IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, con il quale e' stata disposta la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed affidata la relativa liquidazione all'allora Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.), ora Ispettorato generale di finanza (I.G.F.), a decorrere dal 1° gennaio 1993, con le modalita' stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404; Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 1990, con il quale e' stato nominato un commissario liquidatore per svolgere gli adempimenti in scadenza al 31 dicembre 1992; Visto il decreto-legge 31 dicembre 1997, n. 457, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che ha fissato al 31 dicembre 2000 il termine ultimo di scadenza della suddetta gestione commissariale precedentemente piu' volte prorogata; Visto il decreto del ragioniere generale dello Stato del 19 dicembre 2000, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono state avocate all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) le residue operazioni liquidatorie del Fondo; Visto il decreto del ragioniere generale dello Stato del 26 maggio 2003, con il quale, ai sensi, dell'art. 9, comma 1-ter della legge 15 giugno 2002, n. 112, il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e' stato posto in liquidazione coatta amministrativa; Visto il decreto del ragioniere generale dello Stato del 10 giugno 2003, con il quale e' stato nominato il commissario liquidatore della sopracitata liquidazione coatta amministrativa; Visto il decreto del ragioniere generale dello Stato del 31 marzo 2006, con il quale e' stato istituito, in sostituzione dell'unico commissario liquidatore, un comitato di liquidazione costituito in collegio; Visto il decreto del ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2006, con il quale e' stata disposta la revoca del precedente decreto 31 marzo 2006 e ripristinato l'organo monocratico di gestione; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante «disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; Vista la legge 28 dicembre 1999, n. 522, recante «Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata al settore navale»; Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante «Interventi nel settore dei trasporti»; Visto l'art. 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, in relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, ha previsto la cessazione, decorso un anno dalla predetta data, del relativo incarico di commissario - qualora in carica da piu' di cinque anni - e il subentro dell'amministrazione competente per materia nella gestione delle residue attivita' liquidatorie; Visto l'art. 1, comma 416, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale e' stato aggiunto all'art. 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, infine, il seguente periodo: «, fatta salva la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi»; Vista la nota del 13 febbraio 2013, n. 6433, con la quale il commissario del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa rappresenta, tra l'altro, di essere prossimo alla redazione del riparto finale della liquidazione; Ritenuto che una proroga dell'incarico del commissario favorirebbe una piu' efficiente ed economica gestione della fase conclusiva della predetta procedura liquidatoria; Considerato, pertanto, che, in base ai principi di economicita', contenimento della spesa e razionalizzazione dell'azione amministrativa, si rende opportuno prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi, ai fini della chiusura della liquidazione secondo le modalita' previste dal citato art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Decreta:
L'incarico del commissario del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa e' prorogato e cessera', definitivamente, il 31 dicembre 2013. Qualora, a tale data, la predetta liquidazione coatta amministrativa non risulti chiusa nei termini di cui al citato art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato subentra nella gestione delle attivita' liquidatorie residue, con le medesime forme e modalita' della liquidazione coatta amministrativa. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di cessazione, il commissario consegna al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il rendiconto dell'intera gestione liquidatoria, le attivita' esistenti, i libri contabili, gli inventari, gli elenchi delle pendenze e del contenzioso in essere, corredati della relativa documentazione giustificativa e di riferimento, nonche' l'elenco dei creditori ammessi al piano di riparto, unitamente ad una relazione del comitato di sorveglianza. Entro la stessa data, il commissario versa all'entrata del bilancio dello Stato le residue disponibilita' finanziarie della gestione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2013
Il ragioniere generale dello Stato: Franco
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