Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 28 giugno 2013 |
Proroga dell'incarico del Commissario liquidatore della gestione «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo», in liquidazione coatta amministrativa. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto l'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, con il quale e' stato disposto che «in attuazione dell'art. 5, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 25 della presente legge, tutte le gestioni fuori bilancio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, esclusi i fondi di rotazione e fatta salva la disciplina recata dagli articoli da 1 a 20 della presente legge, sono soppresse e assoggettate a liquidazione con le modalita' di cui all'art. 8, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155»; Visto che ai sensi del citato art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e' stata posta in liquidazione la gestione fuori bilancio denominata «Particolari e straordinarie esigenze delle citta' di Palermo e di Catania», istituita con decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 1999, n. 20623, con il quale i sindaci di Palermo e Catania sono stati nominati, rispettivamente, commissario liquidatore della gestione fuori bilancio concernente le particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo e commissario liquidatore della gestione fuori bilancio concernente le particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Catania; Vista la nota del 17 dicembre 2002, con la quale il sindaco di Palermo ha rappresentato l'insussistenza dei presupposti per la prosecuzione e per ulteriori proroghe dell'incarico di commissario liquidatore della gestione fuori bilancio concernente le particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo; Visto il verbale del 3 e 4 aprile 2003, con il quale il commissario liquidatore della gestione fuori bilancio concernente le particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo ha effettuato le consegne al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; Visto il decreto del ragioniere generale dello Stato del 26 maggio 2003, con il quale la liquidazione della gestione denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo» e' stata formalmente assunta ai sensi dell'art. 5 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e sottoposta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa - di cui all'art. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni - ai sensi dell'art. 9, comma 1-ter della legge 15 giugno 2002, n. 112; Visto il decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato nelle Gazzette Ufficiali n. 145 del 25 giugno 2003 e n. 150 del 1° luglio 2003, con il quale il dott. Stefano Nannerini e' stato nominato commissario liquidatore della gestione «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo» in liquidazione coatta amministrativa; Visto l'art. 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, in relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, ha previsto la cessazione, decorso un anno dalla predetta data, del relativo incarico di commissario - qualora in carica da piu' di cinque anni - e il subentro dell'amministrazione competente per materia nella gestione delle residue attivita' liquidatorie; Visto l'art. 1, comma 416, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale e' stato aggiunto all'art. 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, infine, il seguente periodo: «, fatta salva la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi»; Vista la nota del 13 aprile 2013, con la quale il commissario liquidatore della gestione «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo» in liquidazione coatta amministrativa rappresenta, tra l'altro, di essere prossimo alla chiusura della liquidazione; Ritenuto che una proroga dell'incarico del commissario favorirebbe una piu' efficiente ed economica gestione della fase conclusiva della predetta procedura liquidatoria; Considerato, pertanto, che, in base ai principi di economicita', contenimento della spesa e razionalizzazione dell'azione amministrativa, si rende opportuno prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi, ai fini della chiusura della liquidazione secondo le modalita' previste dal citato art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Decreta:
L'incarico del commissario liquidatore della gestione «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo» in liquidazione coatta amministrativa e' prorogato e cessera', definitivamente, il 31 dicembre 2013. Qualora, a tale data, la predetta liquidazione coatta amministrativa non risulti chiusa nei termini di cui al citato art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato subentra nella gestione delle attivita' liquidatorie residue, con le medesime forme e modalita' della liquidazione coatta amministrativa. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di cessazione, il commissario consegna al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il rendiconto dell'intera gestione liquidatoria, le attivita' esistenti, i libri contabili, gli inventari, gli elenchi delle pendenze e del contenzioso in essere, corredati della relativa documentazione giustificativa e di riferimento, nonche' l'elenco dei creditori ammessi al piano di riparto, unitamente ad una relazione del comitato di sorveglianza. Entro la stessa data, il commissario versa all'entrata del bilancio dello Stato le residue disponibilita' finanziarie della gestione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2013
Il ragioniere generale dello Stato: Franco
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