Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 18 luglio 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogata la legge 20 febbraio 1958, n. 75 intitolata: "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui", limitatamente alle seguenti parti : art. 1 "E' vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorita' italiane"; art. 2 "Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell'art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge"; art. 3, limitatamente ai delitti previsti ai numeri 1) "chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprieta' o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprieta', esercizio, direzione o amministrazione di essa" 2) "chiunque, avendo la proprieta' o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione" e 3) "chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o piu' persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione"; art. 7 "Le autorita' di pubblica sicurezza, le autorita' sanitarie e qualsiasi altra autorita' amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, ne' obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. E' del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali" ; art. 8 comma 1 limitatamente alle parole: "per effetto della presente legge"; art. 8 comma 2 limitatamente alle parole "abolite nella presente legge"?» Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso il Comune di Mogliano Veneto (TV) - Piazza Caduti n. 8 tel. 0415930212 e-mail: sindaco@comune.mogliano-veneto.tv.it; giovanni.azzolini@comune.mogliano-veneto.tv.it;
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