Gazzetta n. 196 del 22 agosto 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 8 agosto 2013
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave crisi umanitaria in atto nel Regno Hascemita di Giordania. (Ordinanza n. 111).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.»;
Visto la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2013 con cui e' stato dichiarato, fino al 30 ottobre 2013, lo stato di emergenza in conseguenza della grave crisi umanitaria in atto nel Regno Hascemita di Giordania;
Considerato che nel Regno Hascemita di Giordania e' in atto una gravissima crisi di natura umanitaria con conseguenti ripercussioni sul contesto sociale, economico e sanitario del Paese;
Considerato che a seguito di congiunte missioni esplorative ed interlocuzioni con le Autorita' locali ed ONG operanti sul posto, alle quali hanno partecipato anche rappresentanti della Commissione Europea - Humanitarian Aid and Civil Protection, si rende necessario provvedere alla realizzazione, presso il campo profughi nella zona di Azraq, di una struttura prefabbricata modulare finalizzata ad ospitare un ospedale in grado di fornire servizi di primo soccorso e la necessaria assistenza medico-specialistica;
Considerato che la realizzazione dell'opera sara' effettuata dalla Provincia Autonoma di Trento;
Considerato che tale struttura verra' poi donata alla Federazione Internazionale della Croce Rossa che ne curera' la gestione;
Ravvisata l'imprescindibile necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nelle iniziative di soccorso della predetta popolazione, anche nei territori degli Stati limitrofi allo scopo di contribuire al ritorno alle normali condizioni di vita;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di inviare, in un'ottica tesa a favorire il soccorso e l'avvio della prima assistenza alla popolazione siriana rifugiatasi nel territorio Giordano, risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente la situazione verificatasi nel predetto territorio, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione di interventi in deroga all'ordinamento giuridico vigente, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 26 luglio 2005, n. 152;
Vista la nota del 6 giugno 2013 della Provincia Autonoma di Trento;
Sentito il Ministero degli Affari Esteri;

Dispone:

Art. 1

1. Per assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di carattere umanitario finalizzate a fronteggiare la grave crisi umanitaria in atto nel Regno di Giordania in un contesto di necessaria solidarieta' internazionale, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, e' incaricato di garantire, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri ed in raccordo con gli organismi internazionali interessati, l'intervento finalizzato all'assistenza umanitaria della popolazione proveniente dalla Repubblica Araba di Siria, mediante la progettazione, la realizzazione, il trasferimento e l'installazione di una struttura sanitaria prefabbricata di circa 2.000 mq nella zona di Arzaq in grado di fornire servizi di primo soccorso, assistenza medica, medico-specialistica e chirurgica.
2. Il Dipartimento della protezione civile si avvale della Provincia Autonoma di Trento in qualita' di soggetto attuatore.
3. Sulla base di quanto concordato con la Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e la Provincia Autonoma di Trento, la struttura sanitaria di cui al comma 1, verra' trasferita sul territorio del Regno di Giordania, installata in accordo con l'Alto Commissariato per i Rifugiati e con la Federazione Internazionale della Croce Rossa, e successivamente a quest'ultima donata.
4. Per le finalita' di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare appositi accordi con la Provincia Autonoma di Trento e con il Ministero degli Affari Esteri, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Gli oneri di trasporto e di allestimento della struttura sanitaria sono a carico della sopra citata Provincia, con il concorso della Humanitarian Aid and Civil Protection. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a ristorare le spese a tal fine sostenute dalla suddetta Amministrazione provinciale.
5. Il Dipartimento della protezione civile e' altresi' autorizzato, in via d'urgenza, e ove necessario, ad utilizzare polizze assicurative e contratti gia' stipulati anche al fine di garantire idonea copertura al personale impiegato nello svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza.
6. E' autorizzato, inoltre, il rimborso degli oneri sostenuti dalla Provincia Autonoma di Trento, ivi comprese le spese di missione del personale, da specificare nell'accordo di cui al comma 4.
7. La Provincia Autonoma di Trento ed il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati a cedere i beni e i materiali di cui alla presente ordinanza alla Federazione Internazionale della Croce Rossa anche in deroga all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.
 
Art. 2

1. Per l'attuazione delle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, si provvede nel limite massimo di € 1.200.000,00 che verranno trasferiti dal Ministero degli Affari Esteri al Dipartimento della protezione civile.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2013

Il Capo del Dipartimento
della protezione civile
Gabrielli
 
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