Gazzetta n. 165 del 16 luglio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 13 marzo 2013 |
Rilascio del documento unico di regolarita' contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter in materia di certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti; Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed, in particolare, l'art. 12, commi 11-quater ed 11-quinquies, concernenti l'estensione dell'istituto della certificazione alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali e la disciplina semplificata, anche in via telematica dei processi di cessione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni; Visto il decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e, in particolare l'art. 13-bis, recante disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche; Visto, in particolare, il comma 5 del sopracitato art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, che prevede il rilascio del documento unico di regolarita' contributiva, anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto, demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina delle relative modalita' di attuazione, che assicuri l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed, in particolare, gli articoli 69 e 70 riguardanti la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica); Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed, in particolare, l'art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (testo A); Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, gli articoli 28 quater e 48-bis concernenti rispettivamente la compensazione dei crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ed i pagamenti delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, recante modalita' di attuazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre 2007; Visto il proprio decreto del 22 maggio 2012, recante "modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali", come modificato dal successivo decreto del 24 settembre 2012; Visti i propri decreti del 25 giugno 2012, recanti rispettivamente, "modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni" e "modalita' con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", come modificati dai successivi decreti del 19 ottobre 2012; Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni di cui al sopracitato comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;
Decreta:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di rilascio e di utilizzazione del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati. 2. Con il presente decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di utilizzo della certificazione rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, esibita per il rilascio del DURC.
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| Art. 2 Modalita' di rilascio del DURC
1. Gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati di cui al comma 1 dell'art. 1 che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, emettono il predetto documento con l'indicazione che il rilascio e' avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, precisando l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo.
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| Art. 3 Modalita' di utilizzo del DURC
1. Il DURC, rilasciato con le modalita' di cui all'art. 2, puo' essere utilizzato per le finalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge. 2. Nell'ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore. 3. Al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, l'intervento sostitutivo si applica alle erogazioni, a carico di pubbliche amministrazioni, a qualsiasi titolo spettanti al soggetto di cui al comma 1 dell'art. 1.
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| Art. 4 Modalita' di utilizzo della certificazione
1. La certificazione esibita per il rilascio del DURC ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, puo' essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalita' previste dal decreto del 25 giugno 2012 e successive modificazioni, ovvero per la cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari secondo le modalita' di cui al comma 2. 2. Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC puo' validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC ai sensi dell'art. 2, comma 1, comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all'intermediario finanziario, ovvero, in caso di persistente irregolarita' contributiva, a condizione che il creditore sottoscriva, contestualmente alla cessione o all'anticipazione, apposita delegazione di pagamento alla banca o all'intermediario finanziario, ai sensi dell'art. 1269 del codice civile, per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo. Qualora l'importo riconosciuto dalla banca o dall'intermediario finanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo, la delegazione di pagamento di cui al presente comma si applica per l'estinzione parziale del predetto debito contributivo.
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| Art. 5 Clausola di salvaguardia
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 13 marzo 2013
Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 316
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