Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 marzo 2013
Modalita' di pagamento dei diritti relativi ai titoli di proprieta' industriale.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante: «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» e, in particolare, gli articoli 186, 225 e 227 del medesimo;
Visto l'art. 186, comma 7, del citato decreto legislativo n. 30/2005, il quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene stabilita la misura dei diritti di segreteria e delle tariffe da corrispondere, rispettivamente, per la richiesta e per i lavori di copiatura, di riproduzione e di estrazione della diversa documentazione brevettuale;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, il comma 851 dell'art. 1, il quale prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilita' e sulla registrazione dei disegni e modelli, nonche' i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2007, emanato in attuazione del citato art. 1, comma 851, della legge n. 296 del 2006, con il quale sono stati determinati i diritti relativi ai titoli della proprieta' industriale e, in particolare, all'art. 5, sono state stabilite le relative modalita' di pagamento;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° ottobre 2012, che ha apportato modificazioni ed integrazioni al citato decreto del 2 aprile 2007;
Visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1972 n. 292, recante la disciplina dell'imposta di bollo;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, il Capo III dello stesso, concernente «Disposizioni in materia di riscossione» laddove, all'art. 17, comma 2, lettera h-ter), e' disposto che il sistema del versamento unificato puo' essere esteso alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 ottobre 2012 prot. 2012/140335, avente ad oggetto l'approvazione della nuova versione del modello «F24 enti pubblici» (F24 EP), che gli enti e le amministrazioni pubbliche utilizzano per il versamento delle entrate erariali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 23, concernente l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze e le sue attribuzioni;
Ritenuto necessario apportare modifiche alle modalita' di pagamento dei diritti, disciplinate dai predetti decreti, al fine di rendere piu' agevole all'utenza il citato pagamento e per consentire all'amministrazione di avere maggiore certezza e tempestivita' dell'informazione relativa all'avvenuto pagamento;
Ritenuto opportuno individuare nuove modalita' per il pagamento dei diritti relativi ai titoli della proprieta' industriale e delle altre imposte e tasse connesse anche alle diverse modalita' di presentazione delle domande di concessione, registrazione e rinnovo dei predetti titoli;

Decreta:

Art. 1

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, l'art. 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Modalita' di pagamento). - 1. Il pagamento dei diritti deve essere effettuato esclusivamente secondo le seguenti modalita':
a) per il deposito ed il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per modello di utilita' e per la registrazione dei disegni e modelli, per i diritti di opposizione nonche' per tutti gli altri pagamenti non compresi nei punti successivi, mediante versamento sul c/c postale n. 668004, intestato all'Agenzia delle entrate - Centro Operativo di Pescara;
b) Per il mantenimento in vita dei brevetti europei, mediante versamento sul c/c postale n. 81016008, intestato all'Agenzia delle entrate - Centro Operativo di Pescara;
c) Per i diritti di segreteria, mediante versamento diretto al capitolo di entrata n. 2377 del bilancio dello Stato, tramite bonifico bancario (codice IBAN IT 14 M 01000 03245 348010237700), oppure mediante versamento sul conto corrente postale n. 871012, intestato alla Banca d'Italia Servizio di tesoreria territoriale dello Stato di Roma.
2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono individuate le modalita' per consentire che i pagamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), avvengano esclusivamente secondo le modalita' previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con il modello «F24 enti pubblici», approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 ottobre 2012 prot. 2012/140335, in base alle istruzioni stabilite con risoluzione della medesima Agenzia;
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono individuate le procedure per consentire che il versamento dell'imposta di bollo avvenga con modalita' telematiche. Fino all'individuazione di tali procedure, l'imposta di bollo relativa alla presentazione per via telematica delle domande di concessione, registrazione e rinnovo dei titoli della proprieta' industriale, e' calcolata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, avendo come riferimento la copia cartacea dei relativi documenti. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta, il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonche' ad annullare le stesse, conservandone gli originali.».
Il presente decreto sara' comunicato ai competenti organi di controllo.

Roma, 22 marzo 2013

Il Ministro
dello sviluppo economico
Passera
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 80
 
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