Gazzetta n. 174 del 26 luglio 2013 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA |
DECRETO RETTORALE 15 luglio 2013 |
Modifiche allo Statuto. |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e, in particolare, l'art. 6 in materia di autonomia delle Universita'; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 che detta norme in materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario; Visto lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 425 del 14 marzo 2012 e, in particolare, l'art. 68 in materia di modifiche dello Statuto; Considerato che il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, nelle relative sedute del 26 marzo e del 16 aprile 2013, hanno rispettivamente espresso parere favorevole ed approvato le modifiche agli articoli 22 comma 2 lettera v); 31bis; 32 comma 1; 34 comma 7; 36 comma 3; 49 comma 6; 57 commi 5 e 7; 60 comma 1 e 61 comma 6 dello Statuto; Considerata la nota rettorale n. 2323 del 23 aprile 2013 con la quale e' stato trasmesso al MIUR il testo degli articoli anzidetti nella versione riformulata, ai fini del controllo di cui all'art. 6, comma 9 della legge n.168/1989; Preso atto che il MIUR, entro il termine perentorio di sessanta giorni di cui all'art. 6, comma 9 della richiamata Legge, non ha formulato rilievi
Decreta:
Art. 1
Sono emanate le modifiche allo Statuto di Ateneo, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito riportate in dettaglio: all'art. 22, comma 2, dopo la lettera u) e' inserita la lettera seguente: "v) stabilisce la Politica della Qualita' di Ateneo"; dopo l'art. 31 e' inserito il seguente articolo: "Art. 31-bis - Presidio di Qualita' 1. L'Universita' si dota di una struttura organizzativa di servizio a supporto del processo di certificazione di qualita' della sede e dei corsi di studio, denominata Presidio di Qualita', costituita dal delegato del Rettore per la "Qualita'", professore di ruolo di prima fascia, che abbia optato e che opti per il tempo pieno, con il compito di sovraintendere alle attivita' del Presidio, nonche' da tre docenti di ruolo appartenenti ai seguenti settori ERC (European Research Council): Physical Sciences & Engineering; Social Sciences & Humanities; Life Sciences. 2. Il Presidio di Qualita' assume un ruolo centrale nella promozione della cultura della Qualita' e nell'Assicurazione di Qualita' (AQ) di Ateneo, garantendo il rispetto dei Requisiti di Assicurazione della Qualita' di cui all'Allegato C del decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47. 3. Ai fini della AQ dei corsi di studio, in particolare, organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun corso di studio dell'Ateneo; sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attivita' didattiche in conformita' a quanto programmato e dichiarato; regola e verifica le attivita' periodiche di Riesame dei corsi di studio; valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze; assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche docenti-studenti. 4. Ai fini della AQ della ricerca dipartimentale, in particolare, verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento; sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attivita' di ricerca in conformita' a quanto programmato e dichiarato; assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione"; dall'art. 32, comma 1, sono eliminate le parole: "tra i dirigenti e funzionari del Ministero stesso"; La prima parte del comma 7 dell'art. 34 e' cosi' riformulata: "Il procedimento disciplinare si estingue ove la decisione del Consiglio di Amministrazione non intervenga nel termine perentorio di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso"; Il comma 3 dell'art. 36 e' cosi' riformulato: "I pareri di cui al presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta"; La seconda parte del comma 6 dell'art. 49 e' cosi' riformulata: "Sulla proposta di soppressione delibera il Consiglio di Amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione e acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico"; La lettera c) del comma 5 dell'art. 57 e' eliminata; Il comma 7 dell'art. 57 e' cosi' riformulato: "Il Consiglio, la cui composizione e' definita dal Regolamento della Scuola, e' costituito dai Coordinatori dei corsi di dottorato e dai rappresentanti degli studenti eletti nel numero e secondo le modalita' stabilite nel Regolamento medesimo, in modo da garantire un'equilibrata rappresentanza per area di ricerca e per sede di attivita'"; La seconda parte del comma 1 dell'art. 60 e' cosi' riformulato: "Le biblioteche, la biblioteca digitale di Ateneo, gli archivi librari, storici e correnti, i fondi librari e i centri di documentazione costituiscono il Sistema bibliotecario di Ateneo". All'art. 61, dopo il comma 5, e' inserito il seguente comma: "6. Ai Centri di Ateneo finanziati da enti nazionali e internazionali, si applicano le disposizioni contenute negli statuti approvati al momento della loro istituzione".
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| Art. 2
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge n. 168 del 9 maggio 1989.
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| Art. 3
Le modifiche di cui all'art. 1 del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto di Ateneo, entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Chieti, 15 luglio 2013
Il rettore: Di Ilio
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