IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varieta'»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012 n. 12081, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale; Visto il proprio decreto ministeriale n. 5487 del 20 marzo 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2013 con il quale venivano indicati, tra l'altro, i nuovi responsabili della conservazione in purezza per talune varieta' di specie foraggere; Considerato che, per le due varieta' di erba medica denominate «Castelli» e «Silverado», nel sopra citato dispositivo e' stata erroneamente omessa l'indicazione del corresponsabile della conservazione in purezza; Ritenuto di dover procedere alla rettifica di tale omissione;
Decreta: Articolo unico
La responsabilita' della conservazione in purezza delle sotto elencate varieta', gia' indicata con decreto ministeriale n. 5487 del 20 marzo 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2013, e' cosi' modificata: Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 giugno 2013
Il direttore generale: Cacopardi Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |