Gazzetta n. 190 del 14 agosto 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 25 luglio 2013 |
Rettifica al decreto 14 gennaio 2013, recante le disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala, in attuazione dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari», ed in particolare l'art. 7 che prevede la definizione di disposizione per la rilevazione della produzione del latte di bufala secondo le modalita' disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto ministeriale del 14 gennaio 2013 recante le disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala in attuazione dell'art. 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2013; Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto 14 gennaio 2013 che prevede la validazione del dato produttivo; Visti gli allegati A, B e C al citato decreto 14 gennaio 2013; Considerata l'opportunita' di non limitare la validazione del dato di produzione giornaliera di cui al sopra citato art. 3 del decreto ministeriale 14 gennaio 2013 alla rilevazione durante i controlli ufficiali solo per gli animali iscritti al Libro genealogico; Considerata l'opportunita' di modificare gli allegati gli allegati A, B e C pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2013, al fine di assimilare la conformita' con le schede acquisite a livello informatico dal Sistema informativo agricolo nazionale; Ritenuto pertanto di dover apportare le conseguenti correzioni nel decreto ministeriale 14 gennaio 2013;
Decreta: Articolo unico
1. Nel decreto ministeriale 14 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2013, all'art. 3 le parole: «per gli animali iscritti al Libro genealogico», sono eliminate. 2. Le schede A, B e C allegate al decreto ministeriale 14 gennaio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2013 sono sostituite dalle schede A, B, C1 e C2 allegate al presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 25 luglio 2013
Il Ministro: De Girolamo
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| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato C1 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato C2 Parte di provvedimento in formato grafico
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