Gazzetta n. 141 del 18 giugno 2013 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO |
DECRETO RETTORALE 20 maggio 2013 |
Modifiche allo Statuto. |
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IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni; Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico integrato, per quanto di competenza, nell'adunanza del 18 febbraio 2013, circa la proposta di modifica agli articoli 27 (Consigli di corso di laurea, di diploma e di indirizzo) e 62 (Scuole dirette a fini speciali); Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 27 febbraio 2013; Vista la nota rettorale del 6 marzo 2013, prot. n. 2669, con la quale e' stata inoltrata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (M.I.U.R.), per il prescritto controllo di legittimita' e di merito ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989, la documentazione relativa alla sopra citata proposta; Considerato che tale nota e' pervenuta al M.I.U.R. in data 14 marzo 2013; Considerato che non sono pervenuti rilievi da parte del M.I.U.R. circa la proposta di modifica in argomento;
Decreta:
Art. 1
Nel titolo III «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria» dello statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, l'art. 27 (Consigli di corso di laurea, di diploma e di indirizzo) assume la seguente nuova formulazione: «Art. 27 (Consigli di corso di laurea). - 1. Nelle facolta' che comprendono piu' corsi di laurea anche distinti per sede possono essere istituiti Consigli di corso di laurea, con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su proposta del consiglio di facolta'. 2. I consigli di corso di laurea esercitano le competenze in materia di promozione, organizzazione e gestione dell'attivita' didattica previste dallo statuto, dal regolamento didattico di Ateneo o delegate dal consiglio di facolta'. 3. I consigli di corso di laurea sono composti dai professori di prima e seconda fascia dell'Universita' Cattolica affidatari di insegnamenti afferenti ai corsi interessati. Fanno inoltre parte dei consigli di corso di laurea, secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari dell'Universita' Cattolica e i rappresentanti dei professori a contratto ai sensi dell'art. 44, secondo comma, affidatari di insegnamenti afferenti ai corsi interessati, nonche' i rappresentanti degli studenti. Puo' essere invitato a partecipare alle riunioni dei predetti consigli, in relazione alle materie all'ordine del giorno, un responsabile tecnico-amministrativo appartenente ai servizi accademico-didattici. 4. I consigli di corso di laurea eleggono i rispettivi presidenti fra i professori di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo. I presidenti dei consigli sono nominati dal rettore, durano in carica 4 anni accademici e sono rieleggibili per non piu' di due mandati consecutivi. I presidenti convocano e presiedono i consigli, sovrintendono alle attivita' didattiche dei rispettivi corsi e curano l'esecuzione delle delibere dei consigli stessi.».
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| Art. 2
Nel titolo VII «Norme comuni, finali e transitorie», del citato statuto, l'art. 62 (Scuole dirette a fini speciali) viene abrogato.
Milano, 20 maggio 2013
Il rettore: Anelli
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