Gazzetta n. 155 del 4 luglio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013, n. 80
Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'articolo 2, comma 4-undevicies;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, commi da 612 a 615;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, ed in particolare l'articolo 1, commi 4, lettera b), e 5;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare l'articolo 19, comma 1, che prevede il ripristino dell'Istituto nazionale di documentazione pedagogica, innovazione e ricerca educativa (Indire), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare l'articolo 51;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'articolo 397;
Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in fondazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, ed in particolare l'articolo 17;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 9 che disciplina le modalita' di organizzazione e di svolgimento della funzione ispettiva;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 agosto 2012;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, reso nell'Adunanza del 20 novembre 2012;
Ritenuto che le proposte emendative del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, condivisibili nelle finalita' e nelle linee di fondo, tuttavia non comportano la necessita' di apportare modificazioni all'articolato, gia' idoneo a soddisfare le esigenze manifestate da tale organo;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 ottobre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2012;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per i rapporti con il Parlamento - n. 337 del 6 febbraio 2013, con la quale e' stato comunicato che l'Ufficio di Presidenza della VII Commissione della Camera dei deputati ha convenuto di non procedere all'esame dell'Atto n. 536;
Acquisito il parere della 7^ Commissione del Senato reso in data 14 febbraio 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni e soggetti

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) S.N.V.: Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. L'S.N.V. e' costituito dai seguenti soggetti:
a) Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;
b) Indire: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) contingente ispettivo: contingente di dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva, appartenenti alla dotazione organica dirigenziale del Ministero, che svolgono l'attivita' di valutazione nei nuclei di cui all'articolo 6 del presente decreto.
3. Concorrono, altresi', all'attivita' di valutazione:
a) la conferenza: conferenza per il coordinamento funzionale dell'S.N.V., di cui all'articolo 2, comma 5, del presente decreto;
b) i nuclei di valutazione esterna: nuclei costituiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma
4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010,n. 225
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno
alle imprese e alle famiglie), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10:
«Art. 2. Proroghe onerose di termini
(Omissis).
4-undevicies. Con regolamento da emanare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, e'
individuato il sistema nazionale di valutazione definendone
l'apparato che si articola:
a) nell'Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai
processi di miglioramento e innovazione educativa, di
formazione in servizio del personale della scuola e di
documentazione e ricerca didattica;
b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema di istruzione e formazione, con compiti di
predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti
per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione
alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle
indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il
compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150.
(Omissis).».
Il testo della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al
Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n.
77.
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 612 a
615, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2007):
«612. Al fine di potenziare la qualificazione
scientifica nonche' l'autonomia amministrativa
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al
decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni, che non devono
comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato:
a) le parole: «Comitato direttivo» sono sostituite,
ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Comitato di indirizzo»;
b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi dell'Istituto
sono:
a) il Presidente;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti»;
c) all'articolo 5, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Il Presidente e' scelto tra persone di alta
qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei
sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di
valutazione in Italia ed all'estero. E' nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione
del Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal
Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri
componenti. L'incarico ha durata triennale ed e'
rinnovabile, con le medesime modalita', per un ulteriore
triennio»;
d) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Il Comitato di indirizzo e' composto dal Presidente
e da otto membri, nel rispetto del principio di pari
opportunita', dei quali non piu' di quattro provenienti dal
mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti
dal Ministro tra esperti nei settori di competenza
dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati
effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato
all'acquisizione dei curricula. La commissione
esaminatrice, nominata dal Ministro, e' composta da tre
membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie
competenze amministrative e scientifiche».
1. 613. L'INVALSI, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 20 del contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale dell'area V della dirigenza
per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio
economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e
nel rispetto delle prerogative del dirigente generale
dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle
indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, assume
i seguenti compiti:
a) formula al Ministro della pubblica istruzione
proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione
dei dirigenti scolastici;
b) definisce le procedure da seguire per la valutazione
dei dirigenti scolastici;
c) formula proposte per la formazione dei componenti
del team di valutazione;
d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli
esiti del sistema di valutazione.
1. 614. Le procedure concorsuali di reclutamento del
personale, di cui alla dotazione organica definita dalla
tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004,
n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla
indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione
con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi
vincitori.
1. 615. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Presidente e i componenti del
Comitato direttivo dell'INVALSI cessano dall'incarico. In
attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, nomina uno o piu' commissari
straordinari.».
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 4 e 5, del
decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 (Disposizioni
urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per
ricercatori universitari, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176):
«4. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «,al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei
a norma del comma 4-bis»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione
finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di
Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola
secondaria di primo grado, formulando un giudizio di
idoneita' o, in caso negativo, un giudizio di non
ammissione all'esame medesimo.
4-ter. L'esame di Stato comprende anche una prova
scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i
livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti
dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono
scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli
predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva
periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle
istituzioni scolastiche competenti».
5. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19
novembre 2004, n. 286, come modificato dall'articolo 1,
comma 612, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
comitato di indirizzo e' composto dal Presidente e da due
membri, nel rispetto del principio di pari opportunita', in
possesso di requisiti di qualificazione scientifica e
conoscenza riconosciuta dei sistemi di istruzione e
valutazione in Italia e all'estero. Almeno uno dei membri
deve provenire dal mondo della scuola.». A decorrere
dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica
istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi
della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale
di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai
livelli di apprendimento degli studenti, per effettuare
verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e
abilita' degli studenti, di norma, alla classe seconda e
quinta della scuola primaria, alla prima e terza classe
della scuola secondaria di I grado e alla seconda e quinta
classe del secondo ciclo, nonche' altre rilevazioni
necessarie per la valutazione del valore aggiunto
realizzato dalle scuole.».
Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 19. Razionalizzazione della spesa relativa
all'organizzazione scolastica
1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del
disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies
al 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, i commissari straordinari dell'INVALSI e
dell'ANSAS avviano urgentemente un programma straordinario
di reclutamento, da concludersi entro il 31 agosto 2012.
L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare il proprio
programma di reclutamento nel limite della dotazione
organica dell'ente, nonche' entro il limite dell'80% delle
proprie entrate correnti complessive. La decorrenza
giuridica ed economica delle assunzioni presso l'ANSAS
decorre dal primo settembre 2012, data in cui il personale
in posizione di comando presso l'ANSAS rientra in servizio
attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data
e' soppresso l'ANSAS ed e' ripristinato l'Istituto
nazionale di documentazione, innovazione e ricerca
educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia
scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e
regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i commi 610 e
611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si
articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con
le regioni.
2. Successivamente alla conclusione del programma
straordinario di reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE si
applicano i limiti assunzionali di cui all'articolo 9,
comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate,
per il triennio 2012-2014, le risorse finanziarie
conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti
dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione
del predetto Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca a legislazione vigente, da destinare ad un
apposito fondo da istituire nel medesimo stato di
previsione finalizzato al finanziamento del sistema
nazionale di valutazione. Le predette risorse confluiscono
a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca" per essere destinate al
funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalita'
di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998.
4. Per garantire un processo di continuita' didattica
nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere
dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono
aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente
soppressione delle istituzioni scolastiche autonome
costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole
secondarie di I grado; gli istituti compresivi per
acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno
1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle
piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche
caratterizzate da specificita' linguistiche.
5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con
un numero di alunni inferiore a 600 unita', ridotto fino a
400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni
montani, nelle aree geografiche caratterizzate da
specificita' linguistiche, non possono essere assegnati
dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le
stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici
con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.
5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, alle
istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non puo'
essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei
servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del
Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
competente il posto e' assegnato in comune con altre
istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui
si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che
ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale,
una indennita' mensile avente carattere di spesa fissa,
entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi
recati dal presente comma.
6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dall'articolo 3, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e' abrogato.
7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le
dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA
della scuola non devono superare la consistenza delle
relative dotazioni organiche dello stesso personale
determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione
dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la
quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per
il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai
sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9
dell'articolo 64 citato.
8. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui
al comma 7 dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112
del 2008 provvede annualmente al monitoraggio ed alla
verifica del conseguimento degli obiettivi di cui al comma
7, allo scopo di adottare gli eventuali interventi
correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi
stabiliti.
9. Al fine di garantire il conseguimento degli
obiettivi di cui ai commi 7 e 8, si applica la procedura
prevista dall'articolo 1, comma 621, lett. b), della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, si interpreta nel senso che il parere delle
competenti Commissioni parlamentari deve essere acquisito
ogni volta che il Ministro dell'Istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla
modifica dei parametri sulla base dei quali e' determinata
la consistenza complessiva degli organici del personale
docente ed ATA.
11. L'organico dei posti di sostegno e' determinato
secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che e'
possibile istituire posti in deroga, allorche' si renda
necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione
scolastica. L'organico di sostegno e' assegnato
complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo
costituite, tenendo conto della previsione del numero di
tali alunni in ragione della media di un docente ogni due
alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la
necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli
alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno
che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle
risorse assegnate per la formazione del personale docente,
viene data priorita' agli interventi di formazione di tutto
il personale docente sulle modalita' di integrazione degli
alunni disabili. Le commissioni mediche di cui all'articolo
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di
valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del
diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno
disabile, sono integrate obbligatoriamente con un
rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.
12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione
medica operante presso le aziende sanitarie locali,
permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi
di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte,
da presentarsi all'Ufficio scolastico regionale entro 30
giorni dalla data di dichiarazione di inidoneita', assume,
con determina del Direttore generale dell'Ufficio
scolastico regionale competente, la qualifica di assistente
amministrativo o tecnico. In sede di prima applicazione,
per il personale attualmente collocato fuori ruolo ed
utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni decorrono dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su
posto vacante e disponibile, con priorita' nella provincia
di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal
richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e mantiene il maggior trattamento stipendiale
mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Le
immissioni nei ruoli del personale amministrativo e tecnico
sono comunque effettuate nell'ambito del piano di
assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.
13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti
l'istanza ivi prevista o la cui istanza non sia stata
accolta per carenza di posti disponibili, e' soggetto a
mobilita' intercompartimentale, transitando
obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo
delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli
enti pubblici non economici e delle universita' con il
mantenimento dell'anzianita' maturata, nonche'
dell'eventuale maggior trattamento stipendiale mediante
assegno personale pensionabile riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti.
14. La mobilita' di cui al comma 13 si realizza
compatibilmente con le facolta' assunzionali previste dalla
legislazione vigente per gli enti destinatari del personale
interessato ed avviene all'interno della regione della
scuola in cui attualmente il personale e' assegnato, ovvero
in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili.
15. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, nonche' il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuate le pubbliche amministrazioni destinatarie
del personale di cui al comma 13, le procedure da
utilizzare per l'attuazione della mobilita'
intercompartimentale, nonche' le qualifiche e i profili
professionali da attribuire al medesimo personale.
16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo
ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, con le intervenute modifiche ordinamentali al
sistema di istruzione secondaria superiore introdotte ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' adottato senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro
dodici mesi dalla data entrata in vigore del presente
decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove
necessario, le disposizioni legislative vigenti, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza
unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.».
Si riporta il testo dell'articolo 51 del decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni e di sviluppo), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35:
«Art. 51. Potenziamento del sistema nazionale di
valutazione
1. Nelle more della definizione di un sistema organico
e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche,
dell'universita', della ricerca e dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, l'INVALSI assicura, oltre
allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e
all'articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di
valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale
fine, in via sperimentale, l'Invalsi si avvale dell'Agenzia
per la diffusione di tecnologie per l'innovazione. Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente
comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come
attivita' ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali
degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1,
comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007,
n. 176.».
Si riporta il testo dell'articolo 397 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado):
«Art. 397. Funzione ispettiva.
1. La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive
del Ministro della pubblica istruzione e nel quadro delle
norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle
finalita' di istruzione e di formazione, affidate alle
istituzioni scolastiche ed educative.
2. Essa e' esercitata da ispettori tecnici che operano
in campo nazionale, in campo regionale e provinciale.
3. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e
coordinare le attivita' di aggiornamento del personale
direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado;
formulano proposte e pareri in merito ai programmi di
insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego
dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento,
nonche' alle iniziative di sperimentazione di cui curano il
coordinamento; possono essere sentiti dai consigli
scolastici provinciali in relazione alla loro funzione;
svolgono attivita' di assistenza tecnico-didattica a favore
delle istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni
disposte dal Ministero della pubblica istruzione, dal
sovrintendente scolastico regionale o dal provveditore agli
studi; prestano la propria assistenza e collaborazione
nelle attivita' di aggiornamento del personale direttivo e
docente nell' ambito del circolo didattico, dell'istituto,
del distretto, regionale e nazionale.
4. Gli ispettori tecnici svolgono altresi' attivita' di
studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro,
i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i
sovrintendenti scolastici e i provveditori agli studi.
5. Al termine di ogni anno scolastico, il corpo
ispettivo redige una relazione sull'andamento generale
dell'attivita' scolastica e dei servizi.».
Il testo del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258
(Riordino del Centro europeo dell'educazione, della
biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in
Fondazione del Museo nazionale della scienza e della
tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1999, n. 181.
Il testo del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.
286 (Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche'
riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e
3 della legge 28 marzo 2003, n. 53), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2004, n. 282.
Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (Riordino degli enti
di ricerca in attuazione dell'articolo 1, della legge 27
settembre 2007, n. 165):
«Art. 17. Istituto nazionale per la valutazione del
sistema di istruzione e di formazione
1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
di istruzione e di formazione (INVALSI) mantiene la natura
giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n.
296, dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007,
n. 176. Gli attuali membri del Comitato di indirizzo
restano in carica per tutta la durata del mandato
inizialmente ricevuto.
2. Nell'ambito della costruzione del Sistema nazionale
di valutazione l'INVALSI ha pertanto i seguenti compiti:
a) lo studio e la predisposizione di strumenti e
modalita' oggettive di valutazione degli apprendimenti e la
cura dell'elaborazione e della diffusione dei risultati
della valutazione;
b) la promozione di periodiche rilevazioni nazionali
sugli apprendimenti che interessano le istituzioni
scolastiche e istruzione e formazione professionale, il
supporto e l'assistenza tecnica alle istituzioni
scolastiche e formative anche attraverso la messa a
disposizione di prove oggettive per la valutazione degli
apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di
autonome iniziative di valutazione e autovalutazione;
c) lo studio di modelli e metodologie per la
valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e
formazione professionale e dei fattori che influenzano gli
apprendimenti;
d) la predisposizione di prove a carattere nazionale
per gli esami di Stato, nell'ambito della normativa
vigente;
e) lo svolgimento di attivita' di ricerca e la
collaborazione alle attivita' di valutazione del sistema
scolastico al fine di realizzare iniziative di
valorizzazione del merito anche in collaborazione con il
sistema universitario;
f) lo svolgimento di attivita' di ricerca, nell'ambito
delle proprie finalita' istituzionali, sia su propria
iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati,
assicurando inoltre la partecipazione italiana a progetti
internazionali in campo valutativo;
g) lo svolgimento di attivita' di supporto e assistenza
tecnica alle regioni e agli enti territoriali per la
realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio,
valutazione e autovalutazione;
h) lo svolgimento di attivita' di formazione del
personale docente e dirigente della scuola sui temi della
valutazione in collaborazione con l'ANSAS.».
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17
(Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca), e successive modificazioni:
«Art. 9. Corpo ispettivo
1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che
svolgono la funzione ispettiva tecnica, e' collocato, a
livello di amministrazione centrale, in posizione di
dipendenza funzionale dal capo del Dipartimento per
l'istruzione, e, a livello periferico, in posizione di
dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici
scolastici regionali. Le modalita' di esercizio della
funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito
atto di indirizzo del Ministro.».
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 9. Funzioni.
1. La Conferenza unificata assume deliberazioni,
promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri,
designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai
compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai
comuni e alle comunita' montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di
legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle
autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti
delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla
legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle problematiche
connesse agli indirizzi di politica generale che possono
incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e
comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed
erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui
al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta
del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere
della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento
dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma ai
sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.».

Note all'art. 1:
Per il testo dell'articolo 2, comma 4-undevicies, del
citato decreto-legge n. 225 del 2010, si vedano le note
alle premesse.
Per il testo del citato decreto legislativo n. 286 del
2004, si vedano le note alle premesse.
Per il testo dell'articolo 19, comma 1, del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 2
Obiettivi e organizzazione dell'S.N.V.

1. Ai fini del miglioramento della qualita' dell'offerta formativa e degli apprendimenti, l'S.N.V. valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286. Esso si compone dell'Invalsi, che ne assume il coordinamento funzionale, dell'Indire e del contingente ispettivo.
2. L'S.N.V. fornisce i risultati della valutazione di cui al comma 1 ai direttori generali degli uffici scolastici regionali per la valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Con la direttiva di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, il Ministro, con periodicita' almeno triennale, individua le priorita' strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione, che costituiscono il riferimento per le funzioni di coordinamento svolte dall'Invalsi, nonche' i criteri generali per assicurare l'autonomia del contingente ispettivo e per la valorizzazione del ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione. La definizione delle modalita' tecnico-scientifiche della valutazione rimane in capo all'Invalsi, sulla base degli standard vigenti in ambito europeo e internazionale.
4. Con riferimento al sistema di istruzione e formazione professionale previsto dal Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e ferme restando le competenze dell'Invalsi di cui all'articolo 22 di detto decreto legislativo, le priorita' strategiche e le modalita' di valutazione ai sensi dell'articolo 6 sono definite secondo i principi del presente regolamento dal Ministro con linee guida adottate d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5. E' istituita presso l'Invalsi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, la conferenza per il coordinamento funzionale dell'S.N.V., composta dal presidente dell'Istituto, che la presiede, dal presidente dell'Indire e dal dirigente tecnico di cui all'articolo 5, comma 3. Ai componenti della conferenza non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza; ai rimborsi spese l'Istituto provvede, a decorrere dall'anno 2013, nell'ambito delle risorse allo stesso assegnate a valere sul Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La conferenza adotta, su proposta dell'Invalsi, i protocolli di valutazione, nonche' il programma delle visite di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e formula proposte al Ministro ai fini dell'adozione degli atti di cui ai commi 3 e 4.
Note all'art. 2:
Per il testo del citato decreto legislativo n. 286 del
2004, si vedano le note alle premesse.
Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 25. Dirigenti delle istituzioni scolastiche.
1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica
periferica e' istituita la qualifica dirigenziale per i
capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed
educative alle quali e' stata attribuita personalita'
giuridica ed autonoma a norma dell'articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in
ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti
dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati
tenuto conto della specificita' delle funzioni e sulla base
delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione
istituito presso l'amministrazione scolastica regionale,
presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non
appartenenti all'amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione
unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza,
e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e
strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto
delle competenze degli organi collegiali scolastici,
spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle
risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico,
organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di
efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle
relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2,
il dirigente scolastico promuove gli interventi per
assicurare la qualita' dei processi formativi e la
collaborazione delle risorse culturali, professionali,
sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della
liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di
ricerca e innovazione metodologica e didattica, per
l'esercizio della liberta' di scelta educativa delle
famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento
da parte degli alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle
istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei
provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e amministrative il dirigente puo' avvalersi
di docenti da lui individuati, ai quali possono essere
delegati specifici compiti, ed e' coadiuvato dal
responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed
ai servizi generali dell'istituzione scolastica,
coordinando il relativo personale.
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di
circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla
direzione e il coordinamento dell'attivita' formativa,
organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu'
ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio
delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei
convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli
educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa
frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della
preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di
autonomia e della personalita' giuridica a norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando,
per quanto possibile, la titolarita' della sede di
servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio
decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata
della formazione; determina le modalita' di partecipazione
ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche;
definisce i criteri di valutazione e di certificazione
della qualita' di ciascun corso; individua gli organi
dell'amministrazione scolastica responsabili
dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul
territori, definendone i criteri; stabilisce le modalita'
di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad
universita', agenzie specializzate ed enti pubblici e
privati anche tra loro associati o consorziati.
9. La direzione dei conservatori di musica, delle
accademie di belle arti, degli istituti superiori per le
industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza, e' equiparata alla dirigenza dei
capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione e
di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le
posizioni degli attuali direttori di ruolo.
10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica
dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e delle
vicedirettrici degli educandati sono soppressi i
corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni
sono soppressi i relativi ruoli.
11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di
Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in
aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o
siano in esonero sindacale, distaccati, comandati,
utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere
all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente
articolo, ovvero della formazione di cui all'articolo 29.
In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini
giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di
cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di
assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.».
Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003,
n. 53), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
novembre 2005, n. 257, S.O.
Per il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, si vedano le note alle premesse.
Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il
coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 7. Competenze del MURST.
1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da
destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di
cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951,
all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della
legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della legge
31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico
sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2, della
legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal
MURST ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai sensi dell'articolo
11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468 e successive modificazioni, sono determinati con unica
autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione
del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a
partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto
nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 506 , nonche' altri contributi e risorse
finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione
alle attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
(INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di
Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide,
dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna. Il fondo e' determinato ai
sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e
integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
due anni successivi, emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, da
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei
predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata
prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad
erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni
contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della
scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11 della
legge 9 maggio 1989, n. 168 , e' soppresso. Sono fatti
salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto
organo fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le
seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) ...;
b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, le
parole «sentito il CNST» sono soppresse;
c) ...;
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2
le parole «sentito il CNST» sono soppresse;
e) ...;
f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi e nel
comma 3 dell'articolo 3 le parole «sentito il CNST» sono
soppresse;
h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da «il quale»
fino a «richiesta» sono soppresse;
i) l'articolo 11 e' soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da «previo
parere» fino a «n. 59» sono soppresse.
6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che
determina competenze del CNST.
7. E' abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera
g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1989,
n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST,
l'articolo 4, comma 3, lettera a), non si applica nella
parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte
preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima
applicazione del presente decreto, in assenza di
approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere
ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi di
ricerca di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di
presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono
prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai
sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31
dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
di ricerca a carattere non strumentale ed e' disciplinato
dalle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9
maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e
integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica previsto dal predetto articolo 5, comma 4,
della legge n. 266 del 1997.».
 
Art. 3
Invalsi

1. Ferme restando le attribuzioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, nonche' le competenze gia' previste da altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Invalsi, nell'ambito dell'S.N.V., in particolare:
a) assicura il coordinamento funzionale dell'S.N.V.;
b) propone i protocolli di valutazione e il programma delle visite alle istituzioni scolastiche da parte dei nuclei di valutazione esterna, di cui all'articolo 6;
c) definisce gli indicatori di efficienza e di efficacia in base ai quali l'S.N.V. individua le istituzioni scolastiche che necessitano di supporto e da sottoporre prioritariamente a valutazione esterna;
d) mette a disposizione delle singole istituzioni scolastiche strumenti relativi al procedimento di valutazione di cui all'articolo 6 per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 6, comma 1;
e) definisce gli indicatori per la valutazione dei dirigenti scolastici, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
f) cura la selezione, la formazione e l'inserimento in un apposito elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna di cui all'articolo 6, comma 2, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tale fine, sulla base dei criteri generali definiti con direttiva del Ministro, l'Invalsi con propria deliberazione stabilisce, entro sessanta giorni dall'emanazione della direttiva stessa, le modalita' di costituzione e gestione di detto elenco; esso cura, altresi', la formazione degli ispettori che partecipano ai citati nuclei;
g) redige le relazioni al Ministro e i rapporti sul sistema scolastico e formativo, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, in modo tale da consentire anche una comparazione su base internazionale;
h) partecipa alle indagini internazionali e alle altre iniziative in materia di valutazione, in rappresentanza dell'Italia.
Note all'art. 3:
Per il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 213 del 2009, si vedano le note alle
premesse.
Per il testo del citato decreto legislativo n. 286 del
2004, si vedano le note alle premesse.
Per il testo dell'articolo 1, commi da 612 a 615, della
citata legge n. 296 del 2006, si vedano le note alle
premesse.
Per il testo dell'articolo 1, commi 4 e 5, del citato
decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, si vedano le note
alle premesse.
 
Art. 4
Indire

1. L'Indire concorre a realizzare gli obiettivi dell'S.N.V. attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualita' dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse. A tale fine, cura il sostegno ai processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica, nonche' interventi di consulenza e di formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, anche sulla base di richieste specifiche delle istituzioni scolastiche.
 
Art. 5
Contingente ispettivo

1. Il contingente ispettivo concorre a realizzare gli obiettivi dell'S.N.V. partecipando ai nuclei di valutazione di cui all'articolo 6, comma 2. Il numero di dirigenti che ne fanno parte e' individuato, tenuto conto delle altre funzioni assolte da tale categoria di personale, con decreto del Ministro nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva ed e' ripartito tra amministrazione centrale e periferica. I relativi incarichi di funzione dirigenziale non generale sono conferiti dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del Ministero e dai direttori generali degli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I direttori generali di cui al comma 1 rendono conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Ministero, il numero e la tipologia dei posti disponibili, acquisiscono le candidature dei dirigenti interessati e le valutano secondo criteri che valorizzino anche la pregressa esperienza nelle attivita' oggetto degli incarichi. Per la durata dei medesimi incarichi tali dirigenti sono utilizzati in via esclusiva nelle attivita' di valutazione.
3. Il dirigente che partecipa alla conferenza di cui all'articolo 2, comma 5, in rappresentanza del contingente ispettivo e' designato dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del Ministero. Il relativo incarico e' rinnovabile una sola volta.
Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali.
(Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998)
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
alla complessita' della struttura interessata, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonche' delle esperienze di direzione
eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a
dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo
articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo
degli incarichi a contratto nella dotazione organica
dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma
1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o
pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo
periodo del presente comma e' pari al 20 per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il
limite massimo di cui al primo periodo del presente comma
puo' essere elevato fino al 13 per cento della dotazione
organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
a valere sulle ordinarie facolta' per le assunzioni a tempo
indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis.
In via transitoria, con provvedimento motivato volto a
dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il
corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti,
i limiti di cui al presente comma possono essere superati,
a valere sulle ordinarie facolta' assunzionali a tempo
indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta,
gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre
2012. Contestualmente gli enti adottano atti di
programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto
delle percentuali di cui al presente comma.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.».
 
Art. 6
Procedimento di valutazione

1. Ai fini dell'articolo 2 il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche si sviluppa, in modo da valorizzare il ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite dalla conferenza di cui all'articolo 2, comma 5, nelle seguenti fasi, ed e' assicurato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base al piano di riparto del Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a decorrere dall'anno 2013:
a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche:
1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola;
2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento;
b) valutazione esterna:
1) individuazione da parte dell'Invalsi delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti dall'Invalsi medesimo;
2) visite dei nuclei di cui al comma 2, secondo il programma e i protocolli di valutazione adottati dalla conferenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5;
3) ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche dei piani di miglioramento in base agli esiti dell'analisi effettuata dai nuclei;
c) azioni di miglioramento:
1) definizione e attuazione da parte delle istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi anche con il supporto dell'Indire o attraverso la collaborazione con universita', enti di ricerca, associazioni professionali e culturali. Tale collaborazione avviene nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche:
1) pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunita' di appartenenza.
2. I nuclei di valutazione esterna sono costituiti da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f). Al dirigente tecnico non spettano compensi, gettoni o indennita' comunque denominate per lo svolgimento delle attivita' di valutazione. L'Invalsi definisce annualmente i compensi per gli esperti impiegati nelle medesime attivita', a decorrere dall'anno 2013, entro il limite delle risorse annualmente assegnate in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le istituzioni scolastiche sono soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle competenze degli studenti, predisposte e organizzate dall'Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
4. Le azioni di cui al comma 1 sono dirette anche a evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
5. I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti dalle singole istituzioni scolastiche, sono comunicati al direttore generale del competente Ufficio scolastico regionale, che ne tiene conto ai fini della individuazione degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo incarico e della valutazione di cui al comma 4.
Note all'art. 6:
Per il testo dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 204 del 1998, , si vedano le note
all'articolo 2.
Per il testo dell'articolo 51 del citato decreto-legge
n. 5 del 2012, si vedano le note alle premesse.
Per il testo dell'articolo 25 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note all'articolo
2.
 
Art. 7
Disposizioni particolari per la Regione autonoma Valle d'Aosta e per
le province autonome di Trento e di Bolzano.

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano realizzano le finalita' del presente regolamento nell'ambito delle competenze riconosciute dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3.
2. Le periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e competenze degli studenti si svolgono sulla base di protocolli con l'Invalsi.
 
Art. 8
Norme finali e transitorie

1. Sono abrogati:
a) gli articoli 2, commi 2, 3, 4, 5, e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n. 415, relativo all'organizzazione dell'Indire, e il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, relativo all'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa (Irre).
2. Il contingente ispettivo e' determinato nel regolamento di organizzazione del Ministero adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 marzo 2013

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
ministri

Profumo, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 58
Note all'art. 8:
Il testo del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258
(Riordino del Centro europeo dell'educazione, della
biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in
Fondazione del museo nazionale della scienza e della
tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'articolo 11 della
L. 15 marzo 1997, n. 59), modificato dal presente decreto,
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 1999, n. 181.
Il decreto del residente della Repubblica 21 novembre
2000, n. 415 (Regolamento di organizzazione dell'Istituto
nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca
educativa, a norma degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 20
luglio 1999, n. 258), abrogato dal presente regolamento, e'
stato pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2001, n. 14.
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario), convertito con
motidicazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
«Art. 2. Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni
1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici,
degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni
sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella
seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di
livello non generale e le relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli
esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli
enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera
si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche
risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le
restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli
uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al
personale dell'amministrazione civile dell'interno le
riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si
applicano all'esito della procedura di soppressione e
razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e
comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle
percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica
quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
totale generale degli organici delle forze armate e'
ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il
predetto decreto e' rideterminata la ripartizione dei
volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto
legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si
applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a)
a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non
riassorbibile in base alle predette disposizioni, e'
collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e
con le modalita' di cui agli articoli 906 e 909, ad
eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal presente
comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle
disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni
organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata,
suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto il numero delle
promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il
Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie
di porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il
medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie
per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici
entro il 1° gennaio 2016, nonche' disposizioni per
l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri al personale militare
non dirigente.
4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare
applicazione le specifiche discipline di settore.
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze considerando che le medesime riduzioni
possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo
conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in
misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
che la differenza sia recuperata operando una maggiore
riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra
amministrazione. Per il personale della carriera
diplomatica e per le dotazioni organiche del personale
dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri,
limitatamente ad una quota corrispondente alle unita' in
servizio all'estero alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi
previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle
sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre
2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del
presente articolo.
6. Le amministrazioni per le quali non siano stati
emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31
ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data,
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti alla data di entrata in vigore del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi
dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n.
165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per
il rinnovo degli incarichi.
7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le
strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo
operante presso gli uffici giudiziari, il personale di
magistratura. Sono altresi' escluse le amministrazioni
interessate dalla riduzione disposta dall'articolo
23-quinquies, nonche' la Presidenza del Consiglio dei
Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno
2012.
8. Per il personale degli enti locali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8.
9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
limitazione delle assunzioni.
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di
cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i
regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi
ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base
regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle
strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali,
compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra
amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di
cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di
innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo
congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui
all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al
comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici
di livello dirigenziale generale e non generale non puo'
essere incrementato se non con disposizione legislativa di
rango primario.
10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il
riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo
23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al
31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal
presente comma sono soggetti al controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo
3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei
ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio
di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno
dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il
Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16
del presente articolo si applicano anche alle
amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e
23-quinquies.
11. Per le unita' di personale eventualmente risultanti
in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal
comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata
del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio,
avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di
quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le
seguenti procedure e misure in ordine di priorita':
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali,
ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo
entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di
anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze
previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con
conseguente richiesta all'ente di appartenenza della
certificazione di tale diritto. Si applica, senza
necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini
della liquidazione del trattamento di fine rapporto
comunque denominato, per il personale di cui alla presente
lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31
dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo
sara' corrisposto al momento della maturazione del diritto
alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto
stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al
31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine
rapporto sara' corrisposto al momento in cui il soggetto
avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello
stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una
previsione delle cessazioni di personale in servizio,
tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del
presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento
delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili
entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto
dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilita' e
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del
fabbisogno, avvio di processi di mobilita' guidata, anche
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso
uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che
presentino vacanze di organico, del personale non
riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo
da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla
presente lettera sono disposti, previo esame con le
organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi
entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Il personale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale ed accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento
economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e'
stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le posizioni economiche del personale
assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni
sindacali che deve comunque concludersi entro trenta
giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme
contrattuali a tempo parziale del personale non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla
maggiore anzianita' contribuiva, e' dichiarato in
eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere
precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in
proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento
all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni
caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
del restante personale.
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con
le modalita' di cui al comma 11, le amministrazioni
dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013.
Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33
del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo' essere
aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in
disponibilita' maturi entro il predetto arco temporale i
requisiti per il trattamento pensionistico.
13. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio
dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e
redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il
personale iscritto negli elenchi di disponibilita' puo'
presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al
medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute
ad accogliere le suddette domande individuando criteri di
scelta nei limiti delle disponibilita' in organico, fermo
restando il regime delle assunzioni previsto mediante
reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le
domande di ricollocazione non possono procedere ad
assunzioni di personale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni
funzionali o finanziarie dell'amministrazione.
15. Fino alla conclusione dei processi di
riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non
oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalita' di
reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per le
ipotesi di responsabilita' dirigenziale» sono aggiunte le
seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel
momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto
utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini
del transito, della data di maturazione del requisito dei
cinque anni e, a parita' di data di maturazione, della
maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale».
16. Per favorire i processi di mobilita' di cui al
presente articolo le amministrazioni interessate possono
avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili.
17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, le parole «fatta salva la sola
informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di
cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «fatti
salvi la sola informazione ai sindacati per le
determinazioni relative all'organizzazione degli uffici
ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di
lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di
cui all'articolo 9».
18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165:
a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9» sono
sostituite dalle seguenti: «previa informazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei
contratti di cui all'articolo 9»;
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:
«Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici
comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di
processi di mobilita', al fine di assicurare obiettivita' e
trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle
organizzazioni sindacali rappresentative del settore
interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per i
processi di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio
dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e
modalita' condivisi, la pubblica amministrazione procede
alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita'».
19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva
all'entrata in vigore del presente decreto e' comunque
dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su
tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale
previste dai vigenti contratti collettivi.
20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per
cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di
prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri provvede alla immediata
riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di
criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento
strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non
oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in
corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai
sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine
non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui
alla citata normativa.
20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto
dagli articoli 23-quater e 23-quinquies, fino al 31
dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non si applica
l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano incarichi
di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del
citato articolo 19 a soggetti gia' titolari di altro
incarico presso le predette Agenzie o presso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie
fiscali che incorporano altre amministrazioni sono
rinnovati entro quindici giorni dalla data
dell'incorporazione.
20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, dopo la parola: «controllante» sono
inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al comma
5-bis»;
b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di
amministrazione delle societa' non quotate, direttamente o
indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore al
trattamento economico del primo presidente della Corte di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono limiti ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.
5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo
dei dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma
5-bis non puo' comunque essere superiore al trattamento
economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quello previsto al periodo precedente»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Compensi
per gli amministratori e per i dipendenti delle societa'
controllate dalle pubbliche amministrazioni".
20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater
si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e ai
contratti stipulati e agli atti emanati successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.».
 
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