Gazzetta n. 190 del 14 agosto 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 31 luglio 2013 |
Riconoscimento dell'idoneita' al Centro «Innovaricerca S.r.l.», in Monestirolo, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Visto l'esito favorevole della verifica della conformita' ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 11-12 maggio 2013 presso il Centro di saggio «Innovaricerca S.r.l.»;
Decreta:
Art. 1
1. Il Centro «Innovaricerca S.r.l.» con sede legale in via Argenta, 36/A - 44124 Monestirolo (Ferrara), e' riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni: Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995); Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995); Fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995); Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995); Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995); Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995); Informazioni relative all'eventuale destino nelle catene alimentari (di cui all'Allegato II, punto 7.2 del decreto legislativo n. 194/1995); Prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'Allegato III, punto 9.1 del decreto legislativo n. 194/1995). Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': aree non agricole; colture arboree; colture erbacee; colture ornamentali; colture orticole; conservazione post-raccolta; diserbo; entomologia; microbiologia agraria; nematologia; patologia vegetale; zoologia agraria; produzione sementi.
|
| Art. 2
1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e' subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995. 2. Il Centro «Innovaricerca S.r.l.» e' tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale. 3. Il citato Centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonche' a quanto previsto dal presente decreto.
|
| Art. 3
1. Il presente decreto ha la validita' di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 11-12 maggio 2013. 2. Il Centro «Innovaricerca S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potra' inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. 3. I costi sono a carico del centro richiedente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2013
Il direttore generale: Cacopardi
|
|
|
|