Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 25 giugno 2013 |
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito dell'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del territorio della provincia di Potenza. (Ordinanza n. 98). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Viste la delibera del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, con la quale e' stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine all'evento sismico che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza il 26 ottobre 2012, come modificata dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2012, nonche' la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2013 con la quale il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 7 aprile 2013; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 25 del 20 novembre 2012 e n. 30 del 7 dicembre 2012; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, di riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Acquisita l'intesa della regione Basilicata;
Dispone:
Art. 1
1. La regione Basilicata e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' determinatasi a seguito dell'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del territorio della provincia di Potenza. 2. Per i fini di cui al comma 1 il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio di protezione civile della regione Basilicata e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di scadenza dello stato di emergenza. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 3. Per i fini di cui al comma 2, il Prefetto della provincia di Potenza, gia' Commissario delegato, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Dirigente di cui al comma 2 tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 4. Per i fini di cui al comma 1 la regione Basilicata subentra, in regime ordinario, nelle convenzioni gia' stipulate dal Prefetto della provincia di Potenza - Commissario delegato, e nelle procedure di evidenza pubblica dallo stesso autorizzate per la gestione dell'emergenza. 5. Il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio di protezione civile della Regione Basilicata, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi delle strutture organizzative della regione Basilicata, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 6. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio di protezione civile della Regione Basilicata provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5741, aperta ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione al cronoprogramma degli interventi ed allo stato di avanzamento degli stessi. Il predetto Soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 6 residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio di protezione civile regionale puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa e a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile che ne verifica la corrispondenza alle finalita' sopra indicate. 8. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 7 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Basilicata ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile con cadenza semestrale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 7. 9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6 per la realizzazione dei interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile. 10. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi dei commi 6 e 8 del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo nazionale della protezione civile ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 11. Il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio di protezione civile regionale della Regione Basilicata, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 6, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
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| Art. 2
1. Le residue risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 e di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012, al netto delle risorse relative all'attuazione dei Piani delle attivita' di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25/2012 gia' formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di scadenza dello stato di emergenza, sono ripartite con le percentuali di riparto adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e trasferite sulla contabilita' speciale di cui all'art. 1, comma 6. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 giugno 2013
Il Capo del dipartimento Gabrielli
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