Gazzetta n. 148 del 26 giugno 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 19 giugno 2013
Approvazione della tipologia della Scuola di specializzazione in valutazione e gestione del rischio chimico.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il Regolamento (CEE) n. 793/1993 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
Vista la legge 6 aprile 2007, n. 46, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali ed, in particolare l'art. 5-bis «Attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, con il quale il Ministero della salute e' designato quale «Autorita' competente» ai sensi dell'art. 121 del medesimo regolamento Reach;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «Attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2010, recante «Approvazione delle linee guida per l'istituzione di un master universitario di secondo livello in Reach»;
Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2007 del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008, recante «Piano di attivita' e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)» in particolare il paragrafo 1.2, nn. 12, 13, 14, dell'allegato I;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente l'autonomia didattica degli atenei, ed in particolare l'art. 3;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea magistrale;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei settori scientifici-disciplinari, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale relativo all'approvazione della Scuola di specializzazione in valutazione e gestione del rischio chimico, espresso nell'adunanza del 4 aprile 2012, su proposta della societa' chimica italiana;
Visto il parere della societa' italiana di tossicologia;
Sentito il gruppo di lavoro formazione ed informazione del comitato tecnico di coordinamento, istituito presso il Ministero della salute di cui all'art. 7 del decreto 22 novembre 2007 che svolge un'attivita' di raccordo operativo per gli aspetti connessi all'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach) tra le amministrazioni centrali, gli organismi tecnici di supporto e le regioni e province autonome;
Considerato che le tematiche inerenti la valutazione e la gestione del rischio chimico sono fondamentali per la gestione e l'applicazione di norme a tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente;
Ritenuto necessario approvare la tipologia della Scuola di specializzazione in valutazione e gestione del rischio chimico per la formazione di figure professionali capaci di valutare e gestire i rischi derivanti dalla produzione, immissione sul mercato ed uso di prodotti chimici, nonche' i rischi legati all'intero ciclo di vita dei prodotti destinati ad usi specifici e coperti dalle normative di settore;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Per le finalita' di cui alle premesse e' approvata la tipologia della Scuola di specializzazione in valutazione e gestione del rischio chimico, di seguito «Scuola di specializzazione», di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto.
2. La Scuola di specializzazione si connota come scuola di area non sanitaria.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Istituzione della Scuola di specializzazione

1. A decorrere dall'anno accademico 2013/2014 le Universita' degli studi e le scuole superiori universitarie ad ordinamento speciale possono istituire la Scuola di specializzazione.
 
Art. 3

Durata e crediti formativi

1. La Scuola di specializzazione ha la durata di due anni accademici pari a 120 crediti formativi universitari (CFU).
 
Art. 4

Diploma di specializzazione

1. Al termine del corso, il Diploma di specializzazione (DS) e' conferito dopo il superamento di una prova finale che consiste nella discussione di un elaborato con caratteri di progetto scientifico-professionale (tesi di specializzazione) con giudizio che tiene conto anche delle valutazioni riportate negli esami annuali nonche' dei risultati delle eventuali valutazioni periodiche.
 
Art. 5

Riconoscimento crediti

1. Le competenti autorita' accademiche della Scuola di specializzazione, a seguito di specifica valutazione, possono esonerare coloro che hanno acquisito un diploma di master attinente alle tematiche oggetto della Scuola di specializzazione per non piu' del 45% dei CFU previsti dal percorso formativo della scuola stessa.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 giugno 2013

Il Ministro: Carrozza
 
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