Gazzetta n. 149 del 27 giugno 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 marzo 2013
Documentazione necessaria per il riconoscimento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS), come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
Visto l'Atto d'Intesa recante: «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni», ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sancito il 1° luglio 2004 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella G.U. 26 luglio 2004, n. 173;
Visto l'art. 1 del richiamato decreto legislativo che stabilisce che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalita' giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalita' di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialita' o svolgono altre attivita' aventi i caratteri di eccellenza di cui all'art. 13, comma 3, lettera d);
Visto l'art. 13 del citato decreto legislativo, che stabilisce che l'istituzione di nuovi Istituti deve essere coerente e compatibile con la programmazione sanitaria della Regione interessata e che la stessa e' subordinata al riconoscimento di cui al comma 3 del medesimo articolo ed avviene con riferimento a un'unica specializzazione disciplinare, coerente con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale di cui all'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai soli presidi nei quali la stessa attivita' e' svolta;
Visti in particolare:
- l'art. 13, comma 2 del richiamato decreto, che stabilisce che le strutture pubbliche che chiedono il riconoscimento possono costituirsi nella forma delle Fondazioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto e che le strutture private debbono costituirsi in una delle forme giuridiche disciplinate dal codice civile;
- l'art. 13, comma 3 del citato decreto legislativo, che stabilisce che il riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti e' subordinato al possesso dei requisiti necessari, che sono indicati nel medesimo comma alle lettere da a) a h);
Visto l'art. 14, comma 1 del richiamato decreto, che stabilisce che la domanda di riconoscimento e' presentata dalla struttura interessata alla regione competente unitamente alla documentazione comprovante la titolarita' dei requisiti di cui all'art. 13 dello stesso decreto legislativo e che tale documentazione e' individuata con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; che, a tal fine, la regione inoltra la domanda, nella quale devono essere indicate la sede effettiva di attivita' della struttura e la disciplina per la quale si richiede il riconoscimento, al Ministero della salute, evidenziando la coerenza del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria;
Visto l'art. 15, comma 1 del suddetto decreto legislativo che stabilisce che, ai fini della conferma del riconoscimento del carattere scientifico, le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati devono trasmettere al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al richiamato art. 13, nonche' la documentazione necessaria ai fini della conferma, secondo quanto stabilito dal presente decreto;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 7 febbraio 2013 (Rep.Atti n. 48/CSR), sul Programma Nazionale della ricerca sanitaria 2013-2015, ai sensi dell'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 13 marzo 2013;

Decreta:

Art. 1
Documentazione necessaria per il riconoscimento degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico

1. Ai fini del riconoscimento del carattere scientifico, gli Istituti pubblici e privati, unitamente alla domanda presentata alla Regione competente per territorio, devono produrre, in forma cartacea e su supporto informatico, la documentazione individuata negli allegati al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante, comprovante la titolarita' dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3, lettere da a) a h), del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modifiche e integrazioni.
2. La documentazione e' inoltrata al Ministero della salute dalla Regione interessata, che deve indicare la sede effettiva di attivita' della struttura e la disciplina per la quale si richiede il riconoscimento, evidenziando, con proprio provvedimento deliberativo, la coerenza del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria.
3.Le Regioni che hanno stipulato l'Accordo, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive integrazioni, su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, ai fini della coerenza del riconoscimento di un nuovo Istituto con la propria programmazione sanitaria, devono altresi' acquisire, come stabilito dal richiamato Accordo, il parere dei competenti uffici dei Ministeri affiancanti. La medesima procedura si applica ai piani di rientro approvati ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

1. Ai fini della conferma del riconoscimento del carattere scientifico gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati devono trasmettere al Ministero, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, la documentazione di cui all'art. 1, unitamente al provvedimento della Regione competente, che attesta la conferma del perdurare della coerenza del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria.
2. Le Regioni che hanno stipulato l'Accordo, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive integrazioni, su un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, ai fini della conferma del perdurare della coerenza del riconoscimento di un nuovo Istituto con la propria programmazione sanitaria, devono altresi' acquisire il parere dei competenti uffici dei Ministeri affiancanti. La medesima procedura si applica anche ai piani di rientro approvati ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Roma, 14 marzo 2013

Il Ministro: Balduzzi

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 5, foglio n. 299
 
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