Gazzetta n. 185 del 8 agosto 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 25 luglio 2013 |
Modifica del decreto 25 giugno 2013 di ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di clorprofam, sulla base del dossier CP 40 AGRO 400 g/l EC di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Visto il decreto dirigenziale 25 giugno 2013 di «Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di clorprofam, sulla base del dossier CP AGRO 400 g/l EC di allegato III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari»; Tenuto conto che a seguito della modifica di composizione il prodotto fitosanitario CP 40 AGRO, registrato al n. 10939, a nome dell'impresa Agriphar S.A., e' stato riclassificato con il citato decreto 25 giugno 2013; Rilevato che nella parte relativa allo smaltimento delle scorte del citato decreto 25 giugno 2013 e' stata riportata la frase relativa alla rietichettatura delle confezioni di prodotto da commercializzare e da utilizzare anziche' quella prevista per lo smaltimento delle giacenze del prodotto fitosanitario stesso; Ritenuto di dover modificare il decreto 25 giugno 2013 nella parte relativa allo smaltimento delle scorte sostituendo la frase relativa alla rietichettatura con la frase: «La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalita': 8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali»;
Decreta:
Il decreto dirigenziale 25 giugno 2013 di ri-registrazione del prodotto fitosanitario CP 40 AGRO, registrato al n. 10939, a nome dell'impresa Agriphar S.A., viene cosi' modificato: nella parte relativa allo smaltimento delle scorte si sostituisce la frase relativa alla rietichettatura con la frase: «La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalita': 8 mesi, a decorrere dalla data del citato decreto 25 giugno 2013 per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 12 mesi, a decorrere dalla data dello stesso decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' valore di notifica all'impresa interessata. Roma, 25 luglio 2013
Il direttore generale: Borrello
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