Gazzetta n. 165 del 16 luglio 2013 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERA 20 giugno 2013 |
Approvazione, con modifiche, delle condizioni generali di servizio per l'espletamento del Servizio universale postale. (Delibera n. 385/13/CONS). |
|
|
L'AUTORITA'
Nella sua riunione di Consiglio del 20 giugno 2013; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'", e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, recante "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio" e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici", come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'art. 21 che conferisce all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999 sopra richiamato; Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante "Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138 e successive modifiche e integrazioni.; Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 261 del 1999, laddove prevede che "le condizioni generali di servizio, predisposte dal fornitore del servizio universale, sono approvate dall'Autorita' di regolamentazione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione"; Considerato che il Contratto di programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane S.p.A. per il triennio 2009-2011 e' stato approvato con legge 12 novembre 2011, n. 183 fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia; Vista la decisione della Commissione europea C(2012)8230 final del 20 novembre 2012, con la quale sono stati approvati i trasferimenti statali verso Poste Italiane, a parziale copertura degli oneri connessi con lo svolgimento degli obblighi di servizio postale universale, di cui all'art. 9 del Contratto di programma 2009-2011; Considerato che di conseguenza risulta perfezionata l'efficacia del Contratto di programma 2009-2011; Viste le "Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale" inviate da Poste Italiane S.p.A., pervenute in data 27 febbraio 2012 (prot. 9329); Vista la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico, pervenuta in data 20 marzo 2012 (prot. 13102) avente ad oggetto "Invii affidati ad operatori diversi da Poste e rinvenuti nella rete postale. Modifica delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale (CGS)". Vista la richiesta preliminare di informazioni su alcuni aspetti di carattere generale relativi alle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale del 28 marzo 2012 (prot. 14760) e la risposta di Poste Italiane S.p.A., pervenuta in data 26 aprile 2012 (prot. 19694); Vista la delibera n. 353/12/CONS del 2 agosto 2012 con la quale e' stato avviato il procedimento in epigrafe, pubblicata sul sito web dell'Autorita' in data 9 agosto 2012; Vista la comunicazione di Poste Italiane S.p.A. pervenuta in data 13 settembre 2012, (prot. n. 46513), unitamente alla precedente comunicazione dell'8 febbraio 2012 (prot. 15958), avente ad oggetto il "Trattamento degli invii di altri operatori rinvenuti nella rete universale"; Viste le osservazioni del Movimento Difesa del Cittadino Onlus - Associazione nazionale di consumatori ed utenti e della Federconsumatori - Federazione nazionale consumatori e utenti, pervenute, rispettivamente, in data 17 settembre 2012 (prot. 46965) e del 4 ottobre 2012 (prot. 49925); Viste le osservazioni dell'operatore TNT Post Italia S.p.A. pervenute in data 8 ottobre 2012 (prot. 50354) nonche' gli elementi informativi acquisiti durante l'audizione del 10 gennaio 2013 e la nota integrativa pervenuta in data 11 febbraio 2013 (prot. 7379); Visti gli elementi informativi acquisiti durante l'audizione di Poste Italiane S.p.A. del 24 ottobre 2012 e la nota integrativa pervenuta in data 15 novembre 2012 (prot. 57539); Vista la richiesta di informazioni dell'11 febbraio 2013 (prot. 7377), inviata a Poste Italiane S.p.a e la relativa risposta pervenuta il 13 marzo 2013 (prot.14355); Visti gli ulteriori elementi informativi acquisiti durante l'audizione di Poste Italiane S.p.a del 23 maggio 2013 e le integrazioni pervenute, rispettivamente, nelle date del 29 maggio (prot. 28532) e del 3 giugno 2013 (prot. 29468); Vista la richiesta di informazioni del 15 aprile 2013 (prot. 19805) inviata alla Direzione generale per la regolamentazione del settore postale - Ministero dello Sviluppo Economico e la relativa risposta pervenuta in data 31 maggio 2013 (prot. 29226); Vista la delibera n. 92/13/CONS del 6 febbraio 2013 recante l'"Approvazione - con modifiche - delle condizioni tecniche attuative del servizio di posta massiva offerto da Poste Italiane" pubblicata sul sito web dell'Autorita' in data 13 febbraio 2013; Visti gli atti del procedimento; Considerato quanto segue: 1. Il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento Il legislatore comunitario ha avviato l'armonizzazione e la liberalizzazione dei mercati dei servizi postali con la direttiva del 1997 (c.d. Prima Direttiva Postale) (1) , successivamente emendata nel 2002 (c.d. Seconda Direttiva Postale) (2) e nel 2008 (c.d. Terza Direttiva Postale) (3) . Con quest'ultimo intervento, oltre ad aver prorogato al 2011 il completamento del processo di liberalizzazione dei servizi postali (originariamente previsto per l'anno 2009), la UE ha richiesto agli Stati Membri di abolire qualunque forma di monopolio, di riserva e di diritti speciali nel settore postale e di adottare tutte le misure necessarie alla completa apertura del mercato. La Direttive 97/67/CE e' stata trasposta nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante l'"Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio" (di seguito d.lgs. n. 261/99). Tale decreto di riferimento del settore postale e' stato modificato dai successivi decreti legislativi 23 dicembre 2003, n. 384 e 31 marzo 2011, n. 58 di recepimento, rispettivamente, della Seconda e Terza Direttiva Postale. L'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 261/99, nella versione attualmente vigente, prevede che "[i]l fornitore del servizio universale e' tenuto a informare gli utenti nonche' i fornitori di servizi postali circa le caratteristiche del servizio universale offerto, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita'. L'informativa, avente ad oggetto notizie precise ed aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque, almeno annuale. L'informativa avviene a mezzo di adeguata pubblicazione...". Nell'ambito del contratto di programma 2009 - 2011 tra il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito "MISE") e Poste Italiane S.p.A. (di seguito "Poste Italiane" o "P.I.") sono previsti una serie di obblighi informativi in capo al fornitore del servizio universale verso la clientela che consistono, innanzitutto, nella pubblicazione sul sito e nella messa a disposizione presso gli uffici postali delle Condizioni generali per l'espletamento del servizio universale postale e della Carta della Qualita' del Servizio Postale Universale. Per quanto qui di specifico interesse, il legislatore nazionale ha previsto che le Condizioni generali di servizio predisposte da Poste Italiane, nella sua qualita' di fornitore del servizio universale (4) , sono approvate dall'Autorita' di regolamentazione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 261/99). L'attuale testo delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale da parte di Poste Italiane, in vigore dal 14 novembre 2008, e' stato approvato dal MISE con decreto del 1º ottobre 2008. L'art. 21, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. "decreto salva Italia"), convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha trasferito all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito "Autorita'" o "Agcom"), la funzione di Autorita' di regolamentazione del settore postale che era stata attribuita prima al MISE e, successivamente, con il citato decreto legislativo n. 58/201l, all'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale. Tra i compiti affidati all'Autorita' e' ricompreso, pertanto, anche quello di approvare le Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale predisposte da Poste Italiane secondo quanto previsto dal citato art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 261/99. 2. L'attivita' istruttoria In data 27 febbraio 2012, Poste Italiane ha sottoposto per l'approvazione all'Autorita' un nuovo testo delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale (di seguito "CGS"). Il testo presenta alcuni necessari adeguamenti in relazione ai mutamenti normativi frattanto intervenuti (si pensi al d.P.R. 4 agosto 2008, n. 153 che sottrae dall'ambito del servizio postale le attivita' di custodia, trasporto e scorta di armi), nonche' agli sviluppi delle nuove tecnologie disponibili (si pensi alla versione telematica di alcuni servizi postali tradizionali come l'avviso di ricevimento della raccomandata a/r). A seguito di una fase preistruttoria, volta ad acquisire elementi essenziali e propedeutici per l'avvio del procedimento, l'Autorita' ha adottato, in data 2 agosto 2012, la delibera n. 353/12/CONS di avvio dell'istruttoria di valutazione ed eventuale modifica delle CGS nella versione inviata da Poste Italiane. La delibera di avvio della consultazione pubblica, che reca in allegato la proposta di P.I., e' stata pubblicata sul sito web dell'Autorita' in data 9 agosto 2012. I termini del procedimento, fissati in centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito web della delibera n. 353/12/CONS, sono stati sospesi per sessanta giorni per acquisire informazioni e dati utili alla valutazione delle CGS da parte dei soggetti interessati e, successivamente, per chiedere chiarimenti e ulteriori informazioni volte ad inquadrare compiutamente alcune questioni di carattere generale e valutare le singole modifiche proposte. Poste Italiane ha fornito le informazioni richieste dall'Autorita' sia attraverso l'invio di note e documenti che nel corso delle due audizioni tenutesi presso l'Autorita'. Nel corso del procedimento istruttorio sono intervenute presentando memorie le associazioni di consumatori Movimento difesa del cittadino Onlus - Associazione nazionale di consumatori ed utenti e Federconsumatori - Federazione nazionale consumatori nonche' l'operatore TNT Post Italia S.p.A. (di seguito, "TNT"); quest'ultimo e' stato anche sentito in audizione ed ha fornito ulteriori informazioni a seguito di apposita richiesta da parte dell'Autorita'. 3. Gli esiti dell'attivita' istruttoria e le valutazioni dell'Autorita' Nel seguito si richiamano gli articoli delle CGS per i quali Poste Italiane ha proposto un intervento di modifica riportando, in sintesi, laddove presenti, anche le osservazioni espresse dai soggetti che hanno partecipato all'istruttoria e le valutazioni conclusive dell'Autorita'. Si richiamano altresi' alcuni articoli delle CGS per i quali l'Autorita', tenuto conto delle criticita' emerse in corso di istruttoria, ritiene necessario procedere ad una loro modifica. Per facilita' di lettura, gli articoli richiamati nel seguito sono rubricati secondo la numerazione riportata nella versione delle CGS allegata alla delibera di avvio del presente procedimento (delibera n. 353/12/CONS). 3.1. Articolo 2 "Invii di corrispondenza" A) La proposta di modifica Nel corso dell'audizione del 24 ottobre 2012, Poste Italiane ha depositato, tra gli altri, un documento recante le "Modifiche al testo delle CGS di cui all'allegato B della delibera n. 353/12/CONS", volte ad allineare il testo delle CGS alle disposizioni normative sopravvenute all'invio del testo per l'approvazione all'Autorita'. In particolare, Poste Italiane ha proposto di eliminare dall'art. 2, rubricato "Invii di corrispondenza" il riferimento alla "pubblicita' diretta per corrispondenza" e agli "invii di corrispondenza a contenuto pubblicitario" (rispettivamente lettere f) e g)) al fine di adeguare le CGS alla previsione di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 261/99, come modificato dal d.lgs. n. 58/2011, la quale prevede che "a decorrere dal primo giugno 2012, la pubblicita' diretta per corrispondenza e' esclusa dall'ambito del servizio universale". B) Le posizioni delle parti TNT ha osservato come l'attuale formulazione dell'art. 2 delle CGS sia stata redatta in un momento in cui il perimetro dell'area dei servizi riservati in esclusiva a Poste Italiane riguardava anche il servizio di recapito delle raccomandate "attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie". Sul punto, l'operatore ha evidenziato che il decreto legislativo n. 58/2011 ha modificato il perimetro dei "servizi affidati in esclusiva" al fornitore del servizio universale (5) ; tale area non si riferirebbe piu' in generale ai "procedimenti amministrativi", ma riguarderebbe solo i servizi inerenti: (i) alle notificazioni di atti a mezzo posta e comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazioni di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; (ii) ai servizi inerenti alle notificazioni a mezzo posta delle infrazioni del c.d. "Codice della Strada". C) Le valutazioni dell'Autorita' L'Autorita' ritiene di accogliere la proposta di modifica di Poste Italiane volta alla rimozione dall'art. 2 dei riferimenti alla "pubblicita' diretta per corrispondenza" e agli "invii di corrispondenza a contenuto pubblicitario" (rispettivamente lettere f) e g)), trattandosi di un adeguamento necessario rispetto all'attuale quadro normativo di riferimento; sulla base della medesima ratio, l'Autorita' ritiene opportuno procedere anche all'aggiornamento dell'art. 2, lettera e), che definisce gli atti giudiziari, prendendo a riferimento quanto attualmente previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 261/99. 3.2. Articolo 4 "Pacchi" A) La proposta di modifica Poste Italiane ha proposto di integrare l'articolo in argomento prevedendo la possibilita' per l'utente di "verificare, per il pacco ordinario, lo stato di lavorazione dell'invio, anche in corso di spedizione". B) Le posizioni delle parti TNT ha chiesto di eliminare il riferimento al servizio di tracciatura proposto da Poste Italiane nell'articolo in argomento in quanto tale inserimento rappresenterebbe un indebito strumento di estensione del contenuto dei servizi inclusi nel servizio universale; a tal riguardo l'operatore ha osservato che il servizio di tracciatura deve considerarsi "un servizio a valore aggiunto" rispetto al novero dei servizi inclusi nell'ambito del servizio universale in quanto "non strettamente indispensabile per la generalita' degli utenti". Un'associazione dei consumatori ha chiesto che, relativamente al pacco assicurato (oggetto del secondo comma dell'articolo in argomento), sia previsto che il mittente venga "reso edotto delle condizioni di polizza preventivamente pubblicizzate". Poste Italiane, nell'ambito delle informazioni fornite all'Autorita', ha chiarito che la tracciatura del pacco ordinario non puo' essere considerata come un servizio aggiuntivo rispetto alle caratteristiche del prodotto ed ha altresi' specificato che tale prestazione non comporta alcun costo aggiuntivo a carico degli utenti. A sostegno di quanto affermato, la Societa' ha richiamato l'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 20 maggio 2011 recante la "Revisione della tariffa per la spedizione dei pacchi all'interno del territorio della Repubblica", che prevede, appunto, la possibilita' per l'utente di verificare lo stato di lavorazione dell'invio. Poste Italiane ha rappresentato, inoltre, che la modifica introdotta dal citato decreto ministeriale e' stata anche recepita dalla Carta di Qualita' di Poste Italiane - aprile 2012, in cui, nella sezione rubricata "Caratteristiche del Servizio", e' prevista, tra le altre, anche la "tracciatura elettronica" che "consente, attraverso il servizio di identificazione elettronica degli invii, di essere informati sulle fasi di lavorazione collegandosi al sito www.poste.it- sezione "Dovequando" - oppure contattando il customer service di Poste al numero verde 803.160". C) Le valutazioni dell'Autorita' L'Autorita' ritiene di accogliere i rilievi formulati dall'associazione dei consumatori nell'art. 2, comma 1, della presente delibera. L'Autorita' condivide la posizione espressa da Poste Italiane e ritiene pertanto che la modifica proposta nell'ambito dell'art. 4 delle CGS da Poste Italiane vada accolta consistendo in un mero recepimento di quanto gia' stabilito dal decreto ministeriale del 20 maggio 2011 sopra citato in cui si prevede appunto che "il fornitore del servizio universale adotta le misure necessarie al fine di consentire all'utenza di verificare lo stato di lavorazione dell'invio, anche in corso di spedizione". 3.3. Articolo 5 "Servizi accessori" A) La proposta di modifica Poste Italiane, in relazione all'articolo in argomento ha proposto di introdurre la possibilita' di originare o riprodurre in formato elettronico l'avviso di ricevimento "in funzione delle soluzioni tecnologiche e nel rispetto della normativa vigente". La Societa' ha, inoltre, proposto di inserire una specifica disposizione concernente la possibilita' per il mittente di chiedere "un'attestazione di avvenuta consegna, corredata della relativa documentazione". B) Le posizioni delle parti Un'associazione dei consumatori ha chiesto di esplicitare le modalita' attraverso le quali il mittente puo' richiedere l'attestato di avvenuta consegna. Poste Italiane, nell'ambito delle informazioni fornite all'Autorita', ha chiarito che la possibilita' di originare o riprodurre in formato elettronico l'avviso di ricevimento rappresenta una facolta' ulteriore posta a disposizione dell'utente; quest'ultimo, pertanto, potra' sempre avvalersi del servizio di avviso di ricevimento in formato tradizionale, vale a dire cartaceo. La Societa' ha precisato, inoltre, che l'utente, nel caso in cui non abbia richiesto anticipatamente per un invio a firma il servizio accessorio di avviso di ricevimento, puo' comunque richiedere, al costo di euro 0,77, un'attestazione con la quale Poste Italiane, previa verifica della documentazione presente agli atti d'ufficio, dichiara l'avvenuta consegna di un invio. Su richiesta dell'Autorita', infine, sono state chiarite da Poste Italiane le modalita' messe a disposizione dei mittenti per richiedere l'attestazione in argomento e le procedure previste per la corresponsione al mittente degli importi dei contrassegni riscossi da Poste Italiane al momento della consegna dell'invio. C) Le valutazioni dell'Autorita' L'Autorita', alla luce dei chiarimenti forniti da Poste Italiane, reputa opportuno inserire nel testo dell'articolo in argomento la specificazione che l'avviso di ricevimento in formato elettronico si configura come una facolta' posta a disposizione dell'utenza accanto alle tradizionali forme di fornitura del servizio. L'Autorita', inoltre, ritiene di accogliere i rilievi rappresentati dall'associazione dei consumatori in ordine alla necessita' di specificare le modalita' che consentono all'utente di chiedere l'attestato di avvenuta consegna. 3.4. Articolo 6 "Tariffe e prezzi" A) La proposta di modifica Il testo delle Condizioni generali di servizio, trasmesso da Poste Italiane a questa Autorita' per l'approvazione, in base a quanto disposto dall'art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 261/1999, non prevede alcuna modifica in relazione all'articolo in argomento. B) Le posizioni delle parti L'operatore TNT ha sottolineato l'opportunita' di dettagliare maggiormente le modalita' con cui l'utenza e' resa edotta delle condizioni economiche dei servizi offerti. Nello specifico, TNT ha chiesto che venga espressamente previsto che siano rese accessibili al pubblico le tariffe e i prezzi "di ciascun servizio offerto" e che tali informazioni vengano pubblicate "sul sito internet" di Poste Italiane. C) Le valutazioni dell'Autorita' L'Autorita' ritiene di accogliere le osservazioni dell'operatore, rendendo piu' chiare le informazioni da dare agli utenti sui prezzi e le tariffe dei servizi offerti. Tali misure, infatti, garantiranno una maggiore trasparenza delle tariffe applicate accrescendo la tutela dell'utenza. A tal fine, si ritiene necessario prevedere che "il corrispettivo di ciascun servizio menzionato nelle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale e' riportato in un'apposita tabella pubblicata sul sito web di Poste Italiane e affissa negli uffici postali. La tabella e' allegata alle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di cui all'allegato A alla presente delibera". L'Autorita', inoltre, reputa necessario chiarire che "tutte le prestazioni a valore aggiunto o supplementare fornite da Poste Italiane in relazione ai servizi disciplinati nell'ambito delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale non devono comportare costi aggiuntivi a carico dell'onere del servizio universale postale". Tali previsioni sono riportate nell'art. 2 della presente delibera, rispettivamente ai commi 1 e 2. 3.5. Articolo 7 "Accordi individuali" A) La proposta di modifica Il testo delle Condizioni generali di servizio, trasmesso da Poste Italiane a questa Autorita' per l'approvazione in base a quanto disposto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 261/99, non prevede alcuna modifica in relazione all'articolo in argomento. B) Le posizioni delle parti TNT ha lamentato la scarsa chiarezza dell'attuale formulazione dell'art. 7 delle CGS che non consentirebbe l'esatta individuazione delle tipologie contrattuali praticate da Poste Italiane che devono ritenersi riconducibili nell'ambito di tale disposizione. Si e' chiesto pertanto che gli accordi individuali negoziati da Poste Italiane siano oggetto di uno stringente controllo da parte dell'Autorita' attraverso una loro verifica preventiva in modo da accertare il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione dettati dal d.lgs. n. 261/99. Il medesimo operatore, ha inoltre richiamato il procedimento istruttorio A441 dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito "Agcm") relativo all'esenzione IVA applicata da Poste Italiane agli accordi "negoziati individualmente" ai sensi dell'art. 7 delle CGS. Nell'ambito dell'audizione del 23 maggio 2013, l'Autorita' ha chiesto a Poste Italiane di conoscere la posizione della Societa' relativamente al mantenimento della vigente formulazione dell'art. 7 delle CGS, rubricato "Accordi individuali" alla luce dell'intervenuta decisione dell'Agcm del 27 marzo 2013 nell'ambito del suddetto procedimento istruttorio (caso A441). Poste Italiane ha osservato che all'interno del perimetro del Servizio Universale vi sarebbe la possibilita' di concludere, come previsto dall'art. 13, comma 3-bis, del d.lgs. 261/1999, "accordi individuali" con i clienti applicando "tariffe speciali", nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione; non rientrerebbero invece nel perimetro del servizio universale gli accordi le cui condizioni siano state negoziate individualmente ("accordi negoziati individualmente"). Su questo punto, l'Autorita', rilevando l'ambiguita' dell'attuale formulazione degli artt. 6 e 7 delle CGS, al fine di dirimere ogni possibile dubbio interpretativo, ha invitato Poste Italiane a provvedere alla riformulazione dell'art. 7 o ad un suo accorpamento con l'art. 6, rubricato "Tariffe speciali". Cio' posto, la medesima Societa', pur ritenendo sufficientemente chiara l'attuale formulazione dell'art. 7, in data 27 maggio 2013 ha proposto la seguente riformulazione dell'art. 7 delle CGS: "Poste Italiane puo' concludere, con i clienti o con i gruppi di clienti, accordi individuali che prevedano prezzi speciali di cui all'art. 13, comma 3 bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, fondati sui volumi di traffico, in relazione anche alla destinazione e alle modalita' di prelavorazione, accettazione e consegna degli invii, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del suddetto decreto legislativo. Restano esclusi dalla disciplina delle presenti condizioni generali, in quanto riguardanti servizi non universali, i prezzi previsti da accordi negoziati individualmente con i clienti, che non sono soggetti al rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 per le tariffe dei servizi compresi nell'ambito del servizio universale". C) Le valutazioni dell'Autorita' L'attuale formulazione dell'art. 7 delle CGS riconosce a Poste Italiane la possibilita' di concludere con i clienti o gruppi di clienti "accordi individuali che prevedono corrispettivi diversi, fondati sui volumi di traffico, in relazione anche alla destinazione e alle modalita' di prelavorazione, accettazione e consegna degli invii, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 1999". L'Autorita' ritiene che la suddetta formulazione dell'art. 7 delle CGS non sia idonea a chiarire inequivocabilmente i casi in cui e' consentito a Poste Italiane di applicare i "prezzi speciali" di cui all'art. 13, comma 3-bis del d.lgs. n. 261/1999. In via preliminare, occorre ricordare che il d.lgs. n. 261/1999, all'art. 13, rubricato "Tariffe delle prestazioni rientranti nell'ambito del servizio universale", statuisce, al comma 2, che "le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale sono determinate, nella misura massima, dall'autorita' di regolamentazione, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza". Il successivo comma 3-bis del medesimo articolo prevede poi che "qualora il fornitore del servizio universale applichi prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attivita' commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e di non discriminazione per quanto riguarda sia i prezzi sia le condizioni associate". La normativa appena richiamata e' stata presa in esame nell'ambito dell'innanzi richiamato procedimento istruttorio dell'Agcm (caso A441). Tale procedimento si e' concluso il 27 marzo 2013 con l'accertamento, da parte dell'Agcm, dell'abuso di posizione dominante di Poste Italiane per avere offerto prestazioni del servizio universale a condizione negoziate individualmente, senza l'applicazione dell'IVA. In estrema sintesi, l'Agcm ha preso le mosse dalla normativa fiscale applicabile in Italia: tutti i servizi postali sono soggetti all'IVA, tranne quelli rientranti nel servizio universale erogato da Poste Italiane, cosi' come previsto dalla normativa comunitaria (Direttiva 2006/112/CE). Tale Direttiva, tuttavia, e' stata oggetto nel 2009 di una pronuncia interpretativa della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE). Secondo la Corte la disposizione, che prevede l'esenzione IVA, deve essere interpretata in maniera restrittiva in virtu' del principio di neutralita' fiscale e, quindi, l'esenzione deve essere esclusa quando le prestazioni siano offerte dall'operatore postale a condizioni negoziate individualmente: tali prestazioni rispondono ad esigenze specifiche degli operatori economici e sono dunque scindibili dal servizio di interesse pubblico che giustifica l'esenzione (Corte di Giustizia, sentenza del 23 aprile 2009, causa C-357/07). Nel corso dell'istruttoria presso l'Agcm, Poste Italiane si e' difesa richiamando l'art. 7 delle CGS e sostenendo che "la possibilita' di stipulare accordi individuali e' espressamente consentita, a determinate condizioni, dalla normativa italiana che regola il servizio universale e, in quest'ottica, la definizione di 'condizioni negoziate individualmente' adottata dalla Corte di Giustizia per restringere l'ambito di esenzione, sarebbe incompatibile con l'art. 3 della legge 261/99 e con l'art. 7 delle Condizioni generali di servizio che consente a Poste di stipulare accordi individuali". Inoltre, come sostenuto anche nel corso del presente procedimento, secondo la Societa', oltre alle prestazioni del servizio universale le cui tariffe sono determinate, in misura massima, dall'Autorita' di regolamentazione (art. 13, comma 2, d.lgs. n. 261/99), vi sarebbe la possibilita' per Poste Italiane di concludere accordi individuali ex art. 7 delle CGS configurabili come "tariffe speciali" che rientrano nel perimetro del servizio universale (e dunque sono esentati dal regime dell'IVA) e si distinguono dagli "accordi negoziati individualmente"; solo questi ultimi si collocherebbero fuori dal perimetro del servizio universale (e non godrebbero, pertanto, del predetto meccanismo di esenzione). Gli accordi individuali ex art. 7 delle CGS, rientrando nel perimetro dell'interesse pubblico, sarebbero infatti soggetti ai principi di trasparenza e non discriminazione imposti per i "prezzi speciali" dal summenzionato all'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 261/99. A fronte di tali osservazioni, l'Agcm ha ritenuto comunque che i contratti analizzati nell'ambito del procedimento istruttorio non potessero essere ricondotti alla categoria delle "tariffe speciali" trattandosi invece di "accordi negoziati individualmente" da Poste Italiane con prezzi differenziati in funzione dei volumi di corrispondenza, della tempistica ma anche di offerte congiunte e, soprattutto, senza quelle garanzie di pubblicita' previste dal legislatore in applicazione dei principi di trasparenza e non discriminazione di cui al comma 3-bis dell'art. 13 del d.lgs. n. 261/99. L'Agcm ha pertanto concluso che la non applicazione dell'IVA nei contratti negoziati individualmente con i grandi clienti (come le banche) ha consentito a Poste di formulare offerte idonee ad escludere i concorrenti in virtu' di un privilegio conferito alla societa' dal legislatore e, quindi, per sua natura non replicabile dai concorrenti. Tuttavia, in linea con la giurisprudenza comunitaria, l'Agcm non ha imposto a Poste Italiane alcuna sanzione in quanto l'esenzione IVA e' prevista da una normativa nazionale, sebbene quest'ultima si ponga in contrasto con la normativa comunitaria e, pertanto, debba essere disapplicata. Prendendo le mosse dal suddetto procedimento istruttorio dell'Agcm, l'Autorita' ritiene di accogliere parzialmente la riformulazione dell'art. 7 inviata da Poste Italiane in data 27 maggio u.s. in ragione di quanto segue. Innanzitutto, si evidenzia che la dizione "accordi individuali" utilizzata da Poste Italiane sin dalla rubrica dell'art. 7 (sia nella formulazione originaria che in quella proposta il 27 maggio u.s.) oltre a non trovare riscontro nella normativa primaria risulta, in ogni caso, poco utile ai fini di una distinzione tra la fattispecie dei "prezzi speciali" prevista dall'art. 13, comma 3-bis sopra richiamato, che rientra nel perimetro del servizio universale e la categoria degli "accordi negoziati individualmente", che, invece, da quel perimetro, come rappresentato da Poste Italiane, dovrebbe essere esclusa. In secondo luogo, si osserva come la possibilita' di applicare prezzi speciali nel solco di quanto previsto dal comma 3-bis dell'art. 13 del d.lgs. n. 261/99 sia prevista da diversi decreti tariffari adottati dal Ministero dello sviluppo economico (6) . Tale possibilita', tuttavia, e' subordinata al rispetto da parte del fornitore del servizio universale di alcuni oneri considerati come diretti precipitati dei principi di trasparenza e non discriminazione richiamati nella norma primaria; nello specifico, Poste Italiane, nella sua qualita' di fornitore del servizio universale, qualora applichi prezzi speciali deve: i) comunicare i prezzi speciali, nonche' eventuali condizioni associate, ed ogni successiva variazione, all'Autorita' di regolamentazione; ii) provvedere alla pubblicazione degli stessi sul proprio sito web; iii) dare evidenza delle riduzioni dei prezzi, giustificate comunque da costi evitati e che non gravino sull'onere del servizio universale, nella separazione contabile prevista dall'art. 7 del d.lgs. n. 261/99. Il richiamo al comma 3-bis dell'art. 13 del dlgs. n. 261/99 nonche' l'obbligo di Poste Italiane di comunicare all'Autorita' i prezzi speciali e di renderli pubblici sul sito web sono rinvenibili anche nella delibera n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 con cui l'Autorita' ha approvato la proposta di modifica tariffaria presentata da Poste Italiane relativa agli invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio universale, concernenti gli invii di posta non massiva per l'interno e per l'estero, gli invii raccomandati per l'interno nonche' gli invii attinenti alle procedure giudiziarie. Alla luce di tutte le considerazioni sinora svolte, l'Autorita' e' dell'avviso che l'art. 7, cosi' come riformulato da Poste Italiane in data 27 maggio u.s., vada rubricato con la dizione "Prezzi speciali", che risulta conforme alla disciplina di riferimento, diversamente dall'attuale dizione "Accordi individuali"; di tale ultima dizione, infatti, giova ribadirlo, non vi e' traccia nell'art. 13, comma 3-bis, del d.lgs. n. 261/1999, ne' in altri punti del decreto in esame. L'art. 13, comma 3-bis, non lascia spazio all'"individualita'" sotto forma di accordo o negoziazione di prezzi o condizioni; la norma consente solo a P.I. di predeterminare prezzi e condizioni generali per particolari categorie di utenti e di applicarle, su richiesta, nella loro integralita'; qualora cosi' non fosse, vale a dire ove particolari prezzi o condizioni fossero frutto di accordo/negoziazione, lo schema seguito si porrebbe al di fuori del perimetro dell' esenzione. Per le medesime ragioni, si ritiene opportuno rimuovere ogni riferimento agli "accordi individuali" anche dal corpo del riformulato art. 7 in cui Poste Italiane ha invece opportunamente inserito l'espresso richiamo al comma 3-bis dell'art. 13 del d.lgs. n. 261/99 con riferimento alla disciplina dei "prezzi speciali". Rispetto alla riformulazione dell'art. 7 proposta da Poste Italiane si ritiene altresi' opportuno esplicitare, nelle disposizioni generali della presente delibera (art. 2, commi 3 e 4), che qualora Poste Italiane applichi prezzi speciali, tali prezzi dovranno essere comunicati preventivamente all'Autorita' e pubblicati sul sito web di Poste Italiane; di tali "prezzi speciali" - che dovranno altresi' essere giustificati da costi evitati e non gravare sull'onere del servizio universale - Poste Italiane ne dovra' inoltre dare evidenza nella separazione contabile di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 261/99. Da ultimo, l'Autorita' ritiene di eliminare dalla riformulazione dell'art. 7 del 27 maggio 2013, il richiamo alla disciplina degli "accordi negoziati individualmente", in quanto trattasi di una fattispecie che, come d'altronde rilevato dalla stessa Societa', esula dal servizio universale e, pertanto, e' inconferente rispetto al testo delle CGS che disciplina le condizioni di fornitura di prestazioni rientranti nel perimetro del servizio universale. 3.6. Articolo 8 "Obiettivi di qualita'" e Articolo 9 "Pagamento del servizio" A) La proposta di modifica Il testo delle Condizioni generali di servizio, trasmesso da Poste Italiane a questa Autorita' per l'approvazione in base a quanto disposto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 261/99, non prevede alcuna modifica in relazione agli articoli in argomento. B) Le posizioni delle parti Non vi sono state osservazioni dei partecipanti. C) Le valutazioni dell'Autorita' Richiamando tutte le valutazioni svolte in ordine all'art. 7 delle CGS, l'Autorita' ritiene opportuno rimuovere ogni riferimento agli "accordi individuali" anche dagli articoli 8 e 9 delle CGS dove se ne fa espressa menzione, ricorrendo anche in questo caso alla piu' corretta dizione "prezzi speciali". 3.7. Articolo 10 "Indirizzo e confezionamento" A) La proposta di modifica Poste Italiane ha proposto di modificare l'articolo precisando che per gli invii destinati a casella postale il mittente deve "indicare le generalita' del destinatario, il numero di casella postale e la denominazione dell'ufficio presso il quale la casella e' allocata, con il relativo codice di avviamento postale e la citta' di destinazione". B) Le posizioni delle parti Un'associazione dei consumatori ha segnalato la necessita' di prevedere, con riguardo al caso di indirizzo incompleto e inesatto, la garanzia che il "plico venga restituito al mittente". Relativamente all'ultimo comma dell'art. 10 delle CGS, dove e' menzionata la necessita' di utilizzare specifici moduli di accettazione per usufruire di "alcuni servizi", e' rappresentata l'opportunita' di specificare che tali moduli "siano posti a disposizione dell'utenza". Poste Italiane, nell'ambito delle informazioni fornite all'Autorita', ha dettagliato la modifica proposta, spiegando che essa mira a rendere consapevole l'utente degli adempimenti posti a suo carico ai fini della corretta esecuzione del recapito e, segnatamente, del fatto che "la corretta esecuzione del recapito e' subordinata alla corretta indicazione dell'indirizzo da parte del mittente". La Societa' ha specificato, inoltre, che la procedura applicata nel caso di indirizzo inesatto, inesistente o insufficiente e' oggetto di un'autonoma disposizione, nello specifico l'art. 22 delle CGS. La medesima Societa' ha ancora sottolineato che le modalita' di confezionamento degli invii sono pubblicizzate attraverso la "Carta di Qualita', resa disponibile presso gli uffici postali e pubblicata sul sito web di Poste" e che la modulistica e' fornita presso gli sportelli degli uffici postali che accettano tali prodotti, al fine di "favorire un uso oculato della stessa". C) Le valutazioni dell'Autorita' L'Autorita' ritiene di condividere la posizione espressa dall'associazione dei consumatori e di menzionare nel testo dell'art. 10 il riferimento alla procedura (prevista dall'art. 22 - art. 23 nella nuova formulazione delle CGS, v. infra) che viene attivata da Poste Italiane nei casi in cui il mittente abbia indicato in maniera inesatta o insufficiente il destinatario. Si ravvisa anche l'opportunita' di garantire maggiormente gli utenti inserendo, all'ultimo comma dell'art. 10, la specificazione che i moduli di accettazione, previsti per alcuni servizi sono "disponibili negli uffici postali e sul sito web di Poste Italiane". 3.8. Articolo 11 "Invii non ammessi" e Articolo 12 "Obbligo di assicurazione" A) La proposta di modifica Poste Italiane ha proposto di modificare gli articoli in argomento che individuano, rispettivamente, i casi in cui non sono ammessi invii e quelli in cui gli invii vanno assicurati. Nello specifico, nel testo dell'art. 11 rubricato "Invii non ammessi", laddove si subordinava l'ammissibilita' di spedizioni di armi all'autorizzazione del Ministero dell'interno, si e' proposto di prevedere la non ammissibilita' tout court della spedizione di armi o di parti di esse; nell'art. 12, rubricato "Obbligo di assicurazione" Poste Italiane ha conseguentemente proposto la soppressione della parola "armi". Nell'ambito dell'attivita' preistruttoria, la Societa' ha chiarito che le modifiche degli articoli 11 e 12 si sono rese necessarie in ragione di quanto previsto dal dPR 4 agosto 2008, n. 153, recante "Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata", che prevede appunto uno speciale regime di sicurezza per il trasporto di pacchi contenenti armi. B) Le posizioni delle parti Relativamente all'obbligo di assicurazione, contemplato nell'art. 12 per la spedizione di denaro contante e altri valori, un'associazione dei consumatori ha segnalato la necessita' di incrementare la trasparenza sui costi in relazione ai plichi. C) Le valutazioni dell'Autorita' L'Autorita' ritiene che le modifiche proposte da Poste Italiane debbano essere accolte in quanto frutto di un adeguamento ad una normativa sopravvenuta. Quanto all'esigenza manifestata dall'associazione dei consumatori sulla trasparenza dei costi applicati da Poste Italiane, si rimanda alla disposizione di carattere generale introdotta all'art. 2, commi 1 e 2, della presente delibera. 3.9. Articolo 14 "Uffici postali" A) La proposta di modifica Il testo delle Condizioni generali di servizio, trasmesso da Poste Italiane a questa Autorita' per l'approvazione in base a quanto disposto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 261/99, non prevede alcuna modifica in relazione all'articolo in argomento. B) Le posizioni delle parti Un'associazione dei consumatori ha evidenziato la necessita' di comunicare all'utenza, con un congruo preavviso e con mezzi idonei, le eventuali variazioni relative agli orari di apertura al pubblico degli uffici postali. La medesima associazione, inoltre, ha chiesto di rimuovere dal testo dell'articolo in argomento l'inciso "su richiesta dell'utenza" in ordine alla disponibilita' della Carta di Qualita' presso gli uffici postali. C) Le valutazioni dell'Autorita' L'Autorita' condivide i rilievi espressi dall'associazione di consumatori e ritiene, pertanto, di inserire nell'articolo in argomento un'espressa indicazione circa la necessita' che Poste Italiane comunichi al pubblico, mediante affissione e con un preavviso di almeno trenta giorni (salvo diverso termine stabilito dall'Autorita' in specifiche disposizioni), le eventuali variazioni relative agli orari di apertura e chiusura al pubblico. L'Autorita', inoltre, al fine di rendere ancora piu' trasparenti e accessibili le informazioni all'utenza, ritiene che tale comunicazione debba riguardare anche le eventuali soppressioni di uffici postali (assunte in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente) con l'indicazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli uffici postali limitrofi. L'inserimento di tali specificazioni, infatti, traducendosi in una informazione completa ed esaustiva, risulta funzionale a una diminuzione dei possibili disagi per l'utenza derivanti da interventi di rimodulazione oraria o razionalizzazione dei punti di accesso presenti sul territorio. Si ritiene, inoltre, di eliminare, cosi' come richiesto dall'associazione dei consumatori, il riferimento alla disponibilita' della Carta della qualita' "su richiesta dell'utente", intendendosi con cio' che la Carta della qualita' dovra' essere sempre accessibile all'utente. 3.10. Articolo 15 "Altre modalita' di accesso" A) La proposta di modifica Poste Italiane ha proposto l'inserimento nel testo dell'articolo in argomento, relativo ai punti di accettazione previsti per determinate tipologie di invio, di un riferimento, accanto a quello previsto per gli invii massivi e per i prodotti editoriali, ad "invii in grande quantita'". Inoltre, la Societa' ha proposto di aggiungere, all'ultimo comma, la possibilita' di prevedere anche "modalita' di accesso telematiche" per determinati invii postali. B) Le posizioni delle parti L'operatore TNT, ha rilevato, in primo luogo, come l'inserimento della formulazione "e per altri invii di grandi quantita'" potrebbe implicare un'interpretazione indebitamente estensiva del perimetro del servizio universale. In secondo luogo, TNT ha richiamato l'attenzione sugli effetti relativi al costo del servizio universale della prevista introduzione della modalita' di accesso telematico alla rete di Poste Italiane. In particolare, secondo TNT, tutti i fenomeni di dematerializzazione avrebbero un impatto, da non trascurarsi, sulla diminuzione dell'onere del servizio universale e rappresenterebbero, al contempo, un'occasione per favorire il fornitore del servizio universale nell'offerta di servizi a valore aggiunto. Poste Italiane, nell'ambito dei chiarimenti forniti all'Autorita', ha specificato, in primo luogo, che la categoria "altri invii in grande quantita'" comprende, genericamente, tutte le tipologie di invii dedicati alla clientela non retail per i quali sono previsti specifici punti di accettazione (p.e.: Raccomandata Smart, Assicurata Smart, Raccomandata Pro, Prioritaria Pro). C) Le valutazioni dell'Autorita' L'Autorita' ritiene congrua la dizione usata da Poste Italiane "invii di grande quantita'" in considerazione di una oggettiva difficolta' riepilogativa di tutti i servizi destinati alla clientela business. Si sottolinea, infatti, come tali invii debbano in ogni caso rientrare nelle categorie elencate all'art. 2 delle Condizioni generali di servizio, rubricato "Invii di corrispondenza". Tale disposizione rende superflua, pertanto, il rilievo dell'operatore alternativo circa il rischio di una possibile interpretazione estensiva del servizio universale. Per procedere ad un adeguamento rispetto a quanto sopra statuito con riferimento all'art. 2, si rende poi necessaria la soppressione nel testo dell'art. 15 del riferimento all'art. 2, lettera f). Con riferimento all'osservazione di TNT sull'impatto sull'onere del servizio universale postale, si rimanda a quanto previsto all'art. 2, comma 2, delle disposizioni generali del presente provvedimento. Infine, con riferimento alla previsione, contenuta nell'ultimo comma, in base alla quale tra le modalita' di accesso possono essere ricomprese quelle telematiche, si ritiene opportuno specificare che le stesse potranno essere utilizzate "su richiesta dell'utente". 3.11. Articolo 16 "Affrancatura" A) La proposta di modifica Come gia' indicato, Poste Italiane ha depositato, nel corso dell'audizione del 24 ottobre 2012, tra gli altri, un documento recante le "Modifiche al testo delle CGS di cui allegato B della delibera n. 353/12/CONS", precisando che si tratta in gran parte di modifiche volte ad allineare il testo delle CGS alle disposizioni normative sopravvenute all'invio del testo per l'approvazione all'Autorita'. In particolare, Poste Italiane ha proposto di modificare l'articolo in argomento rubricato "Affrancatura" attraverso l'eliminazione dalla disposizione in esame, che contempla le modalita' di pagamento dei servizi postali inclusi nel servizio universale, del riferimento all'intestazione dei conti correnti postali di Poste Italiane; tale modifica e' volta ad allineare il testo delle CGS alle nuove Condizioni Tecniche Attuative di posta massiva. B) Le posizioni delle parti L'operatore TNT ha chiesto di prevedere nel nuovo testo delle CGS la possibilita' di installare le macchine affrancatrici di Poste Italiane o di altri operatori presso il cliente; la possibilita' di utilizzare macchine multicarrier "che consentano cioe' ad un cliente di affrancare la corrispondenza affidata a diversi fornitori di servizi postali" e, infine, che i controlli sull'ubicazione e le specifiche tecniche delle macchine affrancatrici non siano affidate a Poste ma ad un soggetto indipendente. Tali richieste sarebbero motivate dall'esigenza di introdurre nella disciplina delle affrancature disposizioni piu' aggiornate ed adeguate alla fisionomia di un mercato liberalizzato. C) Le valutazioni dell'Autorita' L'Autorita' ritiene di accogliere la modifica proposta da Poste in quanto coerente con le vigenti Condizioni Tecniche Attuative di posta massiva. Quanto ai rilievi mossi dall'operatore TNT, l'Autorita' osserva come la normativa invocata dal medesimo non e' puntualmente disciplinata nelle CGS che, infatti, all'articolo in argomento, si limitano ad elencare le modalita' alternative all'affrancatura ordinaria. Nello specifico viene menzionata la possibilita' di procedere all'affrancatura "con strumentazione a cura del cliente"; il dettaglio di tale procedura e' contenuto nel dPR 29 maggio 1982, richiamato dall'operatore TNT. In ragione di cio', l'Autorita' ritiene che il presente procedimento istruttorio volto all'approvazione delle Condizioni generali di servizio non sia la sede appropriata all'introduzione di una disciplina di dettaglio relativa alle disposizioni inerenti alle macchine affrancatrici. 3.12. Articolo 17 "Invii postali privi di affrancatura" A) La proposta di modifica Il testo delle Condizioni generali di servizio, trasmesso da Poste Italiane a questa Autorita' per l'approvazione in base a quanto disposto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 261/99, non prevede alcuna modifica in relazione all'articolo in argomento. B) Le posizioni delle parti Nell'ambito di questo procedimento sono state acquisite le osservazioni dell'operatore TNT il quale ha innanzitutto ricordato che l'articolo in argomento, che disciplina l'ipotesi in cui determinati invii di corrispondenza siano rinvenuti nella rete postale "privi di affrancatura", ha formato oggetto del procedimento istruttorio A413 avviato dall'Agcm proprio in seguito alle segnalazioni dell'operatore TNT, volte a denunciare la condotta abusiva realizzata da Poste Italiane attraverso la restituzione al mittente degli invii degli operatori alternativi rinvenuti nella propria rete. L'operatore ha sottolineato che la fattispecie in esame non puo' essere gestita con il ricorso a quanto disposto dall'art. 17 delle CGS, che "si riferisce all'ipotesi del rinvenimento nella rete di Poste di invii affidati, senza il dovuto corrispettivo, alla stessa Poste, ma non disciplina l'ipotesi di invii affidati ad altri operatori, che sono chiaramente identificabili in virtu' dei segni distintivi apposti su ogni busta". Al contributo dell'operatore TNT e' stata allegata anche una corrispondenza intercorsa tra quest'ultimo e la societa' Poste Italiane avente ad oggetto, per l'appunto, le pratiche di "intercettazione invii Formula Certa affidati a Tnt Post". Nella nota del 30 novembre 2011 la societa' Poste Italiane dava notizia all'operatore TNT di aver richiesto al MISE, l'allora Autorita' di regolamentazione, sin dal giugno 2011 (alcuni mesi prima, dunque, dell'adozione del provvedimento Agcm A413, ndr) di adottare nuove disposizioni che permettessero alla Societa' "di contattare in prima istanza gli altri operatori in luogo dei mittenti". Gli argomenti sopraesposti sono stati ripresi da TNT anche nel corso dell'audizione tenutasi il 10 gennaio 2013 nell'ambito del presente procedimento, durante la quale l'Autorita' e' stata informata anche dell'appello proposto dall'operatore alternativo avverso la sentenza n. 5769 del 25 giugno 2012 con la quale il Tar Lazio ha annullato il provvedimento A413 dell'Agcm. Poste Italiane, nel corso dell'audizione del 23 maggio 2013, ha ritenuto che non vi sarebbe alcun vuoto regolamentare in relazione alla fattispecie degli invii rinvenuti nella propria rete ed originariamente affidati dal mittente ad altri operatori postali. Gli invii affidati ad altri operatori, immessi nella rete di Poste Italiane, sono a tutti gli effetti, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di servizio universale gravanti sulla Societa', invii privi di affrancatura. Pertanto, secondo la Societa', tali invii, alla stregua di qualunque altro invio immesso nella rete di Poste Italiane privo di affrancatura, soggiacciono alla disciplina dell'art. 17 delle CGS che prevede la restituzione al mittente in conformita' al principio che la proprieta' dell'invio e' del mittente fino al momento del recapito (principio stabilito dall'art. 20 del d.lgs. n. 261/99, ed espressione, altresi', dei principi generali del Codice Civile in tema di contratto di trasporto). Poste Italiane ha pertanto ribadito di avere applicato, restituendo al mittente gli invii privi di affrancatura di altri operatori, una procedura "in linea con quanto disposto dall'art. 17 delle CGS". La Societa' ha, inoltre, successivamente specificato di ritenere che la restituzione al mittente possa essere inquadrata nel tracciato del principio civilistico enucleato dall'art. 927 del codice civile (7) e di valutare il rinvenimento nella propria rete postale degli invii di altri operatori alla stregua di "un'inadempienza contrattuale dell'operatore alternativo nel trattamento degli invii a lui affidati che si sostanzia, appunto, nella perdita di detenzione dell'invio". C) Le valutazioni dell'Autorita' Nell'ambito del citato procedimento A413, Poste Italiane ha rivendicato la legittimita' della condotta denunciata dall'operatore TNT richiamando il principio secondo cui il proprietario dell'invio e' il mittente, cosi' come sancito dall'art. 20 del d.lgs. n. 261/99 (8) e richiamato nell'art. 17 delle CGS che, nel disciplinare la gestione degli invii postali privi di affrancatura, prevede la restituzione al mittente "previo il pagamento di un corrispettivo". Nel corso dell'istruttoria condotta dall'Agcm, Poste Italiane ha in ogni caso presentato una proposta di impegni, rigettati dall'Agcm con delibera del 10 novembre 2010, volti a modificare, d'intesa con l'allora Regolatore del settore postale (il MISE), la procedura di gestione degli invii non affrancati rinvenuti nella propria rete. Nella proposta di impegni di Poste Italiane veniva data la possibilita' all'operatore postale responsabile dell'invio di ritirare tale invio presso le strutture territoriali di Poste Italiane entro cinque giorni lavorativi; se l'operatore, entro quest'ultimo termine, non avesse comunicato la propria intenzione di ritirare l'invio, oppure decorsi inutilmente cinque giorni dalla data concordata per il ritiro, Poste Italiane avrebbe provveduto a comunicare al mittente il rinvenimento dell'invio. Nessun corrispettivo sarebbe stato chiesto all'operatore concorrente, infine, nel caso di ritiro presso le strutture territoriali di Poste Italiane. Il procedimento istruttorio A413 si e' concluso con l'irrogazione di una sanzione a carico dell'operatore Poste Italiane. Con riferimento al tema che qui interessa, l'Autorita' antitrust ha affermato che la formulazione dell'art. 17 delle Condizioni generali di servizio (in relazione alla quale, giova ribadirlo, il testo trasmesso a questa Autorita' non prevede modifiche) "aveva come presupposto sostanziale la presenza di un solo fornitore di servizi postali, venendo a regolare il rapporto tra Poste Italiane e gli stessi destinatari del servizio universale definendo, in questo specifico contesto, le modalita' di restituzione degli invii. Per contro il fenomeno che qui viene in rilievo e' di tutt'altra natura, attenendo al rapporto tra Poste Italiane e gli operatori postali concorrenti; con la sua condotta Poste Italiane ha interferito nel rapporto contrattuale in essere tra il mittente e l'operatore postale scelto per la prestazione di servizi postali liberalizzati che non rientrano nel servizio universale". Inoltre, l'Agcm ha sottolineato come la stessa Poste Italiane aveva rilevato che il rinvenimento degli invii di corrispondenza di altri operatori fosse un "fenomeno non previsto dal legislatore" (9) , non ricompreso quindi nella sfera di applicazione dell' art. 20 del d.lgs. n. 261/99 e di conseguenza, dell'art. 17 delle Condizioni generali di servizio. Il provvedimento dell'Agcm e' stato impugnato dinanzi al Tar Lazio da Poste Italiane. Il giudice amministrativo, con la sentenza n. 5769 del 25 giugno 2012 ha accolto il ricorso annullando il provvedimento de quo. Nella motivazione della sentenza si legge, in relazione allo specifico addebito relativo alla condotta attinente al rinvenimento degli invii degli altri operatori nella propria rete postale, che Poste Italiane ha agito applicando la normativa vigente, la quale, si sottolinea, "potrebbe bensi' risentire del preesistente sistema monopolistico ma non era per questo implicitamente abrogata". L'argomento e' ripreso, inoltre, laddove si evidenzia che "e' sostenibile che quest'ultimo (il riferimento e' all'ordinamento, ndr) sia sul punto inadeguato, ma non spettava evidentemente all'Autorita' svolgere una funzione di integrazione, tanto meno attraverso l'irrogazione di sanzioni". Dalle posizioni sopra evidenziate e dalle considerazioni innanzi svolte, si ricava che l'art. 17 delle Condizioni generali di servizio trova sicura applicazione in un contesto in cui il mittente interagisca solo ed esclusivamente con il fornitore del servizio universale, vale a dire Poste Italiane. Nell'attuale scenario, in cui l'utente puo' affidare i propri invii ad un operatore diverso da Poste Italiane, la disciplina contenuta nell'art. 17 non sembra fornire una soluzione soddisfacente all'ipotesi di rinvenimento degli invii degli altri operatori nella rete di Poste Italiane. La mancanza di una specifica regolamentazione sul punto rende opportuno un intervento dell'Autorita' volto a disciplinare una fattispecie nata nel solco del progressivo processo di liberalizzazione del mercato postale. Lo stesso d.lgs. n. 261/99 all'art. 2, comma 4, lettera d), menziona tra le funzioni attribuite a questa Autorita', in qualita' di Regolatore indipendente del settore postale, "l'adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali" (enfasi aggiunta). La possibilita' di un intervento di natura regolamentare sul tema degli invii di altri operatori rinvenuti nella rete di Poste Italiane e' stata, d'altronde, ipotizzata prima da Poste Italiane che, con nota del 13 settembre 2012, trasmetteva a questa Autorita' la sopra menzionata sentenza del Tar Lazio, informando che la Societa' avrebbe continuato ad applicare la condotta sanzionata dall'annullato provvedimento dell'Antitrust, consistente nella restituzione al mittente degli invii di altro operatore rinvenuti nella propria rete postale ex art. 17 delle CGS, "salvo diverso provvedimento che codesta spettabile Autorita' riterra' di adottare". L'importanza di un intervento regolamentare e' stata poi rilevata dal Ministero dello sviluppo economico all'indomani dell'approvazione del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, con cui venivano trasferite le competenze esercitate dal MISE all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. In particolare, nella comunicazione del MISE si e' dato anche notizia della predisposizione di uno schema di decreto volto ad integrare le Condizioni generali di servizio proprio in relazione alla disciplina del rinvenimento degli invii affidati ad altri operatori nella rete di Poste Italiane, nel quale si prevedeva che Poste Italiane, "senza l'applicazione di alcuna tariffa, fosse tenuta a dare notizia, mediante posta raccomandata, all'operatore responsabile contrattualmente della consegna degli invii rinvenuti nella rete postale, del rinvenimento degli invii stessi e della possibilita' di ritirarli presso i Centri di meccanizzazione postale". Gia' dalla ricostruzione del Ministero, dunque, e' emersa la necessita' di regolamentare la restituzione degli invii, tenendo conto del rapporto contrattuale che intercorre tra il mittente e l'operatore alternativo, quest'ultimo qualificabile come detentore dell'invio sul quale puo' esercitare un autonomo potere di gestione. La norma dell'art. 20 del d.lgs n. 261/99, nell'affermare la proprieta' del mittente sull'invio non enuncia un principio che puo' regolare qualsiasi vicenda relativa all'invio postale. La norma mira, in realta', a determinare il momento nel quale avviene il passaggio di proprieta' dell'invio e, conseguentemente, ad individuare, nell'ambito del rapporto contrattuale, il soggetto che legittimamente puo' far valere le proprie ragioni nei confronti dell'operatore che espleta il servizio. Ma non e' regola che puo' essere invocata come principio assoluto capace di oscurare le vicende contrattuali che possono avere ad oggetto l'invio stesso; non e' regola, soprattutto, che puo' essere fatta valere da Poste Italiane che e' soggetto estraneo al rapporto contrattuale. Nella prospettiva di Poste Italiane, infatti, e' assolutamente irrilevante la circostanza che il mittente (proprietario dell'invio), nell'ambito di un rapporto contrattuale per avvalersi di un determinato servizio postale, abbia affidato la detenzione dell'invio ad un operatore diverso attribuendo a quest'ultimo un pieno potere di gestione sull'invio stesso. Se, nel corso del rapporto si verifica un evento imprevisto, come appunto il rinvenimento in altra rete, questo non puo' determinare l'assoluta irrilevanza del rapporto contrattuale instaurato tra mittente ed operatore. Non compete, poi, a Poste Italiane, soggetto estraneo al rapporto contrattuale tra mittente ed operatore, il potere di dichiarare l'inadempienza dell'operatore alternativo nel trattamento degli invii a lui affidati; ne' tantomeno Poste Italiane puo' decidere che la restituzione dell'invio sia la misura piu' efficace per tutelare il mittente: quest'ultimo, di norma, avra' interesse a pretendere dall'operatore prescelto l'adempimento della prestazione convenuta (consegna dell'invio al destinatario), fatta salva l'eventuale responsabilita' per il ritardo. Si osserva, infine, che Poste Italiane, per avvalorare la propria tesi, richiama il principio dell'obbligo di restituzione della cosa mobile al proprietario, di cui all'art. 927 del codice civile. Non sembra essere questo un richiamo pertinente e idoneo a risolvere il problema. Innanzitutto, perche' si dimentica che l'art. 931 del codice civile, ai fini dell'obbligo di restituzione, equipara il possessore e il detentore (nel caso di specie l'operatore postale alternativo). In secondo luogo, accogliendo l'impostazione proposta e riconducendo la fattispecie all'art. 927, si dovrebbe poi, coerentemente, seguire la procedura prevista dal codice civile (consegna della cosa mobile, senza ritardo, al sindaco del luogo in cui e' stata ritrovata dando indicazione delle circostanze del ritrovamento) che non sembra adeguata alle caratteristiche del servizio postale e non sembra garantire in modo efficace il mittente. Tanto premesso, l'Autorita' ritiene di intervenire prevedendo l'obbligo, per Poste Italiane, di restituire all'operatore gli invii ad esso affidati e rinvenuti nella rete di Poste Italiane, lasciando alla libera contrattazione tra le parti la definizione delle condizioni e dei termini di tale restituzione, nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza tra le condizioni applicate da Poste Italiane per la restituzione degli invii ai propri mittenti e quelle per la restituzione degli invii all'operatore concorrente. E' fatta salva, in ogni caso, la possibilita' per le parti di chiedere l'intervento dell'Autorita' laddove non riescano ad addivenire autonomamente ad un accordo. Tale impostazione risponde ai principi di derivazione comunitaria, in base ai quali l'attivita' di regolazione dei settori liberalizzati, volta all'introduzione di misure di garanzia e tutela degli interessi pubblici sottesi, dovrebbe intendersi come non alternativa alle dinamiche intrinseche al mercato. L'Autorita' ritiene opportuno prevedere il menzionato intervento regolamentare nell'ambito delle CGS introducendo, a tal fine, un articolo ad hoc dopo l'art. 17. Tale inserimento, rubricato in un nuovo art. 18 "Restituzione degli invii affidati ad altro operatore e rinvenuti nella rete postale di Poste Italiane", determinera' uno slittamento dell'attuale numerazione degli articoli dal 18 al 29 (10) . 3.13. Articolo 18 "Invii postali con affrancatura insufficiente" (art. 19 nella versione approvata e allegata alla presente delibera) A) La proposta di modifica Il testo delle Condizioni generali di servizio, trasmesso da Poste Italiane a questa Autorita' per l'approvazione in base a quanto disposto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 261/99, non prevede alcuna modifica in relazione all'articolo in argomento. B) Le posizioni delle parti Relativamente agli invii affrancati in maniera insufficiente, un'associazione dei consumatori ha chiesto di specificare che la restituzione degli stessi al mittente previo pagamento dell'integrazione dell'affrancatura sia effettuata " secondo le modalita' e gli importi resi noti all'utenza". C) Le valutazioni dell'Autorita' L'Autorita' tiene conto dei rilievi formulati dall'associazione dei consumatori nell'art. 2, comma 1, della presente delibera. 3.14. Articolo 19 "Esecuzione del recapito" (art. 20 nella versione approvata e allegata alla presente delibera) A) La proposta di modifica Il testo delle Condizioni generali di servizio, trasmesso da Poste Italiane a questa Autorita' per l'approvazione in base a quanto disposto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 261/99, non prevede alcuna modifica in relazione all'articolo in argomento. B) La posizione delle parti Un'associazione di consumatori ha chiesto che, al secondo comma dell'articolo in argomento, laddove si dice che "gli invii postali sono recapitati secondo le modalita' di cui ai successivi articoli del presente paragrafo", venga inserito un espresso riferimento ai tempi previsti dagli standard di qualita'. C) Le valutazioni dell'Autorita' L'Autorita' ritiene di accogliere i rilievi formulati dall'associazione dei consumatori disponendo di inserire nell'articolo in argomento un riferimento ai termini previsti dagli standard di qualita' applicabili ai servizi inclusi nel servizio universale postale. Tali indicazioni sono presenti nella Carta di Qualita' disponibile sul sito di Poste Italiane e presso gli uffici postali. 3.15. Articolo 20 "Invii semplici e invii a firma" (art. 21 nella versione approvata e allegata alla presente delibera A) La proposta di modifica Poste Italiane ha proposto la soppressione, relativamente agli "invii a firma", del riferimento ai pacchi editoriali; tale soppressione sarebbe giustificata dal decreto 30 marzo 2010 del MISE, recante "Tariffe postali agevolate per l'editoria", che ha sospeso, a decorrere dal primo aprile 2010, le tariffe agevolate per i prodotti editoriali. Il decreto del MISE del 21 ottobre 2010, recante "Tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali (...)" ha determinato le tariffe (non agevolate) per le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi. Poste Italiane ha ritenuto pertanto che "il prodotto pacco editoriale non si configura come un'autonoma categoria, distinta dal prodotto pacco ordinario". All'ultimo comma dell'articolo in argomento e' stato poi proposto l'inserimento di una previsione in ordine al possibile smarrimento dell'avviso di ricevimento, statuendo che, in tale caso, "il mittente ha diritto a ricevere a titolo gratuito, un duplicato. Tale documento puo' essere rilasciato in formato cartaceo o elettronico nel rispetto della normativa vigente". B) Le posizioni delle parti Poste Italiane, nell'ambito di una richiesta di informazioni inoltrata dall'Autorita', ha chiarito, inoltre, le modalita' poste a disposizione dell'utenza per chiedere, in caso di smarrimento, un duplicato dell'avviso di ricevimento. C) Le valutazioni dell'Autorita' L'Autorita' ritiene di poter confermare la modifica proposta in ordine al riferimento alla categoria dei "pacchi editoriali", assimilabile, per effetto delle disposizioni sopra richiamate, alla categoria generale "pacchi ordinari". Si reputa, infine, opportuno, nell'ottica di maggiore trasparenza per l'utenza, inserire nell'ambito dell'articolo in argomento il dettaglio delle modalita' previste per chiedere un duplicato dell'avviso di ricevimento smarrito nonche' la specificazione che il formato elettronico di tale duplicato si configura come una possibilita' posta a disposizione dell'utente accanto a quelle tradizionali. 3.16. Articolo 21 "Cassette domiciliari" (art. 22 nella versione approvata e allegata alla presente delibera A) La proposta di modifica Poste Italiane, con riferimento all'articolo in argomento, ha proposto, relativamente all'avviso da rilasciare all'utente nei casi di cassette domiciliari non conformi, di sostituire la specificazione "di giacenza" con il riferimento alle "modalita' di cui all'art. 24", (vale a dire nell'ambito dell'articolo che disciplina il caso del ritiro dell'invio negli uffici postali, ndr). B) Le posizioni delle parti Nell'ambito dell'attivita' preistruttoria, Poste Italiane ha fornito alcuni dettagli relativamente alla normativa tecnica internazionale applicabile alla produzione delle cassette domiciliari: la disposizione EN13724 stabilisce che tali cassette debbono essere in grado di contenere, oltre alla corrispondenza ordinaria, anche le riviste di dimensioni maggiori. Le cassette domiciliari, inoltre, devono essere antieffrazione e prodotte in modo tale da salvaguardare la privacy e la sicurezza delle persone. Il fornitore del servizio universale ha specificato che i responsabili territoriali eseguono la verifica dell'idoneita' delle stesse solo nei casi in cui - riscontrandosi problemi nell'attivita' di recapito - si rendano necessari chiarimenti sulla conformita' o adeguatezza della cassetta domiciliare del cliente. Nel caso in cui il cliente non volesse adeguare la propria cassetta domiciliare ha comunque facolta' di ritirare gli invii presso gli uffici previsti. TNT ha sottolineato l'opportunita' di applicare la normativa tecnica prevista dallo standard internazionale sopra descritto. L'operatore ha inoltre segnalato che molte cassette domiciliari non hanno lo spazio per l'inserimento della corrispondenza senza l'utilizzo di apposite chiavi spesso in possesso dei portieri degli stabili. C) Le valutazioni dell'Autorita' L'Autorita' ritiene di accogliere la soppressione del riferimento alla "giacenza" e il riferimento all'art. 24 (art. 25 nella versione approvata e allegata alla presente delibera) per indicare la disciplina del ritiro degli invii nel caso di cassette domiciliari non conformi. Al fine di assicurare coerenza all'impianto complessivo delle Condizioni generali di servizio, si rende inoltre necessario aggiungere, laddove si prevede che la consegna di invii non immessi nella cassetta per problemi di inidoneita' della stessa avvenga presso gli uffici di distribuzione, anche il riferimento agli "uffici postali". L'Autorita' ritiene che l'intervento chiesto da TNT sia estraneo alle finalita' del procedimento istruttorio sulle condizioni generali di servizio delle prestazioni rientranti nel servizio universale, in quanto volto a disciplinare i casi in cui l'utente privato non abbia voluto adeguare le proprie cassette domiciliari agli standard tecnici internazionali. Tale previsione potrebbe essere piu' opportunamente collocata nell'ambito delle condizioni contrattuali proposte al cliente dall'operatore alternativo. 3.17. Articolo 24 "Distribuzione nell'ufficio postale" (art. 25 nella versione approvata e allegata alla presente delibera A) La proposta di modifica Poste Italiane ha proposto di modificare la rubrica e il testo dell'art. 24 laddove si prevede che gli invii postali che non e' possibile recapitare all'indirizzo indicato possono essere ritirati "presso l'ufficio postale" di distribuzione. In particolare, si propone di rimuovere la dicitura "postale" e di prevedere che il ritiro degli invii non recapitati possa avvenire anche in "altro centro". Al secondo comma dell'art. 24, la Societa' ha proposto di inserire una previsione in base alla quale, nei casi di mancato recapito degli invii postali, "il destinatario riceve una sola volta l'avviso che indica l'ufficio di distribuzione presso il quale resta in giacenza tutta la corrispondenza che non e' possibile recapitare a domicilio". B) Le posizione delle parti L'operatore TNT ha ritenuto che la proposta di Poste di inserire la possibilita' che il ritiro avvenga anche "in altro centro" di distribuzione possa essere accettata laddove rispondente all'esigenza di ottimizzare la rete di uffici postali riducendo i costi del servizio universale a carico della collettivita'. Le associazioni di consumatori intervenute al procedimento hanno chiesto che, al secondo comma dell'art. 24, siano indicati gli orari di apertura degli uffici di distribuzione presso i quali resta in giacenza tutta la corrispondenza che non e' possibile recapitare a domicilio. Tali orari dovrebbero essere comunicati al destinatario nell'avviso che indica l'ufficio di distribuzione per il ritiro della corrispondenza. Nel corso dell'istruttoria, Poste Italiane ha comunicato all'Autorita' di aver avviato a partire dal 2009, sulla base del c.d. "Progetto inesitate", un piano di graduale migrazione della gestione degli invii inesitati da alcuni uffici postali ai centri di distribuzione, vale a dire alle articolazioni nelle quali si struttura l'organizzazione del servizio di recapito, che si distinguono dalla rete degli uffici postali. La Societa' ha anche chiarito che il Progetto e' stato pensato al fine di "rendere maggiormente efficiente il servizio" e gli esiti di tale avanzamento sono stati regolarmente trasmessi al MISE. Il progetto si e' chiuso nel 2011 ed ha riguardato 360 uffici postali, per cui oggi il ritiro delle inesitate continua ad essere espletato nella maggioranza degli uffici postali nel territorio nazionale e, solo in alcuni casi, presso i centri di distribuzione. C) Le valutazioni dell'Autorita' Con riferimento alla rimozione dell'indicazione "uffici postali" ed il contestuale inserimento della locuzione "altro centro", l'Autorita' accoglie parzialmente la proposta di Poste ritenendo che, sia nella rubrica, sia nel testo dell'art. 24 (art. 25 nella versione approvata e allegata alla presente delibera) debba essere mantenuto l'espresso richiamo agli "uffici postali" accanto al nuovo punto di consegna indicato come "altro centro"; tale richiamo appare infatti coerente con la circostanza evidenziata da Poste Italiane che il ritiro delle inesitate continua ad essere espletato nella maggioranza degli uffici postali nel territorio nazionale e, solo in alcuni casi, presso i centri di distribuzione. Con riferimento alla richiesta dell'associazione dei consumatori, si rappresenta che, per quanto di conoscenza dell'Autorita', l'avviso che indica l'ufficio di distribuzione per il ritiro della corrispondenza in giacenza gia' reca, ad oggi, gli orari di apertura degli uffici medesimi. 3.18. Articolo 25 "Termini di giacenza" (art. 26 nella versione approvata e allegata alla presente delibera) A) La proposta di modifica Poste Italiane ha proposto di eliminare il riferimento all'"ufficio postale" relativamente al luogo di giacenza degli invii non recapitati e di inserire, in relazione all'articolo in argomento, un riferimento espresso ai termini di giacenza previsti per gli atti giudiziari, rimandando per la loro definizione alle disposizioni vigenti in materia "poiche' i termini di giacenza variano in relazione alla specifica tipologia di atto normativamente previsto". La Societa' ha prospettato, inoltre, l'eliminazione di un riferimento esplicito ai termini di giacenza relativi ai pacchi internazionali, per i quali si rimanda tout court a quanto previsto dalle norme UPU. B) Le posizioni delle parti Poste Italiane, nell'ambito delle informazioni fornite all'Autorita', ha inoltre prospettato l'inserimento di una specificazione in ordine al giorno a partire dal quale vanno calcolati i termini di giacenza, statuendo che gli stessi si calcolano "a decorrere dal giorno indicato sull'avviso di giacenza". Nel corso dell'audizione della societa' del 23 maggio 2013, l'Autorita' ha chiesto a Poste Italiane di estendere i termini della giacenza gratuita degli invii di corrispondenza inesitati, attualmente relativi solo ai primi cinque giorni di giacenza, fino al decimo giorno, in ragione delle doglianze espresse dall'utenza a valle dell'applicazione del c.d "Progetto inesitate". Poste Italiane, ha riscontrato positivamente la suddetta richiesta dichiarandosi disponibile ad estendere i termini della giacenza gratuita degli invii di corrispondenza inesitati dagli attuali 5 giorni fino a 10 giorni. In considerazione dei tempi necessari per l'implementazione di tale misura, Poste Italiane ha dichiarato che sara' possibile procedere alla modifica del suddetto termine entro la fine del corrente anno. C) Le valutazioni dell'Autorita' L'Autorita' reputa opportuno mantenere nell'art. 25 (art. 26 nella versione approvata e allegata alla presente delibera) il riferimento all'"ufficio postale" per i motivi gia' esposti nell'ambito delle valutazioni operate in relazione all'art. 24 (art. 25 nella versione approvata e allegata alla presente delibera). L'Autorita' ritiene inoltre di accogliere la modifica proposta in relazione agli atti giudiziari, stante la necessita' di operare un richiamo ad una disciplina che, in ragione della peculiarita' dei fini perseguiti dai singoli invii connessi con le notificazioni di atti giudiziari, articola con maggiore dettaglio i differenti termini di giacenza. Si reputa, inoltre, di poter accogliere la soppressione del riferimento puntuale ai termini di giacenza dei pacchi provenienti dall'estero, statuendo che il dettaglio di tali informazioni sia reso disponibile agli utenti presso tutti gli uffici postali e sul sito web di Poste Italiane. L'Autorita', infine, prende atto dell'impegno di Poste Italiane di estendere i termini della giacenza gratuita degli invii di corrispondenza inesitati dagli attuali 5 giorni fino a 10 giorni entro la fine del corrente anno. 3.19. Articolo 31 "Diritti del mittente" A) La proposta di modifica Il testo delle Condizioni generali di servizio, trasmesso da Poste Italiane a questa Autorita' per l'approvazione in base a quanto disposto dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 261/99, non ha previsto alcuna modifica in relazione all'articolo in argomento B) Le posizioni delle parti Un'associazione dei consumatori ha chiesto di introdurre, relativamente alla possibilita' riconosciuta al mittente, prima dell'invio, di chiedere la restituzione dello stesso o la modifica del destinatario, la specificazione in ordine all'importo del prezzo aggiuntivo. Poste Italiane, nell'ambito delle informazioni fornite durante l'attivita' preistruttoria, ha specificato che per la restituzione dell'invio o la modifica del destinatario "il mittente e' tenuto a corrispondere 0,77 euro". C) Le valutazioni dell'Autorita' L'Autorita' ritiene di accogliere i rilievi presentati dall'associazione dei consumatori nell'art. 2, comma 1, del presente provvedimento. 3.20. Articolo 32 "Reclami, rimborsi e indennizzi" A) La proposta di modifica Poste Italiane ha proposto l'inserimento all'ultimo comma dell'articolo in argomento, che si riferisce ai reclami presentati dagli utenti dinanzi al fornitore del servizio universale, della seguente previsione: "ai sensi degli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 22 luglio 1999, 261, per disservizi connessi alla fornitura del servizio postale universale, Poste Italiane risponde nei limiti di quanto previsto dalla Carta della Qualita' prevista dall'art. 12 dello stesso decreto legislativo". B) Le posizioni delle parti L'operatore TNT ha sottolineato l'opportunita', stante il richiamo alla Carta di Qualita' nell'articolato, di un controllo preventivo sulla stessa da parte dell'Autorita' di regolamentazione. Un'associazione dei consumatori ha chiesto che sia prevista espressamente la possibilita' per l'utente di presentare un reclamo anche avvalendosi delle associazioni dei consumatori. Un'altra associazione di consumatori ha chiesto di prevedere nell'ambito dell'articolo in argomento che "per i disservizi connessi alla fornitura del servizio postale universale, Poste Italiane risponde ai sensi del codice civile" e di rimuovere dal testo, invece, il riferimento all'art. 19 del d.lgs. n. 261/99. C) Le valutazioni dell'Autorita' L'Autorita' ritiene di accogliere il rilievo dell'associazione dei consumatori, introducendo la possibilita' per le associazioni dei consumatori di presentare reclamo laddove delegate espressamente dall'utente interessato dal disservizio. Si ritiene, invece, opportuno espungere dall'articolo in argomento il richiamo all'art. 19 del d.lgs n. 261/99, posto che tale disposizione enuncia un principio generale in materia di responsabilita' civile per la fornitura dei servizi postali, e, dunque, esula dal perimetro delle procedure di reclamo qui richiamate, volte esclusivamente al riconoscimento di un indennizzo da parte di Poste Italiane sulla base di quanto previsto dalla Carta di Qualita'. Quanto al rilievo espresso dall'operatore TNT, si rappresenta che le competenze dell'Autorita' relativamente alla Carta di Qualita' sono gia' esplicitate agli articoli 2, comma 4, lettera c) e 12 del d.lgs. n. 261/99. L'Autorita' ritiene, infine, di poter accogliere le modifiche proposte da Poste Italiane relativamente all'ultimo comma dell'articolo in argomento. Udita la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1 Approvazione delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale 1. Sono approvate con modifiche le Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di Poste Italiane riportate nell'allegato A alla presente delibera.
(1) Direttiva 97/67/CE del 15 dicembre del 1997 concernente "Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualita' del servizio".
(2) Direttiva 2002/39/CE del 10 giugno 2002 che modifica la Direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita'.
(3) Direttiva 2008/6/CE del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi comunitari
(4) Si rammenta che il decreto legislativo n. 58 del 31 marzo 2011, di recepimento in Italia la Terza Direttiva Postale, ha confermato in capo a Poste Italiane la concessione di affidamento diretto del servizio universale postale per 15 anni (vale a dire fino al 2026).
(5) Prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 58/2011, l'articolo 4, comma 5, del d.lgs. n. 261/99 stabiliva che "indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative e giudiziarie si intendono le procedure riguardanti l'attivita' della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica".
(6) Per tutti cfr. decreto del Ministero delle comunicazioni del 12 maggio 2006 recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero» e decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 giugno 2009, recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale e prezzi degli invii di corrispondenza raccomandata e assicurata, non attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, per l'interno e per l'estero».
(7) Articolo 927 del Codice Civile: "Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento".
(8) Articolo 20, "Proprieta' degli invii postali" del d.lgs. n.261/99: "Indipendentemente dalla natura del soggetto che espleta il servizio, la proprieta' degli invii postali e' del mittente sino al momento della consegna al destinatario".
(9) Vedi nota 201 della decisione dell'Agcm A413 - Tnt Post Italia/Poste Italiane.
(10) Si osserva, infatti, che nel testo delle CGS inviato da Poste Italiane e posto a consultazione pubblica con la delibera n. 353/12/CONS mancava, per un errore materiale, l'articolo 30. Ne deriva che gli articoli successivi al 29 non subiscono variazioni nella numerazione.
|
| Allegato A
Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di Poste Italiane
(Versione approvata con modifiche dell'Autorita' per le Garanzie nelle comunicazioni) SERVIZI INCLUSI NEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE Descrizione dei servizi Art. 1. Servizio postale universale
1. Il servizio postale universale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs n. 261 del 1999, comprende la raccolta, il trasporto, lo smistamento e il recapito degli invii postali fino a 2 kg, ivi compresi gli invii raccomandati e assicurati, e dei pacchi fino a 20 kg. 2. I servizi inclusi nel servizio universale e oggetto delle presenti condizioni di servizio sono classificati per tipologie di invii postali, come definiti dall'art. 1 lettera f) del d.lgs 261 del 1999, negli articoli 2, 3 e 4 della presente sezione. 3. Per gli invii internazionali si applicano, oltre alle presenti condizioni generali, le Convenzioni internazionali ratificate nell'ordinamento italiano, nonche' i relativi provvedimenti applicativi.
Art. 2. Invii di corrispondenza
1. Gli invii di corrispondenza comprendono le comunicazioni in forma scritta, anche generate mediante l'ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che vengono trasportati e consegnati all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari. 2. I servizi di corrispondenza comprendono: a) posta massiva: servizio per la spedizione verso qualsiasi localita' del territorio nazionale di invii di corrispondenza non raccomandata in grande quantita' (ad eccezione della corrispondenza a contenuto pubblicitario e della pubblicita' diretta per corrispondenza) secondo standard di confezionamento, peso, formato e area di destinazione. L'accesso al servizio e' oggetto di specifiche procedure di accettazione degli invii approvate dall'Autorita' di regolamentazione del settore postale; b) posta prioritaria (invii postali singoli): servizio per la spedizione degli invii di corrispondenza non massiva verso qualsiasi localita' del territorio nazionale ed estero; c) posta raccomandata: servizio per la spedizione di invii di corrispondenza verso qualsiasi localita' del territorio nazionale ed estero che fornisce al mittente la ricevuta come prova dell'avvenuta spedizione e consente di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio. Su richiesta del mittente Poste Italiane fornisce i servizi accessori di cui all'art. 5; d) posta assicurata: servizio per la spedizione di invii di corrispondenza verso qualsiasi localita' del territorio nazionale, nonche' per l'estero verso le destinazioni ammesse e con i limiti di valore assicurabili stabiliti, che consente al mittente di assicurare gli invii di posta contro lo smarrimento, il furto e il danneggiamento, previo pagamento di un corrispettivo proporzionale al valore dichiarato. Il mittente puo' chiedere di assicurare gli invii, previo pagamento di un corrispettivo maggiorato, anche contro i rischi relativi a eventi di caso fortuito e di forza maggiore. Per gli invii assicurati con valore superiore ad una determinata soglia fissata nella Carta della qualita' sono richieste particolari modalita' di confezionamento pubblicizzate da Poste Italiane e la consegna e' effettuata presso l'ufficio postale. Il servizio di posta assicurata consente di verificare al mittente e al destinatario lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio. Su richiesta del mittente Poste Italiane fornisce i servizi accessori di cui all'art. 5; e) atti giudiziari: servizio di posta raccomandata attinente alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. Tali invii sono trattati secondo le disposizioni normative citate e successive modifiche e integrazioni.
Art. 3. Prodotti editoriali
1. Sono considerati prodotti editoriali i libri, i quotidiani, i periodici e similari. 2. Il servizio e' dedicato alle imprese editrici e ai soggetti che editano pubblicazioni periodiche, stampe e libri.
Art. 4. Pacchi
1. Sono considerati pacchi gli invii postali verso qualsiasi localita' del territorio nazionale ed estero che non eccedano i 20 kg di peso. 2. Il servizio prevede, oltre ai servizi accessori di cui all'art. 5, anche la modalita' di pacco assicurato con la quale il mittente puo' assicurare il pacco contro i rischi di smarrimento, di furto e di danneggiamento previo pagamento di un corrispettivo, fino ad un massimo stabilito. 3. Per i pacchi assicurati possono essere richieste specifiche modalita' di confezionamento opportunamente pubblicizzate da Poste italiane. 4. Per il pacco ordinario nazionale, il servizio consente di verificare lo stato di lavorazione dell'invio, anche in corso di spedizione.
Art. 5. Servizi accessori
1. Per i servizi di posta raccomandata, assicurata e pacchi Poste Italiane rende disponibili almeno i seguenti servizi accessori: a) avviso di ricevimento: e' la ricevuta che, compilata dal mittente all'atto della spedizione e firmata dal destinatario all'atto della consegna, viene recapitata al mittente ai fini della conferma dell'avvenuta consegna. L'avviso di ricevimento della spedizione viene recapitato al mittente con posta prioritaria. L'avviso di ricevimento, su richiesta dell'utente, puo' essere altresi' originato o riprodotto in formato elettronico in funzione delle soluzioni tecnologiche disponibili e nel rispetto della normativa vigente. Resta salva la possibilita' per il mittente di chiedere un'attestazione dell'avvenuta consegna, corredata dalla relativa documentazione. Le modalita' messe a disposizione del cliente per inoltrare tale richiesta sono molteplici: Telefono: Contact Center numero verde 803 160 Lettera: Casella Postale 160 - 00144 Roma Internet: Web center: www.poste.it attraverso l'apposita sezione Ufficio postale: tramite richiesta cartacea. b) contrassegno: la consegna degli invii e' subordinata alla riscossione dal destinatario, all'atto della consegna, di un corrispettivo indicato dal mittente nel bollettino di spedizione, entro i limiti prestabiliti. 2. La consegna avviene dopo che il destinatario ha pagato per intero l'importo dovuto e firmato per ricevuta. Per gli invii di corrispondenza con importo da corrispondere superiore ad una determinata soglia la consegna e' effettuata presso l'ufficio postale. 3. Poste Italiane corrisponde al mittente l'importo riscosso con le modalita' a sua scelta fra quelle messe a disposizione.
Condizioni economiche Art. 6. Tariffe e prezzi
1. Poste Italiane applica per i servizi compresi nel servizio universale le tariffe ed i prezzi fissati dall'Autorita' di regolamentazione del settore postale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. 2. Poste Italiane informa gli utenti delle tariffe e dei prezzi di ciascun servizio offerto rendendo disponibili tali informazioni presso tutti gli uffici postali e sul sito web di Poste Italiane.
Art. 7. Prezzi speciali
Poste Italiane puo' applicare a clienti o gruppi di clienti prezzi speciali di cui all'art. 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del suddetto decreto.
Qualita' del servizio Art. 8. Obiettivi di qualita'
1. L'Autorita' di regolamentazione stabilisce gli obiettivi di qualita' del servizio postale universale. Tali standard sono recepiti nella Carta della qualita' e resi disponibili presso tutti gli uffici postali. 2. Nell'ambito dei prezzi speciali di cui all'art. 7 si possono prevedere, in presenza di determinate condizioni alle quali corrispondono prezzi proporzionali, standard di qualita' differenti.
ACCESSO AI SERVIZI Condizioni di accesso Art. 9. Pagamento del servizio
Gli invii postali vengono accettati da Poste italiane previo pagamento delle tariffe e dei prezzi in vigore, nelle forme precisate all'art. 16, salve eventuali diverse condizioni stabilite nell'ambito dei prezzi speciali di cui all'art. 7.
Art. 10. Indirizzo e confezionamento
1. Ai fini dell'accettazione degli invii postali presso i punti di accesso alla rete postale e' necessario che il mittente indichi in modo chiaro e completo l'indirizzo del destinatario, e precisamente: nome e cognome, via, piazza o altro; numero civico (scala ove necessario per l'individuazione del punto di recapito); localita' e codice di avviamento postale esatto. 2. Nel caso di invii destinati a caselle postali, il mittente deve indicare le generalita' del destinatario, il numero di casella postale e la denominazione dell'ufficio presso il quale la casella e' allocata, con il relativo codice di avviamento postale e la citta' di destinazione. 3. Qualora l'indirizzo non sia completo ed esatto, Poste italiane non garantisce la corretta esecuzione del recapito. In tal caso, si applica quanto previsto dall'art. 23. 4. Il mittente confeziona gli invii postali con modalita' idonee in rapporto al peso e al contenuto e comunque in modo da evitare qualunque rischio di danni a persone o cose. Le modalita' di confezionamento degli invii postali sono opportunamente pubblicizzate da Poste italiane. 5. Per alcuni servizi e' previsto l'utilizzo di specifici moduli di accettazione, disponibili presso gli Uffici postali e sul sito web di Poste Italiane.
Art. 11. Invii non ammessi
1. Non sono ammessi gli invii riconoscibili come potenzialmente dannosi o la cui spedizione, comunque, risulti in contrasto con le disposizioni in vigore. Non e' ammessa la spedizione di armi o di parti di esse. 2. Ove rinvenuti dopo l'immissione nella rete postale, gli invii non ammessi sono consegnati agli Organi di polizia. 3. Il mittente risponde di tutti i danni, diretti o indiretti, causati dalla spedizione di oggetti non ammessi.
Art. 12. Obbligo di assicurazione
Ai fini della spedizione di denaro contante, e altri valori, il mittente e' tenuto ad utilizzare gli invii assicurati dichiarando il relativo valore e nel rispetto, ove previsto, delle norme di sicurezza vigenti in materia.
Modalita' di accesso Art. 13. Cassette d'impostazione
Poste Italiane, salvo quanto previsto negli articoli seguenti, rende disponibili le cassette di impostazione recanti il relativo logo esclusivo e l'indicazione degli orari di ritiro, destinate alla raccolta della posta prioritaria di cui all'art. 2, lettera b), affrancata con francobollo o con altre modalita' definite da specifici accordi.
Art. 14. Uffici postali
1. Gli uffici postali accettano gli invii raccomandati e assicurati, gli atti giudiziari i pacchi, gli invii postali singoli a richiesta del mittente e gli invii postali singoli non introducibili a causa delle dimensioni nelle cassette d'impostazione di cui al precedente articolo o affrancati con modalita' diverse dal francobollo. 2. Gli uffici postali espongono l'orario di apertura al pubblico e l'orario limite di accettazione per la spedizione degli invii in giornata. 3. Ogni eventuale variazione di orario di apertura e chiusura al pubblico e ogni eventuale soppressione degli uffici postali, assunta in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente, devono essere comunicate agli utenti almeno 30 giorni prima (salvo diverse specifiche disposizioni dell'Autorita'), mediante avviso, affisso all'ufficio postale interessato, recante l'indicazione delle variazioni previste, nonche' degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli uffici postali limitrofi. 4. Presso gli uffici postali e' disponibile la Carta della qualita', nonche' ogni informazione su servizi e sulle condizioni economiche applicate.
Art. 15. Altre modalita' di accesso
1. Per gli invii di corrispondenza massiva di cui all'art. 2, lettera a) e per gli altri invii in grande quantita', nonche' per i prodotti editoriali di cui all'art. 3, Poste Italiane rende accessibili al pubblico idonei punti di accettazione. 2. Per gli altri invii postali, specifici accordi contrattuali con la clientela possono prevedere diverse modalita' di accesso, ivi comprese quelle telematiche se richieste dall'utenza.
Modalita' di pagamento Art. 16. Affrancatura
1. La modalita' ordinaria di pagamento del corrispettivo e' l'affrancatura. L'affrancatura consiste nell'apposizione di francobolli oppure della impronta di macchine affrancatrici o di altri strumenti meccanici o elettronici presso i punti di accettazione di Poste Italiane. 2. Poste italiane e i terzi autorizzati provvedono alla vendita dei francobolli. 3. L'affrancatura puo' essere effettuata anche con le seguenti modalita' alternative: a) con strumentazione a cura del cliente: mediante impronta valore impressa da macchine affrancatrici o da altri strumenti meccanici o elettronici a cura del cliente; b) conto di credito: mediante impronta valore impressa da macchine affrancatrici o da altri strumenti meccanici o elettronici presso Poste Italiane per gli invii postali in partenza, con contabilizzazione in arrivo per i conti di credito speciali; c) abbonamento postale: mediante apposizione di codice identificativo dello specifico rapporto contrattuale; d) senza materiale affrancatura: mediante apposizione di codice identificativo dello specifico rapporto contrattuale. 4. Il pagamento delle modalita' alternative di affrancatura puo' avvenire mediante procedura di addebito preautorizzato su conto corrente postale intestato al cliente, oppure mediante versamento su appositi conti correnti postali. 5. Poste italiane si riserva di verificare la conformita' della spedizione alle caratteristiche del prodotto offerto. 6. Le condizioni e le clausole contrattuali relative alle modalita' di affrancatura sono opportunamente pubblicizzate da Poste Italiane.
Art. 17. Invii postali privi di affrancatura
1. Gli invii postali non affrancati con una delle modalita' di cui al precedente art. 16 non sono recapitati e sono restituiti al mittente, previo pagamento dell'importo dovuto. 2. Se il mittente non e' individuato con certezza o rifiuta il pagamento, gli invii sono distrutti. 3. Gli invii postali provenienti dall'estero senza affrancatura sono recapitati al destinatario previo pagamento dell'affrancatura. In caso di rifiuto, vengono restituiti in conformita' agli accordi ed alle convenzioni internazionali. Gli invii postali diretti all'estero senza affrancatura sono restituiti al mittente, se individuabile, altrimenti vengono distrutti.
Art. 18. Restituzione degli invii affidati ad altro operatore e rinvenuti nella rete postale di Poste Italiane 1. Gli invii affidati ad altro operatore e rinvenuti nella rete postale di Poste Italiane sono restituiti all'operatore, secondo condizioni, termini e modalita' stabilite in accordo tra le parti, nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza tra le condizioni applicate da Poste Italiane per la restituzione degli invii ai propri mittenti e quelle per la restituzione degli invii all'operatore concorrente. 2. Ove le parti non riescano a concludere un accordo possono richiedere l'intervento dell'Autorita'.
Art. 19. Invii postali con affrancatura insufficiente
1. Gli invii postali con affrancatura insufficiente sono restituiti al mittente, previo pagamento dell'integrazione dell'affrancatura. 2. Se il mittente non e' individuato con certezza, o rifiuta l'integrazione, gli invii sono distrutti. 3. Se tale irregolarita' e' rilevata in fase di recapito Poste Italiane, prima della restituzione al mittente dell'invio con affrancatura insufficiente, chiede al destinatario se intende ricevere l'invio previo pagamento dell'integrazione di prezzo. 4. Gli invii postali provenienti dall'estero con affrancatura insufficiente sono recapitati al destinatario previa integrazione dell'affrancatura. In caso di rifiuto, vengono restituiti in conformita' agli accordi ed alle convenzioni internazionali. Gli invii postali diretti all'estero con affrancatura insufficiente sono restituiti al mittente, se individuabile, altrimenti vengono distrutti.
RECAPITO Modalita' di recapito Art. 20. Esecuzione del recapito
1. Gli invii postali sono recapitati alla persona fisica o giuridica destinataria o altra persona abilitata nel luogo corrispondente all'indirizzo indicato salvo diverse condizioni contrattuali. 2. Gli invii postali sono recapitati secondo le modalita' di cui ai successivi articoli del presente paragrafo e nel rispetto degli standard previsti dalla Carta di Qualita'.
Art. 21. Invii semplici e invii a firma
1. Ai fini delle attivita' di recapito, gli invii postali si distinguono in: - invii semplici: invii di posta prioritaria, massiva, di prodotti editoriali. Il recapito e' effettuato mediante immissione in cassette domiciliari di cui al successivo articolo oppure mediante consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli artt. 27, 28, 29, e 30. - invii a firma: invii raccomandati, assicurati, atti giudiziari e pacchi. Il recapito e' effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli artt. 27, 28, 29, e 30, previa firma per ricevuta. In caso di impedimento alla firma da parte del destinatario, l'attestazione dell'avvenuta consegna e' fornita dall'addetto al recapito in qualita' di incaricato di pubblico servizio. 2. Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione e' rifiutata, la prova della consegna e' fornita dall'addetto al recapito, quale incaricato di pubblico servizio. Analogamente, la prova della consegna e' fornita dall'addetto al recapito nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario, per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa. 3. In caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento, il mittente ha diritto a ricevere, a titolo gratuito, un duplicato. Tale documento puo' essere rilasciato in formato cartaceo o, su richiesta dell'utente, elettronico nel rispetto della normativa vigente. Le modalita' messe a disposizione del cliente per inoltrare tale richiesta sono molteplici: Telefono: Contact Center numero verde 803 160 Lettera: Casella Postale 160 - 00144 Roma Internet: Web center: www.poste.it attraverso l'apposita sezione Ufficio postale: tramite richiesta cartacea.
Art. 22. Cassette domiciliari
1. Il recapito degli invii semplici e' effettuato in apposite cassette accessibili al portalettere installate dal destinatario a proprie spese. La forma e le dimensioni della cassetta e l'apertura devono risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficolta'. 2. I titolari di cassette non conformi alle caratteristiche e dimensioni provvedono ai necessari adattamenti. In mancanza, il ritiro dell'invio avverra' presso l'ufficio postale o di distribuzione previo avviso, con le modalita' di cui all'art. 25. 3. Le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome di chi ne fa uso. In mancanza l'invio e' restituito al mittente, ove individuabile ai sensi del successivo articolo. 4. Le cassette devono essere collocate al limite della proprieta', sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione. 5. Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da piu' edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.
Mancato recapito all'indirizzo del destinatario Art. 23. Indirizzo inesistente, inesatto o insufficiente
1. Gli invii postali che recano un indirizzo inesistente e di cui non e' possibile la restituzione al mittente, vengono distrutti o altrimenti destinati a fini di beneficenza. 2. Gli invii con indirizzo inesatto o insufficiente vengono recapitati quando risulti possibile individuare il destinatario in modo certo. Qualora cio' non sia possibile, e non sia possibile la restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti o altrimenti destinati a scopo di beneficenza. 3. Gli invii restituiti al mittente perche' non e' stato possibile eseguirne il recapito, recano indicazione del motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente. 4. Per la restituzione al mittente, i provvedimenti relativi alle tariffe e ai prezzi o gli accordi contrattuali possono prevedere il pagamento di un corrispettivo.
Art. 24. Rifiuto dell'invio
1. Salve le disposizioni previste per gli atti giudiziari di cui all'art. 2, lettera e), l'invio rifiutato e' restituito al mittente, accompagnato da conforme attestazione del destinatario o del soggetto abilitato. In mancanza, tale attestazione e' fornita dall'addetto alla distribuzione, quale incaricato di pubblico servizio. 2. Per la restituzione al mittente i provvedimenti relativi alle tariffe e ai prezzi o gli accordi contrattuali possono prevedere il pagamento di un corrispettivo. 3. Ove il mittente non sia individuabile o rifiuti la restituzione l'invio sara' distrutto.
Art. 25. Distribuzione nell'ufficio postale
1. Gli invii postali che non e' possibile recapitare all'indirizzo indicato possono essere ritirati presso l'ufficio postale e in altro centro di distribuzione dal destinatario o dalle persone a cio' abilitate dallo stesso o dalla normativa vigente entro i termini di giacenza indicati nell'articolo successivo. L'addetto alla consegna presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione accerta l'identita' di chi si presenta per il ritiro. 2. In particolare, la consegna degli invii postali avviene presso l'ufficio postale e i centri di distribuzione qualora: a) sussistano oggettive difficolta' che comportano speciali aggravi o pericoli per il portalettere; gli invii restano a disposizione presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione. In alternativa alla modalita' di distribuzione di cui al comma precedente, Poste italiane provvede a una diversa collocazione delle cassette postali o adotta gli accorgimenti necessari a consentire la regolare distribuzione degli invii; b) la cassetta domiciliare manchi, non sia idonea o conforme alle prescrizioni o agli accordi di cui all'art. 22. Nei casi che precedono, il destinatario riceve una sola volta l'avviso che indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione presso il quale resta in giacenza tutta la corrispondenza che non e' possibile recapitare a domicilio. 3. La consegna degli invii a firma avviene presso l'ufficio postale e il centro di distribuzione anche nei seguenti casi: a) non e' possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 27 - 28 - 29 e 30; b) il valore dichiarato per l'invio di corrispondenza assicurato, o l'importo da corrispondere per l'invio di corrispondenza in contrassegno, superano il limite stabilito per la consegna all'indirizzo indicato; c) i pacchi assoggettati a particolari cautele con obbligo di assicurazione (ad es. pacchi contenenti preziosi); d) l'invio presenti segni visibili di manomissione o di deterioramento del contenuto. 4. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell'invio. 5. La consegna puo' essere effettuata direttamente presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione anche in presenza di specifici accordi con i destinatari.
Giacenza Art. 26. Termini di giacenza
1. Gli invii postali non recapitati, salvo che nei casi previsti dagli articoli 23 e 24, rimangono in giacenza presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il tempo di seguito specificato, a decorrere dal giorno indicato sull'avviso di giacenza: - invii semplici: dieci giorni; - invii a firma: sette giorni per i pacchi e trenta giorni per gli altri invii, ad eccezione dei pacchi provenienti dall'estero, per i quali i termini di giacenza sono stabiliti dalle disposizioni dell'Unione Postale Universale e degli atti giudiziari, i cui termini di giacenza sono stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia. 2. Le informazioni relative ai giorni di giacenza, inclusi i termini previsti per i pacchi provenienti dall'estero e per gli atti giudiziari, sono rese disponibili agli utenti presso tutti gli uffici postali, i centri di distribuzione e sul sito web di Poste Italiane. 3. Trascorsi i termini di giacenza, nei casi di mancata restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti o altrimenti destinati a fini di beneficenza. 4. Il servizio di giacenza puo' comportare il pagamento di un corrispettivo.
Soggetti abilitati al ritiro degli invii Art. 27. Nuclei familiari
Sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi e' servizio di portierato, il portiere.
Art. 28. Imprese
Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzati presso imprese, sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolare delle stesse o al personale incaricato. L'impresa deve indicare l'ufficio o i nominativi delle persone incaricate, inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante.
Art. 29. Autorita' e uffici pubblici
1. Gli invii di corrispondenza spediti ad autorita' ed uffici pubblici aventi piu' sedi in una localita', qualora l'indirizzo non consenta di individuare l'esatta destinazione, vengono recapitati nella sede principale della localita' indicata. 2. Le autorita' e gli uffici pubblici devono indicare le persone incaricate a ricevere gli invii di posta inviando una comunicazione scritta all'ufficio postale di distribuzione. 3. Per i pacchi, la consegna e' effettuata sulla base delle indicazioni riportate sul bollettino di spedizione.
Art. 30. Comunita', enti, persone giuridiche, associazioni e simili
1. Gli invii di corrispondenza diretti a comunita', enti, persone giuridiche e associazioni in genere, o comunque indirizzati presso di essi, sono consegnati al rappresentante legale o al personale incaricato. Il legale rappresentante deve indicare l'ufficio o i nominativi delle persone incaricate inviando all'ufficio postale di distribuzione una comunicazione scritta. 2. Per i pacchi, la consegna e' effettuata sulla base delle indicazioni riportate sul bollettino di spedizione.
Diritti degli utenti Art. 31. Diritti del mittente
Il mittente resta proprietario dell'invio sino al momento della consegna. Prima della consegna egli ha diritto di chiedere la restituzione dell'invio o la modifica della destinazione o del destinatario, previo pagamento di un prezzo aggiuntivo.
Art. 32. Reclami, rimborsi e indennizzi
1. Le procedure dei reclami e la determinazione dell'entita' dei rimborsi e degli indennizzi, nonche' la procedura di conciliazione per la risoluzione delle controversie, sono previste dalla Carta della Qualita', ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. 2. Il reclamo puo' essere presentato dal mittente, dal destinatario dell'invio, da persona o da associazione dei consumatori da essi delegata. 3. Ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, per disservizi connessi alla fornitura del servizio postale universale, Poste Italiane risponde nei limiti di quanto previsto dalla Carta della Qualita' prevista dall'art. 12 dello stesso decreto legislativo.
Art. 33. Pubblicita' delle informazioni
Poste Italiane rende disponibili al pubblico, anche tramite il proprio sito web, ogni informazione necessaria per il corretto utilizzo del servizio da parte dell'utenza con particolare riferimento alle condizioni economiche, alle modalita' di accesso ai servizi e di recapito degli invii postali.
|
| Art. 2 Disposizioni generali
1. Il corrispettivo di ciascun servizio menzionato nelle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale e' riportato in un'apposita tabella pubblicata sul sito web di Poste Italiane e affissa negli uffici postali e nei centri di distribuzione. La tabella e' allegata alle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di cui all'allegato A alla presente delibera. 2. Tutte le prestazioni a valore aggiunto o supplementari fornite da Poste Italiane in relazione ai servizi disciplinati nell'ambito delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale non devono comportare costi aggiuntivi a carico dell'onere del servizio postale universale. 3. Con riferimento ai prezzi speciali di cui all'art. 7 delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di cui all'Allegato A del presente provvedimento, Poste Italiane puo' praticare riduzioni dei prezzi giustificate da costi evitati che non gravano sull'onere del servizio universale, dandone evidenza nella separazione contabile di cui all'art. 7 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. 4. I prezzi speciali di cui all'art. 7 delle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di cui all'Allegato A del presente provvedimento, nonche' eventuali condizioni ad esse associate, ed ogni loro successiva variazione, sono comunicati all'Autorita' e resi pubblici sul sito web di Poste Italiane.
|
| Art. 3 Disposizioni finali
1. Le Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di cui all'allegato A alla presente delibera entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di cui all'allegato A alla presente delibera sono pubblicate sul sito web di Poste Italiane, complete del documento di cui all'art. 2, comma 1, a partire dal trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dandone opportuna evidenza e comunicazione all'Autorita'. 3. L'Autorita' si riserva di rivedere le Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale alla luce dell'evoluzione del mercato, anche tecnologica, e delle eventuali criticita' che dovessero emergere nell'ambito della propria attivita' di vigilanza. 4. Il mancato rispetto da parte di Poste Italiane delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente (art. 21, comma 1, del d.lgs 261/1999). Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto puo' essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento e' di 60 giorni dalla notifica dello stesso. Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Poste Italiane e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiane e sul sito web dell'Autorita'. Roma, 20 giugno 2013
Il presidente: Cardani Il commissario relatore: Preto
|
|
|
|