Gazzetta n. 185 del 8 agosto 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 marzo 2013
Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle societa' scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attivita' di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attivita' formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
Visto, in particolare, l'art. 92, comma 5 della richiamata legge n. 388 del 2000, che prevede che «i soggetti pubblici e privati e le societa' scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attivita' di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attivita' formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al preventivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui al predetto art. 16-ter nella misura da un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 2.582,28, in base a criteri oggettivi determinati con decreto del Ministro della sanita' su proposta della Commissione stessa»;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 dicembre 2001, in base al quale e' stato determinato il contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle societa' scientifiche, che chiedono, ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, l'accreditamento di specifiche attivita' formative, promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione di crediti formativi;
Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 1° agosto 2007 (Rep. Atti n. 168/CSR), concernente il «Riordino del sistema di formazione continua in medicina»;
Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha stabilito che il sistema di educazione continua in medicina (ECM) e' disciplinato secondo le disposizioni di cui al citato Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007 e, in particolare, ha previsto che la gestione amministrativa del programma ECM ed il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; che ha inoltre stabilito che la suddetta Commissione svolge le funzioni e i compiti indicati nel richiamato Accordo del 1° agosto 2007 ed e' costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto Accordo;
Visto l'art. 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che stabilisce che i contributi alle spese previsti all'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo;
Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 5 novembre 2009 (Rep. Atti n. 192/CSR) concernente «Il nuovo sistema di formazione continua in medicina-Accreditamento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualita' del sistema formativo sanitario, attivita' formative realizzate all'estero, liberi professionisti», recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2010;
Visto il documento recante i «Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attivita' ECM» approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010;
Visto il «Regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009», approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 gennaio 2010;
Visto il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2010, recante «Versamento di un contributo alle spese e accreditamento e svolgimento delle attivita' di formazione continua», con il quale, ai sensi dell'art. 92, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono stati fissati i criteri oggettivi per la determinazione del contributo alle spese annuali dei soggetti pubblici e privati e delle societa' scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attivita' di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attivita' formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi da versare all'entrata del bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 gennaio 2012, con il quale e' stata ricostituita la Commissione nazionale per la formazione continua, secondo la composizione individuata nel predetto Accordo del 1° agosto 2007, come previsto dall'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 19 aprile 2012 (Rep. Atti n. 101/CSR) sul documento recante «il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011-2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualita', liberi professionisti»;
Visto, in particolare, che con il richiamato Accordo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno convenuto quanto segue in relazione alle attivita' previste nello stesso: «Le Regioni e le Province autonome, tenendo conto di quanto disciplinato dalle normative nazionali vigenti e compatibilmente con le specifiche esigenze organizzative, territoriali, statutarie e finanziarie, provvedono con propri provvedimenti alla determinazione dei contributi a carico dei provider regionali, garantendo che l'entita' di tali contributi sia tale da coprire gli oneri diretti e indiretti a carico delle Regioni e Province autonome per le attivita' di propria competenza e per gli organismi di governo del sistema»;
Vista la determina della Commissione nazionale per la formazione continua, approvata nella seduta del 7 febbraio 2013, che stabilisce l'importo del contributo alle spese, sulla base di criteri oggettivi mirati a porre in essere misure incentivanti per l'erogazione delle attivita' di formazione continua;
Ritenuto di dover provvedere, in conformita' alla predetta proposta, ai sensi dell'art. 92, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a determinare ulteriori criteri rispetto a quelli individuati con il citato decreto ministeriale 26 febbraio 2010;

Decreta:

Art. 1
Contributo

1. I soggetti pubblici o privati e le societa' scientifiche, che chiedono, ai sensi dell'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, l'accreditamento in qualita' di provider per lo svolgimento di attivita' di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attivita' formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al versamento al bilancio dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S.) di un contributo alle spese determinato in base ai seguenti criteri proposti ai sensi dell'art. 92, comma 5, della legge n. 388 del 2000, dalla Commissione nazionale per la formazione continua:
a) il contributo alle spese annuale, dovuto dai soggetti pubblici o privati e dalle societa' scientifiche che hanno ottenuto il loro accreditamento in qualita' di provider per lo svolgimento di attivita' di formazione continua, e' stabilito in Euro 2.582,28;
b) il contributo alle spese dovuto dai provider soggetti pubblici o privati e dalle societa' scientifiche per l'accreditamento di specifiche attivita' formative a distanza, promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, e' determinato per ogni anno di erogazione secondo i criteri riportati nella Tabella A allegata al presente decreto. Nel caso il provider chiede e ottiene il prolungamento della formazione a distanza per un ulteriore anno, gli importi devono essere ripetuti;
c) il contributo alle spese dovuto dai provider soggetti pubblici o privati e dalle societa' scientifiche per l'accreditamento di specifiche attivita' formative residenziali, promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, e' fissato in un importo compreso tra un minimo di Euro 258,22 ed un massimo di Euro 1.498,22, secondo i criteri riportati nella Tabella B allegata al presente decreto:
1) il contributo minimo di Euro 258,22 e' riferito ad eventi formativi che abbiano ricevuto un'attribuzione di crediti formativi fino a n. 10;
2) il contributo per gli eventi formativi, che abbiano ricevuto un'attribuzione di crediti formativi superiore a n. 10, e' determinato maggiorando di Euro 31,00 il contributo minimo di Euro 258,22 per ogni credito eccedente i 10, fino ad un massimo di Euro 1.498,22. Ai fini del computo del contributo alle spese i crediti formativi devono essere oggetto di arrotondamento: per difetto, se il decimale e' inferiore o uguale a 5; per eccesso, se il decimale e' maggiore o uguale a 6;
d) il contributo alle spese, dovuto dai soggetti pubblici o privati e dalle societa' scientifiche per l'accreditamento di specifiche attivita' formative, promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi per la formazione sul campo, e' equiparato a quello regolato per gli eventi residenziali dalla lettera c) del presente comma;
e) il contributo alle spese, dovuto dai soggetti pubblici o privati e dalle societa' scientifiche per l'accreditamento di specifiche attivita' formative, promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, che si svolgono all'estero e' stabilito nella somma di Euro 2.582,28 per ogni singola attivita' formativa accreditata;
f) il contributo alle spese, dovuto dai provider soggetti pubblici o privati e dalle societa' scientifiche per l'accreditamento di specifiche attivita' formative miste (blended) - quali eventi composti da moduli di diversa tipologia formativa - promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, e' calcolato secondo i criteri di seguito illustrati:
1. l'attribuzione dei crediti formativi alle attivita' formative miste (blended) deve essere effettuata sommando i crediti delle singole tipologie formative che le compongono;
2. il contributo alle spese deve essere calcolato sulla base della tipologia formativa che impegna prevalentemente in termini di ore di apprendimento i partecipanti e deve essere riferito alla totalita' dei crediti formativi attribuiti all'evento. Nel caso in cui l'impegno in ore di apprendimento e' uguale per due o piu' tipologie formative comprese nella formazione mista (blended) il contributo alle spese e' calcolato applicando i criteri di cui alla Tabella A.
2. I soggetti pubblici o privati e le societa' scientifiche, accreditate presso le Regioni e le Province autonome, che chiedono l'accreditamento delle singole attivita' formative, promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, alla Commissione nazionale per la formazione continua, sono tenuti al versamento del contributo alle spese all'entrata del bilancio dell'Age.Na.S. per ogni attivita' formativa accreditata, sulla base del numero dei crediti formativi, secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il contributo alle spese per l'accreditamento di specifiche attivita' formative, accreditate dalla Commissione nazionale per la formazione continua, promosse o organizzate dai soggetti pubblici o privati e dalle societa' scientifiche che hanno validato la richiesta di accreditamento in qualita' di provider (validazione richiesta) ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi per ciascun evento formativo accreditato, e' calcolato secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il versamento annuale del contributo alle spese ovvero il versamento del contributo di specifiche attivita' formative, promosse o organizzate dai soggetti pubblici o privati e dalle societa' scientifiche ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, deve essere registrato nel sistema informatico dell'Age.Na.S, nell'area dedicata al sistema di Educazione Continua in Medicina della Commissione nazionale per la formazione continua e attribuisce validita' a tutti gli effetti ai fini dell'accreditamento dei provider e dei crediti formativi erogati. L'attestazione del versamento del contributo alle spese deve essere resa disponibile su richiesta della Commissione nazionale per la formazione continua.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Contributo alle spese per accreditamento dei soggetti
e delle specifiche attivita' formative

1. Il calcolo del contributo alle spese per l'accreditamento nazionale e lo svolgimento delle specifiche attivita' formative puo' essere ridotto ove sussistano i criteri indicati nel presente articolo, per i seguenti soggetti:
1) Ministero della salute;
2) Regioni e Province Autonome;
3) Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere;
4) Aziende ospedaliere universitarie;
5) Istituti di ricovero e cura pubblici e privati a carattere scientifico;
6) Istituti zooprofilattici;
7) Altre Amministrazioni Pubbliche dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome;
8) Ordini, Collegi professionali e rispettive Federazioni, nonche' Associazioni nazionali maggiormente rappresentative di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2006;
9) Societa' scientifiche.
2. Il contributo alle spese di cui al presente decreto e' ridotto di 1/2, per importi non inferiori al limite minimo di euro 258,22, se l'evento formativo organizzato dai soggetti di cui al comma 1 possiede le seguenti caratteristiche:
interesse pubblico;
assenza di oneri in capo ai partecipanti;
assenza di sponsor;
aree o professioni sanitarie carenti di specifiche offerte formative.
3. Il contributo alle spese relativo alla formazione a distanza (art.1, comma 1, lettera b) e il contributo alle spese relativo alla formazione residenziale, sul campo e mista (art. 1, comma 1, lettere c), d), f) e commi 2 e 3) e' ridotto di 1/3, per importi non inferiori al limite minimo di euro 258, 22, in favore di attivita' formativa che non gode di finanziamenti di qualsiasi natura ai fini dell'organizzazione e dell'erogazione dell'attivita' formativa stessa.
4. Il versamento del contributo alle spese annuale ovvero il versamento del contributo di specifiche attivita' formative promosse o organizzate dai soggetti pubblici o privati e dalle societa' scientifiche ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, deve essere registrato nel sistema informatico dell'Age.Na.S, nell'area dedicata al sistema di Educazione Continua in Medicina della Commissione nazionale per la formazione continua e attribuisce validita' a tutti gli effetti ai fini dell'accreditamento dei provider e dei crediti formativi erogati. L'attestazione del versamento del contributo alle spese deve essere resa disponibile su richiesta della Commissione nazionale per la formazione continua.
 
Art. 3
Termini e provvedimenti

1. Il contributo alle spese per l'accreditamento dei provider (provvisori o standard) soggetti pubblici o privati e delle societa' scientifiche e' riferito all'anno solare in corso.
2. I soggetti pubblici o privati e le societa' scientifiche (provider provvisori o standard) che hanno ottenuto il loro accreditamento, sono tenuti al versamento del contributo alle spese - ai sensi dell'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - all'entrata del bilancio dell'Age.Na.S. nella misura indicata all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di accreditamento provvisorio o standard. In caso di accreditamento standard il contributo annuale non deve essere corrisposto nuovamente se il provider ha provveduto al versamento, in veste di provider provvisorio, per lo stesso anno; i successivi termini hanno cadenza annuale e il versamento dovra' essere corrisposto entro il 31 marzo di ogni anno.
3. I provider provvisori accreditati dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno sono esonerati dal pagamento del contributo annuale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per l'anno in corso; il versamento del contributo dell'anno successivo a quello dell'accreditamento provvisorio deve essere effettuato nella misura stabilita e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
4. Il versamento del contributo alle spese da parte dei soggetti pubblici o privati e delle societa' scientifiche per l'accreditamento di specifiche attivita' formative accreditate dal provider, promosse o organizzate dagli stessi, deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di conclusione dell'evento e tenuto conto del numero dei partecipanti non determinabili ex ante.
5. Il versamento del contributo alle spese da parte dei soggetti pubblici o privati e delle societa' scientifiche per l'accreditamento delle attivita' formative accreditate dalla Commissione nazionale per la formazione continua, promosse o organizzate dagli stessi, deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di conclusione dell'evento e tenuto conto del numero dei partecipanti, non determinabili ex ante.
6. Il mancato versamento del contributo alle spese o il versamento in misura inferiore a quella prescritta, entro i termini sopra indicati, comporta l'applicazione delle misure contenute nella determina della Commissione nazionale per la formazione continua dell'8 ottobre 2010, recepita nell'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 Rep. Atti n. 101/CSR.
 
Art. 4
Registrazione dei crediti
e dei partecipanti agli eventi formativi

1. I soggetti pubblici o privati e le societa' scientifiche (provider), per procedere alla registrazione dei crediti formativi erogati nel sistema informatico dell'Age.Na.S, nell'area dedicata al sistema di Educazione Continua in Medicina della Commissione nazionale per la formazione continua e presso il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie Co.Ge.A.P.S., sono tenuti al versamento del contributo alle spese all'entrata del bilancio dell'Age.Na.S. per ogni attivita' formativa a distanza sulla base del numero dei crediti formativi e del numero dei partecipanti che hanno superato la prova di apprendimento, secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e commi 2 e 3, nonche' secondo i criteri stabiliti all'art. 2 del presente decreto.
2. I soggetti pubblici o privati e le societa' scientifiche (provider), per procedere alla registrazione dei crediti formativi erogati, nel sistema informatico dell'Age.Na.S, nell'area dedicata al sistema di Educazione Continua in Medicina della Commissione nazionale per la formazione continua e presso il Co.Ge.A.P.S., sono tenuti al versamento del contributo alle spese all'entrata del bilancio dell'Age.Na.S. per ogni attivita' formativa residenziale e sul campo, sulla base del numero dei crediti formativi, secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 1,lettere c), d), f) e commi 2 e 3, nonche' secondo i criteri stabiliti all'articolo 2 del presente decreto.
3. Per procedere alla registrazione dei crediti formativi erogati nel sistema informatico dell'Age.Na.S, nell'area dedicata al sistema di Educazione Continua in Medicina della Commissione nazionale per la formazione continua, i soggetti pubblici o privati e le societa' scientifiche sono, pertanto, tenuti - entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di conclusione dell'evento formativo di riferimento - ad attenersi ai seguenti criteri:
a) versare il contributo alle spese;
b) registrare i dati relativi al pagamento effettuato nel sistema informatico dell'Age.Na.S, nell'area dedicata al sistema di Educazione Continua in Medicina della Commissione nazionale della formazione continua;
c) inviare, con le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo, alla Commissione nazionale per la formazione continua l'elenco di tutti gli iscritti registrati ai predetti corsi anche se non hanno superato la prova di apprendimento o hanno provveduto ad effettuare la sola registrazione all'evento formativo o non sono destinatari dell'obbligo di aggiornamento continuo ai sensi dell'art. 16-bis e seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;
d) registrare i dati relativi ai partecipanti che non hanno ricevuto i crediti formativi attribuiti all'evento nella relazione annuale, di cui al richiamato regolamento applicativo dei criteri oggettivi dell'Accordo Stato- Regioni del 5 novembre 2009, in un apposito elenco allegato alla relazione stessa, riportando i riferimenti della specifica attivita' formativa.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2013

Il Ministro: Balduzzi

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 7, foglio n. 222
 
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