Gazzetta n. 185 del 8 agosto 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 agosto 2013
Modifiche agli articoli 3 e 6 del decreto 26 febbraio 2013, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.


IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di contabilita' e finanza pubblica, ed in particolare l'art. 13 istituisce la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (di seguito BDAP), al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale;
Visto l'art. 30, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dal decreto-legge del 12 novembre 2010, n. 187, con particolare riferimento alle procedure ivi previste in materia di tracciabilita' dei pagamenti, anche in relazione all'attuazione dell'art. 30, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in ordine all'obbligo di richiesta del Codice identificativo gare (CIG), per le medesime finalita';
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante norme di attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di seguito decreto legislativo n. 229/2011, recante norme di attuazione dell'art. 30, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, lettere e), f), g) e, in particolare, l'art. 1 che definisce l'ambito di applicazione del medesimo decreto e prevede tra l'altro l'obbligo per i soggetti individuati di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;
Visto in particolare l'art. 2 del medesimo decreto legislativo n. 229/2011, concernente la comunicazione dei dati che costituiscono il contenuto informativo minimo dei sistemi informatizzati di cui al citato art. 1, alimentanti la banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto in particolare l'art. 5 del medesimo decreto legislativo n. 229/2011 concernente la definizione, tramite apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato - del dettaglio delle informazioni di cui al citato art. 2 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 6, del decreto legislativo n. 229/2011 che dispone che l'obbligo informativo relativo ai dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali si intende assolto per i dati gia' trasmessi verso altre banche dati gestite da amministrazioni dello Stato i cui dati confluiscono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 7, del decreto legislativo n. 229/2011 che prevede appositi protocolli tra titolari di banche dati finalizzati alla condivisione delle informazioni e all'alimentazione della BDAP;
Vista la Delibera del CIPE n. 124 del 26 ottobre 2012 che prevede l'istituzione di un tavolo di lavoro fra le Amministrazioni, sia centrali sia regionali, titolari di sistemi di monitoraggio, al fine di razionalizzare il complesso di tali sistemi attraverso l'individuazione e la condivisione di criteri di impostazione e di funzionamento, avendo come obiettivi la semplificazione amministrativa, l'eliminazione di invii multipli di dati gia' forniti ad un soggetto pubblico titolare di sistemi di monitoraggio, il contenimento dei costi di progettazione e di gestione dei sistemi e la facilitazione nel confronto delle varie elaborazioni per ridurre le possibilita' di errore;
Visto il decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» in corso di conversione ed in particolare l'art. 18, comma 2 e comma 11, che prevede l'adozione di uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con i quali si provvede all'individuazione degli specifici interventi da finanziare e all'assegnazione delle risorse occorrenti, nonche' delle modalita' di utilizzo delle risorse assegnate e di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2013, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, previsto dall'art. 18, comma 2 del decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Considerata l'esigenza di assicurare un efficace monitoraggio della spesa pubblica in conto capitale destinata ad opere pubbliche;
Considerata l'opportunita' di razionalizzare l'invio dei dati relativi ad opere pubbliche alle amministrazioni centrali, nonche' la necessita' di non appesantire i sistemi informativi esistenti presso le amministrazioni pubbliche;
Condivisa con l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'esigenza di un raccordo delle informazioni presenti nella BDAP e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito BDNCP), prevista dall'art. 6-bis del decreto legislativo n. 163/2006;
Considerato il Protocollo d'Intesa tra l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, volto ad assicurare l'attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 229/2011 in merito all'univocita' dell'invio dei dati, di cui all'Allegato A del D.M. 26 febbraio 2013, gia' conferiti alla BDNCP da parte delle Amministrazioni e dei soggetti aggiudicatori;

Decreta:

Art. 1
Modifiche dell'articolo 3

L'art. 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 26 febbraio 2013 e' sostituito dal seguente:
1. Le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni individuate dall'Allegato A riferite allo stato di attuazione delle opere alle date del 28 febbraio, del 30 aprile, del 30 giugno, del 31 agosto, del 31 ottobre e del 31 dicembre di ciascun anno e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro i trenta giorni successivi.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni con riferimento allo stato di attuazione delle opere al 31 dicembre 2013 e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche nelle date comprese tra il 31 marzo 2014 e il 20 aprile 2014.
3. A partire dalla rilevazione riferita allo stato di attuazione delle opere alla data del 30 aprile 2014 sono adottate le cadenze temporali previste dal comma 1.
4. La periodicita' della rilevazione di cui al comma 1 puo' essere modificata anche per consentire eventuali allineamenti ad altre rilevazioni di settore.
 
Art. 2
Modifiche dell'articolo 6

L'art. 6 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 26 febbraio 2013 e' sostituito dal seguente:
1. Eventuali modifiche delle tempistiche previste all'art. 3, comma 2, nonche' dell'Allegato A, dovute a subentrate esigenze conoscitive o ad adeguamenti normativi, formano oggetto di apposita circolare della Ragioneria Generale dello Stato, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
2. Il presente decreto, e sue successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quanto previsto al comma 1, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3
Inserimento articolo 3-bis

Dopo l'art. 3 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 26 febbraio 2013 e' aggiunto il seguente:

Art. 3-bis
Avvio fase di sperimentazione

1. Ferme restando le cadenze temporali di cui al presente decreto, a far data dal 30 ottobre 2013 e' avviato, in via sperimentale, il monitoraggio delle specifiche opere pubbliche indicate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, citato in premessa.
2. Il set informativo oggetto di monitoraggio, relativamente alle opere indicate al comma 1, e' regolato dall'Allegato A.
Roma, 1° agosto 2013

Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
 
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