Gazzetta n. 157 del 6 luglio 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 2013 |
Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attivita' di Governo on. avv. Dario FRANCESCHINI. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013 con il quale l'on. Dario Franceschini e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il proprio decreto in data 28 aprile 2013 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attivita' di Governo; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'art. 22 relativo al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento; Ritenuto opportuno delegare al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attivita' di Governo le funzioni di cui al presente decreto; Sentito il Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dal 29 aprile 2013 il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attivita' di Governo on. Dario Franceschini assicura l'espressione unitaria del Governo in Parlamento ed e' delegato in particolare ad esercitare le seguenti funzioni: a) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari, anche in riferimento alle questioni istituzionali di carattere regolamentare relative al ruolo ed alle prerogative del Governo in Parlamento; b) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorita' governative e le deroghe durante la sessione di bilancio; c) fornire al Presidente del Consiglio dei ministri una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari; d) provvedere agli adempimenti riguardanti l'assegnazione e la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la programmazione dei lavori parlamentari e segnalando al Presidente del Consiglio le difficolta' riscontrate; e) esercitare la facolta' del Governo di cui all'art. 72, terzo comma, della Costituzione, nonche' quelle di opposizione all'assegnazione o di assegnazione o di assenso sulla richiesta parlamentare di trasferimento alla sede deliberante o redigente dei disegni e delle proposte di legge, previa consultazione dei Ministri competenti per materia; f) coordinare le posizioni del Governo nell'esame dei progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni; g) autorizzare la presentazione da parte dei Ministri nel corso dei procedimenti di esame parlamentare di emendamenti del Governo, ferme restando le relative attribuzioni del Presidente del Consiglio, dopo aver effettuato la relativa attivita' istruttoria con gli altri Ministri competenti, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento interno al Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993; h) assicurare l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti di iniziativa parlamentare; i) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione delle relazioni tecniche richieste dalle Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla legge 7 aprile 2011, n. 39; j) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione di relazioni contenenti l'analisi dell'impatto della regolamentazione, sollecitate dalle Commissioni permanenti a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50; k) provvedere agli adempimenti riguardanti la tempestiva predisposizione da parte delle amministrazioni competenti di relazioni, dati e informazioni richiesti dagli organi parlamentari nel corso dei procedimenti legislativi; l) curare il coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo competenti nelle sedi parlamentari, compresi i lavori del Comitato per la legislazione; m) curare gli adempimenti riguardanti gli atti di sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente dei Consiglio dei ministri o al Governo e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia fra i Dicasteri; n) curare i rapporti con le Camere per l'informazione e la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi, assicurando il costante coordinamento con i Ministeri interessati e con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio; o) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione alle Camere degli schemi di atti normativi e delle proposte di nomina governativa di competenza del Consiglio dei ministri, da sottoporre al parere parlamentare; p) curare le relazioni con i Ministri per i rapporti con il Parlamento degli Stati membri dell'Unione europea. 2. Il Ministro esercita altresi' le funzioni attribuitegli dal capo III del Regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993. 3. Il Ministro esercita inoltre le funzioni di coordinamento dell'attivita' di Governo nei rapporti tra i Ministri con particolare riferimento ai rapporti del Governo con le rappresentanze parlamentari e promuove il raggiungimento degli obiettivi prioritari del Governo. 4. Il Ministro e' membro del Comitato interministeriale di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 7 maggio 2012, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94. 5. Il Ministro per le finalita' di cui al presente decreto si avvale del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.
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| Art. 2
1. Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. Sesa Amici e dott.ssa Sabrina De Camillis. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 4 giugno 2013
Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 6, foglio n. 27
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