IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e delle Province autonome; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e che, in conformita' con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti; Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, e in particolare l'art. 3-ter, comma 7, che autorizza la spesa nel limite massimo di 38.000.000 di euro, per l'anno 2012, e di 55.000.000 di euro a decorrere dal 2013, al fine di concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, tra i quali l'assunzione di personale qualificato da dedicare al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti provenienti dai suddetti ospedali, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa; Vista la nota del Ministro della salute n. 1237 dell'8 febbraio 2013 con la quale e' stata trasmessa la proposta di riparto delle risorse per l'anno 2013, pari a 55.000.000 di euro, tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano destinate al finanziamento degli oneri connessi alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e al trasferimento dei pazienti ivi internati nelle strutture territoriali gestite dalle Regioni e dalle Province autonome nell'ambito dei rispettivi Servizi sanitari regionali e provinciali; Vista l'intesa sancita, sulla ripartizione in esame, in sede di Conferenza unificata nella seduta del 7 febbraio 2013 (Rep. atti n. 19/CU); Considerato che, nella citata proposta, viene precisato che i criteri di riparto della somma complessiva stanziata per l'anno 2013, pari a 55.000.000 di euro, si basano per il 50 per cento sulla popolazione residente in ciascuna Regione e Provincia autonoma e per il restante 50 per cento sul numero delle persone internate negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data del 31 dicembre 2011, residenti in ciascuna Regione e Provincia autonoma, come comunicato dall'organo di coordinamento regionale per la sanita' penitenziaria; Considerato che l'erogazione delle risorse spettanti alle Regioni e' subordinata all'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente in materia di contenimento della spesa; Considerato che il relativo trasferimento delle risorse alle Regioni a statuto speciale e alle Provincie autonome e' subordinato, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 1° aprile 2008, all'avvenuta adozione delle norme attuative in recepimento del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo i rispettivi statuti e secondo le norme ivi previste; Considerato che, in applicazione del citato art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano vanno rese indisponibili; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata in G.U. n. 122/2012); Vista la nota n. 1096 P del 7 marzo 2013, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Su proposta del Ministro della salute;
Delibera:
1. A valere sulle disponibilita' a carico del Fondo sanitario nazionale 2013, l'importo di 55.000.000 di euro - destinato al finanziamento degli oneri connessi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell'art. 3-ter, comma 7 del decreto-legge n. 211/2011, convertito, con modificazioni nella legge n. 9/2012 - e' ripartito tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera. 2. L'effettiva erogazione delle risorse di cui al precedente punto 1 e' subordinata all'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente. 3. L'effettiva erogazione delle risorse di cui al precedente punto 1, relative alle Regioni a statuto speciale, e' subordinata, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008 richiamato in premessa, all'avvenuta adozione delle norme attuative in recepimento del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo i rispettivi statuti e secondo le norme ivi previste. Le quote relative alle Province autonome di Trento e di Bolzano vengono rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 richiamato in premessa.
Roma, 8 marzo 2013
Il Presidente: Monti Il Segretario: Barca Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 178
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