Gazzetta n. 168 del 19 luglio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 10 luglio 2013 |
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 15 aprile 2013 e scadenza 15 maggio 2016, settima e ottava tranche. |
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo; Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 luglio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 82.654 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visti i propri decreti in data 10 aprile, 9 maggio e 11 giugno 2013, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 15 aprile 2013 e scadenza 15 maggio 2016; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 15 aprile 2013 e scadenza 15 maggio 2016, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro. I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,25%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta. Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.
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| Art. 2
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 luglio 2013, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013. La commissione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verra' corrisposta nella misura dello 0,20% del capitale nominale sottoscritto.
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| Art. 3
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avra' inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 luglio 2013.
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| Art. 4
Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 15 luglio 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 61 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
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| Art. 5
Il 15 luglio 2013 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 2,25% annuo lordo, dovuto alla Stato, per 61 giorni. La predetta Sezione di Tesoreria rilascera', per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 unita' di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.
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| Art. 6
Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2013, faranno carico al capitolo 2214 (unita' di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi. L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2016, fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unita' di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso. L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sara' scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 2013
p. Il direttore generale del Tesoro: Cannata
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