Gazzetta n. 148 del 26 giugno 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2013
Definizione dei criteri e delle modalita' con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo n. 422/97 del 19 novembre 1997 con il quale sono stati conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di Trasporto pubblico locale, anche ferroviario a norma dell'art. 4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo n. 400/97 del 20 settembre 1999 modificativo ed integrativo del decreto legislativo n. 422/97 del 19 novembre 1997;
Visto l'art. 1, comma 300 della Legge 244/07 con il quale e' stato istituito l'Osservatorio per il trasporto pubblico locale;
Visto l'art. 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il quale a decorrere dall'anno 2011 e' stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo e' escluso dai vincoli del Patto di stabilita';
Visto l'art. 30, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale e' stato disposto l'incremento di 800 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2012, del fondo di cui all'art. 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
Visto l'art. 16-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che i criteri e le modalita' con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con la Conferenza unificata entro il 31 gennaio 2013;
Visto l'art. 3, comma 12 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'art. 16-bis del citato decreto-legge n. 95/2012 secondo il quale i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo sono, in particolare, finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la programmazione e la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale, anche ferroviario, mediante:
a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica;
Visto il comma 9 del richiamato art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 per effetto del quale «la regione non puo' avere completo accesso al fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3» dello stesso articolo.
Considerato il ruolo fondamentale svolto dall'Osservatorio istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 quale organismo tecnico di raccordo fra lo Stato centrale e gli enti territoriali ai fini del monitoraggio dei dati del settore.
Considerata, altresi', la necessita' di definire, d'intesa con le Regioni, percentuali di ripartizione iniziali delle risorse stanziate sul fondo che consentano un progressivo e strutturale efficientamento del settore evitando, nell'immediato, criticita' che possano incidere gravemente sulla regolarita' e continuita' dei servizi pubblici eserciti all'atto dell'entrata in vigore del presente D.P.C.M.;
Valutato pertanto opportuno prevedere modalita' che diano per un triennio certezza alle Regioni su una quota parte del fondo, pari al 90% dello stesso, da ripartire sulla base delle percentuali definite d'intesa con le Regioni stesse, subordinando la ripartizione della quota residua al raggiungimento annuale degli obiettivi fissati;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 16-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni con legge 7 Agosto 2012 n. 135, come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012 n. 228;
Vista la proposta formulata con nota 5 febbraio 2012 alla segreteria della Conferenza unificata per acquisirne l'intesa diramata a tutte le amministrazioni interessate con nota CSR 855 P-4.23.2.13 del 5 febbraio 2013;
Vista il nuovo schema di D.P.C.M. contenente le modifiche discusse in sede tecnica nell'ambito della apposita riunione indetta dalla segreteria della Conferenza Unificata, diramato con nota CSR 902 P-4.23.2.13 del 6 febbraio 2013;
Vista l'intesa della Conferenza unificata (Rep. Atti n. 24/CU del 7 febbraio 2013) sancita nella seduta del 7 febbraio 2013 che prevede alcune modifiche, concordate in sede di conferenza, allo schema di D.P.C.M. diramato con la citata nota 6 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1

Valutazione degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione
della programmazione e gestione del complesso
dei servizi di TPL anche ferroviario

Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto a) del richiamato art. 16-bis, finalizzato a conseguire "un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico" e del punto c) finalizzato a conseguire "la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata" e' verificato attraverso l'incremento annuale del "load factor" calcolato su base regionale nella misura che sara' determinata in sede di revisione triennale del presente D.P.C.M. ai sensi del successivo art. 4.
Nel primo triennio di applicazione l'obiettivo e' verificato attraverso l'incremento del 2,5% del numero dei passeggeri trasportati su base regionale, determinato anche attraverso la valutazione del numero dei titoli di viaggio.
Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto b) del richiamato art. 16-bis, finalizzato a conseguire "il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi" e' verificato attraverso l'incremento, su base annua, rispetto all'anno precedente, del rapporto calcolato su base regionale tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio al netto della quota relativa all'infrastruttura di almeno lo 0,03 per rapporti di partenza inferiori o uguali allo 0,20 ovvero 0,02 per rapporti di partenza superiori allo 0,20 fino alla concorrenza del rapporto dello 0,35, ovvero attraverso il mantenimento o l'incremento del medesimo rapporto per rapporti superiori. Tali valori saranno rideterminati in sede di revisione triennale del presente DPCM ai sensi del successivo art. 4.
Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto d) del richiamato art. 16-bis, finalizzato a conseguire "la definizione di livelli occupazionali appropriati" e' verificato attraverso il mantenimento o l'incremento dei livelli occupazionali di settore, ovvero, se necessario, mediante la riduzione degli stessi attuata con il blocco del turn over per le figure professionali non necessarie a garantire l'erogazione del servizio e/o con processi di mobilita' del personale verso aziende dello stesso o di altri settori ovvero di altre misure equivalenti che potranno essere successivamente definite.
Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto e) del richiamato art. 16-bis, finalizzato a conseguire "la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica" e' verificato attraverso la trasmissione all'Osservatorio per il trasporto pubblico locale e alle regioni dei dati richiesti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche ai fini delle verifiche di cui ai punti precedenti.
Alla verifica del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, relativi all'intero complesso dei servizi TPL anche ferroviari, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le modalita' di cui al successivo art. 5.
Gli obiettivi di cui ai punti precedenti si considerano raggiunti anche mediando il risultato annuale con i risultati del biennio precedente.
 
Tabella 1
Percentuali di riparto base

Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello
Stato
agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare, sentita la Conferenza Unificata, sono ripartire entro il 30 giugno di ciascun anno le risorse stanziate sul Fondo.
La ripartizione delle risorse di cui al comma precedente e' effettuata per il 90 % sulla base delle percentuali riportate sulla Tabella 1 e per il residuo 10% sulla base di quanto previsto al successivo art. 3.
A decorrere dall'anno 2015 la percentuale da ripartire sulla base di quanto previsto al successivo Articolo 3 e' incrementata biennalmente di due punti percentuali, con conseguente riduzione della quota inizialmente prevista nella misura del 90 % del fondo.
A titolo di anticipazione il 60% delle risorse stanziate sul Fondo e' ripartito ed erogato alle regioni sulla base delle percentuali di cui alla Tabella 1 e con le modalita' indicate al comma 6 dell'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
Il residuo 40% delle risorse stanziate sul fondo, al netto delle eventuali riduzioni conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, e' erogato su base mensile a decorrere dal mese di agosto di ciascun anno.
Con le medesime modalita' le regioni provvedono ai corrispondenti trasferimenti agli enti locali.
 
Art. 3

Riparto quota risorse subordinata
al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1

La quota del 10% delle risorse stanziate sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario e' attribuita a ciascuna regione prendendo a riferimento la percentuale di cui alla Tabella 1.
Qualora la regione raggiunga tutti gli obiettivi indicati all'art. 1, la quota di cui al comma precedente e' assegnata integralmente.
Nel caso in cui gli obiettivi di cui all'art. 1 sono raggiunti parzialmente, alla regione e' assegnata parte della quota di cui al comma 1, con le percentuali di seguito riportate:
a) 30% per un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico e per la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
b) 60% per il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
c) 10% per la definizione di livelli occupazionali appropriati;
Alla verifica del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi si provvede ai sensi del successivo art. 5.
Qualora la regione non trasmetta all'osservatorio per il trasporto pubblico locale i dati richiesti dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini delle verifiche di cui all'art. 1, la quota di cui al comma 1 non viene assegnata.
Per l'anno 2013 ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 16-bis del decreto-legge 95/12 gli obiettivi di cui al comma precedente si considerano soddisfatti mediante l'adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo art. 16-bis entro quattro mesi dall'emanazione del presente D.P.C.M.. A tal fine, le Regioni trasmettono al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed all'Osservatorio per le politiche del TPL entro 130 giorni dalla data di emanazione del presente D.P.C.M. copia dei provvedimenti adottati ed i dati istruttori da cui risulta eseguito la riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale.
 
Art. 4

Adempimenti successivi

Con D.P.C.M. emanato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con la Conferenza Unificata le percentuali di ripartizione di cui alla Tabella I sono rideterminate con cadenza triennale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base dei dati trasportistici ed economici acquisiti ed elaborati dall'Osservatorio per il TPL.
In fase di prima applicazione, le percentuali della Tabella I, per i soli anni 2014 e 2015, sono adeguate annualmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente su proposta della Conferenza delle regioni e Province autonome previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Le risorse del fondo che, a seguito delle verifiche di cui all'art. 1 non possono essere ripartite ai sensi del precedente art. 3, sono destinate ad investimenti diretti a migliorare la qualita' e la sicurezza dei servizi di TPL e ferroviari regionali, ovvero ad ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore.
A tal fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata si provvede al riparto, con cadenza biennale, di tali risorse tra le regioni, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascuna regione, nel medesimo biennio.
 
Art. 5

Monitoraggio e verifiche a regime

Alla verifica del soddisfacimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300 della legge 244/2007.
A tal fine le regioni, entro il 15 giugno di ciascun anno, a partire dall'anno 2014, trasmettono al Ministero delle Infrastrutture ed all'Osservatorio i risultati della attivita' di riprogrammazione dei servizi effettuata nell'anno precedente sull'intero comparto del TPL e del servizio ferroviario regionale al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.
Lo 0,025% delle quote spettanti alle regioni a valere sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri per il trasporto pubblico locale, ai sensi degli articoli 2 e 3 e' accantonato annualmente per essere destinato alla creazione della banca dati ed al sistema informativo pubblico nelle diverse istanze centrali e periferiche regionali necessari al funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.
 
Art. 6

Aggiornamento

Laddove se ne ravvisi l'esigenza, i contenuti del presente D.P.C.M. sono aggiornati con le medesime procedure previste al comma 3 del richiamato art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i.
Roma, 11 marzo 2013

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Monti

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Passera

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 4, foglio n. 335
 
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