Gazzetta n. 190 del 14 agosto 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 agosto 2013
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;
Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;
Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;
Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V. Gestione dei rischi e delle crisi";
Visto il regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversita' atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali;
Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;
Vista la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:
piogge persistenti dal 1° gennaio 2013 al 15 giugno 2013 nelle province di Pavia, Mantova, Sondrio, Cremona e Lodi;
Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;
Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attivita' agricola;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attivita' agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:
Cremona:
piogge persistenti dal 1° marzo 2013 al 3 giugno 2013;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Ca' d'Andrea, Casalbuttano ed Uniti, Castelleone, Castelverde, CIngia de' Botti, Cremona, Crotta d'Adda, Grumello Cremonese ed Uniti, Paderno Ponchielli, Piadena, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, San Martino del Lago, Solarolo Rainerio, Voltido.
Con esclusione dei danni alle opere gia' compresi nella delimitazione delle piogge persistenti dal 1° maggio 2010 al 19 maggio 2010 e delle piogge alluvionali dal 15 giugno 2010 al 16 giugno 2010 di cui al decreto ministeriale dell'11 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 22 marzo 2011.
Lodi:
piogge persistenti dal 1° marzo 2013 al 15 giugno 2013;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Cornegliano Laudense, Guardamiglio, Lodi Vecchio, Mairago, Montanaso Lombardo, Orio Litta, Ossago Lodigiano, San Martino in Strada, Senna Lodigiana, Somaglia.
Con esclusione dei danni alle opere gia' compresi nella delimitazione delle piogge persistenti dal 3 marzo 2010 al 19 maggio 2010 di cui al decreto ministeriale 11 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 22 marzo 2011.
Mantova:
piogge persistenti dal 2 gennaio 2013 al 3 giugno 2013;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Borgoforte, Pegognaga, Quistello, San Benedetto Pm, Virgilio.
Con esclusione dei danni alle opere gia' compresi nella delimitazione delle piogge persistenti dal 3 marzo 2010 al 19 maggio 2010 e delle piogge alluvionali dal 14 giugno 2010 al 21 giugno 2010 di cui al decreto ministeriale 11 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 22 marzo 2011.
Pavia:
piogge persistenti dal 1° gennaio 2013 al 3 giugno 2013;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Casteggio, Ceranova, Fortunago, Golferenzo, Montescano, Pietra de' Giorgi, Ponte Nizza, Rea, Redavalle, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Val di Nizza, Varzi, Verrua Po, Volpara.
Con esclusione dei danni alle opere gia' compresi nella delimitazione delle piogge persistenti dal 3 maggio 2010 al 19 maggio 2010 di cui al decreto ministeriale 11 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 22 marzo 2011, e delle piogge alluvionali dal 31 maggio 2011 al 10 giugno 2011 di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 2013.
Sondrio:
piogge persistenti dal 1° marzo 2013 al 31 maggio 2013;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Albosaggia, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Cercino, Chiuro, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Mantello, Mello, Montagna in Valtellina, Morbegno, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Teglio, Tirano, TRAONA, Tresivio, Villa di Tirano.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2013

Il Ministro: De Girolamo
 
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