Gazzetta n. 165 del 16 luglio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 5 luglio 2013 |
Modificazioni al decreto 21 marzo 2013, recante modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto 13 marzo 2013, n. 92. |
|
|
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 23, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha autorizzato per l'anno 2013 la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 92, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono ripartite le risorse pari a 400 milioni di euro tra le diverse misure per le esigenze del settore; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 marzo 2013, n. 118, recante modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto interministeriale 21 marzo 2013, n. 118, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 maggio 2013, e, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 134 del 10 giugno 2013; Visto in particolare l'art. 3, comma 3, che definisce i requisiti delle domande; Valutate le osservazioni formulate dalle associazioni di categoria riguardo agli effetti penalizzanti connessi alla mancata previsione del sistema della prenotazione ai fini della proponibilita' delle domande per ottenere i benefici per l'acquisizione dei beni mobili soggetti a procedure di registrazione; Vista la nota dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato n. 0030010 del 23 maggio 2013; Ritenuto di dover modificare il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 marzo 2013, n. 118, al fine di prevedere la possibilita' della proposizione delle domande pur in presenza del solo ordinativo, limitatamente all'acquisizione di beni mobili registrati;
Decreta: Articolo unico
All'art. 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 marzo 2013, n. 118, dopo il comma 3 e' aggiunto il comma 3bis. 3bis «Ferme rimanendo le condizioni e i requisiti previsti dall'art. 2, ed ai fini della sola proponibilita' delle domande volte ad ottenere il beneficio per l'acquisizione dei beni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), e c), ove soggetti alla procedura di immatricolazione, e' sufficiente produrre copia del contratto di acquisizione dei veicoli, indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. In tale caso gli importi previsti dall'ordinativo sono detratti dall'ammontare delle risorse disponibili giusta quanto previsto dall'art. 1, comma 3. L'ammissibilita' del contributo rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto perfezionamento dell'acquisizione, nonche' dell'avvenuta immatricolazione nel termine del 31 dicembre 2013, ovvero della presentazione della relativa istanza, debitamente protocollata, all'Ufficio motorizzazione civile competente entro lo stesso termine». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Roma, 5 luglio 2013
Il Ministro: Lupi
|
|
|
|