Gazzetta n. 185 del 8 agosto 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 25 luglio 2013 |
Modalita' applicative ai fini della definizione dell'attestazione di origine dei prodotti della pesca, ai sensi dell'art. 59, commi 14 e seguenti del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 covertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese». |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni"; Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; Visto il d.P.R. 14 febbraio 2012, n. 41, avente ad oggetto il "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"; Visto il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 recante "Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' di prodotti alimentari"; Visto il Reg. (CE) del 17 dicembre 1999 n. 104/2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; Vista la direttiva del 20 marzo 2000 n. 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita'; Visto il Reg. (CE) della Commissione n. 2065 del 22 ottobre 2001 che stabilisce le modalita' d'applicazione del Reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; Visto il decreto ministeriale, 27 marzo 2002, recante disposizioni in tema di "Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo"; Visto il d.lgs. 23 giugno 2003, n. 181, recante "Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita'"; Visto il d.lgs. 4 agosto 2008, n. 148, recante "Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie"; Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il Reg. (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 che reca le modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009; Visto il decreto ministeriale del Ministero della salute 3 agosto 2011, recante "Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148"; Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2011 con il quale sono state definite le disposizioni attuative degli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilita' e di registrazione di cui al Reg. (CE) n. 1224/2009 ed al Reg (UE) n. 404/2011; Visto il d.d. 28 dicembre 2011, n. 155 con il quale sono state individuate le procedure attuative e sono stati adottati i relativi modelli per gli adempimenti degli obblighi di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2011; Visto il d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della L. 4 giugno 2010, n. 96"; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134; Visto, in particolare, l'art. 59 del predetto decreto legge relativo a disposizioni urgenti per il settore agricolo; Considerato che tale articolo, al comma 14, al fine di fornire una piu' dettagliata informazione al consumatore ed incrementare lo sviluppo concorrenziale del mercato ittico, dispone che i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione dei prodotti della pesca possono utilizzare nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al consumatore, la dicitura "prodotto italiano" o altra indicazione relativa all'origine italiana o alla zona di cattura piu' precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia; Visto, inoltre, il comma 15 del suddetto art. 59 che stabilisce che la facolta' di cui al precedente comma 14 puo' essere esercitata esclusivamente per i prodotti acquistati direttamente da imprese di pesca, anche cooperative, da organizzazioni dei produttori o da imprese di acquacoltura che siano in grado di dimostrare l'esattezza delle informazioni relative all'origine del prodotto con gli strumenti previsti dal Reg. (CE) n. 1224/2009 e dal relativo Regolamento di attuazione e con una specifica attestazione di accompagnamento; Visto, altresi', il comma 16 del menzionato art. 59 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ai sensi del quale i dettagli applicativi delle disposizioni di cui ai precedenti commi 14 e 15 siano individuati con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai fini della definizione dell'attestazione di origine; Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; Vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita'; Vista la notifica n. 2012/0647/I relativa al progetto del presente decreto alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e della direttiva 2000/13/CE; Considerato che e' scaduto in data 21 febbraio 2013 il termine di astensione obbligatoria dall'adozione del provvedimento e non sono stati emessi dai competenti organi comunitari pareri ostativi all'adozione del presente provvedimento;
Decreta:
Art. 1 Finalita'
Il presente decreto definisce le modalita' applicative di cui all'art. 59, commi 14 e 15, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, citato in premessa, ai fini della definizione dell'attestazione di origine, anche in relazione alla identificazione delle zone di cattura e/o di allevamento, nonche' alla conformita' alle disposizioni del Reg. (CE) n. 2065/2001.
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| Allegato I Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per: a) attestazione di origine: la dicitura "prodotto italiano" o altra indicazione relativa all'origine italiana o alla zona di cattura piu' precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia riportata nelle etichette e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al consumatore finale; b) prodotto italiano: i prodotti provenienti dall'attivita' di pesca professionale esercitata da pescherecci battenti bandiera italiana nelle GSAs di cui all'All. I al presente decreto, ovvero provenienti da impianti di acquacoltura in acque dolci, salmastre o marine del territorio nazionale; c) vendita al dettaglio: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresa la distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, le pescherie, i centri di distribuzione all'interno dei supermercati e i punti di vendita all'ingrosso; d) somministrazione di prodotti della pesca: la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.
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| Art. 3 Attestazione di origine
1. Ferme restando le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 104/2000 e dal relativo Regolamento di attuazione, i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione di prodotti della pesca e intendono avvalersi della facolta' di cui all'art. 59, comma 14, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 devono attenersi a quanto disposto dai successivi commi del presente articolo ai fini della definizione dell'attestazione di origine. 2. I soggetti di cui al precedente comma 1 devono acquistare i prodotti direttamente da imprese di pesca, anche cooperative o da organizzazioni dei produttori che registrino nella documentazione prevista dal Reg. (CE) n. 1224/2009 l'indicazione di una delle sottozone FAO espresse con la denominazione delle GSAs di cattura di cui all'Allegato I al presente decreto ovvero da imprese di acquacoltura che forniscano le informazioni relative alla provenienza del prodotto attraverso le registrazioni previste dall'art. 9 del d.lgs. 4 agosto 2008, n. 148 e dalla relativa decretazione attuativa. 3. Fatte salve le esenzioni di cui all'art. 59, terzo paragrafo, del Reg. (CE) n. 1224/2009, i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione dei prodotti della pesca acquistati da impresa di pesca, anche cooperative, o da organizzazioni dei produttori, sono considerati acquirenti registrati ai sensi dell'art. 59 del Reg. (CE) n. 1224/2009 e sono pertanto tenuti a rilasciare la nota di vendita prescritta dal medesimo Regolamento, compilata in conformita' al modello di cui all'All. C al d.d. del 28 dicembre 2011, n. 155, ovvero trasmessa secondo le modalita' previste all'interno del portale www.politicheagricole.gov.it. 4. Le informazioni relative alla dicitura "prodotto italiano" o ad altra indicazione relativa all'origine italiana o alla zona di cattura piu' precisa di quella obbligatoriamente prevista dalle disposizioni vigenti in materia fornite dai soggetti di cui al comma 1 devono corrispondere con i dati risultanti dalle dichiarazioni relative alle catture e agli sbarchi, compilate in conformita' al modello di cui all'All. VI al Reg. (UE) n. 404/2011, rese dalle imprese di pesca, anche cooperative, nonche' mediante i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite. 5. Le informazioni di cui al precedente comma 4 relative ai prodotti della pesca acquistati dai soggetti di cui al comma 1 presso organizzazioni dei produttori devono corrispondere con i dati risultanti dalla dichiarazione di assunzione in carico compilata in conformita' al modello di cui all'All. B al d.d. del 28 dicembre 2011, n. 155, ovvero trasmessa secondo le modalita' previste all'interno del portale www.politicheagricole.gov.it. 6. I soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione di prodotti acquistati da imprese di acquacoltura, ai fini della attestazione di origine, devono fornire le informazioni relative alla provenienza nazionale del prodotto attraverso le registrazioni previste dall'art. 9 del d.lgs. 4 agosto 2008, n. 148 e relativa decretazione attuativa. 7. Le informazioni relative all'attestazione di origine dei prodotti della pesca acquistati dai soggetti di cui al comma 1 presso imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni dei produttori o imprese di acquacoltura devono essere riportate nella documentazione commerciale relativa al prodotto prevista dalla vigente normativa.
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| Art. 4 Modalita' attuative
Le procedure operative di dettaglio nonche' la relativa modulistica inerente gli adempimenti previsti dalle disposizioni recate dal presente decreto saranno individuate con provvedimenti del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
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| Art. 5 Pubblicazione
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet www.politicheagricole.it Roma, 25 luglio 2013
Il Ministro: Di Girolamo
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