Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2013
Anticipazione di risorse dal fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

sulla proposta del

MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, concernente l'anticipazione di risorse dal fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali;
Tenuto conto che il sopracitato art. 5 prevede che in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, puo' essere concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 4 del medesimo decreto-legge, da riassorbire in sede di predisposizione ed attuazione del piano di riequilibrio finanziario;
Tenuto conto che, ai sensi del sopracitato art. 5, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione prevista dal medesimo articolo, si provvede a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 174 del 2012, da riassorbire in sede di predisposizione ed attuazione del piano di riequilibrio finanziario;
Visto il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 gennaio 2013, concernente, tra l'altro, i criteri per la determinazione dell'importo massimo attribuibile dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto che l'anticipazione di cui al presente decreto e' pari ad una quota-parte dell'anticipazione effettivamente attribuibile a ciascun ente locale richiedente, calcolata nei limiti dell'importo massimo fissato, ai sensi del citato art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in euro 300 per abitante per i comuni ed euro 20 per abitante per le province e le citta' metropolitane, nonche' dell'effettiva capienza del fondo, tenuto conto del numero delle richieste pervenute;
Viste le comunicazioni effettuate agli enti richiedenti, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 gennaio 2013, con le quali e' stato resa nota la quota massima attribuibile;
Viste le richieste dei comuni, riportate nell'Allegato "A", che forma parte integrante del presente decreto;
Ritenuto dover concedere con il presente decreto, ai comuni che ne hanno fatto richiesta, come riportati nell'allegato "A", che forma parte integrante del presente decreto, l'anticipazione ai sensi del gia' citato art. 5, in una percentuale pari al 25% dell'importo massimo attribuibile a ciascun ente richiedente;
Rilevata la necessita' di prevedere le modalita' ed i tempi per il recupero delle anticipazioni concesse per i casi previsti all'art. 5, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012;
Visto l'art. 1, commi 128, 129 e 130, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Decreta:

Art. 1

1. E' concessa, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, agli enti di cui all'allegato "A", che forma parte integrante del presente decreto, un'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 4 del suddetto decreto.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

1. L'anticipazione di cui all'art. 1 del presente decreto e' pari al 25% dell'importo massimo attribuibile a ciascun ente richiedente.
2. Gli enti beneficiari provvederanno a riassorbire l'anticipazione di cui al comma 1 in sede di predisposizione ed attuazione del piano di riequilibrio finanziario previsto dall'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
Art. 3

1. L'anticipazione di cui al presente decreto e' erogata mediante operazione di giro fondi sulla contabilita' speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro 20 giorni successivi dalla data del presente decreto.
2. L'anticipazione e' imputata contabilmente dagli enti alle accensioni di prestiti (codice Siope 5311 "Mutui e prestiti da enti del settore pubblico"). Trattandosi di un finanziamento erogato dallo Stato non rileva ai fini dei limiti stabiliti dall'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
Art. 4

1. Nei casi previsti all'art. 5, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012, il recupero dell'anticipazione concessa e' disposto a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, mediante versamento all'apposita contabilita' speciale relativa al fondo di rotazione. In caso di incapienza delle predette risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia alla medesima contabilita' speciale. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la somma residua direttamente alla predetta contabilita' speciale, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Monti

Il Ministro dell'interno
Cancellieri

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2013 Registro n. 4, Presidenza del Consiglio dei ministri, foglio n. 238
 
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