Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la proposta di modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta "Aglio Bianco Polesano" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1151/12 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dal Consorzio Tutela Aglio Bianco Polesano - Piazza Garibaldi, 6 - 45100 Rovigo, e acquisito inoltre il parere della Regione Veneto, esprime parere favorevole sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato. Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio Tutela Aglio Bianco Polesano - Piazza Garibaldi, 6 - 45100 Rovigo, e che il predetto consorzio e' l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - PQA III - Via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea. Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.
Art. 1. Denominazione
La Denominazione di Origine Protetta "Aglio Bianco Polesano" e' riservata, all'aglio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2. Descrizione del prodotto
L'Aglio Bianco Polesano e' una pianta con bulbi di colore bianco brillante uniforme data l'assenza di striature di altro colore, di forma regolare e compatta, leggermente appiattiti nel punto di inserimento dell'apparato radicale. Le foglie, lanceolate e strette hanno una colorazione verde/azzurra. Il bulbo deve essere di forma rotondeggiante - regolare con un leggero appiattimento della parte basale, di colore bianco lucente, ed esente da fitopatologie. Il bulbo e' costituto da un numero di bulbilli variabile che risultano tra loro uniti in maniera compatta e con una caratteristica curvatura della parte esterna. I bulbilli che lo compongono devono essere perfettamente adiacenti l'uno con l'altro. Le tuniche che li avvolgono hanno colorazione rosata di varia intensita' nella parte concava, bianca in quella convessa. La D.O.P. e' ottenuta a partire da ecotipi locali nonche' dalla varieta' Avorio che e' stata selezionata partendo dagli stessi ecotipi. All'atto dell'immissione al consumo l'Aglio Bianco Polesano deve presentare bulbi: - sani, consistenti, puliti, in particolare privi di terra e di residui visibili di fertilizzanti o di antiparassitari; - esenti da danni da gelo o da sole, da tracce di muffa e da germogli esternamente visibili; - privi di odore o sapore estranei e di umidita' esterna anormale. Lo stato del prodotto deve essere tale da consentire il trasporto e le operazioni connesse. Il prodotto dovra' avere i seguenti requisiti: - "Extra" calibro minimo di 45 mm. - "Prima" calibro minimo di 30 mm. L'Aglio Bianco Polesano e' immesso sul mercato nelle tradizionali composizioni in canestrini (intreccio a manichetto di almeno tre bulbi), trecce, treccioni, grappoli e grappoloni, in confezioni retinate, in sacchi e in mazzi. Il taglio dello stelo deve essere netto e l'apparato radicale va asportato o completamente o in modo da lasciare le radici appena presenti con la loro parte iniziale.
Art. 3. Zona di produzione
La zona di produzione dell'Aglio Bianco Polesano comprende i seguenti comuni del Polesine, situati in provincia di Rovigo: Adria, Arqua' Polesine, Bosaro, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gavello, Guarda Veneta, Lendinara, Lusia, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Rovigo, San Bellino, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana.
Art. 4. Prova dell'origine e controlli
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando, per ognuna, gli input, e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori, dei condizionatori, nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Art. 5. Metodo di ottenimento Rotazione colturale
L'Aglio Bianco Polesano e' una coltura da rinnovo e nell'ambito della rotazione deve seguire una coltura a semina autunnale o comunque una coltura che permetta l'aratura e la preparazione del terreno entro l'epoca di semina prevista. Non puo' ritornare sullo stesso appezzamento prima di tre anni. II ciclo di coltivazione e' annuale con semina autunno/invernale. Produzione del "seme "
L'ottenimento dei bulbilli per la semina caratterizza la tecnica di produzione dato che la riproduzione avviene per via vegetativa. Infatti ogni azienda seleziona manualmente la quota di prodotto necessaria per produrre "il seme". Qualora l'azienda agricola non sia in grado di produrre il materiale di riproduzione o quello prodotto non sia sufficiente al suo fabbisogno, puo' reperirlo presso altri produttori dell'area inserita nel sistema di controllo della DOP, purche' accompagnato dal certificato che ne attesti l'assenza di nematodi. Le fasi per l'ottenimento del materiale da seminare prevedono: 1. la selezione manuale dei bulbi, detti "teste", dai mazzi di aglio della partita destinata alla semina; 2. l'eliminazione manuale dei bulbilli esterni al bulbo detti "denti" o "natte"; 3. lo schiacciamento dei bulbi che puo' avvenire manualmente o meccanicamente; 4. l'eliminazione, mediante ventilazione ed asporto manuale, delle tuniche esterne di contenimento e dell'apparato radicale; 5. la selezione dei bulbilli detti "spigoi" ottenuti dalle operazioni precedenti. Essa puo' avvenire con modalita' completamente manuale oppure con l'ausilio di una selezionatrice meccanica che contemporaneamente effettua anche la ventilazione. In questo caso si effettuera' una successiva selezione manuale finale dei bulbilli adatti ad essere seminati. Epoca e modalita' di semina
La semina deve essere effettuata dal 1 di ottobre al 31 di dicembre. Essa puo' avvenire manualmente, con macchine agevolatrici o essere totalmente meccanizzata con seminatrici pneumatiche. E' ammessa la concia del seme. Il sesto di impianto, 10/15 cm sulla fila e 33/40 tra le fila, deve essere tale da evitare lo scalzamento delle radici durante l'inverno o una moria per asfissia radicale, ed inoltre deve consentire l'agevolazione delle operazioni colturali in particolare la sarchiatura meccanica. A tal fine il numero massimo di piante per mq. non dovra' superare le 30. La quantita' di "seme" da impiegare varia a seconda della dimensione dei bulbilli, e deve essere compresa tra 750 - 1.000 Kg./ha. Concimazione ed irrigazione
E' obbligatorio predisporre un piano di concimazione che preveda l'esecuzione dell'analisi del terreno almeno una volta ogni cinque anni. Il tipo e la quantita' di unita' fertilizzanti da impiegare saranno correlati ai risultati dell'analisi e terranno conto dell'asporto operato dalla coltura. Nella concimazione vanno distribuiti al max 150 kg/ha di fosforo, 200 kg/ha di potassio, l'azoto, che non deve superare i 200 kg/ha, va distribuito con piu' interventi o con un unico intervento se si usano concimi a lenta cessione. Sono ammesse le concimazioni fogliari per l'apporto di macro e microelementi. L'eventuale somministrazione di letame deve avvenire sulle colture precedenti per ridurre la possibilita' di sviluppo dei marciumi e per non influenzare il tipico colore bianco lucente caratterizzante l'Aglio Bianco Polesano. Qualora si effettuino irrigazioni alla coltura, andranno sospese entro il 20 giugno per permettere una migliore maturazione del bulbo e non comprometterne la successiva conservazione. Raccolta
Sulla base del grado di senescenza del fogliame e della maturita' fisiologica delle piante, il produttore decide il momento in cui inizia la fase di raccolta. Essa puo' avvenire completamente a mano, con l'ausilio di macchine agevolatrici o essere completamente meccanizzata. Dopo essere stato estirpato, il prodotto deve subire una essiccazione naturale o mediante sistemi con ventilazione di aria riscaldata. Essa puo' avvenire sia in pieno campo che in azienda. L'Aglio Bianco Polesano DOP deve essere commercializzato tra il 10 luglio e il 30 giugno dell'anno successivo. La produzione di Aglio Bianco Polesano DOP destinato alla commercializzazione dovra' essere al massimo di 10 tonnellate ad ettaro di prodotto secco. Le fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona di produzione sono: la produzione del materiale da seminare, la coltivazione dell'aglio, le operazioni di essiccazione, le tradizionali lavorazioni eseguite a mano: canestrini, mazzi, treccia, treccione, grappolo e grappolone. Il confezionamento del prodotto commercializzato nelle tipologie sacchi puo' essere effettuato fuori della zona di produzione. In questi casi, al fine di mantenere la rintracciabilita' del prodotto ed inalterate le sue qualita', il trasporto e le successive manipolazioni devono avvenire in modo tale da non provocare la rottura delle teste e soprattutto la frammentazione delle cuticole, generando il rischio di muffe e deterioramento del prodotto.
Art. 6. Legame con l'ambiente Fattore pedoclimatico
La tipologia dei terreni, il clima temperato e asciutto e la diffusa presenza di aziende a conduzione familiare ha fatto si' che negli anni l'aglio assumesse importanza per il territorio. L'area interessata e' caratterizzata dalla presenza di suoli fertili, frutto delle numerose inondazioni ed esondazioni avutesi nei secoli, dei due fiumi che la delimitano a sud ed a nord, ovvero il Po e l'Adige. L'opera dei suddetti fiumi ha portato alla creazione di suoli di medio impasto, argilloso/limosi, ben drenati, porosi e fertili che ben si addicono ad una produzione di pregio qual e' l'Aglio Bianco Polesano. Vi e' anche un fondamento geomorfologico comprovato alla base delle caratteristiche chimiche dei terreni dei Comuni elencati all'art. 3 delle quali va evidenziata la buona dotazione di fosforo e potassio scambiabili, che influenzano la conservabilita' e nel caso del potassio il tipico colore bianco del prodotto. La presenza di calcio e magnesio riscontrata contribuisce al miglioramento qualitativo dei bulbi. Si puo' percio' ritenere che la naturale dotazione di determinati elementi e microelementi, dei terreni dell'area individuata ne fa di essi un ottimale substrato per la coltura dell'Aglio Bianco Polesano. Fattore umano
Esso va ad aggiungersi alle potenzialita' dei terreni con due elementi: 1. la capacita', affinata con gli anni e trasmessa da padre in figlio, di selezionare a mano i bulbi "teste" migliori da cui ricavare il materiale da seminare "trattenuto dalla coltura precedente o acquisiate sul posto con la sola cura che esso sia grosso e sano". S. Zennaro 1949; 2. le particolari lavorazioni eseguite a mano: la treccia detta "resta", il treccione, il grappolo, il grappolone, fanno si' che tale coltura sia intrinsecamente connessa con il territorio, le sue tradizioni e la sua storia "Prima della vendita l'aglio subisce una leggera trasformazione che consiste nel riunire insieme 30-32 bulbi secchi in una specie di intreccio, detto resta nel dialetto palesano, naturalmente questa trasformazione ne aumenta il prezzo unitario". S. Zennaro 1949. Fattore storico/economico
Storicamente i primi accenni di tale coltura risalgono ai Romani, (la cui presenza risale tra il I e V secolo d.C.) successiva a quella dei Fenici, Etruschi e Celti. Gli interventi di centuriazione e bonifica operati dai Romani hanno fortemente influito sulla conformazione e assetto idrogeologico del territorio. Avvicinandoci ai tempi nostri troviamo le prime descrizioni della sua coltivazione in pubblicazioni del XVI secolo: Accademia dei Concordi Rovigo,: «...Le campagne di Rovigo producono soprattutto frumento, granoturco, barbabietole da zucchero ed uva. Notevole importanza per la zona di Selva assumono gli erbai, i prati avvicendati, le patate e l'aglio...». La zona di Selva comprende gli attuali Comuni di Pontecchio, Crespino, Ceregnano. Nel 1949 S. Zennaro scrive "...L'aglio e' una coltura industriale che nel decennio precedente l'ultima guerra ha acquistato una importanza notevole ed e' entrata decisamente a far parte del tipico ordinamento colturale della zona." Attorno a tale prodotto si creo' infatti un'attivita' di commercio tale da far si' che la piazza di Rovigo, nei secoli, fosse punto di riferimento. Gia' negli anni '60, l'Aglio Bianco Polesano era famoso per le ricercate caratteristiche commerciali e la capacita' di fornire valori elevatissimi di produzione lorda vendibile, e gia' allora veniva esportato nei mercati di Cuba, Stati Uniti, Inghilterra, Germania e Francia. L'Aglio Bianco Polesano e' diventato negli anni sempre piu' un elemento di sviluppo economico tale da essere definito l'oro bianco del Polesine.
Art. 7. Controlli
La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione e' CSQA Certificazioni, Via S. Gaetano, 74, 36016 Thiene (VI), Tel: +39 0445 313011 - Fax: +39 0445 313070, Email: csqa@csqa.it
Art. 8. Etichettatura e confezionamento
La presentazione deve avvenire come di seguito riportato: Parte di provvedimento in formato grafico
Confezionamento
- Canestrini, Treccia, Treccione, Grappolo e Grappolone: i bulbi devono essere intrecciati con il loro stesso stelo e legati con spago, rafia o altro materiale idoneo. Il prodotto finale deve essere accompagnato da un cartellino riportante il nome del produttore, il logo della denominazione DOP, e puo' essere inserito in sacchetti di rete chiara o in altro contenitore di materiale idoneo, sigillati con nastro adesivo riportante il logo della denominazione. - Mazzi: devono essere legati con spago, rafia, elastico o altro materiale idoneo. Ogni singola confezione, insacchettata o meno, deve essere accompagnata da un cartellino riportante il nome del produttore ed il logo della denominazione DOP. Le confezioni possono essere sigillate in modo che l'apertura delle stesse renda non possibile un suo riutilizzo. - Sacchi: vanno utilizzati sacchi di colore chiaro; ognuno di essi deve riportare il nome del produttore e il logo della denominazione. Imballaggi
II materiale dell'imballaggio e le dimensioni saranno quelli consentiti dalla normativa vigente. Sui contenitori dovra' essere indicata la denominazione "Aglio Bianco Polesano" nonche' "Denominazione D'Origine Protetta" oppure l'acronimo DOP in caratteri superiori a qualunque altra indicazione presente sulla confezione. Il logo
II logo distintivo e' formato da un ovale nel quale e' inserita una planimetria stilizzata del Polesine di colore verde su sfondo azzurro. Nella planimetria, sono evidenziati i due confini naturali del Polesine, l'Adige e il Po di colore azzurro. Sulla planimetria stilizzata campeggia la scritta "DOP" che richiama il tricolore della bandiera Italiana (la D verde, la P rossa e la lettera"O" bianca, che prende la forma dell'aglio). Attorno all'ovale si distribuisce la scritta "Aglio Bianco Polesano - Denominazione D'Origine Protetta di colore azzurro con carattere trebuchet MS Bpld Italie e Italie (grassetto obliquo e obliquo). Possono esistere della varianti alla forma a colori: monocromatico e in scala di grigi. Il logo potra' avere dimensioni diverse a seconda delle tipologie di confezione. Parte di provvedimento in formato grafico
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