Gazzetta n. 142 del 19 giugno 2013 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 5 giugno 2013
Determinazione per l'anno 2013 dei soggetti, della misura e delle modalita' di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del regolamento di attuazione del d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179. (Delibera n. 18566).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l'articolo 32-ter inserito con decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 174;
Visto l'art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari";
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante "Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262";
Visto in particolare, l'art. 2, commi 3 e 5, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, secondo cui "La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un elenco di conciliatori e arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialita', indipendenza, professionalita' e onorabilita'" e ne definisce con proprio regolamento l'organizzazione ed il funzionamento;
Ritenuta la necessita', ai fini di un'efficace ed efficiente gestione degli elenchi istituiti dalla Camera di conciliazione e arbitrato, di prevedere forme di contribuzione ai costi anche istruttori, connessi alla predisposizione ed alla tenuta di detti elenchi;
Vista la propria delibera n. 18.275 del 18 luglio 2012, con la quale e' stato adottato il regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure;
Visto l'art. 3, comma 3, della richiamata delibera n. 18.275, ai sensi del quale "la Consob, con successiva delibera, determina l'importo del contributo dovuto, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del Regolamento ..., dai conciliatori e dagli arbitri che, all'esito della fase di prima applicazione del nuovo testo regolamentare, risultino iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 6 dello stesso, nonche' le modalita' ed i termini di versamento";
Visto l'art. 6, comma 2, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, a norma del quale l'istanza di iscrizione agli elenchi dei conciliatori e degli arbitri e' subordinata al pagamento delle spese di iscrizione nella misura determinata dalla Commissione con successiva delibera;
Visto l'art. 6, comma 4, dello stesso regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, a norma del quale la permanenza negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri e' subordinata al pagamento di un contributo annuale nella misura determinata dalla Commissione con successiva delibera;
Attesa la necessita' di determinare i soggetti e la misura dei contributi previsti dall'art. 6, commi 2 e 4, del richiamato regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;
Attesa, altresi', la necessita' di determinare le modalita' di versamento di detti contributi;

Delibera:

Art. 1

Contributo per l'iscrizione agli elenchi dei conciliatori e degli
arbitri

1. Sono tenuti a versare alla Consob un contributo le persone fisiche che presentano istanza di iscrizione negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri di cui all'art. 6, comma 2, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' determinato, per ciascuna istruttoria, in misura pari ad € 26,00.
3. Il contributo e' versato alla Consob mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario n. 4004157001, intestato a «Consob, Via G. B. Martini 3, 00198 Roma», presso Unicredit Banca/Agenzia B. Marcello, Largo Benedetto Marcello 198, 00198, Roma (Italia) - Cod. 02008 - Cab. 05164 - Iban: IT 41 R 02008 05164 000400415701. Copia della documentazione attestante il versamento dovra' essere allegata all'istanza di iscrizione.
 
Art. 2

Contributo annuale per la permanenza negli elenchi dei conciliatori e
degli arbitri

1. Sono tenuti a versare alla Consob un contributo annuale le persone fisiche iscritte alla data del 1° ottobre 2013 negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
2. Il contributo annuale di cui al comma 1 e' determinato in misura pari ad € 26,00, sia per l'elenco dei conciliatori, sia per l'elenco degli arbitri.
3. Il versamento del contributo annuale dovuto dai soggetti di cui al comma 1 dovra' essere effettuato entro il 30 novembre 2013. Ai fini del versamento dovra' essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (Mav) che verra' spedito ai soggetti tenuti alla contribuzione, entro il 10 novembre dello stesso anno. Tale spedizione potra' avvenire anche tramite utilizzo di sistemi di posta elettronica certificata.
4. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (Mav) ed esclusivamente nei dieci giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti tenuti alla contribuzione potranno acquisire il Mav tramite rete Internet, consultando l'apposita sezione dedicata del sito istituzionale della Consob (www.consob.it).
5. Le modalita' di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comportera', previo accertamento della fattispecie, la cancellazione dall'elenco in cui il soggetto e' iscritto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
 
Art. 3
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verra' pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 5 giugno 2013

Il presidente: Vegas
 
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