IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» che, all'art. 2, comma 1, istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna; Visto, in particolare, il comma 5, dell'art. 2 della legge n. 97/1994 e le sue successive modificazioni, il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del Fondo tra le Regioni e le Province autonome sono adottati con deliberazione di questo Comitato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto, altresi', il comma 6 del citato art. 2 inerente i criteri da tenere presenti nella ripartizione del Fondo; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 34 estende il riparto del Fondo a tutte le Regioni e le Province autonome; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008) che, all'art. 2 comma 40, ha previsto, per l'anno 2010, uno stanziamento del Fondo pari a 50.000.000,00 euro, successivamente ridotto a 39.474.802,00 euro in applicazione dell'art. 60, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2010, dal quale risulta assegnato, sul capitolo di spesa 445 denominato «Fondo nazionale per la montagna», un importo pari a 44.018.990,00 euro, comprensivo di un incremento dello stanziamento del Fondo pari a euro 4.544.188,00; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in applicazione del quale le risorse del Fondo hanno subito un'ulteriore riduzione di 2.197.662,43 euro; Considerato, pertanto, che l'importo definitivo del Fondo su cui operare la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome per l'anno 2010, arrotondato all'unita', ammonta a 41.821.327,00 euro; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in particolare l'art. 2, comma 109, che ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, con cio' disponendo che le Province autonome di Trento e Bolzano non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali; Vista la nota del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per i rapporti con le Regioni, n. 723 del 10 gennaio 2013, concernente la proposta di ripartizione, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2010; Considerato che la detta proposta si sostanzia nella relazione predisposta dall'ISTAT, corredata delle relative tavole statistiche, concernente l'aggiornamento delle quote di riparto del detto Fondo per l'anno 2010 elaborato secondo la metodologia gia' seguita in occasione della precedente ripartizione relativa all'anno 2009 approvata con la delibera di questo Comitato 20 gennaio 2012, n. 13 (Gazzetta Ufficiale n. 150/2012), utilizzando per l'indice di ruralita' (RUR) i dati censuari del 2001 gia' adottati negli anni 2007 e precedenti, come richiesto in sede di Conferenza Stato-Regioni; Considerato inoltre che l'aggiornamento 2010 ha tenuto conto: della piu' recente articolazione dei Comuni per popolazione residente montana, grado di montanita' e appartenenza a Comunita' montane (riferita a dicembre 2010), fornita dall'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunita' Enti Montani); del cambio di Provincia (da Pesaro-Urbino a Rimini) e di Regione (dalle Marche all'Emilia Romagna) di sette Comuni in precedenza appartenenti alla Regione Marche (Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello) intervenuto nel 2009 (legge 3 agosto 2009, n. 117, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188/2009); dei dati comunali disponibili al novembre 2012; Considerato che sono altresi' allegati alla detta proposta i pareri favorevoli resi rispettivamente dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (Conferenza Stato-Regioni) nella seduta del 20 dicembre 2012, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Vista la successiva nota del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport n. 2038 del 24 gennaio 2013, con la quale viene confermato l'importo effettivamente disponibile per la ripartizione in esame, pari a 41.821.327,00 euro e sono altresi' quantificate le singole quote di spettanza regionale; Vista la nota prot. DIPE n. 736 P del 15 febbraio 2013, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Acquisito sulla proposta in esame, nella odierna seduta, il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Sottosegretario di Stato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Delibera:
1. Sono approvati, per l'anno 2010, i criteri di riparto del Fondo nazionale per la montagna tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 97/1994, tengono conto: 1.1. dell'estensione del territorio montano; 1.2. della popolazione residente nelle aree montane; 1.3. della salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali; 1.4. del reddito medio pro-capite; 1.5. del livello dei servizi; 1.6. dell'entita' dei trasferimenti finanziari ordinari e speciali. 2. Sono posti a base del presente riparto i seguenti indicatori statistici derivanti dai criteri di cui al punto 1: 2.1. indicatori dimensionali relativi alla superficie geografica e alla popolazione delle zone montane; 2.2. indicatori di intensita' correttivi del dato dimensionale basati sulla composizione per eta' della popolazione, sulla situazione occupazionale, sui fenomeni di spopolamento, sul reddito medio pro-capite, sul livello dei servizi, sulle politiche e sulle esigenze di salvaguardia ambientale; 2.3. indicatore di perequazione volto a tenere conto delle altre fonti di finanziamento a disposizione delle Regioni per i territori montani. 3. Le relative quote di riparto percentuali afferenti a ciascuna Regione e Provincia autonoma sono riportate nella colonna A della tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera. 4. E' contestualmente approvato, per l'anno 2010, il piano di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della somma complessiva di 41.821.327,00 euro stanziata per l'anno 2010, di cui alla colonna B della predetta tabella. 5. Per le Province autonome di Trento e Bolzano non si procede all'assegnazione delle somme indicate nella proposta di riparto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a titolo di concorso alle medesime Province al riequilibrio di finanza pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige). Le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato al Capo X, capitolo 2368, art. 6. Roma, 18 febbraio 2013
Il Presidente: Monti Il segretario: Barca
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 15
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