Gazzetta n. 157 del 6 luglio 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 2013 |
Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per le pari opportunita', lo sport e le politiche giovanili sen. Josefa IDEM. |
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, con il quale la Sen. Josefa Idem e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2013, con il quale alla sen. Josefa Idem e' stato conferito l'incarico per le pari opportunita', lo sport e le politiche giovanili; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 161; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni, ed, in particolare, l'art 12, l'art. 15 e l'art. 16; Vista la Piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995, e la correlata Dichiarazione; Visti gli articoli 13, 137 e 141, del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, ratificato dal Parlamento italiano con la legge 16 giugno 1998, n. 209; Vista la direttiva 2000/43 CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, recepita in Italia dal decreto legislativo 5 luglio 2003, n. 215, nonche' la direttiva 2000/78 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabiliscono un quadro generale per la tutela della parita' di trattamento; Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, ed in particolare l'art. 21, nonche' l'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea; Sentito il Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1 Delega di funzioni
1. A decorrere dal 29 aprile 2013 al Ministro senza portafoglio Josefa Idem (di seguito denominato «Ministro») sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunita', sport e politiche giovanili.
|
| Art. 2 Pari opportunita'
1. Il Ministro per le pari opportunita', lo sport e le politiche giovanili, Sen. Josefa Idem, e' delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona, delle pari opportunita' e della parita' di trattamento, la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione. 2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri, il Ministro e' delegato: a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche concernenti la materia dei diritti e delle pari opportunita' di genere con riferimento, in particolare, alle aree critiche e agli obiettivi individuati dalla Piattaforma di Pechino, e dalla correlata Dichiarazione, particolarmente rispetto ai temi della salute, della ricerca, della scuola e della formazione, dell'ambiente, della famiglia, del lavoro, delle cariche elettive e della rappresentanza di genere nei luoghi decisionali economici e politici; b) a promuovere la cultura dei diritti e delle pari opportunita' nel settore dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al diritto alla salute delle donne, alla prevenzione sanitaria e alla maternita'; c) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare la piena attuazione delle politiche in materia di pari opportunita' tra uomo e donna sul tema dell'imprenditoria, dell'autoimpiego e del lavoro, con particolare riferimento alle materie della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e delle carriere; d) a promuovere la parita' e le pari opportunita' tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche; e) ad esercitare le funzioni di competenza statale di cui agli articoli 52, 53, 54 e 55 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonche' quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101; f) ad esercitare le funzioni di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, art. 1, comma 19, lettera f), recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233; g) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in tema di diritti umani delle donne e diritti delle persone, nonche' le azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere tutte le forme di discriminazione per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilita', l'eta', l'orientamento sessuale e l'identita' di genere; con riferimento alle discriminazioni di carattere razziale, etnico e religioso, il Ministro opera in raccordo con il Ministro per l'integrazione; h) a promuovere, d'intesa con il Ministro delegato per le politiche per la famiglia, le politiche governative per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; i) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio dei fondi strutturali europei e delle risorse per le aree sottoutilizzate in materia di pari opportunita' e non discriminazione, compresa la partecipazione a tutti gli altri organismi rilevanti, nonche' la partecipazione all'attivita' di integrazione delle pari opportunita' nelle politiche europee; l) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'; m) a promuovere la verifica dell'impatto di genere in tutte le iniziative di Governo, nonche' l'evidenziazione del genere nei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni, anche non statali, e in quelli attinenti alla ricerca e alle indagini statistiche; n) a coordinare, anche in sede europea ed internazionale, le politiche di Governo relative alla tutela dei diritti umani delle donne, particolarmente in relazione a tutti gli obiettivi e le aree della Piattaforma di Pechino e della correlata Dichiarazione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri; o) a coordinare, in raccordo con il Ministro per l'integrazione, anche in sede europea ed internazionale, le politiche di Governo relative alla prevenzione e tutela contro ogni discriminazione, con particolare riferimento agli impegni assunti dall'Italia, in qualita' di Stato parte contraente della Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e nel rispetto dell'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea; p) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto allo sfruttamento e tratta delle persone; q) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sessuale e di genere e atti persecutori; r) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alle mutilazioni genitali femminili nonche' di violazione dei diritti fondamentali all'integrita' della persona e alla salute delle donne e delle bambine; s) a promuovere e coordinare le attivita' finalizzate all'attuazione del principio di parita' di trattamento, pari opportunita' e non discriminazione nei confronti delle persone disabili, degli anziani e delle persone Lgbt; t) a sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri la proposta di esercitare i poteri previsti dall'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in tutte le materie delegate, in caso di persistente violazione del principio della non discriminazione; u) ad esercitare tutte le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri previste in materia di Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115; v) a promuovere, nell'ambito delle attribuzioni delegate, azioni di sistema, progetti pilota, indagini, studi di genere, rilevazioni in tema di bilanci e statistiche di genere, nonche' rilevazioni statistiche in materia di discriminazioni e gruppi vulnerabili; z) ad esercitare tutte le funzioni di monitoraggio e vigilanza e i poteri di diffida e decadenza attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, recante «Regolamento concernente la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle societa', costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120». 3. Al Ministro sono delegate le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, nonche' relative al contrasto alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38. 4. Il Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari europei, e' delegato ad adottare tutte le iniziative di competenza del presidente del Consiglio dei ministri volte all'attuazione di quanto previsto dall'art. 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l'emanazione dei regolamenti volti ad adeguare l'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione Europea e per la realizzazione dei programmi dell'Unione Europea in materia di parita', pari opportunita', azioni positive.
|
| Art. 3 Sport
1. Il Ministro e' altresi' delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport, e, in particolare: a) proposta, coordinamento ed attuazione delle iniziative normative, amministrative e culturali in materia di sport e di professioni sportive; b) cura dei rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e alla Agenzia mondiale antidoping (WADA); c) cura dei rapporti con enti istituzionali e territoriali, organismi sportivi ed altri soggetti operanti nel settore dello sport; d) sviluppo e promozione, per quanto di competenza, delle attivita' di prevenzione del doping e della violenza nello sport; e) vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) anche per quanto riguarda le competenze da esso esercitate sulle sue societa' strumentali, sul Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e, unitamente al Ministro per i beni e le attivita' culturali, in relazione alle rispettive competenze, vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; vigilanza, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e Ministero dell'interno, in relazione alle competenze sportive, sull'Aero Club d'Italia; vigilanza sul Collegio nazionale dei maestri di sci; f) coordinamento delle attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva e delle connesse attivita' per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva; g) proposta, concertazione e definizione degli indirizzi di governance in materia di sport, anche nell'ambito del Tavolo nazionale per la governance; h) adozione di iniziative volte a promuovere l'adesione ai valori dello sport; i) cooperazione con le Istituzioni dell'Unione europea nella predisposizione di testi normativi e nelle attivita' di recepimento nella normativa nazionale in materia di sport, nonche' di riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio di professioni sportive; l) attivita' connessa ai finanziamenti destinati dalla legge agli interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, ampliamento, ristrutturazione, completamento e adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi e relative iniziative normative; m) attivita' connessa all'erogazione dei contributi relativi al «5 per mille dell'IRPEF» alle Associazioni Sportive Dilettantistiche; n) attivita' connessa alla erogazione dell'assegno straordinario vitalizio intitolato Giulio Onesti, in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico (legge 15 aprile 2003, n. 86).
|
| Art. 4 Politiche giovanili
1. Il Ministro e', altresi', delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie concernenti le politiche giovanili. 2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri, il Ministro e' delegato a: a) promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea; b) promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di scambi internazionali giovanili; c) promuovere e coordinare le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile in ogni ambito, ivi compresi quelli economico, fiscale, del lavoro, dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione e della cultura; d) esercitare le funzioni di cui all'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per le giovani generazioni; e) esercitare le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15; f) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in tema di comunita' giovanili; g) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, commi 72 e 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attivita' innovative e imprenditoriali; h) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; i) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127; l) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .
|
| Art. 5 Servizio civile nazionale
1. Il Ministro esercita le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
|
| Art. 6 Altre competenze
1. Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro e' altresi' delegato: a) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonche' a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni; b) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni; c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonche' tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.
|
| Art. 7 Poteri di nomina e rappresentanza del Ministro
1. Nelle materie oggetto della presente delega, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale ed internazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e dell'Unione Europea aventi competenza nelle materie oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea ed internazionale e dell'implementazione di programmi e piani d'azione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea e delle altre organizzazioni internazionali.
|
| Art. 8 Avvalimento di Strutture per l'esercizio della delega
1. Per l'esercizio delle funzioni citate negli articoli precedenti il Ministro si avvale del Dipartimento per le pari opportunita' ivi compreso l'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale e dell'Ufficio per lo sport del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport.
|
| Art. 9 Ulteriori disposizioni
1. Le funzioni di cui al presente decreto, con riferimento alla sola attivita' parlamentare, possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. Giovanni Legnini. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 3 giugno 2013
Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 6, foglio n. 29
|
|
|
|