Gazzetta n. 145 del 22 giugno 2013 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 11 dicembre 2012
Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Linea C della metropolitana di Roma. Tracciato fondamentale da T2 a T7 (Clodio/Mazzini - Monte Compatri/Pantano). Individuazione di risorse statali pari a 81,1 milioni di euro, a parziale copertura dell'atto transattivo relativo alle tratte T3, T4, T5, T6A, T7 e deposito Graniti, tra Roma metropolitane s.r.l. (soggetto aggiudicatore) e metro C S.p.A. (contraente generale) - (CUP E51I0400001007). (Delibera n. 127/2012).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 ha recato modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 ed ha autorizzato limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare:
la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;
l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come integrato e modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
Visto il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che all'art. 7, comma 1, ha autorizzato per l'anno 2007, la spesa di 500 milioni di euro per la prosecuzione delle spese di investimento finalizzate alla linea C della metropolitana della citta' di Roma;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia», che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all'art. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede:
ai commi da 2 a 5, disposizioni circa la revoca di finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, da individuare con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
al comma 6, che le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati, affluiscano a un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
al comma 7, che questo Comitato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisca, fatta eccezione per i finanziamenti delle opere gia' deliberati dal Comitato medesimo, ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al Fondo per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Sistemi urbani», interventi che riguardano la citta' di Roma e, piu' specificatamente, la Metropolitana C, la Metropolitana B1 ed il Grande raccordo anulare;
Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 1° agosto 2003, n. 65 (Gazzetta Ufficiale n. 258/2003), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare della tratta T2 (Clodio/Mazzini-Venezia), della tratta T3 (Venezia-S. Giovanni) nonche' della tratta T6A (Alessandrino-bivio di Torrenova) della linea C della metropolitana di Roma, individuando il «tracciato fondamentale» nelle tratte da T2 a T6 sino al bivio di Torrenova (tratta T6A), nella tratta T7 (Torrenova-Pantano) e nel deposito-officina Graniti;
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 199/2006, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (Gazzetta Ufficiale n. 207/2005), all'allegato 1, nell'ambito dei «sistemi urbani», conferma gli interventi che riguardano la citta' di Roma;
Viste le successive delibere 20 dicembre 2004, n. 105 (Gazzetta Ufficiale n. 149/2005), 27 maggio 2005, n. 39 (Gazzetta Ufficiale n. 264/2005), 29 marzo 2006, n. 78 (Gazzetta Ufficiale n. 210/2006), 17 novembre 2006, n. 144 (Gazzetta Ufficiale n. 264/2006), 28 giugno 2007, n. 46 (Gazzetta Ufficiale n. 5/2008), 3 agosto 2007, n. 71 (Gazzetta Ufficiale n. 41/2008, supplemento ordinario), 9 novembre 2007, n. 112 (Gazzetta Ufficiale n. 72/2008, supplemento ordinario), 31 luglio 2009, n. 64 (Gazzetta Ufficiale n. 5/2010), 22 luglio 2010, n. 60 (Gazzetta Ufficiale n. 52/2011) e 11 luglio 2012, n. 84 (Gazzetta Ufficiale n. 207/2012), con le quali questo Comitato ha assunto determinazioni in ordine al citato tracciato fondamentale della linea C della Metropolitana di Roma e i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati;
Vista le note 2 agosto 2012, n. 28729, e 31 agosto 2012, n. 30796, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso a questo Comitato l'«Informativa sull'ipotesi di atto transattivo per la definizione delle controversie tra Roma Metropolitane S.r.l. (soggetto aggiudicatore) e Metro C (contraente generale)» e ulteriore documentazione;
Vista la nota 23 ottobre 2012, n. 37257, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'argomento: «Linea C della metropolitana di Roma - Tracciato fondamentale da T2 aT7, da Clodio/Mazzini a Monte Compatri/Pantano: relazione istruttoria sull'ipotesi di atto transattivo per la definizione delle controversie tra Roma Metropolitane S.r.l. (soggetto aggiudicatore) e Metro C (contraente generale)», trasmettendo la relazione medesima successivamente integrata con la nota del 9 novembre 2012, n. 39627;
Vista la nota 28 novembre 2012, n. 4878, con la quale il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica ha chiesto alcuni approfondimenti sulla predetta documentazione;
Viste le note 5 dicembre 2012, n. 43317 e n. 43309, 6 dicembre 2012, n. 43484, 10 dicembre 2012, n. 43890, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso i richiesti approfondimenti e integrazioni della relazione istruttoria;
Viste le note consegnate nel corso dell'odierna seduta del Comitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le quali, rispettivamente, Roma Metropolitane trasmette l'atto di rinuncia da parte di Metro C alle riserve iscritte nei registri di contabilita' e non ancora decise dal collegio arbitrale, e la regione Lazio fornisce precisazioni in merito alla copertura finanziaria di competenza del predetto atto transattivo;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la nota 11 dicembre 2012, n. 5134, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Rilevato in seduta l'accordo dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Prende atto
delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare:
che la linea C della Metropolitana di Roma e' oggetto un accordo procedimentale sottoscritto il 29 maggio 2002 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Lazio e Roma Capitale, come modificato ed integrato con due successivi atti aggiuntivi sottoscritti rispettivamente il 13 dicembre 2002 ed il 29 luglio 2004, a mezzo dei quali i predetti enti hanno:
individuato una prima fase attuativa dell'opera denominata «tracciato fondamentale», relativa alle tratte da T2 a T7 («Clodio/Mazzini - Pantano»), compreso il Deposito di graniti;
assicurato la seguente copertura finanziaria del tracciato fondamentale:
tratte T4 e T5: 70 per cento a carico dello Stato e 30 per cento a carico di Roma Capitale;
rimanenti tratte (T2, T3, T6A, T7 e Deposito graniti): 70 per cento a carico dello Stato, 18 per cento a carico di Roma Capitale e 12 per cento a carico della Regione Lazio;
che con la delibera 11 luglio 2012, n. 84, citata nelle premesse, questo Comitato ha:
approvato la variante relativa all'utilizzo delle terre da scavo delle tratte T4 - T5 e T6A comprese nel tracciato fondamentale;
individuato nell'importo di 3.486,864 milioni di euro il nuovo «limite di spesa» del tracciato fondamentale, cosi' ripartito per tratte e per quote di finanziamento tra i soggetti finanziatori:
Parte di provvedimento in formato grafico


che durante l'esecuzione del contratto e' insorta tra le parti una controversia riguardo le tratte T4, T5, T6A e T7 e Deposito graniti, promossa da Metro C (sulla scorta della clausola compromissoria prevista dall'art. 11 del contratto di appalto) con domanda di arbitrato del 4 ottobre 2007, successivamente integrata con atto del 24 febbraio 2011, cui Roma Metropolitane ha deliberato di aderire;
che con la prima domanda di arbitrato del 4 ottobre 2007, Metro C ha chiesto il riconoscimento di tutte le riserve iscritte nel registro di contabilita' alla detta data, da aggiornare nel corso del giudizio, con condanna di Roma Metropolitane al pagamento delle stesse, oltre che degli onorari e spese di giudizio;
che in data 12 giugno 2008, nelle more dei termini assegnati alle parti per lo svolgimento delle rispettive difese istruttorie, Roma Metropolitane e Metro C hanno sottoscritto un verbale con il quale e' stata concordata, a fronte della introduzione di alcune varianti esecutive, della rimodulazione del cronoprogramma dell'opera e della congiunta presa d'atto della non imputabilita' al contraente generale di una serie di ritardi, la rinunzia da parte del contraente generale alle riserve iscritte nei documenti contabili dell'appalto alla data del 12 giugno 2008, fatta eccezione per quelle azionate in sede arbitrale aventi ad oggetto:
a) il riconoscimento dei maggiori oneri, diretti e indiretti, inerenti la funzione propria del contraente generale;
b) il riconoscimento dei maggiori oneri per le specifiche attivita' di ingegneria aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, e per le particolari incombenze antimafia;
c) il riconoscimento degli oneri connessi al prolungamento dei tempi contrattuali dell'affidamento, per effetto della rimodulazione disposta in forza del citato verbale del 12 giugno 2008;
d) la contestazione delle sanzioni pecuniarie contrattuali applicate da Roma Metropolitane nel corso del lavori con gli ordini di servizio n. 8 del 15 febbraio 2008 e n. 10 del 5 marzo 2008;
che nel periodo successivo al citato verbale di accordo del 2008, Metro C ha iscritto nuove riserve rispetto a quelle devolute in arbitrato, soprattutto in relazione agli asseriti maggiori costi e maggiori tempi di realizzazione, chiedendo l'attivazione della procedura di accordo bonario di cui all'art. 240 del decreto legislativo n. 163/2006, la quale, tuttavia, non e' stata intrapresa da Roma Metropolitane, che ha ritenuto non sussistenti le condizioni per considerare raggiunto il limite di valore previsto dalla legge;
che per tale ragione, il 24 febbraio 2011, Metro C ha notificato un atto di integrazione dei quesiti arbitrali, cui e' conseguita, a seguito dell'adesione di Roma Metropolitane, l'integrazione dei nuovi quesiti arbitrali nell'oggetto del giudizio gia' pendente e, quindi, l'ulteriore estensione del tema decidendum sottoposto al vaglio del collegio arbitrale gia' costituitosi il 20 giugno 2008;
che il procedimento arbitrale risulta allo stato pendente e il collegio arbitrale ha emesso in data 6 settembre 2012 il lodo parziale, richiesto gia' nel corso della prima udienza del 25 febbraio 2009 da Metro C, con riguardo alla sola riserva n. 6, concernente le somme rivendicate in forza delle causali giuridiche di cui alle precedenti lettere (a) e (b);
che peraltro, nelle more del giudizio arbitrale e' stato costituito un comitato paritetico composto da rappresentanti di Roma Metropolitane e di Metro C, con la partecipazione di un magistrato della Corte dei conti con funzione di garanzia e imparzialita', allo scopo di valutare la possibilita' di addivenire a una composizione transattiva di una parte delle questioni controverse, fermo restando che, per le questioni sopra sintetizzate corrispondenti ai quesiti arbitrali riferiti alla riserva n. 6, le parti hanno previsto la prosecuzione del procedimento pendente, giudicandole in fase istruttoria avanzate e gia' mature per la decisione;
che in data 6 settembre 2011, all'esito delle trattative intercorse in seno al succitato comitato, Roma Metropolitane e Metro C hanno elaborato uno schema di accordo transattivo ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo n. 163/2006, il quale, in sintesi, prevede tra l'altro:
che, a fronte della rinunzia a una parte delle riserve (dalla n. 7 alla n. 24 incluse) dedotte nel giudizio arbitrale e iscritte da Metro C nel registro di contabilita' a tutto il 28 febbraio 2011, equivalenti a euro 1.394.704.602, oltre ai successivi aggiornamenti, Roma Metropolitane si impegni a versare al contraente generale un importo complessivo di euro 230.000.000 oltre IVA a titolo di maggiori costi di esecuzione dallo stesso sostenuti, per un totale inclusa IVA pari a 253.000.000 euro;
la rideterminazione dei tempi di ultimazione dei lavori dalla stazione di San Giovanni a Monte Compatri/Pantano;
l'obbligo delle parti di «chiedere al collegio arbitrale medesimo di sospendere il giudizio arbitrale relativamente alle riserve dalla n. 7 alla n. 24»;
che con deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in data 8 settembre 2011, Roma Metropolitane ha approvato il predetto schema di accordo transattivo;
che con note n. 19524 del 19 settembre 2011, n. 22377 del 27 ottobre 2011 e n. 24138 del 21 novembre 2011, Roma Metropolitane ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo schema di accordo transattivo, unitamente ai verbali delle riunioni del comitato che ha curato la predisposizione dell'articolato e un piano di riparto dei conseguenti oneri in capo agli enti cofinanziatori dell'opera, ipotizzando a carico dello Stato un finanziamento pari a 177.100.000 (IVA compresa);
che con le stesse note Roma Metropolitane ha rappresentato l'intenzione di acquisire, prima di procedere alla formale sottoscrizione dell'accordo transattivo, il benestare degli enti cofinanziatori dell'opera;
che con nota n. 46525 del 21 dicembre 2011, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel riservarsi di valutare la qualificazione giuridica dell'istanza pervenuta da Roma Metropolitane, ha chiesto a Roma Metropolitane elementi in ordine ai criteri di definizione dell'ammontare della transazione e dell'imputazione pro quota delle coperture da parte degli enti finanziatori;
che con nota n. 1811 del 27 gennaio 2012, Roma Metropolitane ha fornito i dati e le informazioni richieste;
che con nota n. 15707 del 26 aprile 2012, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha formulato all'Avvocatura generale dello Stato una richiesta di parere legale, domandando tra l'altro:
se l'istanza attraverso cui Roma Metropolitane aveva richiesto in sintesi il benestare sullo schema di accordo transattivo nonche' l'erogazione di un finanziamento di euro 177.100.000 (IVA compresa), corrispondente al conseguente onere derivante a carico dello Stato in virtu' dell'accordo procedimentale del 2002 e dei successivi atti integrativi, potesse essere ritenuta giuridicamente ammissibile e compatibile con le funzioni istruttorie e propositive attribuite alla Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 163 e seguenti del decreto legislativo n. 163/2006 e, pertanto, potesse essere da quest'ultima legittimamente istruita e proposta all'approvazione del CIPE siccome rientrante in una delle fattispecie procedimentali previste dalla normativa in tema di infrastrutture strategiche;
se, quand'anche l'istanza di cofinanziamento de qua fosse considerata conforme alla normativa applicabile, si potesse considerare legittimo il non coinvolgimento del Ministero, come pure degli enti cofinanziatori dell'opera, nei lavori del comitato paritetico che aveva formulato lo schema di accordo transattivo e individuato, in un'ottica transattiva, l'importo da finanziare, nonche' se fosse doveroso, ovvero opportuno, che il Ministero entrasse nel merito delle rinunzie gia' operate dalle due parti in contraddittorio fra loro, in senso a detto comitato e/o, in ogni caso, delle questioni rimesse attualmente all'apprezzamento del giudice arbitrale;
che l'Avvocatura generale dello Stato con parere n. 251371 del 22 giugno 2012, ha rappresentato che:
le lettere f-bis) e f-ter) del comma 2 dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, consentono di riconoscere in capo al Ministero il potere-dovere di valutazione «di tutti gli accadimenti che influiscano sulla realizzazione delle infrastrutture», ivi compresi quelli correlati e originati da richieste dell'appaltatore e/o della stazione appaltante;
il Ministero ha l'onere di istruire e valutare «l'istanza presentata da Roma Metropolitane esprimendo ogni pertinente valutazione estesa anche alla concreta condotta tenuta da quest'ultima nel corso della svolgimento dei lavori» e che «spetta poi al CIPE la definitiva valutazione, anche in termini di ammissibilita', di opportunita' e di sostenibilita', sulla possibilita' o meno di erogare i nuovi finanziamenti»;
non e' «da escludere invero, che il CIPE possa determinarsi a erogare il nuovo finanziamento in base ad apprezzamenti che prescindano in qualche modo da considerazioni legate a possibili responsabilita' dei soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione dell'opera e che, invece, si preoccupi in via prioritaria di conseguire il risultato di pervenire alla celere ultimazione dell'opera, che rappresenta lo strumento concreto di soddisfacimento pubblico tutelato»;
nulla vieta che «il CIPE, allo scopo di raggiungere simile risultato, assegni comunque i fondi ancora necessari», eventualmente «dandosi cura di precisare nello stesso provvedimento che tale assegnazione non implica rinuncia a eventuali pretese correlate alle responsabilita' gravanti sui soggetti cui spettava il dovere della corretta progettazione e della corretta gestione dei lavori e del rapporto con l'appaltatore»;
per quanto concerne le tratte T4 e T5, l'impegno economico assunto dal Ministero deve considerarsi prefissato in tutti i suoi elementi, alla luce delle previsioni contenute nell'accordo Procedimentale del 29 maggio 2002 e nei successivi atti Aggiuntivi, sicche' «Roma Metropolitane non ha titolo per richiedere ulteriori somme per eventuali maggiori costi sostenuti e, ove l'accordo transattivo dovesse prevedere» ... «il pagamento di somme riferibili a riserve inerenti le tratte T4 e T5, nulla, comunque, dovrebbe il Ministero per la relativa quota incorporata, nell'intero importo fissato nella transazione, in quanto l'onere relativo a tale quota ... grava unicamente sul comune»;
che con nota 29 ottobre 2012, n. 38157, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto a Roma Capitale «di esprimersi in merito alla fondatezza delle riserve avanzate in corso d'opera dal contraente generale ed in relazione alle prospettive di eventuale soccombenza da parte del soggetto aggiudicatore»;
che con nota 7 novembre 2012, n. 75806, Roma Capitale ha osservato che:
le controversie nascenti dalle riserve formulate dal contraente generale, sia per I'entita' economica che per i relativi riflessi temporali, sono tali da poter generare significative criticita' sul regolare andamento dei lavori, pregiudicando il raggiungimento del primario obiettivo di interesse pubblico per la citta' di Roma costituito dalla tempestiva ed efficiente realizzazione della Linea C, e richiedono di essere quindi definite con urgenza tra le parti mediante apposita transazione, ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
la fondatezza delle riserve avanzate e il rischio di soccombenza di Roma Metropolitane sono stati valutati dal collegio dei difensori che assiste in giudizio la medesima Roma Metropolitane;
il contraente generale ha espressamente rinunciato, in modo definitivo e senza possibilita' di ulteriore riproposizione, alle riserve oggetto di transazione sottoposte all'esame del collegio arbitrale nel giudizio pendente e riepilogate all'art. 3 dell'accordo transattivo;
la Linea C della Metropolitana di Roma e' un impianto metropolitano senza conducente per cui ogni blocco nei processi di pre-collaudazione comporta un forte incremento dei tempi di certificazione sia degli impianti fissi (nodi stazione), sia del materiale rotabile, con gravi ripercussioni economiche per Roma Capitale;
che Metro C, con nota del 11 dicembre 2012, consegnata nel corso dell'odierna seduta, dichiara di rinunciare alle riserve iscritte nel registro di contabilita', ivi incluse quelle sottoposte all'esame del collegio arbitrale nel giudizio pendente, ad esclusione della riserva n. 6, e ad ogni altra pretesa per fatti accertati o accertabili fino alla data di adozione della presente delibera, precisando che, quanto alla riserva n. 6, restano invece fermi e non rinunciati i riconoscimenti e le determinazioni statuiti dal collegio arbitrale con il lodo parziale emesso in data 6 settembre 2012 con i conseguenti effetti applicativi, e che le rinunce di cui sopra diverranno efficaci alla data di adozione, da parte di questo Comitato, della delibera di assegnazione delle risorse occorrenti per la definizione della transazione;
che la distribuzione della copertura dei costi della transazione, pari complessivamente a 253 milioni di euro IVA compresa, tra gli enti finanziatori risulta cosi' articolata:
Parte di provvedimento in formato grafico


che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel valutare l'opportunita' della definizione della transazione come suggerito dal sopra citato parere dell'Avvocatura generale, fa presente che, con la definizione del contenzioso in esame, si sblocca la fase di realizzazione dei lavori e, in tal modo, si rende possibile, nel 2013, il completamento della tratta Pantano-Piazzale Lodi di circa 15 chilometri, assicurando all'intero sistema metropolitano un'offerta infrastrutturale essenziale per la citta': la sopra citata tratta aggrega una domanda di passeggeri nell'ora di punta di oltre 20.000 unita' nella direzione di penetrazione verso il centro storico e risolve un problema di congestionamento elevato in una zona a forte concentrazione residenziale;
inoltre, il Ministero istruttore evidenzia che la definizione della transazione evita il deposito del lodo arbitrale, il cui esito e' foriero di possibili significativi pregiudizi per l'amministrazione, tenuto conto anche dell'ammontare delle riserve formulate dal contraente generale, pari a oltre 1.300 milioni di euro;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone quindi a questo Comitato di assegnare, per il finanziamento dei costi della transazione, quale quota a carico dello Stato, la somma di 81,1 milioni di euro circa, di cui euro 33,8 milioni attualmente disponibili in quanto gia' assegnati alla tratta T2, e euro 47,3 milioni a valere sul capitolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 7685 (Fondo revoche) di recente istituzione ai sensi del succitato decreto legge n. 98/2011, art. 32, comma 6;
che la copertura della quota della regione Lazio, pari a 13,9 milioni di euro circa, e' compresa nell'ambito delle risorse del bilancio regionale destinate al cofinanziamento della Metro C con la legge regionale n. 11/2012, che ne quantifica l'importo totale in euro 293.132.000;
che la copertura della quota a carico di Roma Capitale, pari a 157,9 milioni di euro circa, e' stanziata nell'ambito del bilancio comunale 2012, come indicato nella nota del Sindaco di Roma Capitale del 25 ottobre 2012, n. 72715;

Delibera:
1. Assegnazione finanziamento.
1.1. E' assegnato alla copertura finanziaria dell'atto transattivo per la definizione delle controversie tra Roma Metropolitane S.r.l. (soggetto aggiudicatore) e Metro C (contraente generale) l'importo di 17.696.000 euro, disponibile in base al «Quadro finanziario aggiornato - costi e disponibilita'» di cui alla delibera n. 60/2010, allegato 3, gia' destinato alla tratta T2 della linea C della Metropolitana di Roma a valere sul contributo, in termini di volume di investimenti, di 316 milioni di euro assegnato con delibera n. 65/2003 all'intervento «linea C della metropolitana di Roma», a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002.
1.2. E' assegnato alla copertura finanziaria dell'atto transattivo per la definizione delle controversie tra Roma Metropolitane S.r.l. (soggetto aggiudicatore) e Metro C (contraente generale) l'ulteriore importo di 16.139.752,84 euro, disponibile in base al «Quadro finanziario aggiornato - costi e disponibilita'», di cui alla delibera n. 60/2010, allegato 3, gia' destinato alla tratta T2 della linea C della Metropolitana di Roma a valere sulle risorse recate dalla legge n. 222/2007.
1.3. E' assegnato programmaticamente alla copertura finanziaria dell'atto transattivo per la definizione delle controversie tra Roma Metropolitane S.r.l. (soggetto aggiudicatore) e Metro C (contraente generale) l'ulteriore importo di 47.319.229,51 euro a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 32, comma 6, del decreto legge n. 98/2011. Le relative annualita' verranno individuate in via prioritaria, compatibilmente con le risorse iscritte in bilancio dal 2013, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1.4. La quota complessiva a carico dello Stato per la copertura finanziaria dell'atto transattivo per la definizione delle controversie tra Roma Metropolitane S.r.l. (soggetto aggiudicatore) e Metro C (contraente generale) risulta complessivamente pari a 81.154.982,35 euro, come riportato nella precedente presa d'atto.
1.5. La distribuzione della copertura finanziaria dell'atto transattivo tra gli enti finanziatori della linea C della Metropolitana di Roma, secondo l'accordo procedimentale sottoscritto il 29 maggio 2002 tra il Ministero delle infrastrutture e del trasporti, la regione Lazio e Roma Capitale, come modificato ed integrato con due successivi atti aggiuntivi sottoscritti rispettivamente il 13 dicembre 2002 ed il 29 luglio 2004, risulta articolata come riportato nella tabella 2 della precedente presa d'atto.
1.6. La copertura finanziaria della quota della regione Lazio, pari a 13.912.282,69 euro, e' compresa nell'ambito delle risorse del bilancio regionale destinate al cofinanziamento della Metro C con la legge regionale n. 11/2012, che ne quantifica l'importo totale in euro 293.132.000.
1.7. La copertura finanziaria della quota a carico di Roma Capitale, pari a 157.932.734,96 euro, e' stanziata nell'ambito del bilancio comunale 2012.
1.8 Il nuovo «limite di spesa» del tracciato fondamentale della linea C della Metropolitana di Roma, costituito dalle tratte T2,T3, T4, T5, T6A, T7 e Deposito graniti, sara' rideterminato da questo Comitato a seguito della trasmissione, da effettuarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, dei quadri economici aggiornati di tutte le tratte citate. 2. Disposizioni finali.
2.1. I finanziamenti di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 non implicano rinuncia a eventuali pretese correlate alle responsabilita' gravanti sui soggetti cui spettava il dovere della corretta progettazione e della corretta gestione dei lavori e del rapporto con l'appaltatore.
2.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a trasmettere a questo Comitato un nuovo accordo procedimentale per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma, modificativo o sostitutivo di quello sottoscritto il 29 maggio 2002 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Lazio e Roma Capitale, come modificato ed integrato con due successivi atti aggiuntivi sottoscritti rispettivamente il 13 dicembre 2002 ed il 29 luglio 2004, coerente con quanto previsto nella presente delibera.
2.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 65/2003 sopra richiamata.
2.4. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.
Roma, 11 dicembre 2012

Il Presidente
Monti
Il Segretario
Barca

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 86
 
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