IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; Vista la domanda del 30 maggio 2011 presentata dall'Impresa Green Ravenna Srl, con sede legale in via Matteotti, 16 - 48100 Ravenna, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato GR-0911 contenente la sostanza attiva 6-benziladenina; Vista la convenzione del 28 dicembre 2011 tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanita', per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95; Visto il decreto del 24 febbraio 2011 di inclusione della sostanza attiva 6-benziladenina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 maggio 2021 in attuazione della direttiva 2011/1/UE della Commissione del 3 gennaio 2011; Considerato che la direttiva 91/414/CEE e' stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora e' considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011; Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Green Ravenna Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione e la richiesta di ulteriore documentazione tecnico-scientifica, ritenuta pregiudizievole per il proseguo dell'iter di valutazione; Vista la nota dell'ufficio in data 8 gennaio 2013 con la quale e' stata richiesta la succitata documentazione; Vista la nota pervenuta in data 16 gennaio 2013 da cui risulta che l'Impresa Green Ravenna Srl ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio in data 8 gennaio 2013; Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalita' descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012; Vista la nota dell'Ufficio in data 4 febbraio 2013 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi per il proseguimento dell'iter di autorizzazione; Vista la nota pervenuta in data 14 febbraio 2013 da cui risulta che l'Impresa Green Ravenna Srl ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha contestualmente comunicato di voler cambiare la denominazione del prodotto fitosanitario in oggetto in RIVER PLUS; Ritenuto di autorizzare il prodotto RIVER PLUS fino al 31 maggio 2021 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva 6-benziladenina; Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;
Decreta:
L'Impresa Green Ravenna Srl, con sede legale in via Matteotti, 16 48100 Ravenna, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato RIVER PLUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva 6-benziladenina riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da l 0,05-0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10. Il prodotto in questione e' prodotto nello stabilimento dell'Impresa: TORRE Srl - via Pian d'Asso - Torrenieri (Siena). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14783. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2013
Il direttore generale: Borrello
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