Gazzetta n. 142 del 19 giugno 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 13 giugno 2013
Ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro del Comune di Lipari nelle iniziative di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002 ed all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3266 del 7 marzo 2003. (Ordinanza n. 94).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della Protezione Civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 giugno 2002, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2003 e, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3266 del 7 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il Capo del Dipartimento della protezione civile e' stato nominato Commissario delegato per fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli;
Visto, inoltre, l'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3266 del 7 marzo 2003 sopra citata, con cui il Sindaco di Lipari e' stato nominato funzionario delegato ed e' stata disposta l'apertura di una apposita contabilita' speciale al medesimo intestata;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi per il superamento della situazione di criticita' legata alla realizzazione dell'approdo di Ginostra nell'isola di Stromboli;
Vista la nota del 27 marzo 2013, prot. 9929, del Comune di Lipari, a firma congiunta del Sindaco del medesimo comune e del responsabile unico del procedimento relativo all'intervento denominato «Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento tecnico - II stralcio» dell'approdo di Ginostra;
Visto quanto disposto negli Indirizzi Operativi del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 in materia di definizione dei Centri di Competenza;
Visto il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 20 luglio 2011, n. 3593, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2011, n. 218, contenente l'aggiornamento dell'elenco dei Centri di Competenza (CdC);
Visto l'Accordo-Quadro decennale, rep. n. 1153 del 2 febbraio 2012, formalizzato tra Dipartimento della Protezione Civile e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e le successive collegate convenzioni attive tra i due enti per la regolamentazione anche delle attivita' di monitoraggio sismico e vulcanico;
Visto l'Accordo tra il Dipartimento della protezione civile e l'Universita' degli studi di Firenze - Laboratorio di geofisica sperimentale - rep. n. 1176 del 4 dicembre 2012;
Visto l'Accordo tra il Dipartimento della protezione civile e l'Universita' degli studi di Firenze - SAR.net rep. n. 753 del 23 aprile 2009;
Considerato che il Dipartimento della protezione civile indirizza gli obiettivi fondamentali delle attivita' tecnico-scientifiche relative alle esigenze di protezione civile sul territorio nazionale, finanziando i sistemi di monitoraggio dello Stromboli, al pari degli altri vulcani italiani, attraverso accordi e convenzioni con i Centri di Competenza;
Visto, inoltre, l'art. 14, comma 5, della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3266 del 7 marzo 2003 con cui e' stato istituito presso l'isola di Stromboli il Centro Operativo Avanzato (COA) quale presidio territoriale avanzato del Dipartimento della protezione civile;
Considerato che il Dipartimento della protezione civile, con verbale di consegna prot. n. 2010/525.R.I/FSIC/SPA del 24 maggio 2010, ha ricevuto in consegna, per il periodo di tre anni, dall'Agenzia del demanio-filiale Sicilia, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367, l'immobile demaniale denominato «Stazione semaforica o vedetta», ove e' sito il predetto Centro Operativo Avanzato;
Considerato, altresi', che il vulcano Stromboli presenta un'attivita' esplosiva persistente i cui effetti, generalmente, non si estendono oltre il perimetro dell'area craterica sommitale e che saltuariamente tale attivita' e' interrotta da esplosioni violente che possono scagliare prodotti a quote piu' basse, anche in grado di danneggiare gli abitati di Stromboli e Ginostra, nonche' generare frane potenzialmente in grado di innescare onde di maremoto;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di mantenere operativo il predetto COA, quale centro operativo di protezione civile dell'Isola di Stromboli, sia in caso di emergenza che in ordinario, anche con lo scopo di fornire supporto alle attivita' di monitoraggio e sorveglianza del rischio vulcanico;
Considerato che in ragione del rischio derivante dalla natura vulcanica e dalla particolare collocazione geografica dell'arcipelago delle isole Eolie, sono state poste in essere, anche mediante l'acquisto di mezzi, strutture e materiali da parte del Dipartimento della protezione civile, iniziative finalizzate alla salvaguardia ed alla tutela delle persone ai sensi delle ordinanze sopra richiamate, anche in considerazione del fatto che nel periodo estivo nel predetto arcipelago si registra un notevole incremento della densita' di popolazione dovuto al massiccio afflusso turistico;
Ravvisata, inoltre, l'opportunita' che, nell'ambito della pianificazione comunale di emergenza, il Comune di Lipari possa prevedere l'utilizzo di sistemi tecnologici di allertamento della popolazione in caso di eventi connessi con l'attivita' del vulcano Stromboli;
Considerato che sulle isole di Stromboli e Panarea sono attualmente installati un sistema di allertamento acustico e una rete di comunicazione radio finalizzata all'attivazione del predetto sistema, utilizzabile anche per trasmissioni di emergenza a livello locale;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di assicurare, senza soluzioni di continuita', il subentro del Comune di Lipari nelle sopra richiamate attivita', anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Viste le note del Sindaco del Comune di Lipari prot. n. 10930 dell'8 aprile 2013 e prot. n. 15663 del 20 maggio 2013;
Vista la nota dell'Agenzia del Demanio - Filiale Sicilia prot. n. 10460 del 17 maggio 2013;
Acquisita l'intesa della Regione Siciliana con nota prot. 31738 del 10 maggio 2013;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Il Comune di Lipari e' individuato quale amministrazione ordinariamente competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' determinatosi nel territorio delle Isole Eolie, derivante dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli nonche' in relazione all'eccezionale afflusso turistico nell'arcipelago delle Isole Eolie.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Sindaco del Comune di Lipari e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro del medesimo Comune nel coordinamento degli interventi. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative di cui all'art. 2, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002 e successive modificazioni.
3. Per i fini di cui al comma 1 il Sindaco del Comune di Lipari provvede, altresi', al completamento delle attivita' tecnico-amministrative necessarie per la realizzazione dell'intervento denominato «Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento tecnico - II stralcio» relativo all'approdo di Ginostra nell'isola di Stromboli. A tal fine il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al successivo comma 5 la somma di euro 880.000,00 con specifico vincolo di destinazione. Qualora all'esito delle predette attivita' dovessero realizzarsi eventuali economie, le stesse dovranno essere versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la protezione civile.
4. Il Sindaco di Lipari, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui ai commi 2 e 3 puo' avvalersi della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo, il Sindaco di Lipari provvede, fino al completamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 3055 al medesimo gia' intestata ai sensi dell'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3266 del 7 marzo 2003, che viene mantenuta operativa per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al presente articolo, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Sindaco di Lipari puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative allo stesso Piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio del Comune di Lipari ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.
8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.
9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, fermo restando quanto previsto dal comma 3, ultimo periodo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilita' speciale di cui al comma 5 sono versate al bilancio del Comune di Lipari.
10. Il Sindaco di Lipari, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il supermento del contesto critico in rassegna.
11. Per il completamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle sotto elencate disposizioni per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
a. decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, e 241, nonche' le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa.
12. All'esito delle attivita' di cui al comma 3 e nelle more del trasferimento dell'approdo di Ginostra alla Regione Siciliana, il Comune di Lipari provvede, con oneri a carico del bilancio comunale, alla gestione ed alla manutenzione ordinaria dello stesso. La Regione Siciliana provvede, nelle more del predetto trasferimento, con oneri a carico del bilancio regionale, alla manutenzione straordinaria dell'approdo medesimo.
13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
 
Art. 2

1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', delle attivita' di monitoraggio e sorveglianza del rischio vulcanico nell'arcipelago delle Isole Eolie, con accordo tra il Dipartimento della protezione civile, il Ministero della difesa, l'Agenzia del Demanio ed il Comune di Lipari, si provvede alla consegna, per un periodo di tre anni, a titolo gratuito, al medesimo Comune, dell'immobile demaniale denominato «Stazione semaforica o vedetta» in localita' San Vincenzo nell'Isola di Stromboli di cui al verbale di consegna del 24 maggio 2010 di cui in premessa, iscritto al nuovo catasto terreni del Comune di Lipari al foglio di mappa 10 particelle 402, 403, 409, 410 e porzione delle particelle 405 e 407. Eventuali opere realizzate sul predetto immobile restano acquisite allo Stato, salvo richiesta di riduzione in pristino da parte dell'Agenzia del Demanio.
2. Il Dipartimento della protezione civile restituisce al Comune di Lipari, per le medesime finalita' per le quali sono state espropriate con ordinanza sindacale n. 173/2004, le aree interessate dalla costruzione dell'elisuperficie e delle strutture a supporto dell'attivita' del Centro operativo avanzato nell'isola di Stromboli, individuate al foglio di mappa 10 del nuovo catasto terreni del Comune di Lipari, particelle 404, 405, 406, 407 e di porzione della particella 408, Il Dipartimento della protezione civile provvede al completamento delle procedure amministrative connesse all'utilizzo delle opere sopra citate.
3. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a porre in essere i seguenti interventi al fine di assicurare la prosecuzione delle attivita' di monitoraggio del rischio vulcanico da parte dei diversi Centri di Competenza operanti sul vulcano di Stromboli e del Centro operativo avanzato di cui in premessa:
a) sistemazione igienico-sanitaria del Centro operativo avanzato e della annessa foresteria;
b) sistemazione della stazione di quota 190 metri s.l.m.;
c) spostamento del radar ad apertura sintetica;
d) manutenzione del sistema di monitoraggio.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, stimati in euro 600.000,00, si provvede a valere sul Fondo della protezione civile.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 ed al fine di assicurare la complessiva funzionalita' del Centro Operativo Avanzato di cui in premessa e le finalita' istituzionali rivolte all'assistenza alla popolazione e alla salvaguardia del territorio dell'isola di Stromboli e Panarea caratterizzato da fenomeni di vulcanismo attivo, il Comune di Lipari e' autorizzato ad avvalersi di personale appartenente ai ruoli del Dipartimento della protezione civile, nel limite di due unita' e per un periodo di dodici mesi eventualmente rinnovabile d'intesa con il Dipartimento stesso, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati. Il trattamento economico fondamentale attinente alle predette posizioni di comando rimane a carico del Dipartimento della protezione civile. Gli oneri relativi all'eventuale trattamento economico accessorio spettante al predetto personale e' posto a carico del bilancio del Comune di Lipari.
 
Art. 3

1. Il Dipartimento della protezione civile trasferisce al Comune di Lipari le attrezzature tecniche presenti nell'Arcipelago delle Isole Eolie allo stato operanti al fine di garantire la funzionalita' del sistema di allertamento acustico attualmente installato, nonche' la rete di comunicazione radio finalizzata all'attivazione del predetto sistema, utilizzabile anche per trasmissioni di emergenza a livello locale.
2. Il Sindaco del Comune di Lipari e' tenuto ad assicurare il mantenimento della funzionalita' delle attrezzature di cui al comma 1 al fine di garantire l'attuazione delle piu' idonee misure di allertamento della popolazione previste dal Piano comunale per la gestione di un'emergenza sull'isola di Stromboli.
3. Il Sindaco di Lipari e' tenuto ad inoltrare al Ministero dello sviluppo economico, entro 7 giorni dalla data di acquisizione della proprieta' delle attrezzature di cui al comma 1, apposita richiesta di ottenimento delle frequenze necessarie al funzionamento della rete radio d'emergenza.
4. Per garantire il funzionamento dei sistemi di cui al comma 1, nelle more della concessione delle frequenze di cui al comma 3, il Sindaco di Lipari e' autorizzato ad utilizzare le frequenze del Dipartimento della protezione civile attualmente utilizzate a servizio dei predetti sistemi.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2013

Il Capo del Dipartimento: Gabrielli
 
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