Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2013 |
Esercizio dei poteri speciali per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale in relazione alla cessione di ramo d'azienda della societa' AVIO S.p.a. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto gli articoli 95 e 117 della Costituzione; Visto il paragrafo 1, lettera b), dell'art. 346, del Trattato, sul funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri di adottare le misure ritenute necessarie per tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza, riferite alla produzione e al commercio di armi, munizioni o materiale bellico, destinati a fini specificamente militari; Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante: «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ed in particolare l'art. 1, che individua e disciplina i poteri speciali che possono essere esercitati in relazione alle imprese che svolgono attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, prevedendo che essi possono consistere anche nell'imposizione di specifiche condizioni alle operazioni di acquisto di partecipazioni nelle imprese che svolgono tali attivita', nonche' all'adozione di determinate delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2012, n. 253, recante individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2013; Vista la comunicazione del 10 dicembre 2012, con la quale General Electric Aviation, Divisione della General Electric Company, manifesta l'intendimento di acquisire partecipazioni nella societa' Avio S.p.A., le cui quote azionarie sono detenute per il 14 per cento da Finmeccanica S.p.A., a sua volta direttamente partecipata al 30,20 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro; Considerato che la societa' Avio S.p.A. svolge attivita' di progettazione e produzione di componenti e sistemi per la propulsione aerospaziale, nonche' di apparati per la trasmissione di potenza, in ambito sia civile che militare, e che tali attivita' assumono rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2012, n. 253; Considerato che la societa' General Electric Company ha prospettato il perfezionamento dell'operazione attraverso l'acquisizione del ramo d'azienda Avio - settore propulsione e trasmissione di potenza per il tramite della societa' Nuovo Pignone Holding S.p.A., da essa controllata; Viste le delibere del Consiglio di amministrazione delle societa' Avio S.p.A., in data 18 - 20 dicembre 2012, e Nuovo Pignone Holding S.p.A., in data 14 dicembre 2012, concernenti, rispettivamente, la cessione e l'acquisto del predetto ramo d'azienda, da attuarsi attraverso un'operazione unitaria consistente nel conferimento del ramo di azienda da parte della societa' Avio S.p.A. in una societa' di nuova costituzione, denominata: «GE Avio S.r.l.», e nella successiva acquisizione dell'intero capitale di quest'ultima da parte della societa' Nuovo Pignone Holding S.p.A.; Vista la lettera del 20 dicembre 2012, con la quale General Electric Aviation, Divisione della General Electric Company, si' impegna ad accettare eventuali condizioni all'acquisto imposte dal Governo italiano ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56; Vista la lettera del 21 dicembre 2012, con la quale il Ministro della difesa pro-tempore prende atto della disponibilita' della General Electric Aviation ad accettare le eventuali condizioni all'acquisto imposte dal Governo italiano; Vista la formale notifica datata 20 maggio 2013, con la quale le societa' Avio S.p.A. e Nuovo Pignone Holding S.p.A., in applicazione dell'art. 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2012, n. 253, congiuntamente forniscono informazioni e documentazione, comprensive di descrizione generale del progetto di acquisizione, relative all'acquirente e al suo ambito di attivita', per consentire al Governo le valutazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, in relazione al prospettato acquisto, da parte di General Electric Company, per il tramite di Nuovo Pignone Holding S.p.A., del ramo di azienda Avio - settore propulsione e trasmissione di potenza; Viste le comunicazioni con le quali l'operazione e' stata partecipata alle amministrazioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2012, n. 253; Considerato che, anche in ragione del citato impegno assunto dalla General Electric Aviation e valutati gli elementi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il Consiglio dei Ministri, ai fini della tutela degli interessi essenziali della difesa e sicurezza nazionale, ha ritenuto non necessario esercitare il potere di opposizione, considerando sufficiente avvalersi della facolta' di imporre condizioni all'operazione sopra descritta; Considerato in particolare: l'attuale assenza di elementi atti a configurare controindicazioni circa l'idoneita' di General Electric Company, e delle societa' da essa controllate, a garantire l'integrita' del sistema di difesa e sicurezza nazionale, la sicurezza delle informazioni relative alla difesa militare, gli interessi internazionali dello Stato, la protezione del territorio nazionale, delle infrastrutture critiche e strategiche e delle frontiere; l'adeguatezza delle modalita' di finanziamento dell'acquisizione, della capacita' economica, finanziaria, tecnica, organizzativa e del progetto industriale della societa' General Electric Company; gli impegni assunti dalla medesima societa' relativamente al mantenimento del patrimonio tecnologico, anche con riferimento alle attivita' strategiche e strategiche chiave, alla sicurezza e alla continuita' degli approvvigionamenti, oltre che alla corretta e puntuale esecuzione degli obblighi nei confronti del Ministero della difesa, anche nel quadro di programmi intergovernativi in cui partecipa l'Italia, e delle altre amministrazioni dello Stato, con specifico riguardo ai rapporti relativi alla difesa e alla sicurezza nazionale; Vista la comunicazione del 30 maggio 2013, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della attivita' istruttoria di competenza prevista dall'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, ha richiesto alle societa' Avio S.p.A. e Nuovo Pignone Holding S.p.A. di fornire informazioni integrative su alcuni aspetti relativi soprattutto alla struttura finanziaria dell'operazione e alle previsioni di piano; Vista la nota di risposta di Avio S.p.A. e Nuovo Pignone Holding S.p.A. del 5 giugno 2013, con la quale sono state fornite al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni integrative richieste; Acquisita la dichiarazione di Nuovo Pignone Holding S.p.A. che esclude la sussistenza delle situazioni indicate all'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21; Ritenuto necessario stabilire specifiche condizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, ai fini di tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale; Sulla proposta congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa; Vista la conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2013;
Emana il seguente decreto:
Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si dispone l'imposizione delle seguenti, specifiche condizioni in ordine all'operazione descritta in premessa. Le societa' General Electric Company, Nuovo Pignone Holding S.p.A. e GE Avio S.r.l. devono, ciascuna per quanto di competenza: a) rispettare le norme nazionali e le prescrizioni poste dal Governo italiano in merito alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni e alle notifiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, in relazione alle attivita' strategiche e strategiche chiave ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2012, n. 253, esercitate da GE Avio S.r.l.; b) garantire la continuita' delle attivita' di produzione, manutenzione, revisione e supporto logistico dei sistemi di propulsione aerospaziali e navali (in particolare per le trasmissioni comando accessori dei motori aeronautici) forniti da GE Avio S.r.l. alle Forze armate e alle altre amministrazioni pubbliche, nonche' la continuita' di produzione, revisione e supporto logistico necessaria per assicurare il rispetto degli impegni assunti nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale a cui partecipa l'Italia; c) non assumere alcuna decisione che possa ridurre, anche temporaneamente, o cedere capacita' tecnologiche o industriali nelle attivita' strategiche e nelle attivita' strategiche chiave esercitate da GE Avio S.r.l., ivi compresi la cessione di quote societarie, di diritti di proprieta' o titoli legali, di capacita' tecnologiche o industriali, cosi' limitando il livello di autonomia di GE Avio S.r.l., senza avere rispettato gli adempimenti previsti in materia dal decreto-legge n. 21 del 2012; d) costituire, congiuntamente al Ministero della difesa, il Comitato di cui all'art. 2; e) nominare, previo assenso del Ministero della difesa, il dirigente di GE Avio S.r.l. preposto ai trasferimenti e alle esportazioni dei materiali di armamento, di cui all'art. 10-sexies, comma 2, lettera c), della legge 9 luglio 1990, n. 185, con cittadinanza italiana, in considerazione della stretta connessione tra le politiche nazionali relative a tali materiali e il sistema di difesa nazionale, nonche' dei doveri stabiliti per ciascun cittadino ai sensi dell'art. 52 della Costituzione; f) nell'ambito delle attivita' strategiche e strategiche chiave (ivi inclusi i programmi di cooperazione internazionale militare di cui l'Italia e' parte) impiegare prevalentemente personale di nazionalita' italiana, nel rispetto, in quanto applicabili, delle necessarie autorizzazioni e procedure di sicurezza delle informazioni, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti; g) notificare al Ministero della difesa i dati identificativi dei dirigenti operativi responsabili delle attivita' strategiche e strategiche chiave (ivi inclusi i programmi di cooperazione internazionale militare di cui l'Italia e' parte); h) nominare, previo assenso del Ministero della difesa e approvazione dell'Ufficio centrale per la segretezza del Dipartimento informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dirigente di GE Avio S.r.l., con rappresentanza legale, responsabile per le questioni relative alla sicurezza («Responsabile alla Sicurezza»), con cittadinanza italiana, in considerazione della rilevanza strategica delle sue attivita' per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale e dei doveri stabiliti per ciascun cittadino ai sensi dell'art. 52 della Costituzione; l) assicurare lo standard delle attivita' di ricerca e sviluppo necessario per mantenere le capacita' di produzione, manutenzione e logistica di GE Avio S.r.l. in relazione alle attivita' strategiche e strategiche chiave; m) assicurare che GE Avio S.r.l. prospetti preventivamente al Ministero della difesa le strategie per il rafforzamento e il consolidamento delle proprie attivita' nei settori della propulsione aerospaziale e navale e relativi rami aziendali, se queste possono avere ricadute dirette o indirette sulla politica di difesa italiana nei confronti dell'Europa e di altri Paesi partner dell'Italia; n) assicurare che GE Avio S.r.l. fornisca al Ministero della difesa un rapporto annuale di compliance sul rispetto delle condizioni all'acquisto sopra indicate e nomini altresi', previo assenso del Ministero della difesa, un dirigente responsabile per le relazioni con il Ministero stesso; o) garantire la produzione e la fornitura in continuita' alla divisione «Spazio» di Avio S.p.A. di prodotti e componenti per il lanciatore Ariane 5 (turbopompe ad ossigeno liquido per Vulcain o Vulcain 2 ed altre componenti) e per il missile ASTER (unita' elettronica Controllo Propulsore e sistema inerziale Blocco Sensori), attualmente prodotti negli stabilimenti di GE Avio S.r.l. siti in Torino e Brindisi; p) assicurare che le modalita' di finanziamento dell'operazione di acquisizione non compromettano l'equilibrio patrimoniale e finanziario di Nuovo Pignone Holding S.p.A. nonche' il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario di Nuovo Pignone Holding S.p.a e di GE Avio S.r.l. anche al fine di consentire la realizzazione dei programmi indicati nelle linee guida del piano industriale prospettato.
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| Art. 2
1. Entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, e' costituito, senza oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico, composto dal Presidente o dall'Amministratore delegato delle societa' General Electric Company, Nuovo Pignone Holding S.p.A. e GE Avio S.r.l., da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti del Ministero della difesa, nominati dal Ministro della difesa su proposta del Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti, uno dei quali assume la funzione di Presidente. 2. Il Comitato puo' essere convocato su iniziativa di ciascuna delle parti componenti. 3. Il Comitato verifica il rispetto delle condizioni e degli obblighi di cui all'art. 1, ed esamina tutte le tematiche derivanti dal loro assolvimento. Esso inoltre valuta eventuali modifiche alle condizioni di cui all'art. 1, e di tale valutazione il Presidente del Comitato informa con motivata relazione il Presidente del Consiglio dei Ministri per le conseguenti decisioni.
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| Art. 3
1. In caso di eventuale inadempimento o violazione delle condizioni imposte con il presente decreto, la societa' inadempiente e' soggetta, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. Il presente decreto e' trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti. Roma, 6 giugno 2013
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni Il Ministro della difesa Mauro Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2013 Ministero dell'interno, registro n. 4, foglio n. 371
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