Gazzetta n. 146 del 24 giugno 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 giugno 2013
Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno, scorta 2013.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.);
Vista la direttiva comunitaria 2009/119/CE del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e abroga le direttive 73/238/CCE e 2006/67/CE nonche' la decisione 68/416/CCE, con effetto al 31 dicembre 2012;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la direttiva 2009/119/CE sopra citata ed in particolare l'art. 3, comma 1, il quale dispone che le scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il documento dell'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.) IEA/SEQ(2013)13, del 14 marzo 2013, che riporta i consumi finali dei Paesi Membri dell'AIE dell'anno 2012 definendo per l'Italia il quantitativo di 59.530.000 tonnellate equivalenti di petrolio, di seguito denominate tep, di cui 9.948.849 tep corrispondono a sessantuno giorni di consumo nazionale;
Visto il documento dell'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.) IEA/SEQ(2013)15, del 15 marzo 2013, che riporta le importazioni nette dei Paesi Membri dell'AIE dell'anno 2012 definendo per l'Italia il quantitativo di 48.952.550 tep di cui 12.037.510 tep corrispondono a 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie;
Visto il documento Applicativo scorte petrolifere - Regolamento versione 1.2 del maggio 2013, pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, che disciplina lo scambio di informazioni e comunicazioni tra il Ministero dello sviluppo economico e gli operatori economici mediante la piattaforma informatica realizzata ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;
Considerato che tale piattaforma informatica e' operativa sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGSAIE all'indirizzo http://sisen.sviluppoeconomico.gov.it/scorte/;
Ritenuta la necessita' di procedere al calcolo delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtu' della normativa in premessa

Decreta:

Art. 1

Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per
l'anno scorta 2013

1. L'anno scorta 2013 inizia il 1° luglio 2013 e termina alla data di inizio del successivo anno scorta individuata dal decreto ministeriale che stabilisce l'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno scorta 2014.
2. Avendo verificato dalla documentazione dell'A.I.E. citata in premessa che, utilizzando le metodologie di cui agli allegati I e II del decreto legislativo citato, con riferimento all'anno 2012, il valore di 90 giorni di importazioni nette giornaliere medie corrisponde a 12.037.510 tep e che il valore di 61 giorni di consumo interno giornaliero medio corrisponde a 9.948.849 tep, in forza dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che dispone che il livello di scorte di sicurezza equivale al quantitativo maggiore tra quello corrispondente a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio, le scorte per l'anno scorta in corso, da costituire e mantenere stoccate, sono calcolate sulla base delle importazioni nette giornaliere medie.
3. Utilizzando il metodo riportato nell'allegato III.2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e tenuto conto della necessita' di raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia Internazionale per l'Energia, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo, si riportano i seguenti valori necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche tra i soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 7 dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati soggetti obbligati:
a) l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, valore a), da costituire e mantenere stoccato per l'Italia, per l'anno scorta 2013, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e' determinato in complessive 12.037.510 tep equivalenti a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie dell'Italia nell'anno 2012.
b) sulla base delle dichiarazioni effettuate dai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici, a norma dell'art. 3, comma 8 e dell'art. 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo, utilizzando le metodologie ed i coefficienti riportati nell'allegato III.1 dello stesso decreto legislativo, il valore dell'aggregato totale Italia di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati prodotti soggetti all'obbligo, valore b), e' determinato in 45.537.225 tep.
c) l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni tep di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo, valore c), che ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno scorta 2013 e' determinato pari a 0,2643.
4. La contabilizzazione del livello delle scorte complessivamente detenuto per l'anno scorta 2013 e' effettuata con il metodo riportato nell'allegato III.1 lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, includendo tutte le scorte di prodotti petroliferi identificati nell'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modifiche.
 
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Valutazione annuale degli ulteriori obblighi di scorta per il
prodotto GPL

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, non si ravvisa l'opportunita' di includere ulteriori obblighi di scorta per l'anno scorta 2013 relativamente al prodotto gas di petrolio liquefatto (GPL).
 
Art. 3

Identificazione dei prodotti petroliferi che compongono le scorte
specifiche

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono identificati i seguenti prodotti che compongono le scorte specifiche italiane per l'anno 2013:
a) Benzina per motori,
b) Jet fuel del tipo cherosene,
c) Gasolio (olio combustibile distillato),
d) Olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo),
che rappresentano oltre il 75% del consumo interno dell'anno 2012 calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo.
 
Art. 4

Obbligo di detenzione di scorte specifiche a carico dell'Organismo
Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT)

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, per l'anno scorta 2013 all'OCSIT, istituito ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo, e' assegnato un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a numero zero giorni.
2. Per l'anno scorta 2013 l'Italia non detiene scorte specifiche di proprieta' dell'OCSIT ma solo scorte in prodotti con le stesse caratteristiche delle scorte specifiche, di seguito denominate «scorte in prodotti», di proprieta' dei soggetti obbligati.
3. Per l'anno scorta 2013 a carico dei soggetti obbligati non sono disposti, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo di cui al comma 1, obblighi di delega nei confronti dell'OCSIT stesso.
 
Art. 5

Determinazione della quota individuale di scorte in prodotti e scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per
l'anno scorta 2013

1. In esito alla applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, la quota individuale dell'obbligo di scorta complessiva di cui all'art. 1, comprensiva della quota parte di prodotto inestraibile, e' determinata dal Ministero dello sviluppo economico, per ogni soggetto obbligato:
a) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo delle diverse tipologie di prodotti di cui all'art. 3, comma 1, che complessivamente ammontano a 43.935.490 tep, ai fini della determinazione delle scorte in prodotti che i soggetti obbligati devono detenere;
b) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo di tutte le tipologie di prodotti energetici, ai fini della determinazione delle rimanenti scorte di sicurezza.
Le scorte in prodotti ammontano complessivamente, a livello Paese per l'anno scorta 2013, a 4.012.503 tep, mentre le rimanenti scorte di sicurezza ammontano complessivamente a livello Paese a 9.228.758 tep. La trasformazione in tep delle tonnellate di scorte in prodotti e delle scorte di sicurezza e' effettuata attraverso i coefficienti riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2.
2. La quota individuale nelle sue componenti di scorte in prodotti e di scorte di sicurezza e' comunicata ad ogni soggetto obbligato esclusivamente attraverso il sito internet del Ministero dello sviluppo economico nella sezione dedicata alla gestione delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi: http://sisen.sviluppoeconomico.gov.it/scorte/ attraverso la piattaforma informatica citata in premessa, alla quale ogni soggetto obbligato accede in via esclusiva per gli obblighi di propria competenza.
3. A tal fine, il soggetto obbligato accedendo con le proprie credenziali al citato sito internet e' tenuto a prendere visione del proprio obbligo di scorta individuale suddiviso nelle due fattispecie di scorte di sicurezza (valore X60 ) e scorte in prodotti (valore X30 ), con l'indicazione delle relative quote massime detenibili nel territorio di altri Stati Membri dell'Unione Europea.
4. La quota individuale di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2013 deve essere costituita a decorrere dalle ore 0.00 del 1° luglio 2013.
5. Entro la data di cui al comma 4 i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2 la dislocazione delle scorte di sicurezza e scorte in prodotti a copertura della propria quota individuale complessiva d'obbligo.
6. Qualora le scorte di sicurezza e le scorte in prodotti siano dislocate presso depositi fiscali la cui titolarita' risulti essere di operatori economici diversi dal soggetto obbligato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo e' necessaria una conferma della costituzione di tali scorte effettuata dai titolari degli stessi depositi fiscali presso cui le scorte sono dislocate, tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2.
7. Ogni successiva diversa dislocazione delle scorte di sicurezza e scorte in prodotti potra' essere disposta previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2 e con le modalita' operative e tempistica previste nella stessa piattaforma.
 
Art. 6

Valutazione annuale del limite massimo percentuale di scorte di
sicurezza e di scorte in prodotti detenibili all'estero

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, tenuto conto della particolare criticita' in cui si e' venuto a trovare il mercato delle scorte di sicurezza a causa del forte calo dei consumi petroliferi, della chiusura di alcune raffinerie, della trasformazione di altre raffinerie in depositie della parziale operativita' di altre raffinerie, legata ad investimenti in corso, e considerato che l'OCSIT a causa della sua recente costituzione non ha ancora la possibilita' di detenere scorte specifiche, e' disposta una modifica del limite massimo percentuale di scorte di sicurezza detenibili all'estero, di cui all'art. 5, comma 5 lettera b) dello stesso decreto legislativo, che pertanto diventa del 70 per cento per l'anno scorta 2013.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, tenuto conto della particolare criticita' in cui si e' venuto a trovare il mercato del prodotto Jet fuel di tipo cherosene, e' disposta una modifica del limite massimo percentuale di scorte in prodotti detenibili all'estero relativamente a tale prodotto. A tal fine, per l'anno scorta 2013, relativamente alle scorte del prodotto jet fuel del tipo cherosene il limite massimo di scorte in prodotti detenibile in altri Stati Membri dell'Unione Europea e' determinato in una percentuale pari a venticinque giorni di obbligo per il medesimo prodotto per ciascun soggetto obbligato.
 
Art. 7

Limite dei biocarburanti detenibili a copertura dell'obbligo di
scorte di sicurezza e scorte in prodotti

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono indicati i seguenti limiti percentuali massimi dei biocarburanti detenibili da ciascun soggetto obbligato a copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2013 relativamente ai prodotti gasolio e benzina per motori:
a) Biocarburanti miscelabili con il gasolio: 25 per cento,
b) Biocarburanti miscelabili con la benzina per motori: 10 per cento.
2. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1, possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta di sicurezza (valore X60 ) qualora siano stoccati, anche in siti diversi, in relazione a benzina per motori e gasolio destinati ad essere utilizzati nel settore dei trasporti, sia nel territorio nazionale che nel territorio di un diverso Paese dell'Unione Europea.
3. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1, possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta in prodotti (valore X30 ) qualora siano stoccati, anche in siti diversi, in relazione a benzina per motori e gasolio destinati ad essere utilizzati nel settore dei trasporti, esclusivamente nel territorio nazionale.
 
Art. 8
Ulteriori disposizioni

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
3. Avverso il presente atto e' possibile proporre ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2013

Il Ministro: Zanonato
 
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