22. I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 determinano
le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra
datori di lavoro e lavoratori nella misura,
rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera
tale da garantire la precostituzione di risorse
continuative adeguate sia per l'avvio dell'attivita' sia
per la situazione a regime, da verificare anche sulla base
dei bilanci di previsione di cui al comma 28.
23. Qualora sia prevista la prestazione di cui al comma
31, e' previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra
alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, un
contributo addizionale, calcolato in rapporto alle
retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di
cui ai commi 5, 6, 7 e 19 e comunque non inferiore all'1,5
per cento.
24. Per la prestazione straordinaria di cui al comma
32, lettera b), e' dovuto, da parte del datore di lavoro,
un contributo straordinario di importo corrispondente al
fabbisogno di copertura degli assegni straordinari
erogabili e della contribuzione correlata.
25. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da
22 a 24 si applicano le disposizioni vigenti in materia di
contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di
quelle relative agli sgravi contributivi.
26. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19
hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare
prestazioni in carenza di disponibilita'.
27. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi
4, 14 e 19 sono concessi previa costituzione di specifiche
riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia'
acquisite.
28. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4 e 19 hanno
obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di
bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario
macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di
economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.
29. Sulla base del bilancio di previsione di cui al
comma 28, il comitato amministratore di cui al comma 35 ha
facolta' di proporre modifiche in relazione all'importo
delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di
contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso
d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e
delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze,
verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo,
sulla base della proposta del comitato amministratore.
30. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di
bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate
o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato
amministratore in relazione all'attivita' di cui al comma
29, l'aliquota contributiva puo' essere modificata con
decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in
mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni
caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al
comma 29, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in
eccedenza.
31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in relazione
alle causali previste dalla normativa in materia di cassa
integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di
un assegno ordinario di importo almeno pari
all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non
inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili
da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore
alle durate massime previste dall'art. 6, commi primo,
terzo e quarto della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche
con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa
dell'istituto dell'integrazione salariale. (31)
32. I fondi di cui al comma 4 possono inoltre erogare
le seguenti tipologie di prestazioni:
a) prestazioni integrative, in termini di importi o
durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in
caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero
prestazioni integrative, in termini di importo, in
relazione alle integrazioni salariali;
b) assegni straordinari per il sostegno al reddito,
riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione
all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti
previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
successivi cinque anni;
c) contributi al finanziamento di programmi formativi
di riconversione o riqualificazione professionale, anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione
europea.
33. Nei casi di cui al comma 31, i fondi di cui ai
commi 4 e 19 provvedono inoltre a versare la contribuzione
correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del
lavoratore interessato. La contribuzione dovuta e'
computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della
legge 4 novembre 2010, n. 183.
34. La contribuzione correlata di cui al comma 33 puo'
altresi' essere prevista, dai decreti istitutivi, in
relazione alle prestazioni di cui al comma 32. In tal caso,
il fondo di cui al comma 4 provvede a versare la
contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di
iscrizione del lavoratore interessato.
35. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi
del comma 4 provvede un comitato amministratore con i
seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal
consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci
annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati
da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici
relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli
interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto
richiesto per la gestione degli istituti previsti dal
regolamento;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi,
sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei
trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle
materie di competenza;
f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da
leggi o regolamenti.
36. Il comitato amministratore e' composto da esperti
designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto
collettivo, in numero complessivamente non superiore a
dieci, nonche' da due funzionari, con qualifica di
dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di
membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse
a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. Ai
componenti del comitato non spetta alcun emolumento,
indennita' o rimborso spese.
37. Il comitato amministratore e' nominato con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane
in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista
dal decreto istitutivo.
38. Il presidente del comitato amministratore e' eletto
dal comitato stesso tra i propri membri.
39. Le deliberazioni del comitato amministratore sono
assunte a maggioranza e, in caso di parita' nelle
votazioni, prevale il voto del presidente.
40. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore
del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il
direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato,
con voto consultivo.
41. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato
amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino
profili di illegittimita', da parte del direttore generale
dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere
adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto,
con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al
presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui
all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi,
il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla
decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la
decisione diviene esecutiva.
42. La disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti
ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' adeguata alle norme dalla presente legge
con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi
collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra le
organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale entro il 31 ottobre 2013.
43. L'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 42
determina l'abrogazione del decreto ministeriale recante il
regolamento del relativo fondo.
44. La disciplina del fondo di cui all'art. 1-ter del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e'
adeguata alle norme previste dalla presente legge con
decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi
collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali,
stipulati entro il 31 ottobre 2013 dalle organizzazioni
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
45. La disciplina del fondo di cui all'art. 59, comma
6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' adeguata alle
norme previste dalla presente legge con decreto non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti
collettivi, anche intersettoriali, stipulati entro il 31
ottobre 2013 dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale nel settore del
trasporto ferroviario.
46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) art. 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
n. 291;
b) art. 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n.
203.
 

47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
b) regolamento di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477;
c) art. 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
n. 291;
d) art. 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
48. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 475 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il Fondo opera nei limiti delle risorse
disponibili e fino ad esaurimento delle stesse»;
b) al comma 476 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La sospensione non comporta l'applicazione di
alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza
richiesta di garanzie aggiuntive»;
c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente:
«476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica
anche ai mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni
bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi
della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) erogati per portabilita' tramite surroga ai sensi
dell'art. 120-quater del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono
mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento
dell'operazione di surroga;
c) che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione
purche' tali misure non determinino complessivamente una
sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi»;
d) il comma 477e' sostituito dal seguente:
«477. La sospensione prevista dal comma 476 non puo'
essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle
seguenti caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni
consecutivi al momento della presentazione della domanda da
parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la
decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del
contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di
precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura
esecutiva sull'immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a
copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui
al comma 479, purche' tale assicurazione garantisca il
rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della
sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione
stesso»;
e) al comma 478, le parole: «dei costi delle procedure
bancarie e degli onorari notarili necessari per la
sospensione del pagamento delle rate del mutuo» sono
sostituite dalle seguenti: «degli oneri finanziari pari
agli interessi maturati sul debito residuo durante il
periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al
parametro di riferimento del tasso di interesse applicato
ai mutui e, pertanto, al netto della componente di
maggiorazione sommata a tale parametro»;
f) il comma 479 e' sostituito dal seguente:
«479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 e'
subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno
dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla
stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni
antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad
eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di
risoluzione per limiti di eta' con diritto a pensione di
vecchiaia o di anzianita', di licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del
lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art.
409, numero 3), del codice di procedura civile, ad
eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di
recesso datoriale per giusta causa, di recesso del
lavoratore non per giusta causa;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
ovvero di invalidita' civile non inferiore all'80 per
cento».
49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479
dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano
esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di
solidarieta' presentate dopo la data di entrata in vigore
della presente legge."
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 92 del
2012, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro)
In vigore dal 28 giugno 2013
1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra
datori di lavoro che impieghino mediamente piu' di quindici
dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello aziendale possono prevedere che,
al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori piu' anziani,
il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai
lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento
di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed
a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al
raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
La stessa prestazione puo' essere oggetto di accordi
sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di
processi di riduzione di personale dirigente conclusi con
accordo firmato da associazione sindacale stipulante il
contratto collettivo di lavoro della categoria.
2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma
1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il
pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni
successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al
comma 1, il datore di lavoro interessato presenta apposita
domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una
fideiussione bancaria a garanzia della solvibilita' in
relazione agli obblighi.
4. L'accordo di cui al comma 1 diviene efficace a
seguito della validazione da parte dell'INPS, che effettua
l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo
al lavoratore ed al datore di lavoro.
5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al
comma 1 il datore di lavoro e' obbligato a versare
mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per
la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del
versamento mensile di cui al presente comma, l'INPS e'
tenuto a non erogare le prestazioni.
6. In caso di mancato versamento l'INPS procede a
notificare un avviso di pagamento; decorsi centottanta
giorni dalla notifica senza l'avvenuto pagamento l'INPS
procede alla escussione della fideiussione.
7. Il pagamento della prestazione avviene da parte
dell'INPS con le modalita' previste per il pagamento delle
pensioni. L'Istituto provvede contestualmente all'accredito
della relativa contribuzione figurativa.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano
applicazione anche nel caso in cui le prestazioni
spetterebbero a carico di forme sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria.
7-ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro
procede al recupero delle somme pagate ai sensi dell'art.
5, comma 4, della legge n. 223 del 1991, relativamente ai
lavoratori interessati, mediante conguaglio con i
contributi dovuti all'INPS e non trova comunque
applicazione l'art. 2, comma 31, della presente legge.
Resta inoltre ferma la possibilita' di effettuare nuove
assunzioni anche presso le unita' produttive interessate
dai licenziamenti in deroga al diritto di precedenza di cui
all'art. 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991.
8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere
dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a
tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a
lavoratori di eta' non inferiore a cinquanta anni,
disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di
dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a
carico del datore di lavoro.
9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto e'
trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei
contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data
della assunzione con il contratto di cui al comma 8.
10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione
sia effettuata con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un
periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si
applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione
alle assunzioni di donne di qualsiasi eta', prive di un
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti
nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e
nelle aree di cui all'art. 2, punto 18), lettera e), del
predetto regolamento, annualmente individuate con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi
eta' prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
ventiquattro mesi, ovunque residenti.
12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli
incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti
dall'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come
ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti
principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione
costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione
collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in
cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene
utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il
diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro
lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato
o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono
esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un
lavoratore mediante contratto di somministrazione,
l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la
riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di
precedenza per essere stato precedentemente licenziato da
un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto
a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o
l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in
atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
finalizzate all'acquisizione di professionalita'
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi
oppure siano effettuate presso una diversa unita'
produttiva;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei
lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi
precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento
del licenziamento, presenti assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro
che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di
collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale
condizione si applica anche all'utilizzatore.
12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per
l'incremento in termini quantitativi e qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto
dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 5 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto
confermato in ogni sua disposizione.
13. Ai fini della determinazione del diritto agli
incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui
il lavoratore ha prestato l'attivita' in favore dello
stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o
somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei
confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla
medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui
all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori
ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
14. All'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990,
n. 407, le parole: «quando esse non siano effettuate in
sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese
per qualsiasi causa licenziati o sospesi» sono sostituite
dalle seguenti: «quando esse non siano effettuate in
sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese
licenziati per giustificato motivo oggettivo o per
riduzione del personale o sospesi».
15. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un
rapporto di lavoro o di somministrazione producono la
perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo
compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione.
16. Il comma 4 dell'art. 55 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' sostituito dal
seguente:
«4. La risoluzione consensuale del rapporto o la
richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice,
durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal
lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o
nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in
affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei
primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui
all'art. 54, comma 9, devono essere convalidate dal
servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali competente per territorio. A detta
convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della
risoluzione del rapporto di lavoro».
17. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 55, comma
4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, come sostituito dal comma 16 del
presente articolo, l'efficacia delle dimissioni della
lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione
consensuale del rapporto e' sospensivamente condizionata
alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale
del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente
competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti
collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale.
18. In alternativa alla procedura di cui al comma 17,
l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del
lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto e'
sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di
apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore
apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della
comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui
all'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e
successive modificazioni. Con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, possono essere individuate ulteriori modalita'
semplificate per accertare la veridicita' della data e la
autenticita' della manifestazione di volonta' della
lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle dimissioni
o alla risoluzione consensuale del rapporto, in funzione
dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione
della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie.
19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore
non proceda alla convalida di cui al comma 17 ovvero alla
sottoscrizione di cui al comma 18, il rapporto di lavoro si
intende risolto, per il verificarsi della condizione
sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non
aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito a
presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero
all'invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso
dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero
qualora non effettui la revoca di cui al comma 21.
20. La comunicazione contenente l'invito, cui deve
essere allegata copia della ricevuta di trasmissione di cui
al comma 18, si considera validamente effettuata quando e'
recapitata al domicilio della lavoratrice o del lavoratore
indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio
formalmente comunicato dalla lavoratrice o dal lavoratore
al datore di lavoro, ovvero e' consegnata alla lavoratrice
o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
21. Nei sette giorni di cui al comma 19, che possono
sovrapporsi con il periodo di preavviso, la lavoratrice o
il lavoratore ha facolta' di revocare le dimissioni o la
risoluzione consensuale. La revoca puo' essere comunicata
in forma scritta. Il contratto di lavoro, se interrotto per
effetto del recesso, torna ad avere corso normale dal
giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il
periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la
prestazione lavorativa non sia stata svolta, il prestatore
non matura alcun diritto retributivo. Alla revoca del
recesso conseguono la cessazione di ogni effetto delle
eventuali pattuizioni a esso connesse e l'obbligo in capo
al lavoratore di restituire tutto quanto eventualmente
percepito in forza di esse.
22. Qualora, in mancanza della convalida di cui al
comma 17 ovvero della sottoscrizione di cui al comma 18, il
datore di lavoro non provveda a trasmettere alla
lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente
l'invito entro il termine di trenta giorni dalla data delle
dimissioni e della risoluzione consensuale, le dimissioni
si considerano definitivamente prive di effetto.
23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di
lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla
lavoratrice o dal lavoratore al fine di simularne le
dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, e'
punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro
30.000. L'accertamento e l'irrogazione della sanzione sono
di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
23-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23
trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle
lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,
di cui all'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 e con contratti di associazione in
partecipazione di cui all'art. 2549, secondo comma, del
codice civile.
24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo
una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura
dei figli all'interno della coppia e per favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via
sperimentale per gli anni 2013-2015:
a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi
dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal
lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo
periodo, il padre lavoratore dipendente puo' astenersi per
un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi,
previo accordo con la madre e in sua sostituzione in
relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a
quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due
giorni goduto in sostituzione della madre e' riconosciuta
un'indennita' giornaliera a carico dell'INPS pari al 100
per cento della retribuzione e per il restante giorno in
aggiunta all'obbligo di astensione della madre e'
riconosciuta un'indennita' pari al 100 per cento della
retribuzione. Il padre lavoratore e' tenuto a fornire
preventiva comunicazione in forma scritta al datore di
lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno
quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante
dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto
a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma
69 del presente articolo;
b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le
modalita' di cui al comma 25, e' disciplinata la
possibilita' di concedere alla madre lavoratrice, al
termine del periodo di congedo di maternita', per gli
undici mesi successivi e in alternativa al congedo
parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 32 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del
2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di
servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri
della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei
servizi privati accreditati, da richiedere al datore di
lavoro.
25. Con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare
entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti, nei limiti delle risorse di
cui al comma 26:
a) i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo
delle misure sperimentali di cui al comma 24;
b) il numero e l'importo dei voucher di cui al comma
24, lettera b), tenuto anche conto dell'indicatore della
situazione economica equivalente del nucleo familiare di
appartenenza.
26. Il decreto di cui al comma 25 provvede altresi' a
determinare, per la misura sperimentale di cui al comma 24,
lettera b), e per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la
quota di risorse del citato fondo di cui all'art. 24, comma
27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nel limite delle quali e' riconosciuto il beneficio
previsto dalla predetta misura sperimentale.
27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 4, comma 1, il primo periodo e' sostituito
dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero
di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma
tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto
di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono
computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente
legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo
determinato di durata fino a sei mesi, i soci di
cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i
lavoratori assunti con contratto di inserimento, i
lavoratori occupati con contratto di somministrazione
presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attivita'
da svolgersi all'estero per la durata di tale attivita', i
soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000,
n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che
aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'art. 1,
comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e
successive modificazioni. Restano salve le ulteriori
esclusioni previste dalle discipline di settore»;
b) all'art. 5, comma 2, dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento
previdenziale dei lavoratori e' considerato personale di
cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi
industriali o impiantistici e nelle relative opere di
manutenzione svolte in cantiere»;
c) all'art. 5, dopo il comma 8-quater e' aggiunto il
seguente:
«8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso
all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui all'art. 3
e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti
relativi agli esoneri, i criteri e le modalita' per la loro
concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento
delle attivita' di controllo»;
d) all'art. 6, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a
comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno
mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro,
il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3,
nonche' il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione
degli eventuali accertamenti».
28. Al terzo periodo del comma 67 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono soppresse le parole:
«In via sperimentale, con riferimento al triennio
2008-2010,» e, al comma 68, i periodi secondo, terzo e
quarto sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall'anno
2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal
datore di lavoro e' concesso secondo i criteri di cui al
comma 67 e con la modalita' di cui al primo periodo del
presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni
di euro annui, gia' presenti nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al
Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per
incentivare la contrattazione di secondo livello».
Conseguentemente e' abrogato il comma 14 dell'art. 33 della
legge 12 novembre 2011, n. 183.
29. Per l'anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui
all'art. 1, comma 47, quarto periodo, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e' autorizzato ad utilizzare le risorse
iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione
del medesimo Ministero gia' impegnate per le medesime
finalita'.
30. All'art. 22, comma 11, secondo periodo, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le
parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad
un anno ovvero per tutto il periodo di durata della
prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore
straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al
secondo periodo, trovano applicazione i requisiti
reddituali di cui all'art. 29, comma 3, lettera b)».
31. All'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo sono premesse le seguenti parole:
«Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi
nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del
settore che possono individuare metodi e procedure di
controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli
appalti,»;
b) i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai
seguenti: «Il committente imprenditore o datore di lavoro
e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente
all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori
subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di
lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio
della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore
medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il
giudice accerta la responsabilita' solidale di tutti gli
obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei
confronti del committente imprenditore o datore di lavoro
solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio
dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il
committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare
l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo
le regole generali».
32. All'art. 36, comma 1, lettera b-bis), del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo le parole:
«definiti dalla contrattazione collettiva» e' inserita la
seguente: «nazionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o, in via delegata, dalla contrattazione a livelli
decentrati».
33. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i
seguenti:
«1-bis. Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori
sociali per i quali lo stato di disoccupazione costituisca
requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui
al comma 1 devono prevedere almeno l'offerta delle seguenti
azioni:
a) colloquio di orientamento entro i tre mesi
dall'inizio dello stato di disoccupazione;
b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei
mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, con
formazione sulle modalita' piu' efficaci di ricerca di
occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;
c) formazione della durata complessiva non inferiore a
due settimane tra i sei e i dodici mesi dall'inizio dello
stato di disoccupazione, adeguata alle competenze
professionali del disoccupato e alla domanda di lavoro
dell'area territoriale di residenza;
d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento
lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione del
trattamento di sostegno del reddito.
1-ter. Nei confronti dei beneficiari di trattamento di
integrazione salariale o di altre prestazioni in costanza
di rapporto di lavoro, che comportino la sospensione
dall'attivita' lavorativa per un periodo superiore ai sei
mesi, gli obiettivi e gli indirizzi operativi di cui al
comma 1 devono prevedere almeno l'offerta di formazione
professionale della durata complessiva non inferiore a due
settimane adeguata alle competenze professionali del
disoccupato»;
b) all'art. 3, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi
per l'impiego»;
c) all'art. 4, comma 1:
1) (abrogato)
2) alla lettera c), le parole: «con durata del
contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in
entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a
quattro mesi se si tratta di giovani,» sono soppresse;
3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso
di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi».
34. Con accordo in sede di Conferenza unificata di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in
coerenza con i documenti di programmazione degli interventi
cofinanziati con fondi strutturali europei e' definito un
sistema di premialita', per la ripartizione delle risorse
del fondo sociale europeo, legato alla prestazione di
politiche attive e servizi per l'impiego.
35. Entro il 30 giugno 2013 l'INPS predispone e mette a
disposizione dei servizi competenti di cui all'art. 1,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, una banca dati
telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di
ammortizzatori sociali, con indicazione dei dati
anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati essenziali
relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui
beneficiano.
36. Ai fini della verifica della erogazione dei servizi
in misura non inferiore ai livelli essenziali definiti ai
sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del
2000, e' fatto obbligo ai servizi competenti di cui
all'art. 1, comma 2, lettera g), del medesimo decreto
legislativo, di inserire nella banca dati di cui al comma
35, con le modalita' definite dall'INPS, i dati essenziali
concernenti le azioni di politica attiva e di attivazione
svolte nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori
sociali.
37. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 34 a 36 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono con le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
38. Nei casi di presentazione di una domanda di
indennita' nell'ambito dell'ASpI, la dichiarazione di cui
all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, puo' essere resa
dall'interessato all'INPS, che trasmette la dichiarazione
al servizio competente per territorio mediante il sistema
informativo di cui al comma 35 del presente articolo.
39. Al fine di semplificare gli adempimenti connessi al
riconoscimento degli incentivi all'assunzione, le regioni e
le province mettono a disposizione dell'INPS, secondo
modalita' dallo stesso indicate, le informazioni di propria
competenza necessarie per il riconoscimento degli incentivi
all'assunzione, ivi comprese le informazioni relative
all'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui all'art. 6
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, e le informazioni relative al possesso dello
stato di disoccupazione e alla sua durata, ai sensi del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Le informazioni
di cui al primo periodo sono messe inoltre a disposizione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la
pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di
cui all'art. 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni.
40. Il lavoratore sospeso dall'attivita' lavorativa e
beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in
costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 3 della
presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di
essere avviato ad un corso di formazione o di
riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un
giustificato motivo.
41. Il lavoratore destinatario di una indennita' di
mobilita' o di indennita' o di sussidi, la cui
corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o
di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:
a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad
una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta
dai servizi competenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera
g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;
b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in
un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento
rispetto all'importo lordo dell'indennita' cui ha diritto.
42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si
applicano quando le attivita' lavorative o di formazione
ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non
dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore,
o comunque che e' raggiungibile mediamente in 80 minuti con
i mezzi di trasporto pubblici.
43. Nei casi di cui ai commi 40, 41 e 42, il lavoratore
destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde
il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti gia'
maturati.
44. E' fatto obbligo ai servizi competenti di cui
all'art. 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, di
comunicare tempestivamente gli eventi di cui ai commi da 40
a 43 all'INPS, che provvede ad emettere il provvedimento di
decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per
periodi di non spettanza del trattamento.
45. Avverso il provvedimento di cui al comma 44 e'
ammesso ricorso al comitato provinciale di cui all'art. 34
del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970,
n. 639.
46. Al decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
n. 291, l'art. 1-quinquies e' abrogato.
47. All'art. 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, il comma 10 e' abrogato.
48. All'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 30, alinea, le parole: «in conformita'
all'art. 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione»
sono sostituite dalle seguenti: «mediante intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281»;
b) al comma 30, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) servizi per l'impiego e politiche attive»;
c) al comma 31, dopo la lettera e) sono aggiunte le
seguenti:
«e-bis) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in
quanto mai occupato, espulso o beneficiario di
ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca
attiva di una nuova occupazione;
e-ter) qualificazione professionale dei giovani che
entrano nel mercato del lavoro;
e-quater) formazione nel continuo dei lavoratori;
e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono
espulsi, per un loro efficace e tempestivo ricollocamento;
e-sexies) collocamento di soggetti in difficile
condizione rispetto alla loro occupabilita'».
49. I decreti di cui all'art. 1, comma 30, alinea,
della legge n. 247 del 2007 sono adottati entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
50. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1,
comma 30, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
come modificata dal comma 48, lettera b), del presente
articolo, deve essere assicurata l'armonizzazione degli
emanandi decreti con le disposizioni di cui ai commi da 33
a 49.
51. In linea con le indicazioni dell'Unione europea,
per apprendimento permanente si intende qualsiasi attivita'
intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e
informale, nelle varie fasi della vita, al fine di
migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze, in
una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
Le relative politiche sono determinate a livello nazionale
con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le
parti sociali, a partire dalla individuazione e
riconoscimento del patrimonio culturale e professionale
comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella
loro storia personale e professionale, da documentare
attraverso la piena realizzazione di una dorsale
informativa unica mediante l'interoperabilita' delle banche
dati centrali e territoriali esistenti.
52. Per apprendimento formale si intende quello che si
attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle
universita' e istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, e che si conclude con il
conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o
diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a
norma del testo unico di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, o di una certificazione
riconosciuta.
53. Per apprendimento non formale si intende quello
caratterizzato da una scelta intenzionale della persona,
che si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma
52, in ogni organismo che persegua scopi educativi e
formativi, anche del volontariato, del servizio civile
nazionale e del privato sociale e nelle imprese.
54. Per apprendimento informale si intende quello che,
anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza
nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita'
nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che
in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro,
familiare e del tempo libero.
55. Con la medesima intesa di cui al comma 51 del
presente articolo, in coerenza con il principio di
sussidiarieta' e nel rispetto delle competenze di
programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le
parti sociali, indirizzi per l'individuazione di criteri
generali e priorita' per la promozione e il sostegno alla
realizzazione di reti territoriali che comprendono
l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro
collegati organicamente alle strategie per la crescita
economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del
welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della
cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In
tali contesti, sono considerate prioritarie le azioni
riguardanti:
a) il sostegno alla costruzione, da parte delle
persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non
formale ed informale di cui ai commi da 51 a 54, ivi
compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando
i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione
con le necessita' dei sistemi produttivi e dei territori di
riferimento, con particolare attenzione alle competenze
linguistiche e digitali;
b) il riconoscimento di crediti formativi e la
certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;
c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto
il corso della vita.
56. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti
territoriali dei servizi concorrono anche:
a) le universita', nella loro autonomia, attraverso
l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro
strategie istituzionali, l'offerta formativa flessibile e
di qualita', che comprende anche la formazione a distanza,
per una popolazione studentesca diversificata, idonei
servizi di orientamento e consulenza, partenariati
nazionali, europei e internazionali a sostegno della
mobilita' delle persone e dello sviluppo sociale ed
economico;
b) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e
sindacali;
c) le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura nell'erogazione dei servizi destinati a
promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del
territorio, che comprendono la formazione, l'apprendimento
e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita
dalle persone;
d) l'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito
del territorio nazionale istituito con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, di
cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65
del 13 marzo 2010; le strutture territoriali degli enti
pubblici di ricerca.
57. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
55 e 56 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
58. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sentito il Ministro
dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza
unificata, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche e formative, delle universita' e degli istituti
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite
le parti sociali, uno o piu' decreti legislativi per la
definizione delle norme generali e dei livelli essenziali
delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva
competenza dello Stato, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali,
con riferimento al sistema nazionale di certificazione
delle competenze di cui ai commi da 64 a 68, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione e validazione degli apprendimenti non
formali e informali di cui ai commi 53 e 54, acquisiti
dalla persona, quali servizi effettuati su richiesta
dell'interessato, finalizzate a valorizzare il patrimonio
culturale e professionale delle persone e la consistenza e
correlabilita' dello stesso in relazione alle competenze
certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi
dei commi da 64 a 68;
b) individuazione e validazione dell'apprendimento non
formale e informale di cui alla lettera a) effettuate
attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona e
sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto delle
scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a
tutti pari opportunita';
c) riconoscimento delle esperienze di lavoro quale
parte essenziale del percorso educativo, formativo e
professionale della persona;
d) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
per l'erogazione dei servizi di cui alla lettera a) da
parte dei soggetti istituzionalmente competenti in materia
di istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse le imprese
e loro rappresentanze nonche' le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
e) possibilita' di riconoscimento degli apprendimenti
non formali e informali convalidati come crediti formativi
in relazione ai titoli di istruzione e formazione e alle
qualificazioni compresi nel repertorio nazionale di cui al
comma 67;
f) previsione di procedure di convalida
dell'apprendimento non formale e informale e di
riconoscimento dei crediti da parte dei soggetti di cui
alla lettera d), ispirate a principi di semplicita',
trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della
qualita' e valorizzazione del patrimonio culturale e
professionale accumulato nel tempo dalla persona;
g) effettuazione di riscontri e prove di cui alla
lettera b) sulla base di quadri di riferimento e regole
definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli e ai
sistemi di referenziazione dell'Unione europea e in modo da
assicurare, anche a garanzia dell'equita' e del pari
trattamento delle persone, la comparabilita' delle
competenze certificate sull'intero territorio nazionale.
(42)
59. Nell'esercizio della delega di cui al comma 58, con
riferimento alle certificazioni di competenza, e'
considerato anche il ruolo svolto dagli organismi di
certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale
di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
60. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 58, il
Governo puo' adottare eventuali disposizioni integrative e
correttive, con le medesime modalita' e nel rispetto dei
medesimi principi e criteri direttivi.
61. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al
comma 58 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, ferma restando la facolta'
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano di stabilire la quota dei costi a carico della
persona che chiede la convalida dell'apprendimento non
formale e informale e la relativa certificazione delle
competenze.
62. Al fine di conferire organicita' e sistematicita'
alle norme in materia di informazione e consultazione dei
lavoratori, nonche' di partecipazione dei dipendenti agli
utili e al capitale, il Governo e' delegato ad adottare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, uno o piu' decreti legislativi
finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei
lavoratori nell'impresa, attivate attraverso la
stipulazione di un contratto collettivo aziendale, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione degli obblighi di informazione,
consultazione o negoziazione a carico dell'impresa nei
confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o
di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel
rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva
2002/14/CE sull'informazione e consultazione dei
lavoratori;
b) previsione di procedure di verifica
dell'applicazione e degli esiti di piani o decisioni
concordate, anche attraverso l'istituzione di organismi
congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle
prerogative adeguate;
c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o
comunque misti, dotati di competenze di controllo e
partecipazione nella gestione di materie quali la sicurezza
dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori,
l'organizzazione del lavoro, la formazione professionale,
la promozione e l'attuazione di una situazione effettiva di
pari opportunita', le forme di remunerazione collegate al
risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle
loro famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra
materia attinente alla responsabilita' sociale
dell'impresa;
d) controllo sull'andamento o su determinate scelte di
gestione aziendali, mediante partecipazione di
rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle
organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza;
e) previsione della partecipazione dei lavoratori
dipendenti agli utili o al capitale dell'impresa e della
partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato
di piani industriali, con istituzione di forme di accesso
dei rappresentanti sindacali alle informazioni
sull'andamento dei piani medesimi;
f) previsione che nelle imprese esercitate in forma di
societa' per azioni o di societa' europea, a norma del
regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre
2001, che occupino complessivamente piu' di trecento
lavoratori e nelle quali lo statuto preveda che
l'amministrazione e il controllo sono esercitati da un
consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in
conformita' agli articoli da 2409-octies a
2409-quaterdecies del codice civile, possa essere prevista
la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel
consiglio di sorveglianza come membri a pieno titolo di
tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi
dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il
diritto di voto;
g) previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori
dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale
dell'impresa, o diritti di opzione sulle stesse,
direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di
appositi enti in forma di societa' di investimento a
capitale variabile, oppure di associazioni di lavoratori, i
quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non
speculativo delle partecipazioni e l'esercizio della
rappresentanza collettiva nel governo dell'impresa.
63. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al
comma 62 si applicano le disposizioni di cui al comma 90
dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto
compatibili. Dai decreti legislativi di cui alle lettere
a), b), c), d), f) e g) del comma 62 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il
decreto legislativo di cui alla lettera e) del comma 62
puo' essere adottato solo dopo che la legge di stabilita'
relativa all'esercizio in corso al momento della sua
adozione avra' disposto le risorse necessarie per far
fronte agli oneri derivanti dal decreto legislativo stesso.
64. Il sistema pubblico nazionale di certificazione
delle competenze si fonda su standard minimi di servizio
omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei
principi di accessibilita', riservatezza, trasparenza,
oggettivita' e tracciabilita'.
65. La certificazione delle competenze acquisite nei
contesti formali, non formali ed informali e' un atto
pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il
riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli
indirizzi fissati dall'Unione europea. La certificazione
conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un
titolo che documenta formalmente l'accertamento e la
convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto
accreditato o autorizzato. Le procedure di certificazione
sono ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilita'
e accessibilita' della documentazione e dei servizi,
soprattutto attraverso la dorsale informativa unica di cui
al comma 51, nel rispetto delle norme di accesso agli atti
amministrativi e di tutela della privacy.
66. Per competenza certificabile ai sensi del comma 64,
si intende un insieme strutturato di conoscenze e di
abilita', acquisite nei contesti di cui ai commi da 51 a 54
e riconoscibili anche come crediti formativi, previa
apposita procedura di validazione nel caso degli
apprendimenti non formali e informali secondo quanto
previsto dai commi da 58 a 61.
67. Tutti gli standard delle qualificazioni e
competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di
certificazione sono raccolti in repertori codificati a
livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e
accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di
istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali.
68. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma
58, sono definiti:
a) gli standard di certificazione delle competenze e
dei relativi servizi, rispondenti ai principi di cui al
comma 64, che contengono gli elementi essenziali per la
riconoscibilita' e ampia spendibilita' delle certificazioni
in ambito regionale, nazionale ed europeo;
b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento,
almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli
di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali;
c) le modalita' di registrazione delle competenze
certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed
alle anagrafi del cittadino.
69. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato complessivamente in 1.719 milioni di euro
per l'anno 2013, 2.921 milioni di euro per l'anno 2014,
2.501 milioni di euro per l'anno 2015, 2.482 milioni di
euro per l'anno 2016, 2.038 milioni di euro per l'anno
2017, 2.142 milioni di euro per l'anno 2018, 2.148 milioni
di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di euro per l'anno
2020 e 2.225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021, si provvede:
a) quanto a 1.138 milioni di euro per l'anno 2013,
2.014 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.716 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante utilizzo
delle maggiori entrate e dei risparmi di spesa derivanti
dai commi da 72 a 79;
b) quanto a 581 milioni di euro per l'anno 2013, 907
milioni di euro per l'anno 2014, 785 milioni di euro per
l'anno 2015, 766 milioni di euro per l'anno 2016, 322
milioni di euro per l'anno 2017, 426 milioni di euro per
l'anno 2018, 432 milioni di euro per l'anno 2019, 479
milioni di euro per l'anno 2020 e 509 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione delle
dotazioni finanziarie del programma di spesa «Regolazioni
contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» nell'ambito
della missione «Politiche economico-finanziarie e di
bilancio» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
70. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle
finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari
derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente
legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto
di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui
al comma 69, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di
cui all'art. 11, comma 3, lettera l), della citata legge n.
196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto,
alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria, delle dotazioni finanziarie
disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di
competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili
di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun
Ministero, di cui all'art. 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli
stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del
cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela
dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonche' per il
soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai fini delle successive riduzioni, e' autorizzato
ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme.
Le amministrazioni potranno proporre variazioni
compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli
accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza
sui saldi di finanza.
71. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
72. All'art. 164, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per
cento» e le parole: «nella suddetta misura del 40 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del
27,5 per cento»;
b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 90
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura
del 70 per cento».
73. Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di
imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni di cui al comma 72.
74. All'art. 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5
per cento». La disposizione di cui al presente comma si
applica a decorrere dall'anno 2013.
75. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6-quater,
comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, come modificato dal comma 48 dell'art. 2 della
presente legge, l'addizionale comunale sui diritti di
imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'art. 2,
comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013,
di due euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme
derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal
presente comma sono versate all'INPS con le stesse
modalita' previste dalla disposizione di cui al comma 48,
lettera b), dell'art. 2, e in riferimento alle stesse si
applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e 50 del
medesimo art. 2.
76. Il contributo di cui all'art. 334 del codice delle
assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle
assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni
causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha
esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del
contraente, e' deducibile, ai sensi dell'art. 10, comma 1,
lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dal reddito complessivo del contraente
medesimo per la parte che eccede 40 euro. La disposizione
di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno
2012.
77. L'INPS e l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della
propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione
organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste
dall'art. 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.
183, e dall'art. 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, volte a ridurre le proprie
spese di funzionamento, in misura pari a 90 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2013. Le riduzioni sono
quantificate, rispettivamente, in 18 milioni di euro annui
per l'INAIL e in 72 milioni di euro per l'INPS, sulla base
di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione del
citato art. 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.
183. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al
presente comma sono versate entro il 30 giugno di ciascun
anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato.
78. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di
razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a
quelle previste dall'art. 4, comma 38, della legge 12
novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le proprie spese di
funzionamento, in misura pari a euro 10 milioni a decorrere
dall'esercizio 2013, che sono conseguentemente versati
entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo
dello stato di previsione dell'entrata.
79. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli
adempimenti di cui ai commi 77 e 78, comprese le misure
correttive previste dalle disposizioni vigenti ivi
indicate, anche con riferimento alla effettiva riduzione
delle spese di funzionamento degli enti interessati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato."
- Il testo dell'art. 3, comma 42, della citata legge 92
del 2012, e' il seguente:
"Art. 3 (Tutele in costanza di rapporto di lavoro)
(omissis)
42. La disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti
ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' adeguata alle norme dalla presente legge
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti
collettivi, da stipulare tra le organizzazioni
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
entro il 31 ottobre 2013."
- Il testo dell'art. 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 e' il seguente:
"28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu'
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite,
in via sperimentale, misure per il perseguimento di
politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e
per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende
pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica
utilita', nonche' delle categorie e settori di impresa
sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.
Nell'esercizio della potesta' regolamentare il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione
collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante
un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50
per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima
di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita',
modalita' concessivi, entro i limiti delle risorse
costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al
finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento
del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della
obbligatorieta' della contribuzione con applicazione di una
misura addizionale non superiore a tre volte quella della
contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il
concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di
maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
lire 150 miliardi. "
- Il testo dell'art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' il seguente:
"Art. 6 (Proroga dei termini in materia di lavoro)
(omissis)
2-bis. La scadenza dell'art. 1-bis, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dei
decreti adottati ai sensi del medesimo art. 1-bis e'
fissata al 31 dicembre 2012 ".
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, (Disposizioni per agevolare l'incontro
fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art.
45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144)
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 4 (Perdita dello stato di disoccupazione). - 1.
Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte
dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di
accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei
seguenti principi:
a) conservazione dello stato di disoccupazione a
seguito di svolgimento di attivita' lavorativa tale da
assicurare un reddito annuale non superiore al reddito
minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di
reddito non si applica ai soggetti di cui all'art. 8, commi
2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di
mancata presentazione senza giustificato motivo alla
convocazione del servizio competente nell'ambito delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3;
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di
rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di
lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n.
196, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi
di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di
lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.".
 
Art. 7-bis

(( Stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di
lavoro ))


(( 1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonche' di garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo compreso fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013, le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, possono stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti di cui al comma 2, rendono applicabili le disposizioni di cui ai commi successivi.
2. I contratti di cui al comma 1 prevedono l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti gia' parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Per le assunzioni sono applicabili i benefici previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere realizzate anche mediante contratti di apprendistato. I lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile.
3. Nei sei mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
4. L'efficacia degli atti di conciliazione di cui al comma 2 e' risolutivamente condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.
5. I datori di lavoro depositano, presso le competenti sedi dell'INPS, i contratti di cui al comma 1 e gli atti di conciliazione di cui al comma 2, unitamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 4 entro il 31 gennaio 2014, ai fini della verifica circa la correttezza degli adempimenti. Gli esiti di tale verifica, anche per quanto riguarda l'effettivita' dell'assunzione, sono comunicati alle competenti Direzioni territoriali del lavoro individuate in base alla sede legale dell'azienda.
6. L'accesso alla normativa di cui al presente articolo e' consentito anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino all'esito della verifica di cui al comma 5.
7. Il buon esito della verifica di cui al comma 5 comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio, l'estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attivita' ispettiva gia' compiuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con riferimento alle forme di tirocinio avviate dalle aziende sottoscrittrici dei contratti di cui al comma 1. Subordinatamente alla predetta verifica viene altresi' meno l'efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se gia' oggetto di accertamento giudiziale non definitivo. L'estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti di cui al presente comma. ))

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), e' il seguente:
"Art. 2 (Armonizzazione). - (omissis)
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996 (56) , sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.".
 
Art. 8
Banca dati politiche attive e passive

1. Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e di garantire una immediata attivazione della Garanzia per i Giovani di cui all'articolo 5, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente del Ministero stesso, la «Banca dati delle politiche attive e passive».
2. La Banca dati di cui al comma 1 raccoglie le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunita' di impiego.
3. Alla costituzione della Banca dati delle politiche attive e passive, che costituisce una componente del sistema informativo lavoro di cui all'articolo 11 del decreto legislativo (( 23 dicembre 1997, )) n. 469 e della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 reso disponibile attraverso Cliclavoro, concorrono le Regioni e le Province autonome, (( le province, l'ISFOL, )) l'Istituto Nazionale di Previdenza sociale, Italia Lavoro s.p.a., (( il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, )) le Universita' pubbliche e private e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilita' e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono alla Banca dati di cui al comma 1: la Banca dati percettori di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universita' di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonche' la dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
5. Per una migliore organizzazione dei servizi e degli interventi di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati (( in particolare per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati di cui al comma 1 ed eventualmente in altre banche dati costituite con la stessa finalita' nonche' per determinare le modalita' piu' opportune di raccolta ed elaborazione dei dati su domanda e offerta di lavoro secondo le migliori tecniche ed esperienze. ))
Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro, a norma dell'art. 1 della Legge 15 marzo 1997, n.
59), e' il seguente:
"Art. 11 (Sistema informativo lavoro). - 1. Il sistema
informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde
alle finalita' ed ai criteri stabiliti dall'art. 1 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua
organizzazione e' improntata ai principi di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675.
2. Il SIL e' costituito dall'insieme delle strutture
organizzative, delle risorse hardware, software e di rete
relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli
1, 2 e 3.
3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha
caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si
avvale dei servizi di interoperabilita' e delle
architetture di cooperazione previste dal progetto di rete
unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti
locali, nonche' i soggetti autorizzati alla mediazione tra
domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, hanno
l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il
SIL, le cui modalita' sono stabilite sentita l'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione.
4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i
soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta
di lavoro, hanno facolta' di accedere alle banche dati e di
avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando
apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe,
applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono
determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. I proventi realizzati ai
sensi del presente comma sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad apposita unita' previsionale dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare
convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui
al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi
informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto
o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le
regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno
schema di convenzione tipo. Il sistema informativo in
materia di occupazione e formazione professionale della
camera di commercio e di altre enti funzionali e' collegato
con il SIL secondo modalita' da definire mediante
convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli
organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalita'
si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro
delle imprese delle camere di commercio secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581 .
6. Le attivita' di progettazione, sviluppo e gestione
del SIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale nel rispetto di quanto stabilito dal
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
7. Sono attribuite alle regioni le attivita' di
conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici
delle unita' operative regionali e locali. Fatte salve
l'omogeneita', l'interconnessione e la fruibilita' da parte
del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali
possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del
sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da parte
delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con
apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, previo parere
dell'organo tecnico di cui al comma 8.
8. Al fine di preservare l'omogeneita' logica e
tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia
organizzativa e gestionale dei sistemi informativi
regionali e locali ad esso collegati, e' istituito, nel
rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo
n. 281 del 1997 , un organo tecnico con compiti di raccordo
tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le
regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.
9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (18), la composizione ed
il funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei
confronti dei destinatari.".
- Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo
n. 276 del 2003 e' il seguente:
"Art. 15 (Norma di copertura). - 1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in lire
86.188 milioni per l'anno 1997, in lire 140.608 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, in lire 130.608 milioni
per l'anno 2000, in lire 76.421 milioni per il 2001 e in
lire 37.716 milioni a regime, si provvede per il triennio
1997-1999: quanto a lire 76.188 milioni per l'anno 1997 e a
lire 130.608 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia per lire 34.851 milioni per l'anno 1997 e lire
1.919 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per lire 9.087 milioni per l'anno 1998 e lire
82.909 milioni per l'anno 1999, l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire
41.337 milioni per l'anno 1997 e lire 73.822 milioni per
l'anno 1998, l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro per lire 45.780 milioni per ciascuno degli anni 1998
e 1999; quanto a lire 10.000 milioni per ciascuno degli
anni 1997, 1998 e 1999 mediante corrispondente, riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Il testo del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112.
- Il testo dell'art. 19, comma 4, del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e' il seguente:
"Art. 19 (Potenziamento ed estensione degli strumenti
di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o
di disoccupazione, nonche' disciplina per la concessione
degli ammortizzatori in deroga). - (omissis)
4. L'INPS stipula con gli enti bilaterali di cui ai
commi precedenti, secondo le linee guida definite nel
decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la
gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita
banca dati nella quale confluiscono tutti i dati
disponibili relativi ai percettori di trattamenti di
sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la
gestione dei relativi trattamenti e alla quale possono
accedere anche i servizi competenti di cui all'art. 1,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, le regioni, il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, la societa' Italia lavoro Spa e l'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.
L'INPS provvede altresi' al monitoraggio dei provvedimenti
autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo,
consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei
complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se
determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il
decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.".
- Il testo dell'art. 1-bis del decreto legge 9 maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 2003 n. 170 (Disposizioni urgenti per le universita'
e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione
all'esercizio di attivita' professionali), e' il seguente:
"Art. 1-bis (Anagrafe nazionale degli studenti e dei
laureati delle universita'). - 1. Per i fini di cui
all'art. 1, presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' istituita, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nell'ambito delle
ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe
nazionale degli studenti e dei laureati delle universita',
avente i seguenti obiettivi:
a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi
formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle
carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;
b) promuovere la mobilita' nazionale e internazionale
degli studenti agevolando le procedure connesse ai
riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;
c) fornire elementi di orientamento alle scelte
attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali
dei laureati e sui fabbisogni formativi del sistema
produttivo e dei servizi;
d) individuare idonei interventi di incentivazione per
sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli
studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze
disciplinari e territoriali, nonche' le diverse tipologie
di studenti in ragione del loro impegno temporale negli
studi;
e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta
formativa del sistema nazionale delle istituzioni
universitarie;
f) monitorare e sostenere le esperienze formative in
ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini
del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro
come crediti formativi.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con propri decreti, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, individua,
sentiti la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario e il
Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che
devono essere presenti nei sistemi informativi delle
universita' e da trasmettere periodicamente, con modalita'
telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.".
- Il testo dell'art. 4, comma 51, della citata legge n.
92 del 2012 e' il seguente:
"Art. 4 (Disposizioni in materia di riforma del mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita).
51. In linea con le indicazioni dell'Unione europea,
per apprendimento permanente si intende qualsiasi attivita'
intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e
informale, nelle varie fasi della vita, al fine di
migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze, in
una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
Le relative politiche sono determinate a livello nazionale
con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le
parti sociali, a partire dalla individuazione e
riconoscimento del patrimonio culturale e professionale
comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella
loro storia personale e professionale, da documentare
attraverso la piena realizzazione di una dorsale
informativa unica mediante l'interoperabilita' delle banche
dati centrali e territoriali esistenti.".
 
Art. 9
Ulteriori disposizioni in materia di occupazione

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.
2. Il comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e' sostituito dal seguente: «4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonche' da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attivita' Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% (( e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. )) Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la meta' del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonche' di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
3. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, e' possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non puo' eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo».
4. (( (Soppresso). ))
(( 4-bis. La dotazione del fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 20 milioni di euro per l'anno 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 20 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, anche al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 16,7 milioni di euro per l'anno 2013 e per 33,3 milioni di euro per l'anno 2014.
4-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio della parita' di trattamento delle persone con disabilita', i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilita' la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». ))

5. Le previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche' nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province.
6. (( All'articolo 23, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, )) dopo le parole: «presso un utilizzatore,» sono inserite le seguenti: «e ferma restando l'integrale applicabilita' delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «deve presentare» sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata,»;
b) il comma 4 e' abrogato.
8. Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi (( ai sensi dell'articolo 44-bis, )) comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e' determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (( di Trento e di Bolzano, )) da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto triennale di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale, rilasciano i visti di cui all'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente indicato nel decreto triennale successivamente adottato. Qualora il decreto di programmazione triennale non venga adottato entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' provvedere, in via transitoria, con proprio decreto annuale nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 puo' essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente disposizione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(( 8-bis. All'articolo 22, comma 11-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «master universitario di secondo livello» sono inserite le seguenti: «ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica». ))
9. Le risorse residue derivanti dalle procedure di spesa autorizzate ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, all'esito delle attivita' solutorie di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, (( del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge )) 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
10. All'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi:
«11-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo.
11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale e' rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.
11-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma 11-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 10 del presente articolo».
(( 10-bis. Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile nella sua disponibilita' il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
10-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche necessarie al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007. ))

11. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinita' entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis puo' essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.
3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalita' con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalita' disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter».
12. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «settore sociale» sono inserite le seguenti: «nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
13. All'articolo 2463-bis del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della costituzione» sono soppresse;
b) al comma 2, punto 6), le parole: «, i quali devono essere scelti tra i soci» sono soppresse;
(( b-bis) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili»; ))

c) il comma 4 e' soppresso.
14. All'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;
b) al comma 4-bis le parole: «societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto» sono sostituite dalle seguenti: «societa' a responsabilita' limitata semplificata».
15. Le societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono qualificate societa' a responsabilita' limitata semplificata.
(( 15-bis. All'articolo 2464, quarto comma, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «presso una banca» sono sostituite dalle seguenti: «all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo»;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto».
15-ter. All'articolo 2463 del codice civile, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«L'ammontare del capitale puo' essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui e' affidata l'amministrazione.
La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva cosi' formata puo' essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione». ))

16. All'articolo 25, comma 2, del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' soppressa;
b) alla lettera h) punto 1), nel primo periodo le parole «uguali o superiori al 20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «uguali o superiori al 15 per cento»;
c) alla lettera h) punto 2) dopo le parole «in Italia o all'estero» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 (( del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270»; ))
d) alla lettera h) punto 3) dopo le parole «varieta' vegetale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche' tali privative siano».
(( 16-bis. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel primo periodo, le parole: «entro 60 giorni dalla stessa data» sono soppresse.
16-ter. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 1 e al comma 4, le parole: «2013, 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «2013, 2014, 2015 e 2016».
16-quater. Gli importi dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato effettuati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi del comma 3, lettera d), dell'articolo 38 del predetto decreto-legge n. 179 del 2012, sono rideterminati in 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 milioni di euro per l'anno 2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 66,87 milioni di euro per l'anno 2017, 970.000 euro per l'anno 2018 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
16-quinquies. Il comma 188 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente:
«188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanita' (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE. NA.S), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonche' per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213».
16-sexies. All'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31». ))

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 29, comma 2, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' il seguente:
"Art. 29 (Appalto). - (omissis)
2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi
nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del
settore che possono individuare metodi e procedure di
controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli
appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in
solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento
di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i
premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di
esecuzione del contratto di appalto, restando escluso
qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde
solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente
imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio
per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli
eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente
imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima
difesa, il beneficio della preventiva escussione del
patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali
subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la
responsabilita' solidale di tutti gli obbligati, ma
l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del
committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e
degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha
eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di regresso
nei confronti del coobbligato secondo le regole generali."
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
"Art. 1 Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1 del
d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs
n. 80 del 1998)
(omissis)
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.".
- Il testo dell'art. 306 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 306 (Disposizioni finali). - 1. Le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 302, costituiscono integrazione di quelle
contenute nel presente decreto legislativo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1,
lettera a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di
valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese
le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal
presente decreto, diventano efficaci a decorrere dal 1°
gennaio 2009; fino a tale data continuano a trovare
applicazione le disposizioni previgenti.
3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV
entrano in vigore alla data fissata dal primo comma
dell'art. 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE, e
successive modificazioni; le disposizioni di cui al capo V
del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile
2010. In caso di attrezzature di lavoro messe a
disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007
e che non permettono il rispetto dei valori limite di
esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle
misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto
dei valori limite di esposizione di cui all'art. 201 entra
in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e
forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di
esposizione di cui all'art. 201, ferme restando le
condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il
6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e
marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di
esposizione al rumore di cui all' art. 189 entra in vigore
il 15 febbraio 2011.
4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentita la commissione consultiva
permanente di cui all'art. 6, si da' attuazione alle
direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro dell'Unione europea per le parti in cui
le stesse modificano modalita' esecutive e caratteristiche
di ordine tecnico previste dagli allegati al presente
decreto, nonche' da altre direttive gia' recepite
nell'ordinamento nazionale.
4-bis. Le ammende previste con riferimento alle
contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza
sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente decreto nonche' da atti aventi forza di legge
sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore
generale della Direzione generale per l'Attivita' Ispettiva
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo
arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede
di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere
dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica
esclusivamente alla sanzioni irrogate per le violazioni
commesse successivamente alla suddetta data. Le
maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente
comma sono destinate, per la meta' del loro ammontare, al
finanziamento di iniziative di vigilanza nonche' di
prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza
del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del
lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
su apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
".
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 3 (Apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale). - 1. Possono essere assunti con
contratto di apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale, in tutti i settori di attivita',
anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i
soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al
compimento del venticinquesimo anno di eta'. La durata del
contratto e' determinata in considerazione della qualifica
o del diploma da conseguire e non puo' in ogni caso essere
superiore, per la sua componente formativa, a tre anni
ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
2. La regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale e' rimessa alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a) definizione della qualifica o diploma professionale
ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od
interna alla azienda, congruo al conseguimento della
qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto
stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi
definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative per la determinazione, anche all'interno
degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione della
formazione aziendale nel rispetto degli standard generali
fissati dalle regioni.
2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica
o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica
professionale ai fini contrattuali, e' possibile la
trasformazione del contratto in apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la
durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato
non puo' eccedere quella individuata dalla contrattazione
collettiva di cui al presente decreto legislativo."
- Il testo dell'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo
1999, n. 68 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.
167, e' il seguente:
"Art. 13 (Incentivi alle assunzioni). - (omissis)
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
il cui finanziamento e' autorizzata la spesa di lire 40
miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per
l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008,
annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome
proporzionalmente alle richieste presentate e ritenute
ammissibili secondo le modalita' e i criteri definiti nel
decreto di cui al comma 5."
- Il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, e' il seguente:
"Art. 1 (Fondo per l'occupazione). - (omissis)
7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo."
- Il testo dell'art. 18, comma 1, lettera a) del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' il
seguente:
"Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene
alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in
sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, assegna una quota delle
risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri."
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 216, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 3 (Ambito di applicazione). - 1. Il principio di
parita' di trattamento senza distinzione di religione, di
convinzioni personali, di handicap, di eta' e di
orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel
settore pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela
giurisdizionale secondo le forme previste dall'art. 4, con
specifico riferimento alle seguenti aree:
a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo
che dipendente, compresi i criteri di selezione e le
condizioni di assunzione;
b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli
avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni
del licenziamento;
c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e
formazione professionale, perfezionamento e
riqualificazione professionale, inclusi i tirocini
professionali;
d) affiliazione e attivita' nell'ambito di
organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di
altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate
dalle medesime organizzazioni.
2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve
tutte le disposizioni vigenti in materia di:
a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso
all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei
cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio
dello Stato;
b) sicurezza e protezione sociale;
c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico,
prevenzione dei reati e tutela della salute;
d) stato civile e prestazioni che ne derivano;
e) forze armate, limitatamente ai fattori di eta' e di
handicap.
3. Nel rispetto dei principi di proporzionalita' e
ragionevolezza e purche' la finalita' sia legittima,
nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio
dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti di
discriminazione ai sensi dell'art. 2 quelle differenze di
trattamento dovute a caratteristiche connesse alla
religione, alle convinzioni personali, all'handicap,
all'eta' o all'orientamento sessuale di una persona,
qualora, per la natura dell'attivita' lavorativa o per il
contesto in cui essa viene espletata, si tratti di
caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e
determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita'
medesima.
3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio
della parita' di trattamento delle persone con disabilita',
i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo
2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle
persone con disabilita' la piena eguaglianza con gli altri
lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere
all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono
accertamenti di idoneita' al lavoro nel rispetto di quanto
stabilito dai commi 2 e 3.
4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono
trattamenti differenziati in ragione dell'eta' dei
lavoratori e in particolare quelle che disciplinano:
a) la definizione di condizioni speciali di accesso
all'occupazione e alla formazione professionale, di
occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di
licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i
lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico,
allo scopo di favorire l'inserimento professionale o di
assicurare la protezione degli stessi;
b) la fissazione di condizioni minime di eta', di
esperienza professionale o di anzianita' di lavoro per
l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi
all'occupazione;
c) la fissazione di un'eta' massima per l'assunzione,
basata sulle condizioni di formazione richieste per il
lavoro in questione o sulla necessita' di un ragionevole
periodo di lavoro prima del pensionamento.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte
salve purche' siano oggettivamente e ragionevolmente
giustificate da finalita' legittime, quali giustificati
obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro
e della formazione professionale, qualora i mezzi per il
conseguimento di tali finalita' siano appropriati e
necessari.
5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi
dell'art. 2 le differenze di trattamento basate sulla
professione di una determinata religione o di determinate
convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di
enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private,
qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la
natura delle attivita' professionali svolte da detti enti o
organizzazioni o per il contesto in cui esse sono
espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e
giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime
attivita'.
6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione
ai sensi dell'art. 2 quelle differenze di trattamento che,
pur risultando indirettamente discriminatorie, siano
giustificate oggettivamente da finalita' legittime
perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. In
particolare, resta ferma la legittimita' di atti diretti
all'esclusione dallo svolgimento di attivita' lavorativa
che riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione e
l'educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro
che siano stati condannati in via definitiva per reati che
concernono la liberta' sessuale dei minori e la pornografia
minorile."
- Il testo dell'art. 4-bis, comma 6, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e' il seguente:
"Art. 4-bis (Modalita' di assunzione e adempimenti
successivi). - (omissis)
6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione,
trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo,
subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze
professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al
Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata
la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono
valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e
provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre
forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche' nei
confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie."
- Il testo dell'art. 23, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 23 (Tutela del prestatore di lavoro esercizio del
potere disciplinare e regime della solidarieta'). - 1. Per
tutta la durata della missione presso un utilizzatore e
ferma restando l'integrale applicabilita' delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di
cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i
lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a
condizioni di base di lavoro e d'occupazione
complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di
pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni
svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. (abrogato)
3. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il
somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore
stabiliscono modalita' e criteri per la determinazione e
corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi
concordati tra le parti o collegati all'andamento economico
dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal somministratore
hanno altresi' diritto a fruire di tutti i servizi sociali
e assistenziali di cui godono i dipendenti
dell'utilizzatore addetti alla stessa unita' produttiva,
esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla
iscrizione ad associazioni o societa' cooperative o al
conseguimento di una determinata anzianita' di servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi
per la sicurezza e la salute connessi alle attivita'
produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle
attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della
attivita' lavorativa per la quale essi vengono assunti in
conformita' alle disposizioni recate dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni. Il contratto di
somministrazione puo' prevedere che tale obbligo sia
adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta
indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in
cui le mansioni cui e' adibito il prestatore di lavoro
richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino
rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore
conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni. L'utilizzatore osserva altresi', nei
confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di
protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed
e' responsabile per la violazione degli obblighi di
sicurezza individuati dalla legge e dai contratti
collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni
superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle
dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata
comunicazione scritta al somministratore consegnandone
copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto
all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via
esclusiva per le differenze retributive spettanti al
lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale
risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a
mansioni inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che
e' riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al
somministratore gli elementi che formeranno oggetto della
contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
7-bis. I lavoratori dipendenti dal somministratore sono
informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso
quest'ultimo, affinche' possano aspirare, al pari dei
dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di
lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono
essere fornite mediante un avviso generale opportunamente
affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il
quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la
loro opera.
8. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche
indirettamente, la facolta' dell'utilizzatore di assumere
il lavoratore al termine della sua missione.
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova
applicazione nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta
una adeguata indennita', secondo quanto stabilito dal
contratto collettivo applicabile al somministratore.
9-bis. Resta salva la facolta' per il somministratore e
l'utilizzatore di pattuire un compenso ragionevole per i
servizi resi a quest'ultimo in relazione alla missione,
all'impiego e alla formazione del lavoratore per il caso in
cui, al termine della missione, l'utilizzatore assuma il
lavoratore. "
- Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 22. Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge
30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto
1995, n. 335, art. 3, comma 13)
1. In ogni provincia e' istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello
unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero
procedimento relativo all'assunzione di lavoratori
subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente
all'estero deve presentare, previa verifica, presso il
centro per l'impiego competente, della indisponibilita' di
un lavoratore presente sul territorio nazionale,
idoneamente documentata, allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di
quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella
ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva
dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di
lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c)
del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone
iscritte nelle liste di cui all'art. 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4. (abrogato)
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state
rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il
questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'art. 3,
comma 4, e dell'art. 21, e, a richiesta del datore di
lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice
fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via
telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha
validita' per un periodo non superiore a sei mesi dalla
data del rilascio.
5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il
datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque
anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso
altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
ai sensi dell'art. 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato
ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i
documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o
sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo
straniero non si rechi presso lo sportello unico per
l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno
entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo
sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla
osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite
i collegamenti telematici.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti
di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione
del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a
cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita'
consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
7. (abrogato)
8. Salvo quanto previsto dall'art. 23, ai fini
dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato
dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite
collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche
relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso
il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresi' il
rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi
delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere
con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure,
all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all'art. 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il
posto di lavoro, anche per dimissioni, puo' essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che
si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il
periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito
percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano
applicazione i requisiti reddituali di cui all'art. 29,
comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione
stabilisce le modalita' di comunicazione ai centri per
l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore
straniero nelle liste di collocamento con priorita'
rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il
dottorato o il master universitario di secondo livello
ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla
scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio,
puo' essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto
dall'art. 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un
periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza
dei requisiti previsti dal presente testo unico, puo'
chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi
di lavoro.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono
aumentate da un terzo alla meta':
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a
tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non
lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre
condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al
terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale.
12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica
la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del
costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto
illegalmente.
12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento
lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal
questore, su proposta o con il parere favorevole del
procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia
presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale
instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso
di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6.
12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma
12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato
per un anno o per il maggior periodo occorrente alla
definizione del procedimento penale. Il permesso di
soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con
le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della
Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano
meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dall'art. 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di
sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocita' al verificarsi
della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta',
anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto
dall'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.
152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
regolare attivita' di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego,
dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e
delle relative norme di attuazione. "
- Il testo dell'art. 44-bis, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' il
seguente:
"Art. 44-bis (Visti di ingresso per motivi di studio,
borse di studio e ricerca). - (omissis)
5. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per
il rilascio del visto di studio che intende frequentare
corsi di formazione professionali organizzati da enti di
formazione accreditati, secondo le norme attuative
dell'art. 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, finalizzati al riconoscimento di una
qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze
acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, puo' essere
autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale,
nell'ambito del contingente annuale determinato con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al
comma 6. La presente disposizione si applica anche agli
ingressi per i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma
9, lettera a). "
- Il testo dell' O.P.C.M. 13 aprile 2011, n. 3933 -
Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo
stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini
appartenenti ai Paesi del Nord Africa - e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2011.
- Il testo dell'Ordinanza 28 dicembre 2012, n. 33 di
protezione civile finalizzata a regolare la chiusura dello
stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione
ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle
altre amministrazioni competenti, degli interventi
concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul
territorio nazionale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 7 del 9 gennaio 2013.
- Il testo dell'art. 23, comma 11, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e' il seguente:
"Art. 23 (Altre disposizioni di carattere finanziario
ed esigenze indifferibili). - (omissis)
11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi connessi al superamento dell'emergenza
umanitaria nel territorio nazionale, ivi comprese le
operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini
appartenenti ai paesi del Nord Africa, dichiarata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
febbraio 2011 e successivamente prorogata fino al 31
dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 ottobre 2011, pubblicati rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e n. 235
dell'8 ottobre 2011 e' autorizzata la spesa massima di 495
milioni di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su apposito
fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attivita'
solutorie di interventi urgenti gia' posti in essere. Con
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile, adottate, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5, comma
2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' individuato
l'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di
rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero
direttamente al Ministero dell'interno e alle altre
Amministrazioni interessate. Le somme non utilizzate
nell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati
connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e
consentire nel 2012 una gestione ordinaria
dell'accoglienza, e' istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui
dotazione e' costituita da 5 milioni di euro per l'anno
2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede
annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato
Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali
per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. "
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 16
luglio 2012, n. 109, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 5 (Disposizione transitoria). - 1. I datori di
lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso
del titolo di soggiorno previsto dall'art. 9 del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni ed integrazioni che, alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo
occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno
tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al presente comma,
lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in
modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o
precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del
rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione,
previsto dall'art. 22 del decreto legislativo n. 286 del
1998 e successive modifiche e integrazioni. La
dichiarazione e' presentata dal 15 settembre al 15 ottobre
2012 con le modalita' stabilite con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro per la cooperazione internazionale e
l'integrazione e con il Ministero dell'economia e delle
finanze da adottarsi entro venti giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto. In ogni caso, la presenza sul
territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere
attestata da documentazione proveniente da organismi
pubblici.
2. Sono esclusi dalla procedura di cui al presente
articolo i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo
quanto previsto dal comma 8 in materia di lavoro domestico
e di sostegno al bisogno familiare.
3. Non sono ammessi alla procedura prevista dal
presente articolo i datori di lavoro che risultino
condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non
definitiva, compresa quella adottata a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso
altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
ai sensi dell'art. 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'art. 22, comma 12, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Non e' ammesso, altresi', alla procedura di cui al
presente articolo il datore di lavoro che, a seguito
dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini
stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di
procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha
provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno
presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione
del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore
comunque non imputabili al datore di lavoro.
5. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 e'
presentata previo pagamento, con le modalita' previste dal
decreto interministeriale di cui al comma 1 del presente
articolo, di un contributo forfettario di 1.000 euro per
ciascun lavoratore. Il contributo non e' deducibile ai fini
dell'imposta sul reddito. La regolarizzazione delle somme
dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo,
contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi e'
documentata all'atto della stipula del contratto di
soggiorno secondo le modalita' stabilite dal decreto
ministeriale di cui al comma 1. E' fatto salvo l'obbligo di
regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in
caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 1
del presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e
amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del
lavoratore per le violazioni delle norme relative:
a) all'ingresso e al soggiorno nel territorio
nazionale, con esclusione di quelle di cui all'art. 12 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) al presente provvedimento e comunque all'impiego di
lavoratori anche se rivestano carattere finanziario,
fiscale, previdenziale o assistenziale.
7. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro
richiesti per l'emersione del rapporto di lavoro.
8. Nella dichiarazione di emersione cui al comma 1 e'
indicata la retribuzione convenuta non inferiore a quella
prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro di riferimento e, in caso di lavoro domestico,
l'orario lavorativo non inferiore a quello stabilito
dall'art. 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394.
9. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione e acquisito il parere
della questura sull'insussistenza di motivi ostativi
all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso
di soggiorno, nonche' il parere della competente direzione
territoriale del lavoro in ordine alla capacita' economica
del datore di lavoro e alla congruita' delle condizioni di
lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del
contratto di soggiorno e per la presentazione della
richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
previa esibizione dell'attestazione di avvenuto pagamento
del contributo forfetario e della regolarizzazione di cui
al comma 5. La sussistenza di meri errori materiali non
costituisce di per se' causa di inammissibilita' della
dichiarazione di emersione. La mancata presentazione delle
parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione
del procedimento. Contestualmente alla stipula del
contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare
la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per
l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico,
all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri
a carico del richiedente il permesso di soggiorno.
10. Nei casi in cui non venga presentata la
dichiarazione di emersione di cui al presente articolo
ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al
rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma
6 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine
per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del
procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima. Si
procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali
e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in
cui l'esito negativo del procedimento derivi da motivo
indipendente dalla volonta' o dal comportamento del datore
di lavoro.
11. Nelle more della definizione del procedimento di
cui al presente articolo, lo straniero non puo' essere
espulso, tranne che nei casi previsti al successivo comma
13. La sottoscrizione del contratto di soggiorno,
congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di
assunzione di cui al comma 9 e il rilascio del permesso di
soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di
lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli
illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al
comma 6.
11-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione
sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore
di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico
per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di
lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al
comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011
di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un
permesso di soggiorno per attesa occupazione. I
procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a
carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del
datore di lavoro si applica il comma 10 del presente
articolo.
11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro
oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora
definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito
della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la
procedura di emersione si considera conclusa in relazione
al lavoratore, al quale e' rilasciato un permesso di attesa
occupazione ovvero, in presenza della richiesta di
assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con
contestuale estinzione dei reati e degli illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.
11-quater. Nell'ipotesi prevista dal comma 11-ter, il
datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di
emersione resta responsabile per il pagamento delle somme
di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della
cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono
comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge
in capo al datore di lavoro che ha presentato la
dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del
comma 10 del presente articolo.
12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di
una dichiarazione di emersione contenente dati non
rispondenti al vero e' nullo ai sensi dell'art. 1344 del
codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno
eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'art. 5,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed
integrazioni.
13. Non possono essere ammessi alla procedura prevista
dal presente articolo i lavoratori stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13, commi 1
e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'art. 3 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini
della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non
definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti
dall'art. 380 del medesimo codice;
d) che comunque siano considerati una minaccia per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei
Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per
la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone. Nella valutazione della
pericolosita' dello straniero si tiene conto anche di
eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, per uno dei reati previsti dall'art. 381
del medesimo codice.
14. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
il Ministro per la cooperazione internazionale e
l'integrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinate le modalita' di destinazione del
contributo forfetario, di cui al comma 5 del presente
articolo, tenuto conto di quanto previsto ai sensi del
comma 17.
15. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni,
ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di
emersione prevista dal presente articolo, e' punito ai
sensi dell'art. 76 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il
fatto e' commesso attraverso la contraffazione o
l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di
uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione
da uno a sei anni. La pena e' aumentata se il fatto e'
commesso da un pubblico ufficiale.
16. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione
del presente articolo, il livello di finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente
lo Stato e' incrementato di 43 milioni di euro per l'anno
2012 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le
regioni in relazione al numero dei lavoratori
extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
17. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo,
pari a 43,55 milioni di euro per l'anno 2012, a 169 milioni
di euro per l'anno 2013, a 270 milioni di euro per l'anno
2014 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si
provvede, quanto a 43,55 milioni di euro per l'anno 2012 a
valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello
Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 169
milioni di euro per l'anno 2013, a 270 milioni per l'anno
2014 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015,
mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali
all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la
copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'Ente,
per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti
dalle disposizioni di cui al presente articolo."
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e' il seguente:
"Art. 7 Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio ovvero
ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine,
ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di
beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello
Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro
quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica
sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita'
del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli
estremi del passaporto o del documento di identificazione
che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto
o in cui la persona e' alloggiata, ospita o presta servizio
ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100
euro."
- Il testo dell'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' il seguente:
"Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento).
- (omissis)
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i
dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici
esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo'
integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
dalla comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e
l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente."
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 30 ottobre 2007 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007.
- Il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 31 (Gruppi di impresa). - 1. I gruppi di impresa,
individuati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e del
decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare
lo svolgimento degli adempimenti di cui all'art. 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla societa' capogruppo per
tutte le societa' controllate e collegate.
2. I consorzi di societa' cooperative, costituiti ai
sensi dell'art. 27 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono
svolgere gli adempimenti di cui all'art. 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12, per conto delle societa' consorziate o
delegarne l'esecuzione a una societa' consorziata. Tali
servizi possono essere organizzati per il tramite dei
consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti
consorzi, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 4, della
legge 11 gennaio 1979, n. 12.
2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi
di imprese di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui
all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto
delle imprese associate.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non
rilevano ai fini della individuazione del soggetto titolare
delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle
singole societa' datrici di lavoro.
3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle
costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso
gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso
proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di
parentela o di affinita' entro il terzo grado, possono
procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori
dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative
presso le relative aziende.
3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente
comma 3-bis puo' essere effettuata anche da imprese legate
da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di
esse sono imprese agricole.
3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sono definite le modalita' con le quali
si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido
delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge
che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le
modalita' disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter. "
- Il testo dell'art. 9, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico).
In vigore dal 28 giugno 2013
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento
economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di
qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento
accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il
trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al
netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della
dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti
da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse
in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal
comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di
carriera comunque denominate, maternita', malattia,
missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio,
fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo,
e dall' art. 8, comma 14.
2. In considerazione della eccezionalita' della
situazione economica internazionale e tenuto conto delle
esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere
dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i
trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti,
anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi
ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui
sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il
predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per
cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della
predetta riduzione il trattamento economico complessivo non
puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui;
le indennita' corrisposte ai responsabili degli uffici di
diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono
ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica
sull'intero importo dell'indennita'. Per i procuratori ed
avvocati dello Stato rientrano nella definizione di
trattamento economico complessivo, ai fini del presente
comma, anche gli onorari di cui all'art. 21 del R.D. 30
ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo
periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e
integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti
ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello
generale, non possono essere stabiliti in misura superiore
a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente
titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare,
ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31
dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il
corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, nei confronti dei titolari di
incarichi di livello dirigenziale generale delle
amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3,
dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si
applicano le disposizioni normative e contrattuali che
autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota
dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi
aggiuntivi.
4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente
dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed
i miglioramenti economici del rimanente personale in regime
di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in
ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2
per cento. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della
data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole
difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono
inefficaci; a decorrere dalla mensilita' successiva alla
data di entrata in vigore del presente decreto; i
trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati.
La disposizione di cui al primo periodo del presente comma
non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili
del fuoco.
5. All'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, come modificato dall'art. 66, comma 7, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole:
«Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti:
«Per il quadriennio 2010-2013».
6. All'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «Per ciascuno degli
anni 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A
decorrere dall'anno 2010».
7. All'art. 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, la parola: «2012» e' sostituita dalla
parola: «2014».
8. A decorrere dall'anno 2016 le amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
possono procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella
relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni
caso il numero delle unita' di personale da assumere non
puo' eccedere quello delle unita' cessate nell'anno
precedente. Il comma 103 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'art.
66, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e' abrogato.
9. All'art. 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle
parole: «anno 2010»;
- dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per
il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il
limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo
dell'anno precedente, purche' entro il limite del 20 per
cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti
di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno
precedente. La predetta facolta' assunzionale e' fissata
nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2015.
10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 35, comma 3,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili
in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno
precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori
all'unita', le quote non utilizzate possono essere cumulate
con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni
successivi, fino al raggiungimento dell'unita'.
12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9
trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art.
66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
15. Per l'anno scolastico 2010/2011 e' assicurato un
contingente di docenti di sostegno pari a quello in
attivita' di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto
dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva
l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto
contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di
particolare gravita', di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
15-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, anche attraverso i propri uffici
periferici, nei limiti di spesa previsti dall' elenco 1
allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e'
autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere,
attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati
ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni
corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del
subentro dello Stato ai sensi dell' art. 8 della legge 3
maggio 1999, n. 124, nonche' del decreto del Ministro della
pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei compiti
degli enti locali.
16. In conseguenza delle economie di spesa per il
personale dipendente e convenzionato che si determinano per
gli enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione di
quanto previsto dal comma 17 del presente articolo, il
livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale
a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'art.
2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e'
rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per
l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012.
17. Non si da' luogo, senza possibilita' di recupero,
alle procedure contrattuali e negoziali relative al
triennio 2010-2012 del personale di cui all'art. 2, comma 2
e art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione
dell'indennita' di vacanza contrattuale nelle misure
previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione
dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n.
203.
18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di
cui all'art. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come
di seguito specificato:
a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a
decorrere dall'anno 2012;
b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno
2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con
specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il
personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
19. Le somme di cui al comma 18, comprensive degli
oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a
costituire l'importo complessivo massimo di cui all'art.
11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a
decorrere dall'anno 2012 si adeguano alle misure
corrispondenti a quelle indicate al comma 18, lettera a)
per il personale statale.
21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il
personale non contrattualizzato di cui all'art. 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come
previsti dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a
titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi
recuperi. Per le categorie di personale di cui all'art. 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di
progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012
e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle
classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi
ordinamenti. Per il personale di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni le progressioni di carriera comunque
denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e
2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini
esclusivamente giuridici. Per il personale
contrattualizzato le progressioni di carriera comunque
denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte
negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti
anni, ai fini esclusivamente giuridici.
22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non
sono erogati, senza possibilita' di recupero, gli acconti
degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio
2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015
l'acconto spettante per l'anno 2014 e' pari alla misura
gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno
2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010
e 2014. Per il predetto personale l'indennita' speciale di
cui all' art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,
spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, e' ridotta del 15
per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012
e del 32 per cento per l'anno 2013. Tale riduzione non
opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto
personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi
1 e 21, secondo e terzo periodo.
23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico
ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e
2012 non sono utili ai fini della maturazione delle
posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici
previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto
salvo quanto previsto dall' art. 8, comma 14.
24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano
anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale.
25. In deroga a quanto previsto dall'art. 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, le unita' di personale
eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle
riduzioni previste dall'art. 2, comma 8-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non
costituiscono eccedenze ai sensi del citato art. 33 e
restano temporaneamente in posizione soprannumeraria,
nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica
dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano
riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo,
nell'ambito della corrispondente area o qualifica
dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni
soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un
numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario
in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze
in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente
comma il personale, gia' appartenente all'Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente
Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di
ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici
delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal
1° gennaio 2011 e' inquadrato anche in posizione di
soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle
relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i
quali presta servizio alla data del presente decreto. Al
predetto personale e' attribuito un assegno personale
riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento
economico in godimento ed il trattamento economico
spettante nell'ente di destinazione. Il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli
enti le relative risorse finanziarie.
26. In alternativa a quanto previsto dal comma 25 del
presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di
garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e
la funzionalita' degli uffici delle amministrazioni
pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di
cui all'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare
accordi di mobilita', anche intercompartimentale, intesi
alla ricollocazione del personale predetto presso uffici
che presentino vacanze di organico.
27. Fino al completo riassorbimento, alle
amministrazioni interessate e' fatto divieto di procedere
ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con
qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino
soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in
altre aree ai sensi del comma 25.
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli
enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013
gli enti locali possono superare il predetto limite per le
assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio
delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e
del settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo
svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro
accessorio di cui all'art. 70, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276; resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 188, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca
resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187
dell'art. 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti
dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione
delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall' art. 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma
non si applica alla struttura di missione di cui all'art.
163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al
presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilita' erariale. Per le amministrazioni
che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le
finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite
di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla
media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio
2007-2009.
29. Le societa' non quotate, inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell' art. 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate
direttamente o indirettamente dalle amministrazioni
pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle
disposizioni previste nel presente articolo.
30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui
all'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1° gennaio 2011.
31. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli
assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle
procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i
trattenimenti in servizio previsti dalle predette
disposizioni possono essere disposti esclusivamente
nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla
legislazione vigente in base alle cessazioni del personale
e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie;
le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle
predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo
del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in
servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio
aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti
prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I
trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1
° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma
non si applica ai trattenimenti in servizio previsti
dall'art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e, in via transitoria limitatamente
agli anni 2011 e 2012, ai capi di rappresentanza
diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001 che, alla scadenza di un incarico di livello
dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di
riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una
valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al
dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro
incarico, anche di valore economico inferiore. Non si
applicano le eventuali disposizioni normative e
contrattuali piu' favorevoli; a decorrere dalla medesima
data e' abrogato l'art. 19, comma 1-ter, secondo periodo,
del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che,
nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene
conferito un incarico di livello generale o di livello non
generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente
appartenga alla prima o alla seconda fascia.
33. Ferma restando la riduzione prevista dall'art. 67,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai
sensi dell'art. 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, e' destinata, per
meta', al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla
legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante meta', al
fondo di previdenza per il personale del Ministero delle
finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio
2010, anche gli altri dipendenti civili
dell'Amministrazione economico-finanziaria. A decorrere
dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente al
predetto Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito del programma di spesa "Regolazione
giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'"
della missione "Politiche economico-finanziarie e di
bilancio", non puo' essere comunque superiore alla
dotazione per l'anno 2010, come integrata dal presente
comma.
34. A decorrere dall'anno 2014, con determinazione
interministeriale prevista dall'art. 4, comma 2, del D.P.R.
10 maggio 1996, n. 360, l'indennita' di impiego operativo
per reparti di campagna, e' corrisposta nel limite di spesa
determinato per l'anno 2008, con il medesimo provvedimento
interministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione
del suddetto contingente l'Amministrazione dovra' tener
conto dell'effettivo impiego del personale alle attivita'
nei reparti e nelle unita' di campagna. Ai relativi oneri,
pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011,
2012 e 2013, si fa fronte, quanto a 38 milioni di euro per
l'anno 2011 e 34 milioni di euro per ciascuno degli anni
2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall' art. 32 e, quanto a 4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013,
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall' art. 38, commi 13-bis e seguenti.
35. In conformita' all'art. 7, comma 10, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'art. 52, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi
indicata, nell'individuare il contingente di personale,
tiene conto delle risorse appositamente stanziate.
35-bis. L' art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
si interpreta nel senso che, in presenza dei presupposti
ivi previsti, le spese di difesa, anche diverse dalle
anticipazioni, sono liquidate dal Ministero dell'interno,
sempre a richiesta dell'interessato che si e' avvalso del
libero professionista di fiducia.
36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da
processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi,
limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione,
le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di
mobilita', fatte salve le maggiori facolta' assunzionali
eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono
essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti
ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque
nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A
tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni
da sottoporre all'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento
della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e
delle finanze.
37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente
articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola
previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29
novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le
parti al termine del triennio 2010-2012."
- Il testo dell'art. 2463-bis del codice civile, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2463-bis (Societa' a responsabilita' limitata
semplificata). - La societa' a responsabilita' limitata
semplificata puo' essere costituita con contratto o atto
unilaterale da persone fisiche.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto
pubblico in conformita' al modello standard tipizzato con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita,
il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di
societa' a responsabilita' limitata semplificata e il
comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali
sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1
euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto
all'art. 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e
interamente versato alla data della costituzione. Il
conferimento deve farsi in denaro ed essere versato
all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del
secondo comma dell'art. 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori.
Le clausole del modello standard tipizzato sono
inderogabili.
La denominazione di societa' a responsabilita' limitata
semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e
versato, la sede della societa' e l'ufficio del registro
delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere
indicati negli atti, nella corrispondenza della societa' e
nello spazio elettronico destinato alla comunicazione
collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si
applicano alla societa' a responsabilita' limitata
semplificata le disposizioni del presente capo in quanto
compatibili."
- Il testo dell'art. 44 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, modificato dalla seguente legge, e' il
seguente:
"Art. 44 (Societa' a responsabilita' limitata a
capitale ridotto). - 1. 2. 3. 4. (soppressi)
4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani
imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle
finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, un accordo con l'Associazione
bancaria italiana per fornire credito a condizioni
agevolate ai giovani di eta' inferiore a trentacinque anni,
che intraprendono attivita' imprenditoriale attraverso la
costituzione di una societa' a responsabilita' limitata
semplificata. "
- Il testo dell'art. 2464 del codice civile, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2464 (Conferimenti). - Il valore dei conferimenti
non puo' essere complessivamente inferiore all'ammontare
globale del capitale sociale.
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo
suscettibili di valutazione economica.
Se nell'atto costitutivo non e' stabilito diversamente,
il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere
versato all'organo amministrativo nominato nell'atto
costitutivo almeno il venticinque per cento dei
conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso
di costituzione con atto unilaterale, il loro intero
ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto. Il
versamento puo' essere sostituito dalla stipula, per un
importo almeno corrispondente, di una polizza di
assicurazione o di una fideiussione bancaria con le
caratteristiche determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio puo' in ogni
momento sostituire la polizza o la fideiussione con il
versamento del corrispondente importo in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si
osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le
quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere
integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Il conferimento puo' anche avvenire mediante la
prestazione di una polizza di assicurazione o di una
fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per
l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal
socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di
servizi a favore della societa'. In tal caso, se l'atto
costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione
possono essere sostituite dal socio con il versamento a
titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro
presso la societa'.
Se viene meno la pluralita' dei soci, i versamenti
ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni."
- Il testo dell'art. 2463 del codice civile, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2463 (Costituzione). - La societa' puo' essere
costituita con contratto o con atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto
pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e
il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il
domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, contenente l'indicazione di
societa' a responsabilita' limitata, e il comune ove sono
poste la sede della societa' e le eventuali sedi
secondarie;
3) l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila
euro, sottoscritto e di quello versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il valore
attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento della societa',
indicando quelle concernenti l'amministrazione, la
rappresentanza;
8) le persone cui e' affidata l'amministrazione e
l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione
legale dei conti;
9) l'importo globale, almeno approssimativo, delle
spese per la costituzione poste a carico della societa'.
Si applicano alla societa' a responsabilita' limitata
le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e
2341.
L'ammontare del capitale puo' essere determinato in
misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro.
In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono
essere versati per intero alle persone cui e' affidata
l'amministrazione. La somma da dedurre dagli utili netti
risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare
la riserva prevista dall'art. 2430, deve essere almeno pari
a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia
raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila
euro. La riserva cosi' formata puo' essere utilizzata solo
per imputazione a capitale e per copertura di eventuali
perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente
comma se viene diminuita per qualsiasi ragione."
- Il testo dell'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 25 (Start-up innovativa e incubatore certificato:
finalita', definizione e pubblicita'). - 1. Le presenti
disposizioni sono dirette a favorire la crescita
sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova
imprenditorialita' e l'occupazione, in particolare
giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative,
come definite al successivo comma 2 e coerentemente con
quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012,
pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza
(DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti
formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.
Le disposizioni della presente sezione intendono
contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura
imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente
favorevole all'innovazione, cosi' come a promuovere
maggiore mobilita' sociale e ad attrarre in Italia talenti,
imprese innovative e capitali dall'estero.
2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up
innovativa, di seguito «start-up innovativa», e' la
societa' di capitali, costituita anche in forma
cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas
Europaea, residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale
sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su
un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i
seguenti requisiti:
a) (soppressa)
b) e' costituita e svolge attivita' d'impresa da non
piu' di quarantotto mesi;
c) ha la sede principale dei propri affari e interessi
in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attivita' della
start-up innovativa, il totale del valore della produzione
annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e'
superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo
sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non e' stata costituita da una fusione, scissione
societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di
azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori
requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o
superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e
valore totale della produzione della start-up innovativa.
Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto
dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo
sviluppo precompetitivo e competitivo, quali
sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business
plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti
da incubatori certificati, i costi lordi di personale
interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita' di
ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le
spese legali per la registrazione e protezione di
proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese
risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte
in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno
di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della
start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi
titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della
forza lavoro complessiva, di personale in possesso di
titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un
dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o
straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto,
da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso
istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o
all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due
terzi della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di laurea magistrale ai sensi dell'art. 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno
una privativa industriale relativa a una invenzione
industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero sia
titolare dei diritti relativi ad un programma per
elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche'
tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto
sociale e all'attivita' di impresa.
3. Le societa' gia' costituite alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e in
possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono
considerate start-up innovative ai fini del presente
decreto se depositano presso l'Ufficio del registro delle
imprese, di cui all'art. 2188 del codice civile, una
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che
attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In
tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova
applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, se la start-up
innovativa e' stata costituita entro i due anni precedenti,
di tre anni, se e' stata costituita entro i tre anni
precedenti, e di due anni, se e' stata costituita entro i
quattro anni precedenti.
4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a
vocazione sociale le start-up innovative di cui ai commi 2
e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati
all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006,
n. 155.
5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di
start-up innovative certificato, di seguito: «incubatore
certificato» e' una societa' di capitali, costituita anche
in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una
Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'art.
73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e
lo sviluppo di start-up innovative ed e' in possesso dei
seguenti requisiti:
a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad
accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per
poter installare attrezzature di prova, test, verifica o
ricerca;
b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle
start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda
ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari
per test, prove o prototipi;
c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta
competenza in materia di impresa e innovazione e ha a
disposizione una struttura tecnica e di consulenza
manageriale permanente;
d) ha regolari rapporti di collaborazione con
universita', centri di ricerca, istituzioni pubbliche e
partner finanziari che svolgono attivita' e progetti
collegati a start-up innovative;
e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita'
di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza e'
valutata ai sensi del comma 7.
6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a),
b), c), d) del comma 5 e' autocertificato dall'incubatore
di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta
dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla
sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma
8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che
sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del
comma 5 e' autocertificato dall'incubatore di start-up
innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal
rappresentante legale presentata al registro delle imprese,
sulla base di valori minimi individuati con il medesimo
decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al
comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:
a) numero di candidature di progetti di costituzione
e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate
nel corso dell'anno;
b) numero di start-up innovative avviate e ospitate
nell'anno;
c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;
d) numero complessivo di collaboratori e personale
ospitato;
e) percentuale di variazione del numero complessivo
degli occupati rispetto all'anno, precedente;
f) tasso di crescita media del valore della produzione
delle start-up innovative incubate;
g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a
disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle
regioni, raccolti a favore delle start-up innovative
incubate;
h) numero di brevetti registrati dalle start-up
innovative incubate, tenendo conto del relativo settore
merceologico di appartenenza.
8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e
per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura
istituiscono una apposita sezione speciale del registro
delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, a cui
la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono
essere iscritti al fine di poter beneficiare della
disciplina della presente sezione.
9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del
registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza
dei requisiti per l'identificazione della start-up
innovativa e dell'incubatore certificato di cui
rispettivamente al comma 2 e al comma 5 e' attestata
mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale
rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese.
10. La sezione speciale del registro delle imprese di
cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali, delle
informazioni relative, per la start-up innovativa:
all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli
altri attori della filiera quali incubatori o investitori;
per gli incubatori certificati: all'anagrafica,
all'attivita' svolta, al bilancio, cosi' come ai requisiti
previsti al comma 5.
11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up
innovativa, e 13, per l'incubatore certificato, sono rese
disponibili, assicurando la massima trasparenza e
accessibilita', per via telematica o su supporto
informatico in formato tabellare gestibile da motori di
ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up
innovative e gli incubatori certificati assicurano
l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home
page del proprio sito Internet.
12. La start-up innovativa e' automaticamente iscritta
alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al
comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della
domanda in formato elettronico, contenente le seguenti
informazioni:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del
notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese
l'attivita' e le spese in ricerca e sviluppo;
e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a
fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicita';
f) elenco delle societa' partecipate;
g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze
professionali dei soci e del personale che lavora nella
start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
h) indicazione dell'esistenza di relazioni
professionali, di collaborazione o commerciali con
incubatori certificati, investitori istituzionali e
professionali, universita' e centri di ricerca;
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
l) elenco dei diritti di privativa su proprieta'
industriale e intellettuale.
13. L'incubatore certificato e' automaticamente
iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese
di cui al comma 8, a seguito della compilazione e
presentazione della domanda in formato elettronico,
contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli
indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti
dall'incubatore certificato alla data di iscrizione:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del
notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attivita' svolta;
e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili
per lo svolgimento della propria attivita';
f) indicazione delle esperienze professionali del
personale che amministra e dirige l'incubatore certificato,
esclusi eventuali dati sensibili;
g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con
universita' e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e
partner finanziari;
h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attivita'
di sostegno a start-up innovative.
14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono
essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e
sono sottoposte al regime di pubblicita' di cui al comma
10.
15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e
comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun
esercizio, il rappresentante legale della start-up
innovativa o dell'incubatore certificato attesta il
mantenimento del possesso dei requisiti previsti
rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale
dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.
16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui
ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore
certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione
speciale del registro delle imprese di cui al presente
articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria
del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo
precedente, alla perdita dei requisiti e' equiparato il
mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. Si
applica l'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.
17. Le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, provvedono alle attivita' di cui al presente
articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente."
- Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 29 (Incentivi all'investimento in start-up
innovative). - 1. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016,
all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si
detrae un importo pari al 19 per cento della somma
investita dal contribuente nel capitale sociale di una o
piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite
di organismi di investimento collettivo del risparmio che
investano prevalentemente in start-up innovative.
2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle
altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente.
L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel
periodo d'imposta di riferimento puo' essere portato in
detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.
3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma
1, non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta,
l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per
almeno due anni; l'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investimento prima del decorso di tale termine,
comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il
contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente
agli interessi legali.
4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, non
concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle societa', diversi da imprese
start-up innovative, il 20 per cento della somma investita
nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative
direttamente ovvero per il tramite di organismi di
investimento collettivo del risparmio o altre societa' che
investano prevalentemente in start-up innovative.
5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma
4 non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta,
l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per
almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investimento prima del decorso di tale termine,
comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a
tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi
legali.
6. Gli organismi di investimento collettivo del
risparmio o altre societa' che investano prevalentemente in
imprese start-up innovative non beneficiano
dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.
7. Per le start-up a vocazione sociale cosi' come
definite all'art. 25, comma 4 e per le start-up che
sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o
servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito
energetico la detrazione di cui al comma 1 e' pari al 25
per cento della somma investita e la deduzione di cui al
comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono individuate le modalita' di
attuazione delle agevolazioni previste dal presente
articolo.
9. L'efficacia della disposizione del presente articolo
e' subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
all'autorizzazione della Commissione europea , richiesta a
cura del Ministero dello sviluppo economico."
- Il testo dell'art. 38, comma 3, lettera d), del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' il
seguente:
"Art. 38 (Disposizioni finanziarie). - (omissis)
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli
articoli 1, 2, comma 6, 14, comma 1, 26, 27, 29, 32 e 34,
comma 20, pari complessivamente a 334,52 milioni di euro
per l'anno 2013, 246,72 milioni di euro per l'anno 2014,
217,82 milioni di euro per l'anno 2015, 217,67 milioni di
euro per l'anno 2016, 180,77 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2017, che aumentano a 296,72 milioni di euro per
l'anno 2014, 287,82 milioni di euro per l'anno 2015 e
227,67 milioni di euro per l'anno 2016, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed
indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 89,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 50,8
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con le maggiori
entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo;
b) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013, con le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del
presente articolo;
c) quanto a 28,4 milioni di euro nell'anno 2017, con le
maggiori entrate derivanti dall'art. 29;
d) quanto a 145,02 milioni di euro per l'anno 2013,
145,92 milioni di euro per l'anno 2014, 137,02 milioni di
euro per l'anno 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno
2016, 970.000 euro per l'anno 2017 e 29,37 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo delle risorse
del fondo di cui all'art. 32 del decreto legislativo del 3
marzo 2011, n. 28, giacenti sul conto corrente bancario
intestato allo stesso Fondo. A tale fine, la Cassa
conguaglio per il settore elettrico, con cadenza
trimestrale, versa all'entrata del bilancio dello Stato le
risorse disponibili sul conto corrente fino al
raggiungimento degli importi annuali di cui al periodo
precedente."
- La legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006) - e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.
- Il testo dell'art. 3 della legge 3 aprile 2001, n.
142, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3 (Trattamento economico del socio lavoratore). -
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 36 della legge
20 maggio 1970, n. 300, le societa' cooperative sono tenute
a corrispondere al socio lavoratore un trattamento
economico complessivo proporzionato alla quantita' e
qualita' del lavoro prestato e comunque non inferiore ai
minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla
contrattazione collettiva nazionale del settore o della
categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi
da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi
collettivi specifici, ai compensi medi in uso per
prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere
deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:
a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le
modalita' stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'art.
2;
b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a
titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento
dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e
alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni
medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale
sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti
dall'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e
successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione
gratuita dei titoli di cui all'art. 5 della legge 31
gennaio 1992, n. 59 (5).
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1,
le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci
lavoratori un compenso proporzionato all'entita' del
pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal
regolamento interno previsto dall'art. 6
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si
applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola
pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in presenza
delle condizioni di cui all'art. 7, comma 4, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31."
 
Art. 10
Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali

1. Sino alla nomina degli altri componenti della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella composizione ridotta dall'articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge (( 22 dicembre 2011, )) n. 214, il componente in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad assicurare lo svolgimento di tutte le funzioni demandate da norme di legge e di regolamento alla predetta Commissione.
2. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilita' che gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni.»
3. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le attivita' di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono gestite direttamente dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che subentra nei relativi rapporti attivi e passivi. Entro il 30 giugno 2014 l'INAIL provvede a fornire all'INPS il rendiconto di chiusura al 31 dicembre 2013 delle gestioni delle relative attivita' ai fini delle conseguenti regolazioni contabili.
4. L'INPS provvede alle attivita' di cui al comma 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. All'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il sesto comma, e' inserito il seguente: «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilita' in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte».
6. La disposizione del settimo comma dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilita' in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5.
7. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo le parole: «diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «, delle politiche sociali e per le non autosufficienze».
(( 7-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, e' incrementata di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 18, comma 3, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, (Disciplina delle
forme pensionistiche complementari) e' il seguente:
"Art. 18 (Vigilanza sulle forme pensionistiche
complementari). - (omissis)
3. La COVIP e' composta da un presidente e da quattro
membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta
competenza e specifica professionalita' nelle materie di
pertinenza della stessa e di indiscussa moralita' e
indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio
1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei
Ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari
durano in carica quattro anni e possono essere confermati
una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni di
incompatibilita', a pena di decadenza, di cui all'art. 1,
quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n.
216. Al presidente e ai commissari competono le indennita'
di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. E' previsto un apposito
ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP puo'
avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono
collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.".
- Il testo dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e' il seguente:
"Art. 23 (Riduzione dei costi di funzionamento delle
Autorita' di Governo, del CNEL, delle Autorita'
indipendenti e delle Province). - 1. Al fine di perseguire
il contenimento della spesa complessiva per il
funzionamento delle Autorita' amministrative indipendenti,
il numero dei componenti:
a) del Consiglio dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e' ridotto da otto a quattro, escluso il
Presidente. Conseguentemente, il numero dei componenti
della commissione per le infrastrutture e le reti
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e'
ridotto da quattro a due, escluso il Presidente, e quello
dei componenti della commissione per i servizi e i prodotti
della medesima Autorita' e' ridotto da quattro a due,
escluso il Presidente;
b) dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture e' ridotto da sette
a tre, compreso il Presidente;
c) dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e'
ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
d) dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato e' ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
e) della Commissione nazionale per la societa' e la
borsa e' ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
f) del Consiglio dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo e' ridotto
da sei a tre, compreso il Presidente;
g) della Commissione per la vigilanza sui fondi
pensione e' ridotto da cinque a tre, compreso il
Presidente;
h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche e' ridotto
da cinque a tre, compreso il Presidente;
i) della Commissione di garanzia dell'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e'
ridotto da nove a cinque, compreso il Presidente.".
- Il testo dell'art. 7-bis, del citato decreto
legislativo n. 252 del 2005, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 7-bis (Mezzi patrimoniali). - 1. I fondi pensione
che coprono rischi biometrici, che garantiscono un
rendimento degli investimenti o un determinato livello di
prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui
al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in
relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti,
salvo che detti impegni finanziari siano assunti da
soggetti gestori gia' sottoposti a vigilanza prudenziale a
cio' abilitati, i quali operano in conformita' alle norme
che li disciplinano.
2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP,
sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi
patrimoniali adeguati in conformita' con quanto previsto
dalle disposizioni comunitarie e dall'art. 29-bis, comma 3,
lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62.
Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle
quali una forma pensionistica puo', per un periodo
limitato, detenere attivita' insufficienti.
2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che
procedono alla erogazione diretta delle rendite non
dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al
complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti
istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che
del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia
alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future.
Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le
valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilita' che
gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli organi interni
specifiche competenze in materia di riequilibrio delle
gestioni.
3. La COVIP puo', nei confronti delle forme di cui al
comma 1, limitare o vietare la disponibilita' dell'attivo
qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali
adeguati in conformita' al regolamento di cui al comma 2.
Restano ferme le competenze delle autorita' di vigilanza
sui soggetti gestori.".
- Il testo dell'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33 (Finanziamento del Servizio sanitario
nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle
pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977,
n. 285, sulla occupazione giovanile), e' il seguente:
"Art. 1. - Fino alla data di entrata in vigore della
legge di riordinamento della materia concernente le
prestazioni economiche per maternita', malattia ed
infortunio di cui all'art. 74, ultimo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, l'accertamento, la riscossione dei
contributi sociali di malattia - stabiliti, per i
marittimi, in misura pari all'aliquota vigente nell'anno
1979 per gli operai dell'industria - e il pagamento delle
prestazioni economiche di malattia e maternita' per gli
iscritti alle casse marittime per gli infortuni sul lavoro
e le malattie restano affidati, con l'osservanza delle
norme gia' in vigore, alle gestioni previdenziali delle
casse stesse mediante convenzione con l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, che rimborsera' gli oneri
relativi al servizio prestato per suo conto.".
- Il testo dell'art. 14-septies del citato
decreto-legge n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 33 del 1980, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art.14-septies. - Con decorrenza 1° luglio 1980
l'importo mensile della pensione non reversibile spettante
ai ciechi civili di cui all'art. 2, L. 27 maggio 1970, n.
382, e successive modificazioni, nonche' della pensione di
invalidita' di cui agli articoli 12, 13 e 17, L. 30 marzo
1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore dei
mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia
stata accertata una totale o parziale inabilita'
lavorativa, nonche' l'assegno mensile di assistenza per i
sordomuti di cui all'art. 1, L. 26 maggio 1970, n. 381, e
successive modificazioni, che viene definito «pensione non
reversibile», e' elevato a L. 100.000 comprensive
dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980,
della perequazione automatica prevista dall'art. 7, L. 3
giugno 1975, n. 160.
Le pensioni di cui al comma precedente sono erogate per
intero anche ai ciechi civili, ai mutilati, agli invalidi
civili e ai sordomuti ospiti di istituti o case di riposo.
I benefici di cui ai commi primo e secondo sono estesi
ai ciechi titolari di pensione di cui all'art. 1 della L.
27 maggio 1970, n. 382, minori di diciotto anni.
Con decorrenza 1° luglio 1980 i limiti di reddito di
cui agli artt. 6, 8 e 10, D.L. 2 marzo 1974, n. 30,
convertito con modificazioni nella L. 16 aprile 1974, n.
114, e successive modificazioni, sono elevati a L.
5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF e
rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione
delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate
dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.
Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il
limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in
favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli
articoli 13 e 17 della L. 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' fissato in
lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con
esclusione del reddito percepito da altri componenti del
nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.
Il limite di reddito di cui al comma precedente sara'
rivalutato annualmente sulla base degli indici delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate
dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.
Il limite di reddito per il diritto alla pensione di
inabilita' in favore dei mutilati e degli invalidi civili,
di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e'
calcolato con riferimento al reddito agli effetti
dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri
componenti del nucleo familiare di cui il soggetto
interessato fa parte.
Sono abrogate le disposizioni legislative
incompatibili.
All'onere derivante dalle disposizioni del presente
articolo, valutato in lire 45 miliardi per l'anno 1980, si
provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo
6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario medesimo, utilizzando
parzialmente l'accantonamento «Potenziamento del Corpo
della guardia di finanza».
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Il testo dell'art. 2, del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 2 (Riduzione dei costi della politica nelle
regioni). - 1. Ai fini del coordinamento della finanza
pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a
decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei
trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da
quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale, delle politiche sociali e per le non
autosufficienze e al trasporto pubblico locale, e' erogata
a condizione che la regione, con le modalita' previste dal
proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto qualora occorra
procedere a modifiche statutarie:
a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'art.
14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) abbia definito l'importo dell'indennita' di funzione
e dell'indennita' di carica, nonche' delle spese di
esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori
regionali, spettanti in virtu' del loro mandato, in modo
tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto
dalla regione piu' virtuosa. La regione piu' virtuosa e'
individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale
termine, la regione piu' virtuosa e' individuata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua
delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e
lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno, per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e
dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi
quindici giorni;
c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei
consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo
riconosciuto dalla regione piu' virtuosa. La regione piu'
virtuosa e' individuata dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome
di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le
modalita' di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui
alla presente lettera non si applicano alle regioni che
abbiano abolito gli assegni di fine mandato;
d) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennita'
o emolumenti, ivi comprese le indennita' di funzione o di
presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti
dalle cariche di presidente della regione, di presidente
del consiglio regionale, di assessore o di consigliere
regionale, prevedendo inoltre che il titolare di piu'
cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di
cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o
indennita';
e) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuita'
della partecipazione alle commissioni permanenti e
speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennita' di
presenza e rimborsi di spese comunque denominati;
f) abbia disciplinato le modalita' di pubblicita' e
trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di
cariche pubbliche elettive e di governo di competenza,
prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente,
all'inizio e alla fine del mandato, nel sito istituzionale
dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio, con
particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;
i beni immobili e mobili registrati posseduti; le
partecipazioni in societa' quotate e non quotate; la
consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari,
titoli di Stato o in altre utilita' finanziarie detenute
anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni
fiduciarie, stabilendo altresi' sanzioni amministrative per
la mancata o parziale ottemperanza;
g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali
previsti dalla normativa nazionale, abbia definito
l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari,
al netto delle spese per il personale, da destinare
esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti
all'attivita' del consiglio regionale e alle funzioni di
studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la
contribuzione per partiti o movimenti politici, nonche' per
gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che
risultino cosi' composti gia' all'esito delle elezioni, in
modo tale che non eccedano complessivamente l'importo
riconosciuto dalla regione piu' virtuosa, secondo criteri
omogenei, ridotto della meta'. La regione piu' virtuosa e'
individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle
dimensioni del territorio e della popolazione residente in
ciascuna regione, secondo le modalita' di cui alla lettera
b);
h) abbia definito, per le legislature successive a
quella in corso e salvaguardando per le legislature
correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per
il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro
omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle
dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di
ciascuna regione;
i) abbia dato applicazione alle regole previste
dall'art. 6 e dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,
dall'art. 22, commi da 2 a 4, dall'art. 23-bis, commi 5-bis
e 5-ter, e dall'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, dall'art. 3, commi 4, 5, 6 e 9,
dall'art. 4, dall'art. 5, comma 6, e dall'art. 9, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
l) abbia istituito, altresi', un sistema informativo al
quale affluiscono i dati relativi al finanziamento
dell'attivita' dei gruppi politici, curandone, altresi', la
pubblicita' nel proprio sito istituzionale. I dati sono
resi disponibili, per via telematica, al sistema
informativo della Corte dei conti, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, nonche' alla Commissione
per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei
partiti e dei movimenti politici di cui all'art. 9 della
legge 6 luglio 2012, n. 96;
m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto
disposto dall'art. 14, comma 1, lettera f), del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. La
regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti gia'
in erogazione a tale data, fino all'adozione dei
provvedimenti di cui al primo periodo, puo' prevedere o
corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in
favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di
presidente della regione, di consigliere regionale o di
assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:
1) hanno compiuto sessantasei anni di eta';
2) hanno ricoperto tali cariche, anche non
continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci
anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla
presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri
1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Le
disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano
alle regioni che abbiano abolito i vitalizi;
n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del
codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi
sia condannato in via definitiva per delitti contro la
pubblica amministrazione.
2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1,
alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di
cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere
dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della
regione inadempiente sono ridotti per un importo
corrispondente alla meta' delle somme da essa destinate per
l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo
spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri
della giunta regionale.
3. Gli enti interessati comunicano il documentato
rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante
comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze entro
il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini
di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano
anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
presidente della regione abbia presentato le dimissioni
ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Le regioni
di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di
cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima
riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora
occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi
dalla medesima data. Ai fini del coordinamento della
finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle
elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione
non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di
cui all'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, le elezioni sono indette
per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto,
in rapporto alla popolazione, dal medesimo art. 14, comma
1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente
con i propri statuti di autonomia e con le relative norme
di attuazione.
5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti
entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di
cui al comma 3, alla regione inadempiente e' assegnato, ai
sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il
termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato
rispetto di tale ulteriore termine e' considerato grave
violazione di legge ai sensi dell'art. 126, primo comma,
della Costituzione.
6. All'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 83, secondo periodo, le parole: «il
presidente della regione commissario ad acta» sono
sostituite dalle seguenti: «il presidente della regione o
un altro soggetto commissario ad acta»;
b) dopo il comma 84 e' inserito il seguente:
«84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del
presidente della regione il Consiglio dei ministri nomina
un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati
nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino
all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla
cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si
applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi
dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e successive modificazioni.».
7. Al terzo periodo del comma 6 dell'art. 1 della legge
3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, dopo le
parole: «Camera dei deputati» sono inserite le seguenti: «o
di un Consiglio regionale»."
- Il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 22 giugno
2000, n. 193 (Norme per favorire l'attivita' lavorativa dei
detenuti), e' il seguente:
"Art. 6. - 1. All'onere derivante dalla attuazione
della presente legge, determinato nel limite massimo di
lire 9.000 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente
utilizzando, per lire 4.000 milioni, l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia, e per lire 5.000
milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.".
- Il testo dell'art. 28, comma 2, della legge 12
novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di
stabilita' 2012), e' il seguente:
"Art. 28 (Modifiche in materia di spese di giustizia).
- (omissis)
2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo e' versato
all'entrata del bilancio dello Stato, con separata
contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di
previsione del Ministero della giustizia per assicurare il
funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare
riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle
spese di personale. Nei rapporti finanziari con le
autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva
all'erario per un periodo di cinque anni.".
 
Art. 10-bis
Disposizioni concernenti gli enti di diritto privato

(( 1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia' previste dalla legislazione vigente, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di destinare risorse aggiuntive all'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni e di sostenere i redditi dei professionisti nelle fasi di crisi economica, realizzano ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione attraverso forme associative destinando le ulteriori economie e i risparmi agli interventi di welfare in favore dei propri iscritti e per le finalita' di assistenza di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i risparmi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa sostenuta per consumi intermedi nel rispetto dell'equilibrio finanziario di ciascun ente possono essere destinati ad interventi di promozione e sostegno al reddito dei professionisti e agli interventi di assistenza in favore degli iscritti.
3. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure attraverso l'Associazione degli enti previdenziali privati - Adepp, al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro svolgono, attraverso ulteriori risparmi, funzioni di promozione e sostegno dell'attivita' professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente. ))

Riferimenti normativi

- Il testo del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma
32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.
196.
- Il testo del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma
25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52.
- Il testo dell'art. 8, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 103 del 1996 e' il seguente:
"Art. 8 (Obblighi di comunicazione: contribuzione a
carico degli iscritti). - (omissis)
3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si
avvalgono delle attivita' professionali degli iscritti e'
fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza
competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura
percentuale rispetto al fatturato lordo ed e' riscosso
direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento,
previa evidenziazione del relativo importo nella fattura.
La misura del contributo integrativo di cui al primo
periodo non puo' essere inferiore al 2 per cento e
superiore al 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di
migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle
casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a
quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, che adottano il sistema di calcolo contributivo e'
riconosciuta la facolta' di destinare parte del contributo
integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo
l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle
casse e degli enti medesimi, previa delibera degli
organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla
legislazione vigente e dai rispettivi statuti e
regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica
della misura del contributo integrativo e i criteri di
destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione
dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilita'
della gestione complessiva e le implicazioni in termini di
adeguatezza delle prestazioni.".
- Il testo dell'art. 8, comma 3, del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' il seguente:
"Art. 8 (Riduzione della spesa degli enti pubblici non
territoriali). - (omissis)
3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa
gia' previste dalle vigenti disposizioni, al fine di
assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi,
i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli
organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di
autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonche' alle autorita' indipendenti ivi
inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(Consob) con esclusione delle regioni, delle province
autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli
enti del servizio sanitario nazionale, e delle universita'
e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono
ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al
10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa
sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in
cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta
riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si
applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli
enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria,
dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono
trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi
di razionalizzazione per la riduzione della spesa per
consumi intermedi in modo da assicurare risparmi
corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente;
le somme derivanti da tale riduzione sono versate
annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno
2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il
presente comma non si applica agli enti e organismi
vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e
di Bolzano e dagli enti locali.".
 
Art. 11

Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre
misure urgenti

1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter le parole «1° luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti «1° ottobre 2013»;
b) il comma 1-quater e' abrogato.
2. In attuazione dell'accordo dell'Eurogruppo del 27 novembre 2012 la Banca d'Italia, all'atto del versamento al bilancio dello Stato degli utili di gestione, comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro la quota di tali utili riferibile ai redditi derivanti dai titoli di Stato greci presenti nel portafoglio Securities Markets Programme attribuibili all'Italia. La quota degli utili di cui al periodo precedente, relativa ai redditi provenienti dai titoli greci detenuti come investimento di portafoglio ai sensi dell'accordo dell'Eurogruppo del 21 febbraio 2012 per il periodo 2012-2014, e' pari a 4,1 milioni di euro.
3. Le predette quote sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa per far fronte agli impegni previsti dall'Accordo di cui al comma 2.
4. Nelle more della procedura di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.
5. E' autorizzato un contributo in favore del Chernobyl Shelter Fund istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo per l'importo complessivo 25.100.000 di euro. Il contributo e' versato in cinque rate annuali, di cui la prima, per l'anno 2013, di 2.000.000 euro, e le successive di 5.775.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017.
6. All'articolo 1, comma 171, lettera e), della legge 24 dicembre 2012 n. 228, le parole: «per euro 58.000.000,00» sono sostituite dalla seguenti: «per euro 58.017.000,00».
(( 6-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni di euro per l'anno 2014. ))
7. L'articolo 12-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' abrogato.
8. L'articolo 6-novies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' sostituito dal seguente:
(( «Art. 6-novies (Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012). )) - 1. Per i soggetti che hanno sede o unita' locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
2. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, mediante l'istituzione e la cura del registro degli aiuti concessi di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifiche. L'agevolazione e' concessa nei limiti e alle condizioni previste dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012».
(( 8-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «nonche' degli altri soggetti pubblici competenti» sono inserite le seguenti: «e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222»;
b) dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente:
«5-ter. Per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 i soggetti attuatori, in deroga all'articolo 91, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono affidare gli incarichi di servizi tecnici, per quanto attiene a progettazione, coordinamento sicurezza lavori e direzione dei lavori, di importo compreso tra euro 100.000 e la soglia comunitaria per gli appalti di servizi, fermo restando l'obbligo di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del medesimo codice, fra almeno dieci concorrenti scelti da un elenco di professionisti e sulla base del principio di rotazione degli incarichi». ))

9. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, cosi' come identificati dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attivita' di rimozione delle stesse per:
a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni gia' interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;
b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonche' da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.
10. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 9, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualita' di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:
a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui al comma 9 e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;
b) lo smaltimento dei materiali di cui al comma 9, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnera' ad applicare le medesime condizioni economiche alle attivita' di smaltimento di materiale contenente amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui al comma 9.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 10 provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualita' di Commissario delegato per gli eventi di cui al comma 9 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili rispettivamente del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (( e dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0083 )) del 27 maggio 2013 negli ambiti di rispettiva competenza.
(( 11-bis. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, emessi dal direttore dei lavori, successivi al primo SAL, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unita' immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, solo a fronte di autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dall'impresa affidataria dei lavori con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute dei fornitori e dei subappaltatori relativi ai lavori effettuati nel precedente SAL. L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento.
11-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce un programma di interventi finalizzato a provvedere alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit derivanti dalla dismissione dei baraccamenti costruiti nei comuni della Valle del Belice indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21. Alla realizzazione del programma di cui al presente comma si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2013, nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, anche mediante una rimodulazione degli interventi e delle relative risorse. Il riparto delle relative somme e' stabilito nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture 2 agosto 2007.
11-quater. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro».
11-quinquies. Agli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all'interno del piano integrato di recupero del borgo storico di Spina del comune di Marsciano di cui al comma 3 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3853 del 3 marzo 2010, danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 verificatosi nella regione Umbria, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122. ))

12. Al decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo l'articolo 3-bis e' aggiunto il seguente articolo:
(( «Art. 3-ter (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF nelle Regioni a statuto speciale). )) - 1. (( Esclusivamente al fine )) di consentire la predisposizione delle misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2, comma 3, lettera a) e 3, comma 5, lettera a), le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in deroga alle disposizioni dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dall'anno 2014, possono maggiorare fino ad un massimo di 1 punto percentuale l'aliquota base dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilita nella misura dell'1,23 per cento dall'articolo 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»
(( 12-bis. All'articolo 6, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti di cui all'articolo 3 possono essere effettuati, oltre che in applicazione dei criteri indicati nel comma 1 del presente articolo, anche attribuendo precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono piu' esperibili rimedi giurisdizionali volti ad ottenere la sospensione dell'esecutivita'. Restano fermi i suindicati piani di rientro, ivi compresi gli eventuali piani di pagamento dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 76 a 91, della legge 23 dicembre 2009, n. 191».
12-ter. I debiti di parte corrente delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, diverse dallo Stato, certificati secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 7 del medesimo decreto-legge, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
12-quater. Per i debiti in conto capitale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 12-ter continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta altresi' ferma la validita' delle operazioni di pagamento per debiti di parte corrente effettuate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
12-quinquies. I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 12-ter ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al 2 per cento dell'ammontare del credito. Avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice diversa dallo Stato puo' richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di cinque anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. La garanzia dello Stato di cui al comma 12-ter cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma. L'amministrazione debitrice puo' contrattare con una banca o un intermediario finanziario la ristrutturazione del debito, a condizioni piu' vantaggiose, previo contestuale rimborso del primo cessionario.
12-sexies. Per le finalita' di cui al comma 12-ter, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, nell'ambito di quanto previsto dal comma 9-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti termini e modalita' di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti ai sensi del presente comma, nonche' le modalita' di escussione della garanzia, a decorrere dal 1° gennaio 2014. La garanzia dello Stato di cui ai commi 12-ter e seguenti acquista efficacia all'atto dell'individuazione delle risorse da destinare al Fondo di cui al presente comma.
12-septies. In caso di escussione della garanzia, e' attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa e' esercitata sulle somme a qualsiasi titolo spettanti all'ente debitore. Con il decreto di cui al comma 12-sexies sono disciplinate le modalita' per l'esercizio del diritto di rivalsa di cui al presente comma. ))

13. La quota dell'anticipazione di euro 1.452.600.000, attribuita alla Regione Campania con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 maggio 2013, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 2013, )) non utilizzata per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' destinata, nei limiti di cui al comma 14, alla copertura della parte del piano di rientro, di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non finanziata con le risorse di cui al primo periodo del comma 9 dell'articolo 16 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012 e di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla regione Campania.
14. Il prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012 e' erogato subordinatamente all'approvazione del predetto piano da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze e alla verifica della congruita' della copertura annuale del rimborso del prestito stesso, maggiorata degli interessi, da parte del Tavolo tecnico di cui al comma 8 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2012, nonche' alla sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la Regione Campania.
15. Per la regione Campania, a decorrere dal 2014, e' disposta l'applicazione delle maggiorazioni fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed il relativo gettito fiscale e' finalizzato prioritariamente all'ammortamento dei prestiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e, in via residuale, all'ammortamento del corrispondente prestito di cui al comma 13 destinato al piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, per l'intera durata dell'ammortamento dei medesimi prestiti.
16. Al comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012 sono aggiunte infine le seguenti parole «ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».
17. Al fine di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' autorizzato, per l'anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, a favore delle medesime fondazioni.
18. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' fissata al 100 per cento.
19. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al comma 18 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma.
20. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa' e' aumentata dal 100 al 101 per cento. La disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.
21. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo, il versamento di acconto di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 1976 n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e' fissato nella misura del 110 per cento. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la disposizione di cui al primo periodo produce effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo versato alla prima scadenza.
(( 22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l'articolo 62-ter e' aggiunto il seguente:
«Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo). ))
- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonche' i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 (( del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze )) 22 febbraio 1999, n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalita' di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonche' le modalita' di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.
5. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi e' consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresi' per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, (( ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati. ))
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o piu' requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e' disposta la revoca dell'autorizzazione».
23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute. (( Ai prodotti di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonche' di tutela della salute dei non fumatori.». ))
Riferimenti normativi

Comma 1
- Il testo dell'art. 40 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria), convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 40 (Disposizioni finanziarie). - 1. La dotazione
del fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 835 milioni di
euro per l'anno 2011 e di 2.850 milioni di euro per l'anno
2012. Le risorse finanziarie di cui al primo periodo per
l'anno 2012 sono destinate all'attuazione della manovra di
bilancio relativa all'anno medesimo.
1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, dall'art. 1, comma
13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
sono resi definitivi con le modalita' ivi previste. Le
entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono
conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di
finanza pubblica.
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento e'
rideterminata nella misura del 22 per cento.
1-quater. (Abrogato)
2. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti
dall'art. 13, comma 1, dall'art. 17, comma 6, dall'art. 21,
commi 1, 3 e 6, dall'art. 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45,
art. 27, art. 32, comma 1, art. 33, comma 1, art. 31, art.
37, comma 20, art. 38, comma 1, lettera a), e dal comma 1
del presente articolo, pari complessivamente a 1.817,463
milioni di euro per l'anno 2011, a 4.427,863 milioni di
euro per l'anno 2012, a 1.435,763 milioni di euro per
l'anno 2013, a 1.654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a
1.642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.542,563
milioni di euro per l'anno 2016, a 542,563 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2017, si provvede rispettivamente:
a) quanto a 1.490,463 milioni di euro per l'anno 2011,
a 1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012, a 435,763
milioni di euro per l'anno 2013, a 654,563 milioni di euro
per l'anno 2014, a 642,563 milioni di euro per l'anno 2015,
a 542,563 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016,
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall'art. 23 e dell'art. 24;
b) quanto a 162 milioni di euro per l'anno 2011 e a
2.181 milioni di euro per l'anno 2012, mediante utilizzo di
quota parte delle minori spese recate dall'art. 10, comma
2, dall'art. 13, commi da 1 a 3, dall'art. 18, commi 3 e 5,
e dall'art. 21, comma 7;
c) quanto a 932 milioni di euro per l'anno 2012 e a
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al
2016, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni,
per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale
di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2012,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto
a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016,
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
d) quanto a 165 milioni per l'anno 2011 mediante
corrispondente versamento al bilancio dello Stato per pari
importo, di una quota delle risorse complessivamente
disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti
di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778
«Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
- Il testo del comma 171 dell'art. 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilita' 2013), come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"171. E' parte della spesa complessiva di cui al comma
170 la quota dei seguenti contributi dovuti dall'Italia ai
Fondi multilaterali di sviluppo, relativamente alle
ricostituzioni gia' concluse, non coperta dall'art. 7,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214:
a) International Development Association (IDA) - Banca
mondiale per euro 1.084.314.640, relativi alla
quattordicesima (IDAXIV), quindicesima IDA XV) e sedicesima
(IDA XVI) ricostituzione del Fondo;
b) Fondo globale per l'ambiente (GEF) per euro
155.990.000, relativi alla quarta (GEF IV) e quinta (GEF V)
ricostituzione del Fondo;
c) Fondo africano di sviluppo (AfDF) per euro
319.794.689, relativi alla undicesima (AfDF XI) e
dodicesima (AfDF XII) ricostituzione del Fondo;
d) Fondo asiatico di sviluppo (ADF) per euro
127.571.798, relativi alla nona (ADF X) e alla decima (ADF
XI) ricostituzione del Fondo;
e) Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IF
AD) per euro 58.017.000,00, relativi alla nona
ricostituzione del Fondo (IF AD IX);
f) Fondo speciale per lo sviluppo della Banca per lo
sviluppo dei Caraibi per complessivi euro 4.753.000,
relativi alla settima ricostituzione del Fondo."
- Si riporta il testo vigente dell'art. 19 della legge
8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione
di coscienza):
"Art. 19 - 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti
dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio
civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono
finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita'
del Fondo.
3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120
miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si
provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa
recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di
base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello
stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno
1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi."
- L'art. 12-bis del d.l. n. 74 del 2012, abrogato dalla
presente legge recava:
«Art. 12-bis. Detassazione dei rimborsi per danni alle
imprese».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4 (Ricostruzione e funzionalita' degli edifici e
dei servizi pubblici nonche' interventi sui beni del
patrimonio artistico e culturale). - 1. I Presidenti delle
regioni di cui all'art. 1, comma 2, d'intesa fra loro,
sentiti le province e i comuni interessati per i profili di
competenza, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati
in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2,
comma 2, sulla base dei danni effettivamente verificatisi,
e nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere
sulle disponibilita' delle contabilita' speciali di cui al
medesimo art. 2:
a) le modalita' di predisposizione e di attuazione di
un piano di interventi urgenti per il ripristino degli
immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con
priorita' per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo
per la prima infanzia, e delle strutture edilizie
universitarie, nonche' degli edifici municipali, delle
caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli
immobili demaniali o di proprieta' di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di
interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. Sono altresi' compresi nel piano le
opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli
impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per
l'irrigazione. Qualora la programmazione della rete
scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove
o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici
scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente
destinate a tale scopo;
b) le modalita' organizzative per consentire la pronta
ripresa delle attivita' degli uffici delle amministrazioni
statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie
fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici;
b-bis) le modalita' di predisposizione e di attuazione
di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli
edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei,
biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili
di cui alla lettera a). I Presidenti delle regioni -
Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi
di cui alla presente lettera, stipulano apposite
convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli
edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere
esecuzione delle attivita' di ricostruzione delle strutture
ovvero di riparazione, anche praticando interventi di
miglioramento sismico, onde conseguire la regolare
fruibilita' pubblica degli edifici medesimi.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma
1, lettera a), provvedono i presidenti delle regioni di cui
all'art. 1, comma 2, anche avvalendosi del competente
provveditorato interregionale alle opere pubbliche nonche'
degli altri soggetti pubblici competenti e degli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge
20 maggio 1985, n. 222, con le risorse umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente, sentiti, in merito agli
immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima
infanzia, le province e i comuni competenti. Nell'ambito
del piano di cui al comma 1, lettera a), e nei limiti delle
risorse all'uopo individuate, alle esigenze connesse agli
interventi di messa in sicurezza degli immobili
danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali e
archivistici mobili, di rimozione controllata e ricovero
delle macerie selezionate del patrimonio culturale
danneggiato, nonche' per l'avvio degli interventi di
ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di
restauro, e di miglioramento strutturale del medesimo
patrimonio, si provvede secondo le modalita' stabilite
d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, d'intesa con il presidente della regione
interessata, sia per far fronte agli interventi urgenti,
sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione.
3. Alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con
riferimento agli interventi in materia di edilizia
sanitaria, di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, puo'
essere riconosciuta priorita' nell'utilizzo delle risorse
disponibili nel bilancio dello Stato ai fini della
sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato
alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture
sanitarie regionali riducendo il rischio sismico;
nell'ambito degli interventi gia' programmati dalle
medesime regioni nell'Accordo di programma vigente, le
Regioni procedono, previo parere del Ministero della
salute, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire
le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture
danneggiate.
4. I programmi finanziati con fondi statali o con il
contributo dello Stato a favore delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, possono essere
riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di
intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli
programmi, non previsti da norme comunitarie.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, i comuni
predispongono ovvero, ove gia' adottati, aggiornano i piani
di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via
sostitutiva i prefetti competenti per territorio.
5-bis. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a porre
a disposizione delle amministrazioni comunali di cui
all'art. 1 i segretari comunali non titolari di sede, per
un periodo non superiore alla durata dello stato di
emergenza. I segretari comunali, previo loro assenso, sono
assegnati in posizione di comando alle amministrazioni
comunali che ne facciano richiesta e sono impiegati, anche
in deroga al relativo ordinamento, per l'espletamento delle
nuove o maggiori attivita' delle amministrazioni medesime
connesse all'emergenza. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, comprensivi delle spese
documentate di vitto e alloggio sostenute dai segretari
comunali di cui al secondo periodo, si provvede a valere
sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
5-ter. Per la riparazione, il ripristino o la
ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali
danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 i soggetti
attuatori, in deroga all'art. 91, comma 1, del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono
affidare gli incarichi di servizi tecnici, per quanto
attiene a progettazione, coordinamento sicurezza lavori e
direzione dei lavori, di importo compreso tra euro 100.000
e la soglia comunitaria per gli appalti di servizi, fermo
restando l'obbligo di gara ai sensi dell'art. 57, comma 6,
del medesimo codice, fra almeno dieci concorrenti scelti da
un elenco di professionisti e sulla base del principio di
rotazione degli incarichi."
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1
del citato decreto-legge n. 74 del 2012:
"Art. 1 (Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni). - 1. Le disposizioni del
presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi
per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la
ripresa economica nei territori dei comuni delle province
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di
differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi
tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di
quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati
ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 256 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):
"Art. 256 (Lavori di demolizione o rimozione
dell'amianto). - 1. I lavori di demolizione o di rimozione
dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese
rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di
demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali
contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e
impianti, nonche' dai mezzi di trasporto, predispone un
piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure
necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione
dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene
informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti
amianto prima dell'applicazione delle tecniche di
demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire
per i lavoratori un rischio maggiore di quello
rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali
contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di
protezione individuale;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti
all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine
dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la
decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la
raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il
superamento dei valori limite di cui all'art. 254, delle
misure di cui all'art. 255, adattandole alle particolari
esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata
presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione
dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che
si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle
lettere d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di
vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo
di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione
o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione
operativa, il datore di lavoro puo' eseguire i lavori.
L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio
dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale
ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere
fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di
inizio delle attivita'.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5
sostituisce gli adempimenti di cui all'art. 250.
7. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori
o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione
di cui al comma 4."
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del citato
decreto-legge n. 74 del 2012:
"Art. 2 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere
dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita'
previste dal presente decreto.
2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui
all'art. 1, comma 2, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione
del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal presente
decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei
ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento
dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo
scopo finalizzate. La proposta di riparto e' basata su
criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e la
quantita' dei danni subiti e asseverati delle singole
Regioni.
3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500
milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al
31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e
sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa
sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2
centesimi al litro, e' disposta con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane. L'art. 1, comma 154,
secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
abrogato.
4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto sono stabilite le modalita' di individuazione del
maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da
riservare all'Erario per le finalita' di cui al comma 3,
attraverso separata contabilizzazione.
5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:
a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di
solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE)
n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei
limiti delle finalita' per esse stabilite;
b) con quota parte delle risorse di cui all'art. 16,
comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
c) (soppressa.)
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'art. 1, comma
2, sono intestate apposite contabilita' speciali aperte
presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il
decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo
di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli
interventi previsti dal presente decreto, al netto di
quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'art. 2, comma 3, dall'art. 8, commi 3 e
15-ter, e dall'art. 13. Sulle contabilita' speciali
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni
liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle
contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e
2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle
predette contabilita' speciali, nonche' i relativi
utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui
all'art. 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
5-bis del medesimo art. 1, per conto dei Presidenti delle
Regioni in qualita' di commissari delegati, agli interventi
di cui al presente decreto, non rilevano ai fini del patto
di stabilita' interno degli enti locali beneficiari. I
presidenti delle regioni."
- L'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 0083 del 27 maggio 2013 e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2013.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa (Testo A)" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 26 della legge
5 febbraio 1970, n. 21, recante "Modifiche ed integrazioni
al D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con
modificazioni, nella L. 18 marzo 1968, n. 241, ed alla L.
29 luglio 1968, numero 858, concernenti provvidenze in
favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del
1967 e del 1968":
"Art. 26. - E' concessa l'esenzione dai tributi
erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1970,
anche se dovuti per periodi d'imposta anteriori al 1970,
per i seguenti comuni, i cui abitati sono stati dichiarati
da trasferire totalmente o parzialmente ai sensi dell'art.
11 del D.L. 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con
modificazioni, nella L. 18 marzo 1968, n. 241: Camporeale,
Contessa Entellina, in provincia di Palermo; Gibellina,
Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Partanna, Vita,
Poggioreale, Calatafimi, in provincia di Trapani;
Montevago, Santa Margherita Belice, Menfi, Sambuca di
Sicilia, in provincia di Agrigento.
L'esenzione prevista dal precedente comma e' estesa al
comune di Roccamena e alla frazione Grisi' del comune di
Monreale.
Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate
anteriormente al 1° gennaio 1968."
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3-bis (Credito di imposta e finanziamenti bancari
agevolati per la ricostruzione). - 1. I contributi di cui
all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione,
ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia
abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai
Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
con i provvedimenti di cui al comma 5, sono
alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto
interessato, con le modalita' del finanziamento agevolato.
A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del
credito operanti nei territori di cui all'art. 1 del citato
decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre
finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita
convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti
dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma 7,
lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti
agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti
danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di
6.000 milioni di euro. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello
Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri
e le modalita' di operativita' della stessa, nonche' le
modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo
massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello
Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati
accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in
capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in
misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei
medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del
credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito
di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi
di risoluzione totale o parziale del contratto di
finanziamento agevolato.
3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato
comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle
entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare
del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il
numero e l'importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati, di durata massima
venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento
sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi
all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e
alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli
interventi ammessi a contributo. I contratti di
finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive
espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto
impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche
parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle
indicate nel presente articolo. In tutti i casi di
risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto
finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del
capitale, degli interessi e di ognialtro onere dovuto. In
mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso
soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione,
per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi
del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il
recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme
erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese
strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti,
non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono
riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al fondo per la
ricostruzione.
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri
e le modalita' attuativi del presente articolo, anche al
fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi
dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo
decreto-legge e con il suddetto protocollo di intesa, tutte
le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche
al fine di assicurare il rispetto del limite di 6.000
milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 6.
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e'
autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
decorrere dal 2013.
7. All'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, il comma 3-quater e' sostituito dal seguente:
«3-quater. Sono fatte salve le certificazioni
rilasciate ai sensi dell'art. 141, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, secondo le modalita' stabilite con il decreto
di attuazione di cui all'art. 13, comma 2, della legge 12
novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire
la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonche'
l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui
all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti
stabiliti dal decreto di cui all'art. 8, comma 5, lettera
b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all'art. 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214».
8. Per le strette finalita' connesse alla situazione
emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29
maggio 2012, per le annualita' dal 2012 al 2014 e'
autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro
flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da
parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi
dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, e dall'art. 67-septies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura
commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna,
ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del citato decreto-legge
n. 74 del 2012, e delle prefetture delle province di
Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei
limiti di spesa annui di cui al comma 9 del presente
articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi
restando i limiti e la scadenza sopra fissati, puo' essere
prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le
assunzioni destinate agli enti locali, non operano i
vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28
dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono
effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite,
dai comuni, con facolta' di attingere dalle graduatorie,
anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate
dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto
dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime
graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per
le assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in base
al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unita'
di personale assunte con contratti flessibili e' attuato
nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento
alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il
16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento
alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati
nonche', per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la
struttura commissariale, avviene previa intesa tra le
unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in
unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni
o fra di loro ai fini dell'applicazione della presente
disposizione.
8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le
unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le
annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della
spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati
per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni
caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 76 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
destinati a finanziare la remunerazione delle attivita' e
delle prestazioni rese dal personale in relazione alla
gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi
sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno
2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000
per l'anno 2014. "
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3853 del 3 marzo 2010 (Primi interventi urgenti conseguenti
ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del
territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre
2009):
"3. Il Commissario delegato adotta, entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di
interventi straordinari per il ripristino degli edifici
pubblici e privati destinati ad abitazione principale o
all'esercizio di impresa o professione e delle
infrastrutture danneggiate, e per la ricostruzione degli
immobili distrutti o gravemente danneggiati dal sisma. Nel
borgo storico di Spina gli interventi sono attuati
attraverso un programma integrato di recupero. Il
Commissario provvede all'elaborazione del piano
articolandolo secondo criteri di priorita' e modalita'
attuative stabilite con proprio provvedimento, tenendo
conto della normativa tecnica in materia di costruzioni in
zona sismica, da sottoporre all'approvazione del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri."
- Si riporta il testo vigente del comma 1-bis dell'art.
3 del citato decreto-legge n. 74 del 2012:
"1-bis. I contratti stipulati dai privati beneficiari
di contributi per l'esecuzione di lavori e per
l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi
di cui al comma 1, lettera a), non sono ricompresi tra
quelli previsti dall'art. 32, comma 1, lettere d) ed e),
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163; resta ferma l'esigenza che siano
assicurati criteri di controllo, di economicita' e
trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Restano
fermi i controlli antimafia previsti dall'art. 5-bis da
effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere."
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento
dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche'
in materia di versamento di tributi degli enti locali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, come modificato dalla presente legge:
"Art. 6 (Altre disposizioni per favorire i pagamenti
delle pubbliche amministrazioni). - 01. Al comma 3-bis
dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, le parole: «forniture e appalti» sono sostituite
dalle seguenti: «forniture, appalti e prestazioni
professionali».
1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte
ad assicurare l'unita' giuridica ed economica
dell'ordinamento. I relativi pagamenti sono effettuati
dando priorita', ai fini del pagamento, ai crediti non
oggetto di cessione pro-soluto. Tra piu' crediti non
oggetto di cessione pro-soluto il pagamento deve essere
imputato al credito piu' antico, come risultante dalla
fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento ovvero
da contratti o da accordi transattivi eventualmente
intervenuti fra le parti.
1.1. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai
disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'art. 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e commissariate alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti di cui
all'art. 3 possono essere effettuati, oltre che in
applicazione dei criteri indicati nel comma 1 del presente
articolo, anche attribuendo precedenza ai crediti fondati
su titoli esecutivi per i quali non sono piu' esperibili
rimedi giurisdizionali volti ad ottenere la sospensione
dell'esecutivita'. Restano fermi i suindicati piani di
rientro, ivi compresi gli eventuali piani di pagamento dei
debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, in
conformita' alle disposizioni di cui all'art. 2, commi da
76 a 91, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1-bis. Il Governo promuove la stipulazione di
convenzioni con le associazioni di categoria del sistema
creditizio e le associazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative a livello nazionale, aventi ad oggetto la
creazione di sistemi di monitoraggio volti a verificare che
la liquidita' derivante dal pagamento dei crediti oggetto
di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da parte
delle imprese la cui posizione si era deteriorata a motivo
del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni sia impiegata a sostegno dell'economia
reale e del sistema produttivo. Ogni dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Governo trasmette alle Camere una
relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i
risultati dei relativi sistemi di monitoraggio.
1-ter. I pagamenti effettuati ai sensi del presente
capo in favore degli enti, delle societa', inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, o degli organismi a totale
partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al
pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 nei
confronti dei rispettivi creditori.
2. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di
liquidita' di cui al presente Capo, la prima rata decorre
dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del
contratto.
3. I piani dei pagamenti di cui al presente Capo sono
pubblicati dall'ente nel proprio sito internet per importi
aggregati per classi di debiti, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 18 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 174.
4. Ferma restando l'indicazione del codice unico di
progetto dell'opera pubblica nei mandati informatici sul
SIOPE ai sensi della legislazione vigente, in attuazione
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 per il
necessario monitoraggio delle opere pubbliche, a decorrere
dal 30 settembre 2013, i dati relativi ai pagamenti
previsti dal presente Capo riguardanti le medesime opere,
sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 26
febbraio 2013.
5. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario
impulso all'economia in attuazione dell'art. 41, della
Costituzione, a tutela del vincolo di destinazione delle
risorse, non sono ammessi atti di sequestro o di
pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti di cui al
presente Capo. Qualora siano stati stipulati accordi di
natura transattiva, le azioni esecutive sulle somme
destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei
piani di pagamento redatti ai sensi dell'art. 11, comma 2,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, ancorche' effettuate
presso i tesorieri delle aziende del Servizio sanitario
regionale e presso le centrali uniche di pagamento
istituite secondo disposizioni di legge, sono sospese fino
alla data del 30 giugno 2014.
6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l'art.
5-quater e' inserito il seguente: "Art. 5-quinquies
(Esecuzione forzata). - 1. Al fine di assicurare
un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di
somme liquidate a norma della presente legge, non sono
ammessi, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio, atti di
sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e
presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la
riscossione coattiva di somme liquidate a norma della
presente legge.
2. Ferma restando l'impignorabilita' prevista dall'art.
1, commi 294-bis e 294-ter, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni, anche relativamente ai
fondi, alle aperture di credito e alle contabilita'
speciali destinati al pagamento di somme liquidate a norma
della presente legge e successive modificazioni, anche
relativamente ai fondi, alle aperture di credito e alle
contabilita' speciali destinati al pagamento di somme
liquidate a norma della presente legge, i creditori di
dette somme, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio,
eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente
secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II
del codice di procedura civile, con atto notificato ai
Ministeri di cui all'art. 3, comma 2, ovvero al funzionario
delegato del distretto in cui e' stato emesso il
provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con
l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di
pagamento relativamente alle somme pignorate. L'ufficio
competente presso i Ministeri di cui all'art. 3, comma 2, a
cui sia stato notificato atto di pignoramento o di
sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a
vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreche'
esistano in contabilita' fondi soggetti ad esecuzione
forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli
ordini di pagamento che risultino gia' emessi.
3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono
indicare a pena di nullita' rilevabile d'ufficio il
provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione.
4. Gli atti di sequestro o di pignoramento
eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle
Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi
di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, ne'
sospendono l'accreditamento di somme a favore delle
Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi
rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi
della presente disposizione di legge.
5. L'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994,
n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di
somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi
quelli accreditati mediante aperture di credito in favore
dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici
delle amministrazioni interessate.".
7. All'art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dopo il comma 294-bis, e' inserito il seguente: "294-ter.
Il comma 294-bis si applica anche ai fondi e alle
contabilita' speciali del Ministero dell'economia e delle
finanze destinati al pagamento di somme liquidate a norma
della legge 24 marzo 2001, n. 89.".
8. All'art. 8, del decreto legislativo 30 giugno 2011,
n. 123 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1, e' aggiunto il seguente
periodo:
"Per i pagamenti derivanti dalle transazioni
commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231, si applicano le disposizioni del comma 4-bis";
b) al comma 3, dopo le parole "richiesta di
chiarimenti" sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo
quanto previsto al comma 4-bis";
c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Gli atti di pagamento emessi a titolo di
corrispettivo nelle transazioni commerciali devono
pervenire all'ufficio di controllo almeno 15 giorni prima
della data di scadenza del termine di pagamento. L'ufficio
di controllo espleta i riscontri di competenza e da'
comunque corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al
ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di esito
positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o
richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il
dirigente responsabile non risponda alle osservazioni,
ovvero i chiarimenti forniti non siano idonei a superare le
osservazioni mosse, l'ufficio di controllo e' tenuto a
segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei
conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal
pagamento cui si e' dato corso. Resta fermo il divieto di
dare corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui all'art.
6, comma 2, con riferimento ai quali comunque sussiste la
responsabilita' del dirigente che ha emanato l'atto.".
9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni
di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori,
anche a mezzo posta elettronica certificata, inviata presso
l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito
nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e
dei professionisti, di cui all'art. 6-bis del codice di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'importo e la
data entro la quale provvederanno rispettivamente ai
pagamenti dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5.
L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilita'
per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio
competente. La comunicazione inviata con posta elettronica
certificata e' sottoscritta dal dirigente responsabile
dell'ufficio competente con firma elettronica idonea a
garantire l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e
l'immodificabilita' del documento ovvero con firma
digitale, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma
1, lettera q-bis), e 24 del citato codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 5 luglio 2013, le
pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5
pubblicano nel proprio sito internet l'elenco completo, per
ordine cronologico di emissione della fattura o della
richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali
e' stata effettuata comunicazione ai sensi del primo
periodo del presente comma, indicando l'importo e la data
prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata
pubblicazione e' rilevante ai fini della misurazione e
della valutazione della performance individuale dei
dirigenti responsabili e comporta responsabilita'
dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili
sono assoggettati altresi' ad una sanzione pecuniaria pari
a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione
del credito. All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.
10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma
4, e dall'art. 7, commi 2 e 5, il mancato o tardivo
adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche
debitrici alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 8 e
14, all'art. 2, commi 3 e 5, all'art. 3, commi 5, 6 e 7,
all'art. 5, commi 1 e 3, all'art. 6, commi 2, 3 e 4, e
all'art. 7, comma 4, che ha causato la condanna al
pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi
moratori e' causa di responsabilita' amministrativa a
carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo
adempimento.
11. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente
capo non hanno natura regolamentare e sono pubblicati nella
sezione "Amministrazione trasparente" dei siti internet
delle amministrazioni competenti, secondo le modalita'
previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al
fine di garantire la massima tempestivita' nelle procedure
di pagamento previste dal presente decreto, le
amministrazioni competenti omettono la trasmissione alla
Corte dei conti, per gli effetti di cui all'art. 3, commi 1
e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni, dei decreti di riparto delle anticipazioni
di liquidita' fra gli enti interessati e degli altri
decreti e provvedimenti di cui al presente capo.
11-bis. Al fine di tutelare l'unita' giuridica e
l'unita' economica e, in particolare, i livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
in caso di mancata osservanza delle disposizioni del
presente capo, il Governo puo' sostituirsi agli organi
delle regioni e degli enti locali per l'adozione dei
provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in
attuazione dell'art. 120 della Costituzione. In caso di
mancata adozione degli atti di cui all'art. 1, comma 2,
all'art. 2, commi 1 e 3, e all'art. 3, commi 4 e 5, si
procede alla nomina di un apposito commissario per il
compimento di tali atti. Per l'esercizio dei poteri di cui
al presente comma si osserva l'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131.
11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo,
l'accertamento della regolarita' contributiva e' effettuato
con riferimento alla data di emissione della fattura o
richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale
accertamento evidenzi un'inadempienza contributiva, si
applicano le disposizioni dell'art. 4 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207.
11-quater. Al comma 10 dell'art. 6 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ", relativo a spese
per somministrazioni, forniture e appalti," sono
soppresse."
- Si riporta il testo vigente dei commi 1, 6 e 9-bis
dell'art. 7 del citato decreto-legge n. 35 del 2013:
"Art. 7 (Ricognizione dei debiti contratti dalle
pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni
pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute
per somministrazioni, forniture e appalti e per
obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi
dell'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 12, comma
11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 ottobre 2012 e dell'art. 3 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2 - 5 ... Omissis...
6. Per i crediti diversi da quelli gia' oggetto di
cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma
4 equivale a certificazione del credito ai sensi dell'art.
9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 12, comma 11-quinquies, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La
certificazione di cui al periodo precedente si intende
rilasciata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 2 luglio 2012, n. 152. Le amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo, nei
limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni
dai vincoli del patto di stabilita' interno previste ai
commi 1 e 7 dell'art. 1 e dalle anticipazioni concesse a
valere sul Fondo di cui al comma 10 del medesimo art. 1,
devono indicare, per parte dei debiti ovvero per la
totalita' di essi, in sede di comunicazione, la data
prevista per il pagamento. Per tali debiti la
certificazione si intende rilasciata con apposizione della
data di pagamento, anche ai fini della compensazione ai
sensi degli articoli 28-quater e 28-quinquies del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive modificazioni. In relazione alle esclusioni
dai vincoli del patto di stabilita' interno nonche' alle
anticipazioni, definite successivamente all'effettuazione
della comunicazione prevista dal comma 4 del presente
articolo, le pubbliche amministrazioni interessate possono
aggiornare la predetta comunicazione limitatamente
all'apposizione della data prevista per il pagamento dei
debiti fino a quel momento comunicati senza apposizione di
data. Le date di pagamento indicate nella comunicazione non
sono modificabili in sede di aggiornamento.
7 - 9 ...Omissis...
9-bis. Alla Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza 2013 e' allegata una relazione
sull'attuazione del presente decreto. La relazione da'
conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle pubbliche
amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2, 3
e 5, nonche' degli esiti dell'attivita' di ricognizione
svolta ai sensi del presente articolo. La relazione indica
altresi' le iniziative eventualmente necessarie, da
assumere anche con la legge di stabilita' per il 2014, al
fine di completare il pagamento dei debiti delle
amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi
inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente
perfezionate relativi a somministrazioni, forniture,
appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non
sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti, anche
mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello
Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti
a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto
dei saldi programmati di finanza pubblica"
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del citato
decreto-legge n. 35 del 2013:
"Art. 2 (Pagamenti dei debiti delle regioni e delle
province autonome). - 1. Le regioni e le province autonome
che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi
liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero
dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi
da quelli finanziari e sanitari di cui all'art. 3, ivi
inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati
alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di
liquidita', in deroga all'art. 10, secondo comma, della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'art. 32, comma 24,
lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con
certificazione congiunta del Presidente e del responsabile
finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme
da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse
della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e
alle province autonome per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e
sanitari" di cui all'art. 1, comma 10.
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere,
proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano puo'
individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio
proporzionale di cui al periodo precedente.
3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle
assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a
seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di
misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura
annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita',
maggiorata degli interessi;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31
dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore
degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero
dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
modalita' di erogazione e di restituzione delle somme,
comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia
nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento
di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in
corso di emissione.
4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo
delegato, e composto:
a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;
b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze o suo delegato;
c) dal Segretario della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano o suo delegato;
d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome o suo delegato.
5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate
provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui
al comma precedente, rilasciata dal responsabile
finanziario della Regione ovvero da altra persona
formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'art. 3,
comma 6.
6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente
articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui
passivi in via prioritaria di parte capitale, anche
perenti, nei confronti degli enti locali, purche' nel
limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali
stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'. Tali
risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli
enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti
certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine. Ogni Regione provvede a concertare con le ANCI e
le UPI regionali il riparto di tali pagamenti.
Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui
al presente comma si estende anche alle somme assegnate
agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti
correnti di tesoreria regionale.
7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4,
dell'art. 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e'
sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti
complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di
1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di
euro per l'anno 2014.".
8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente
si provvede con gli stessi criteri e modalita' dettati
dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo
economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460,
dell'art. 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, effettua
entro il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla
data del 31 luglio, del plafond di spesa assegnato a
ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente, in
base al decreto ministeriale 15 marzo 2012 ed in base alle
disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo.
All'esito del predetto monitoraggio, il Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica, qualora sulla base delle
effettive esigenze di cassa delle regioni e province
autonome riferite al primo semestre, riscontri per alcune
di esse un'insufficienza e per altre un'eccedenza del
plafond di spesa assegnato, dispone con decreto
direttoriale, per l'anno di riferimento, la rimodulazione
del quadro di riparto del limite complessivo al fine di
assegnare un maggiore o minore spazio finanziario alle
regioni e province autonome commisurato alla effettiva
capacita' di spesa registrata nel semestre di riferimento.
Il decreto direttoriale di cui al periodo precedente e'
tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato."
- Si riporta il testo vigente dei commi 5, 8 e 9
dell'art. 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
(Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
"1 - 4-bis ...Omissis...
5. Il Commissario ad acta nominato ai sensi dell'art.
14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, per l'attuazione delle misure relative alla
razionalizzazione e al riordino delle societa' partecipate
regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria
della Regione Campania approvato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 20 marzo 2012, al fine di
consentire l'efficace realizzazione del processo di
separazione tra l'esercizio del trasporto ferroviario
regionale e la proprieta', gestione e manutenzione della
rete, anche in applicazione dell'art. 4 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, salvaguardando i
livelli essenziali delle prestazioni e la tutela
dell'occupazione, effettua, entro 30 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto-legge, una ricognizione della
consistenza dei debiti e dei crediti delle societa'
esercenti il trasporto regionale ferroviario e delle
societa' capogruppo. Nei successivi 60 giorni, sulla base
delle risultanze dello stato dei debiti e dei crediti, il
Commissario elabora un piano di rientro dal disavanzo
accertato e un piano dei pagamenti, alimentato dalle
risorse regionali disponibili in bilancio e dalle entrate
conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 9, della durata massima di 60 mesi, da sottoporre
all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
piano di rientro dovra' individuare gli interventi
necessari al perseguimento delle finalita' sopra indicate e
all'equilibrio economico delle suddette societa', nonche'
le necessarie azioni di riorganizzazione, riqualificazione
o potenziamento del sistema di mobilita' regionale su
ferro.
6 - 7 ...Omissis...
8. E' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di verifica
degli adempimenti regionali per la disamina, in prima
istanza, della documentazione pervenuta per la stipula e la
successiva sottoscrizione dell'accordo di approvazione dei
piani di cui al comma 5, sottoscritto dai Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle
finanze e dal Presidente della Regione.
9. A copertura dei debiti del sistema di trasporto
regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica e previa approvazione dei piani di cui al comma 5,
la Regione Campania puo' utilizzare, per gli anni 2012 e
2013, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno
2009, ad esse assegnate, entro il limite complessivo di 200
milioni di euro. A decorrere dall'anno 2013,
subordinatamente al mancato verificarsi dei presupposti per
l'aumento delle misure di cui all'art. 2, comma 86, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, il predetto aumento
automatico e' destinato alla ulteriore copertura del piano
di rientro di cui al comma 5. A decorrere dal medesimo
anno, per garantire la completa copertura del piano di
rientro, nel caso in cui si verifichino i presupposti per
l'aumento delle misure di cui all'art. 2, comma 86, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'incremento nelle misure
fisse ivi previsto e' raddoppiato. Il Ministero delle
infrastrutture comunica al Ministero dell'economia e delle
finanze e all'Agenzia delle entrate, il verificarsi delle
condizioni per l'applicazione del predetto incremento
automatico.
10 - 10-bis...Omissis..."
- Si riporta il testo del comma 9-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti
in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213:
"9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli
squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano
adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi
dell'art. 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle
finanze, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo di
rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro,
denominato «Fondo di rotazione per la concessione di
anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio
finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di
cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei
debiti fuori bilancio accertati, nonche' per il concorso al
sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato
piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione
Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al
comma 5 dell'art. 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134."
- Si riporta il testo vigente del comma 86 dell'art. 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
"86. L'accertato verificarsi, in sede di verifica
annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del
piano di rientro, con conseguente determinazione di un
disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle
misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure
eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento
nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30
punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al
livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure
previste dall' art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del
presente articolo."
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge n.
35 del 2013:
"Art. 3 (Pagamenti dei debiti degli enti del servizio
sanitario nazionale-SSN). - 1. Lo Stato e' autorizzato ad
effettuare anticipazioni di liquidita' alle Regioni ed alle
Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle
risorse della "Sezione per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
del Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'art. 1, comma
10, al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei
debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in
relazione:
a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti
all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;
b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa
delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi
sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme
dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le
coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti
nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e
"crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di
credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei
modelli SP.
2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede con decreto
direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le
regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza
massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in
proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come
risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011,
ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b)
iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come
presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di
cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui
al comma 5. Il decreto di cui al presente comma e'
trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome ed e' pubblicato
sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia
e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, e'
stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli
importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni
dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza massima
dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai
valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al
comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente
comma e' effettuato sulla base della verifica compiuta dal
Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'art. 12
dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento
alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera
a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle
ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b),
come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011.
Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di
cui al presente comma, al netto di quelle gia' erogate per
l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le
disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al
presente comma e' trasmesso alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome ed e' pubblicato sul sito del Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. Le regioni e le province autonome che, a causa di
carenza di liquidita', non possono far fronte ai pagamenti
di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'art.
10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e
all'art. 32, comma 24, lettera b), della legge 12 novembre
2011, n. 183, trasmettono, con certificazione congiunta del
Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimenti del Tesoro e
della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio
2013 l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidita'
di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza
di accesso all'anticipazione di liquidita' di cui al comma
3, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai
fini di cui al comma 5. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, con decreto direttoriale, puo' attribuire alle
regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di
cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi
superiori a quelli di cui al comma 3, nei limiti delle
somme gia' attribuite ad altre regioni ai sensi del
medesimo comma 3, ma non richieste.
5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle
assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare
sui conti intestati alla sanita' di cui all'art. 21 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede,
anche in tranche successive, a seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di
misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura
annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita',
prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,
verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'art. 12 della citata Intesa;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del
31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero
dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto
ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali
di cui all'art. 12 della citata Intesa verifica la coerenza
con le somme assegnate alla singola regione in sede di
riparto delle risorse di cui rispettivamente ai commi 2 e
3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2
e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo
periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti puo'
comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012,
intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata emessa
fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il
predetto termine;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del
Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
modalita' di erogazione e di restituzione delle somme,
comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia
nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento
di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in
corso di emissione.
6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate
provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 della citata
Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione
sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente
indicata dalla Regione all'atto della presentazione
dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal
presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e
per gli effetti dell'art. 2, comma 68, lettera c), della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal
2013 dall'art. 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento
regionale - ai fini e per gli effetti dell'art. 2, comma
68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
prorogato a decorrere dal 2013 dall'art. 15, comma 24, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 -
verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'art. 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio
sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il
90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno
dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
valere su risorse proprie dell'anno, destina al
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano che non
partecipano al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette
regioni e province autonome, per le finalita' di cui al
comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle
anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa
fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine del 30
giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica
dei dati contenuti nei conti economici e negli stati
patrimoniali. Qualora dette regioni e province autonome non
provvedano alla trasmissione della certificazione di cui al
comma 6, o vi provvedano in modo incompleto, il Ministero
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, e' autorizzato a recuperare le
somme erogate a titolo di anticipazione di liquidita' ai
sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli
importi non certificati, a valere sulle somme alle medesime
spettanti a qualsiasi titolo.
9. Nell'ambito del procedimento di cui all'art. 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni
possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di
liquidita' di cui al presente articolo, con riferimento
alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1,
lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica
degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine
del 31 maggio di cui al citato art. 1, comma 174, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 15 luglio e
conseguentemente il termine del 30 aprile e' differito al
15 maggio.".
- La legge 30 aprile 1985, n. 163 recante "Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio
1985, n. 104.
- Si riporta il testo vigente del primo comma dell'art.
35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 (Misure urgenti
in materia tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 maggio 1976, n. 249:
"Art. 35. Le aziende ed istituti di credito devono
versare annualmente alla sezione di tesoreria provinciale
dello Stato in acconto dei versamenti di cui all'art. 8,
primo comma, n. 3-bis), del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, e successive modificazioni, un importo pari ai nove
decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, complessivamente versate per il periodo di
imposta precedente."
- Si riporta il testo dell'art. 51 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori). - 1.
E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali
contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1,
lettera b), devono essere dotati di impianti per la
ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente
funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del
diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli
impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono
definite, entro centottanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, su proposta del Ministro
della salute. Con lo stesso provvedimento sono definiti i
locali riservati ai fumatori nonche' i modelli dei cartelli
connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma
1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o
piu' locali di superficie prevalente rispetto alla
superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro della salute,
possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi
chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento
deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone
sono costrette a soggiornare non volontariamente devono
essere previsti locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente
articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 7 della
legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'art.
52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attivita' di
informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di
categoria piu' rappresentative, le disposizioni di cui ai
commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso
un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento
di cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono
ridefinite le procedure per l'accertamento delle
infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle
sanzioni nonche' l'individuazione dei soggetti legittimati
ad elevare i relativi processi verbali, di quelli
competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni
accertate ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative
sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non
comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11
della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il
divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.
10-bis. Il Ministero della salute esercita il
monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti
dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di
promuovere le necessarie iniziative anche normative a
tutela della salute. Ai prodotti di cui al presente comma
si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi
lavorati in materia di divieto pubblicitario e
promozionale, nonche' di tutela della salute dei non
fumatori."
- Si riporta il testo dell'art. 204 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come
modificato dalla presente legge:
"Art. 204 (Regole particolari per l'assunzione di
mutui).- 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui
all'art. 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a
quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello
delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante
da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non
supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento per
gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno
2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle
entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello
in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le
comunita' montane si fa riferimento ai primi due titoli
delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si
fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti
dati finanziari del bilancio di previsione.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica e
dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di
nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le
seguenti clausole e condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai
cinque anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata
al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula
del contratto. In alternativa, la decorrenza
dell'ammortamento puo' essere posticipata al 1° luglio
seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i
contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, puo'
essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno»;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin
dal primo anno, della quota capitale e della quota
interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo
cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali
interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori
interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di
inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima
rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo
gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e'
avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario
con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da
finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
alla tipologia dell'investimento, dato atto
dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o
esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso
di interesse applicabile ai mutui, determinato
periodicamente dal Ministro del tesoro, bilancio e
programmazione economica con proprio decreto.
2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove
compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente
locale acceda.
3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo
sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero
sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi
titoli di spesa e' data esecuzione dai tesorieri solo se
corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti
il rispetto delle predette modalita' di utilizzo."
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, recante "Disposizioni urgenti
per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi
degli enti locali", come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 (Pagamenti dei debiti degli enti locali). - 1.
Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno
per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i
pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali:
a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province
in favore dei comuni;
c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data
del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti
per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi
dell'art. 194 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
1-bis. Sono altresi' esclusi dai vincoli del patto di
stabilita' interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche
di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31
dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti
locali e finanziati con i contributi straordinari in conto
capitale di cui all'art. 1, commi 704 e 707, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dal comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno
2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre
2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Ai fini della distribuzione della predetta
esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le
province comunicano mediante il sistema web della
Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30
aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per
sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del
riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute
entro il predetto termine.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2,
entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente
locale, sulla base delle modalita' di riparto individuate
dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il
10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale,
gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di
stabilita' interno per il 90 per cento dell'importo di cui
al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15
luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a
dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto
previsto al periodo precedente, si procede al riparto della
quota residua del 10 per cento unitamente alle
disponibilita' non assegnate con il primo decreto. Gli
eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione
dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del
patto di stabilita' interno sono attribuiti
proporzionalmente agli enti locali per escludere dai
vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del
9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di
debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul
patto di stabilita' interno per effetto del periodo
precedente sono utilizzati, nel corso del 2013,
esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale.
Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio
cronologico per singolo comune.
4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei
singoli enti locali, la procura regionale competente della
Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei
responsabili dei servizi interessati che, senza
giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi
finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui al
comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio
finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento
degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al
periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i
quali risulti accertata la responsabilita' ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione
pecuniaria pari a due mensilita' del trattamento
retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al
bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna
emesse ai sensi della presente disposizione non siano state
eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate,
osservando le cautele previste dalla normativa in materia
di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale
dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione
e della somma a credito.
5. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun
ente locale puo' effettuare i pagamenti di cui al comma 1
nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilita'
liquide detenute presso la tesoreria al 31 marzo 2013 e,
comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che
intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai sensi del
comma 2.
6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 1 a 9 dell'art. 4-ter del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, come convertito, con modificazioni,
dallalegge 26 aprile 2012, n. 44.
7. Al fine di fornire liquidita' agli enti locali, per
l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del
rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno
delle regioni e delle province autonome i trasferimenti
effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di
stabilita' interno a valere sui residui passivi di parte
corrente, purche' a fronte di corrispondenti residui attivi
degli enti locali.
8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di
stabilita' interno delle regioni e province autonome
derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 sono
utilizzati esclusivamente per il pagamento dei debiti di
parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre
2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
entro il predetto termine. Tali spazi finanziari sono
destinati prioritariamente per il pagamento di residui di
parte capitale in favore degli enti locali.
9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da
parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di
cui all'art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013,
da tre a cinque dodicesimi.
10. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo,
denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una
dotazione di 9.327.993.719 euro per il 2013 e di
14.527.993.719 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo
precedente e' distinto in tre sezioni a cui corrispondono
tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati
rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
locali" con una dotazione di 1.800 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013 e 2014, "Sezione per assicurare la
liquidita' alle regioni e alle province autonome per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da
quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di
2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro
per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di
5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di
euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento e
alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i
predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo
delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto
corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. E'
accantonata una quota, pari al 10 per cento, della
dotazione complessiva della Sezione di cui all'art. 2,
comma 1, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013,
unitamente alle disponibilita' non assegnate in prima
istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad
anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di
cui all'art. 2 richieste in data successiva a quella
prevista dal predetto art. 2, comma 1, e, comunque, non
oltre il 30 settembre 2013.
11. Ai fini dell'immediata operativita' della "Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al
comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze
stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un
apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e
trasferisce le disponibilita' della predetta sezione su
apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale
dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e'
autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e
versamento per le finalita' di cui alla predetta Sezione.
Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e
modalita' per l'accesso da parte degli enti locali alle
risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato
con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato
sui siti internet del Ministero dell'economia e delle
finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
criteri e le modalita' per lo svolgimento da parte di Cassa
depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione.
L'addendum e' pubblicato sui siti internet del Ministero
dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e
prestiti S.p.A.
12. Per le attivita' oggetto dell'addendum alla
convenzione di cui al comma precedente e' autorizzata la
spesa complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014.
13. Gli enti locali che non possono far fronte ai
pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati
alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i
quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di
pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di
liquidita', in deroga agliarticoli 42,203e204 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa
depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalita' stabilite
nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013
l'anticipazione di liquidita' da destinare ai predetti
pagamenti. L'anticipazione e' concessa, entro il 15 maggio
2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11
proporzionalmente e nei limiti delle somme nella stessa
annualmente disponibili ed e' restituita, con piano di
ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale
e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.
Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello
Stato ai sensi e con le modalita' dell'art. 12, comma 6.
Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali puo' individuare modalita' di riparto,
diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo
periodo. La rata annuale sara' corrisposta a partire dalla
scadenza annuale successiva alla data di erogazione
dell'anticipazione e non potra' cadere oltre il 30
settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da
applicare alle suddette anticipazioni e' pari, per le
erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei
Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione
rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del
presente decreto e pubblicato sul sito internet del
medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il
tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni
sara' determinato sulla base del rendimento di mercato dei
Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione
con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare
e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia
e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di
mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il
30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati
comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative
somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento
agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'art.
13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214,
riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
postale e, per le province, all'atto del riversamento alle
medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'art. 60,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa
tramite modello F24.
13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa
l'anticipazione di liquidita' ai sensi del comma 13, e che
ricevono risorse dalla regione o dalla provincia autonoma
ai sensi dell'art. 2, all'esito del pagamento di tutti i
debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'art. 2,
comma 6, devono utilizzare le somme residue per
l'estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla
prima scadenza di pagamento della rata prevista dal
relativo contratto. La mancata estinzione
dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente
periodo e' rilevante ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli21e55deldecreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso
entro i successivi trenta giorni, gli enti locali
interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti
di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente
locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente
medesimo, fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
formale certificazione dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.
15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di
cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, che richiedono l'anticipazione di liquidita'
di cui al comma 13, sono tenuti alla corrispondente
modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi
obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione
della anticipazione da parte della Cassa depositi e
prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13.
16. Nell'ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni
di cassa eventualmente concesse in applicazione dell'art.
5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dallalegge 7 dicembre 2012, n. 213, che
risultassero non dovute, sono recuperate da parte del
Ministero dell'interno.
17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione
di cui al comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui
al comma 17, dell'art. 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dallalegge 7 agosto
2012, n. 135, relativo ai cinque esercizi finanziari
successivi a quello in cui e' stata concessa
l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata
in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e' pari almeno al 30 per cento dei residui
attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi
anzianita' superiore a 5 anni. Previo parere motivato
dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base
di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei
servizi competenti abbiano analiticamente certificato la
perdurante sussistenza delle ragioni del credito e
l'elevato tasso di riscuotibilita'.
17-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome che esercitano le funzioni in materia di
finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione
di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome,
che ne curano la trasmissione alla Ragioneria generale
dello Stato.
17-ter. All'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «sono versate»
sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque ed
inderogabilmente versate».
17-quater. All'art. 6, comma 15-bis, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e' aggiunto il seguente
periodo: «I contributi di cui al presente comma sono
altresi' esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte
in applicazione del comma 14 del presente articolo».
17-quinquies. Agli enti locali che non hanno rispettato
nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilita' in
conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la
sanzione prevista dall'art. 31, comma 26, lettera a), della
legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti
sanzioni, si applica limitatamente all'importo non
imputabile ai predetti pagamenti."
 
Art. 11-bis

(( Limite di indebitamento degli enti locali e Fondo svalutazione
crediti ))


(( 1. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014».
2. Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui e' stata concessa l'anticipazione stessa, e' pari almeno al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «relativo ai cinque esercizi finanziari successivi a quello in cui e' stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' pari almeno al 30 per cento». ))

 
Art. 12
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 12, lettera b), 2, commi 5-bis, 6 e 10, 7, 7-bis, comma 7 e 11, commi 1, 5, 6-bis, 20 e 21, pari a (( 1.122,15 milioni di euro per l'anno 2013, a 576,525 milioni di euro per l'anno 2014, a 321,925 milioni di euro per l'anno 2015, a 62,925 milioni di euro per l'anno 2016, a 12,925 milioni di euro per l'anno 2017 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, )) si provvede:
a) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2013, a 77 milioni di euro per l'anno 2014 e a 78 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) quanto a 98 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 864,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 117 milioni di euro per l'anno 2014, a 112 milioni di euro per l'anno 2015, a 51 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11, commi da 18 a 22;
(( d) quanto a 91,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 209,15 milioni di euro per l'anno 2014, a 6,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, )) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;
f) quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del (( fondo per il finanziamento ordinario )) delle Universita';
g) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 5,775 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
(( g-bis) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 10 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. ))
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi

- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" ed
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.
63, (S.O.).
- Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con
modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante
"Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica":
"Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi).- 1. Aldecreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dallalegge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e:
«terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quaterdell'art. 5deldecreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dallalegge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1."
- Si riporta il testo vigente del comma 139 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2013):
"Art. 1 (...) - 1 -138 (omissis)
139. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere
dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di
locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o
piu' fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo e'
di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di
euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno
2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 515 dell'art. 1
della citata legge n. 228 del 2012, (legge di stabilita'
2013):
"Art. 1 (...) - 1 - 514 (omissis)
515. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dal
2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di
applicazione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, di cui aldecreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, le persone fisiche esercenti le attivita'
commerciali indicate all'art. 55 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si
avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che
impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il
cui ammontare massimo e' determinato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo
parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La
dotazione annua del predetto fondo e' di 188 milioni di
euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno
2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente dell'art. 47 della legge
20 maggio 1985, n. 222, recante "Disposizioni sugli enti e
beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del
clero cattolico in servizio nelle diocesi":
"Art. 47. - Le somme da corrispondere a far tempo dal
1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza
episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza
delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso
contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo
stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031
e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici.
A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di
interesse sociale o di carattere umanitario a diretta
gestione statale e, in parte, a scopi di carattere
religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono
stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di
scelte non espresse da parte dei contribuenti, la
destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte
espresse.
Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato
corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla
Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e
salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996,
una somma pari al contributo alla stessa corrisposto
nell'anno 1989, a norma dell'art. 50.
A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato
corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla
Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e
salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo
d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo
liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con
destinazione alla Chiesa cattolica.".
 
Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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