IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varieta'"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale; Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varieta' vegetali nei rispettivi registri nazionali; Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente; Ritenuto di dover procedere in conformita':
Decreta: Articolo unico
Ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varieta' di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero. Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 24 luglio 2013
Il direttore generale: Cacopardi AVVERTENZA: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |