Gazzetta n. 147 del 25 giugno 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 26 aprile 2013 |
Criteri e modalita' semplificati di accesso all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di start-up innovative e degli incubatori certificati. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che al comma 3 prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l'art. 30, comma 6, ove e' stabilito che, in favore delle "start-up innovative" e degli "incubatori certificati", l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662/96 e' concesso gratuitamente e secondo criteri e modalita' semplificati, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Vista la definizione di piccola e media impresa contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, nonche' il decreto del Ministero delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2010, con il quale e' stato istituito uno specifico regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia e altri strumenti di mitigazione del rischio di credito; Vista la decisione n. 4505 del 6 luglio 2010 con la quale la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (n. 182/2010) in data 14 maggio 2010, nonche' le "Linee guida" per l'applicazione del predetto metodo di calcolo di cui al comunicato dello stesso Ministero pubblicato nella G.U.R.I. del 3 agosto 2010, n. 179; Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009 recante "Criteri, condizioni e modalita' di operativita' della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"; Vista la Comunicazione della Banca d'Italia del 3 agosto 2009 recante indicazioni circa il trattamento prudenziale da applicare alla garanzia di ultima istanza dello Stato ex art. 11, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009 emanato in attuazione della norma citata; Visto il Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitivita'" FESR 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)6882 del 21 dicembre 2007; Visto il Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" FESR 2007-2013, approvato con decisione C(2007)6820 della Commissione del 20 dicembre 2007; Visto il Programma Operativo Interregionale "Attrattori Culturali, Naturali e Turismo" FESR 2007-2013, approvato con decisione n. C(2008)5527 della Commissione del 6 ottobre 2008; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, recante "Approvazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante "Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", e, in particolare, l'art. 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all' art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche', per un utilizzo piu' efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici" e, in particolare, l'art. 39, il quale prevede: al comma 1, che la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonche' la misura della copertura massima delle perdite e' regolata in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; al comma 2, che nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di cui al comma 1, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; al comma 3, che l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al comma 1 e' elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e che una quota non inferiore all'80 per cento delle disponibilita' finanziarie del Fondo e' riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d'importo massimo garantito per singola impresa; al comma 5 che con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere modificata la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo di cui al comma 1;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) "Fondo": il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni; b) "Comitato di gestione": il Comitato di gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni; c) "Decreto-legge n. 179/2012": il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni d) "Start-up innovative": le imprese, di piccola e media dimensione, di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012; e) "Incubatori certificati": gli incubatori di start-up innovative certificati di cui all'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012, di piccola e media dimensione, iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012; f) "Disposizioni operative del Fondo": le "condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo", adottate dal Comitato di gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, approvate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel Regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle Disposizioni operative del Fondo.
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| Art. 2
Ambito e finalita' di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 179/2012, stabilisce criteri e modalita' semplificati di accesso alla garanzia del Fondo in favore di start-up innovative e di incubatori certificati nonche', ai sensi di quanto previsto dall'art. 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo.
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| Art. 3
Criteri e modalita' di concessione della garanzia
1. In favore delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati la garanzia del Fondo e' concessa a titolo gratuito. 2. Sulle operazioni finanziarie riferite a start-up innovative e incubatori certificati la garanzia del Fondo e' concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell'impresa o dell'incubatore a condizione che il soggetto finanziatore, in relazione al'importo dell'operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria ad eccezione di quelle previste ai commi 4 e 5. 3. Ai fini di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti la garanzia del Fondo devono aver preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta secondo lo schema predisposto dal Soggetto gestore del Fondo, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell'impresa o dell'incubatore ne attesta l'iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese istituita ai sensi dell'art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012. La dichiarazione e' conservata dal soggetto richiedente e prodotta in caso di insolvenza dell'impresa start-up innovativa o dell'incubatore certificato o su semplice richiesta del Soggetto gestore del Fondo. 4. Sulle operazioni di cui al comma 2, la garanzia diretta del Fondo copre fino all'80% (ottanta percento) dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti dell'impresa start-up innovativa o dell'incubatore certificato. 5. Sulle operazioni finanziarie di cui al comma 2, la controgaranzia del Fondo e' concessa fino alla misura massima dell'80% (ottanta percento) dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% (ottanta percento). Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80% (ottanta percento) della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore. 6. L'importo massimo garantibile dal Fondo per singola start-up innovativa o incubatore certificato, relativamente alle tipologie di operazioni finanziarie di cui al comma 2, e' pari a 2,5 milioni di euro. 7. Alle richieste di garanzia di cui al comma 2 e' riconosciuta priorita' nell'istruttoria e nella presentazione al Comitato di gestione. 8. Le richieste di garanzia riferite a start-up innovative e incubatori certificati che non rispettano la condizione di cui al comma 2, ovvero prive della dichiarazione di cui al comma 3, sono valutate e la relativa garanzia e' concessa sulla base delle ordinarie modalita' e procedure previste dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo, fermo restando quanto previsto al comma 1. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 aprile 2013
Il Ministro dello sviluppo economico Passera Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 21
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