Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 agosto 2013
Designazione dell'Ufficio centrale di collegamento del Dipartimento delle finanze previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, ai fini del recepimento della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.


IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure;
Visto l'articolo 2, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 149 del 2012, il quale definisce l'Ufficio centrale di collegamento come l'ufficio nazionale responsabile principale dei contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri ai fini dell'attivita' di mutua assistenza;
Visto l'articolo 3, comma 3, lettera d), del suddetto decreto legislativo n. 149 del 2012, il quale individua, tra gli altri, l'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle Finanze quale autorita' nazionale competente a formulare e a ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti relativi ai tributi rientranti nelle competenze del Dipartimento delle Finanze ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;
Visto l'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 149 del 2012, il quale prevede che il Direttore Generale delle Finanze designa, con apposito provvedimento, l'Ufficio centrale di collegamento nonche' l'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle Finanze;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 settembre 2012, concernente «Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti»;
Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Tenuto conto dell'attuale assetto organizzativo dell'Amministrazione fiscale italiana;

Decreta:

Art. 1
Individuazione dell'Ufficio centrale di collegamento

1. L'Ufficio centrale di collegamento e' individuato nell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale accertamento, Ufficio Cooperazione Operativa.
 
Art. 2
Attivita' dell'Ufficio centrale di collegamento

1. L'Ufficio centrale di collegamento agisce come responsabile principale dei contatti con la Commissione europea e con gli altri Stati membri. Nell'ambito di tale attivita', l'Ufficio centrale di collegamento:
a) monitora il corretto funzionamento del sistema CCN/CSI e delle caselle di posta elettronica previste dall'articolo 3 della Decisione C (2011) 8193 di esecuzione della Commissione del 18 novembre 2011, utilizzate ai fini della mutua assistenza;
b) definisce i casi di conflitti di competenza mediante l'assegnazione o la diretta trattazione delle richieste che non rientrano nella competenza degli Uffici di collegamento indicati dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149;
c) informa il Direttore generale delle finanze, per il tramite del Direttore dell'Agenzia delle entrate, delle problematiche di particolare rilievo che dovessero insorgere tra o con gli uffici di collegamento ovvero nei rapporti di collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri o con la Commissione Europea;
d) comunica annualmente alla Commissione Europea, il numero delle domande di informazioni, di notifica, di recupero e di misure cautelari inviate e ricevute nel corso di ciascun anno, l'importo dei crediti e l'ammontare di quelli recuperati;
e) attua il coordinamento con gli uffici competenti dell'Agenzia delle entrate e del Dipartimento delle Finanze nei casi di procedure amichevoli in corso con l'autorita' competente dello Stato membro che ha presentato una richiesta di recupero, ai fini di quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 149 del 2012.
2. Ai fini di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1, l'Ufficio centrale di collegamento effettua il coordinamento tra le strutture incaricate della trattazione delle richieste di assistenza - ovvero gli Uffici di collegamento presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e presso il Dipartimento delle Finanze - e promuove l'esame delle questioni di carattere generale relative alla cooperazione in materia di riscossione. A tal fine puo' convocare i rappresentanti dei suddetti Uffici di collegamento.
 
Art. 3

Individuazione dell'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle
finanze

1. L'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 149 del 2012, e' individuato:
a) nella Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, per le domande di mutua assistenza da formulare agli altri Stati membri; tale ufficio e' coordinato da un Consigliere di Direzione;
b) nella Direzione Relazioni Internazionali, Ufficio VII, per le richieste presentate dagli altri Stati membri.
2. L'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze si avvale, per l'espletamento delle attivita' di mutua assistenza, del personale della Guardia di finanza.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 5 agosto 2013

Il direttore generale: Lapecorella
 
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