Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 luglio 2013
Revoca del permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Gladio».


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute;
Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della Salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il decreto 9 dicembre 2008, e successive modifiche di cui l'ultima in data 3 maggio 2011, con il quale e' stato autorizzato al numero 14499 il permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario GLADIO, a nome dell'Impresa Rocca Frutta Srl, con sede in Gaibana (FE), via Ravenna 1114;
Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento SPORTAK 45 EW registrato al numero 9693, a nome dell'Impresa Basf Italia Spa, nonche' il decreto dirigenziale 6 luglio 2012 con il quale il prodotto fitosanitario in questione e' stato ri-registrato fino al 31 dicembre 2021;
Vista la nota del 5 giugno 2013, con la quale l'Impresa Rocca Frutta Srl e' stata invitata a trasmettere la documentazione necessaria per consentire l'adeguamento del permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario GLADIO alle condizioni del prodotto di riferimento SPORTAK 45 EW;
Considerato che un prodotto fitosanitario per il quale e' stato rilasciato un permesso di commercio parallelo puo' essere immesso sul mercato e impiegato solo conformemente alle disposizioni dell'autorizzazione del prodotto di riferimento, fino alla data di scadenza di quest'ultimo;
Ritenuto di dover procedere alla revoca del permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario GLADIO registrato al numero 14499, in quanto l'Impresa titolare non ha ottemperato alle richieste sopra riportate nei termini stabiliti;

Decreta:

E' revocato il permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario GLADIO, registrato al numero 14499, a nome dell'Impresa Rocca Frutta Srl, con sede in Gaibana (FE), via Ravenna 1114.
Non e' previsto alcun periodo di smaltimento delle scorte.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 luglio 2013

Il direttore generale: Borrello
 
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