Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 13 maggio 2013 |
Deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato alla difesa, on. Gioacchino ALFANO. |
|
|
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, gli articoli da 10 a 13; Visti gli articoli da 89 a 105 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, concernente la nomina dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2013, con il quale l'On. Gioacchino Alfano e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa; Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al Sottosegretario di Stato On. Gioacchino Alfano;
Decreta:
Art. 1
1. Il Sottosegretario di Stato alla difesa On. Gioacchino Alfano e' delegato a intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente: a) presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati per i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti di interesse della Difesa, nonche' per gli atti di controllo e di indirizzo parlamentare; b) alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, nonche' della Conferenza unificata; c) alle riunioni a livello ministeriale dell'Unione europea, della NATO e di altri organismi internazionali, con possibilita' di procedere, quando autorizzato, alla firma delle lettere, delle dichiarazioni d'intenti e degli altri accordi di natura tecnica predisposti in tali sedi; d) per rappresentare il Ministro nelle cerimonie celebrate nella Capitale e nell'area meridionale e insulare del Paese. 2. Il Sottosegretario di Stato alla difesa On. Gioacchino Alfano e', inoltre, delegato, sentiti gli indirizzi del Ministro: a) alla trattazione delle problematiche politico-militari a carattere generale di cooperazione internazionale; b) per le questioni concernenti i rapporti con gli enti del Ministero della difesa e il territorio, con riferimento all'area meridionale e insulare del Paese, comprese le problematiche connesse con le servitu' militari; c) per l'area del demanio e del patrimonio militare, con riferimento alle problematiche di razionalizzazione, dismissione, valorizzazione e gestione immobiliare, nonche' a quelle concernenti gli alloggi per il personale; d) per l'area del personale militare della Difesa, anche nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle relazioni con le rappresentanze militari; e) alle iniziative di attuazione delle deleghe di revisione dello strumento militare nazionale, per il settore del personale; f) per la predisposizione dei provvedimenti di competenza del Ministro afferenti all'area del bilancio e della pianificazione economico-finanziaria, anche nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche; g) alle iniziative di riforma della legge penale militare e della rappresentanza militare; h) ai provvedimenti di nomina dei rappresentanti della Difesa in seno ai comitati misti paritetici in materia di servitu' militari, alle commissioni tecniche provinciali sulle materie esplodenti previste dalle disposizioni di pubblica sicurezza ed agli altri comitati di natura tecnica; i) alla promozione e al coordinamento delle attivita' sportive militari.
|
| Art. 2
1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale, la cooperazione internazionale deve essere preventivamente concordata con il Ministro.
|
| Art. 3
1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90: a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo politico e le direttive di carattere generale; b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse; c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti alla difesa e alla sicurezza militare; d) le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate nelle missioni internazionali; e) gli atti che devono essere sottoposti alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali; f) le questioni concernenti i programmi d'armamento terrestri, navali, aeronautici e di sistemi di comunicazione; g) gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le designazioni non espressamente delegati; h) gli atti relativi alla costituzione di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali; i) le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato; l) gli atti e i provvedimenti riguardanti le Forze armate. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 maggio 2013
Il Ministro: Mauro
Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2013 Registro n. 4, Difesa, foglio n. 169
|
|
|
|