IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attivita' produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione e, in particolare, l'art. 16 relativo agli interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilita' e finanza pubblica; Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122, che all'art. 7, commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, emanato in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali; Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 88/2011, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese; Visto inoltre l'art. 6 del medesimo decreto legislativo, il quale, allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi e di assicurare la qualita' della spesa pubblica, istituisce lo strumento del "Contratto istituzionale di sviluppo" che destina le risorse del FSC assegnate dal CIPE e individua responsabilita', tempi e modalita' di attuazione degli interventi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale e' conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FSC; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto in particolare l'art. 16, comma 2, del citato decreto-legge n. 95/2012, come modificato dall'art. 1, comma 117, delle legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), il quale, nel rideterminare gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle Regioni a statuto ordinario per il periodo 2012-2014 e a decorrere dall'anno 2015, prevede, tra l'altro, che l'ammontare del concorso finanziario di ciascuna Regione sia determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF); Considerato che lo stesso art. 16, comma 2 prevede inoltre che, sempre con decreto del MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni, siano individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni statuto ordinario - incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del FSC ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio Sanitario Nazionale e del trasporto pubblico locale - che vengono ridotte per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015; Considerato altresi' che il medesimo comma 2 indica che la predetta riduzione sia effettuata per ciascuna Regione in misura proporzionale agli importi stabiliti sulla base di quanto determinato in sede di Conferenza Stato-Regioni e con decreto del MEF, prioritariamente a valere su risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), prevedendo inoltre che, in caso di insufficienza delle predette risorse, le Regioni versino all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue; Considerato che - in applicazione della citata disposizione di legge ed in attesa della definizione, mediante la procedura ivi prevista, delle effettive fonti di copertura delle indicate riduzioni - la dotazione del FSC e' stata prudenzialmente decurtata, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilita' per l'anno 2013, per l'intero importo delle riduzioni medesime, nella misura rispettivamente di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 1.050 milioni di euro per l'anno 2015; Considerato pertanto che la dotazione del FSC a legislazione vigente, indicata nella tabella E della predetta legge di stabilita' 2013, risulta esposta gia' al netto delle predette decurtazioni relative al periodo 2013 - 2015; Visto inoltre l'art. 1, comma 122, della predetta legge di stabilita' per l'anno 2013, che attribuisce, per il corrente esercizio, alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna un contributo, anche destinato alla parziale estinzione del relativo debito, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilita' interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai Comuni e alle Province ricadenti nel proprio territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna Regione nella tabella 1 allegata alla stessa legge; Visto il successivo comma 123, il quale prevede che gli importi del contributo, per ciascuna Regione, di cui alla tabella relativa al comma 122, possano essere modificati mediante accordo da sancire entro il 30 aprile 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni, assicurando comunque I'invarianza del contributo complessivo di 200 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle Province e di 600 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai Comuni; Visto inoltre il comma 125 dello stesso art. 1, il quale stabilisce che entro il termine perentorio del 31 maggio 2013 le Regioni comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica; Considerato che, in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013, le Regioni hanno fra l'altro concordato l'ammontare del concorso finanziario di ciascuna di esse alle riduzioni disposte per l'anno 2013 dal predetto art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro; Considerato che con l'accordo sancito tra Governo e Regioni nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 e' stata modificata la ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario e le Regioni Sicilia e Sardegna del predetto contributo di 800 milioni di euro per il cosiddetto "patto di stabilita' verticale incentivato", di cui alla tabella 1 allegata alla legge di stabilita' per il 2013, che risulta pertanto distribuito nella misura di complessivi 628.927.713 euro per le Regioni a statuto ordinario e complessivi 171.072.287 euro per la Sicilia e la Sardegna; Vista la nota n. 868 del 14 febbraio 2013, con la quale, in esito alle determinazioni della Conferenza Stato-Regioni nelle richiamate sedute del 24 gennaio 2013 e del 7 febbraio 2013, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha rappresentato la disponibilita' delle Regioni ad utilizzare il contributo ad esse spettante nell'anno 2013 per il "patto di stabilita' incentivato" al fine di ridurre la quota del FSC da porre a copertura delle riduzioni di spesa disposte per l'anno 2013 dal citato art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012 (complessivi 1.000 milioni di euro); Considerato che l'utilizzo di tale contributo consente alle Regioni a statuto ordinario interessate dai tagli disposti ope legis di ridurre di complessivi euro 628.927.713 la copertura da porre a carico delle risorse FSC regionali, che conseguentemente e' rideterminata in complessivi 371.072.287 euro per l'anno 2013; Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (Gazzetta Ufficiale n. 95/2007), con la quale e' stato approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013; Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (Gazzetta Ufficiale n. 123/2008), relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione dell'ora denominato FSC per il periodo 2007-2013; Viste le proprie delibere 3 agosto 2011, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 304/2011), 30 settembre 2011, n. 78 (Gazzetta Ufficiale n. 17/2012) e 20 gennaio 2012, n. 7 (G.U. n. 95/2012), con le quali sono state disposte assegnazioni di risorse del FSC 2007-2013, per interventi di rilevanza strategica, rispettivamente nel settore delle infrastrutture e dell'innovazione e della ricerca e competitivita'; Viste inoltre le proprie delibere 20 gennaio 2012, n. 8 (Gazzetta Ufficiale n. 121/2012) e 30 aprile 2012, n. 60 (Gazzetta Ufficiale n. 160/2012) recanti assegnazione di risorse FSC 2007-2013 a favore di interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno concernenti rispettivamente il contrasto del rischio idrogeologico ed i settori ambientali della depurazione delle acque e delle bonifiche di discariche, con le quali e' stabilita la data del 30 giugno 2013 quale termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti; Viste altresi' le delibere di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 41 (Gazzetta Ufficiale n. 138/2012) e 26 ottobre 2012, n. 107 (Gazzetta Ufficiale n. 19/2013), che, rispettivamente ai punti 3.1 e 2, prevedono che per l'attuazione degli interventi previsti nelle sopracitate delibere n. 62/2011 e 78/2011 si proceda attraverso lo strumento del Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) nei casi in cui i soggetti attuatori' siano costituiti' da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, per le sole infrastrutture classificate come "infrastrutture strategiche nazionali"; Vista la nota n. 531 del 7 marzo 2013, con la quale il Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, propone a questo Comitato l'adozione di una delibera concernente l'attuazione dell'art. 16, comma 2, del soprarichiamato decreto-legge n. 95/2012, per quanto concerne la copertura finanziaria delle richiamate riduzioni legislative da porre a carico del FSC, nonche' alcune disposizioni per la disciplina di funzionamento dello stesso Fondo; Vista la nota informativa predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) e allegata alla predetta proposta, con la quale, con riferimento alle riduzioni di spesa disposte dalla citata disposizione di legge, viene previsto che: per l'annualita' 2013, a fronte del taglio cautelativo di 1.000 milioni di euro operato a valere sul FSC e recepito nella legge di stabilita' 2013, sia stabilita in 371.072.287 euro la riduzione effettiva da porre a carico di tale Fondo concordata da parte delle Regioni a statuto ordinario, a seguito della Conferenza Stato-Regioni (CSR) del 7 febbraio 2013, sulla base dell'individuazione di una fonte alternativa di copertura rappresentata dal menzionato contributo per il cosiddetto "patto di stabilita' incentivato", con conseguente ricostituzione in bilancio - attraverso procedure da concordare con il MEF - della dotazione aggiornata del Fondo alla luce di tale minore impatto per l'anno 2013; per le annualita' 2014 e 2015, venga al momento confermata l'imputazione integrale a carico del FSC delle riduzioni, rispettivamente per 1.000 milioni di euro e 1.050 milioni di euro, gia' operate in via prudenziale nell'ambito della legge di stabilita' 2013, prevedendo comunque la possibilita', da parte di ciascuna Regione ed in relazione ai successivi accordi annuali, di utilizzare, a copertura delle riduzioni di propria spettanza, risorse diverse dal FSC, ovvero, in caso di insufficienza di ogni altra risorsa - incluso il FSC - di effettuare versamenti diretti al bilancio dello Stato; con riguardo all'intero periodo 2013-2015, la partecipazione di ciascuna Regione alle riduzioni da imputare al FSC sia determinata secondo la ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario del taglio prudenziale di 1.000 milioni di euro inizialmente previsto per l'annualita' 2013 concordata nell'ambito della citata Conferenza Stato - Regioni del 24 gennaio 2013; relativamente all'anno 2013, sia fissato un termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera per la comunicazione fra l'altro, da parte delle Regioni al DPS, degli interventi FSC che le stesse Regioni intendano definanziare, mentre per gli anni 2014 e 2015 tale termine di 60 giorni decorra dall'inizio di ciascun esercizio finanziario; relativamente alle Regioni "incapienti", per le quali cioe' le relative disponibilita' FSC ancora da trasferire siano nulle ovvero insufficienti ad assicurare la copertura del taglio di pertinenza, siano individuati idonei meccanismi di rialimentazione del FSC da parte di tali Regioni; sia attribuita alle Regioni la possibilita' di impiegare le eventuali future risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020 per assicurare copertura finanziaria agli interventi che ne risultassero privi al termine del presente ciclo di programmazione; Considerato che, con la predetta nota informativa predisposta dal DPS, vengono inoltre formulate proposte volte a garantire il rafforzamento della disciplina relativa all'attuazione, al monitoraggio ed alla verifica degli interventi finanziati con il FSC, nonche' la proroga al 31 dicembre 2013 del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti previsto dalle delibere di questo Comitato n. 8/2012 e n. 60/2012 in materia ambientale e l'estensione di tale nuovo termine anche alle delibere nn. 62 e 78/2011 e n. 7/2012; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62); Considerato che nel corso della riunione preparatoria del 5 marzo 2013 si e' convenuto sull'esigenza che gli interventi inseriti nei CIS siano comunque esclusi dai predetti definanziamenti da individuare da parte dalle Regioni interessate dai tagli e che, per gli anni 2013, 2014 e 2015, il richiamato termine di 60 giorni decorra dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal citato art. 16, comma 2, del decreto legge n. 95/2012; Ritenuto di poter accogliere la citata proposta complessiva, sia con riferimento all'attuazione a carico del FSC dell'art. 16, comma 2, del decreto legge n. 95/2012, sia con riferimento alle disposizioni per la disciplina del funzionamento del Fondo; Vista la nota n. 1096-P del 7 marzo 2013, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e prescrizioni poste a base della presente delibera; Considerato in particolare che, sulla base di quanto segnalato dal Ministero dell'economia e delle finanze e recepito nella predetta nota congiunta n. 1096/2013, l'utilizzo da parte di ciascuna Regione delle risorse relative al cosiddetto "patto verticale incentivato" consente di ridurre corrispondentemente il taglio a carico del FSC esclusivamente a condizione che la singola Regione ceda gli spazi finanziari a valere sul patto agli enti' locali del proprio territorio e riduca il proprio debito, ai sensi del richiamato art. 1, comma 125, della legge di stabilita' 2013; Ritenuto pertanto di adottare la presente delibera, la cui efficacia - relativamente all'imputazione a carico del FSC delle riduzioni di spesa disposte dal piu' volte citato art. 16, comma 2 - e' subordinata all'emanazione del decreto del MEF previsto dallo stesso articolo e che sara' nuovamente sottoposta all'esame di questo Comitato, ove necessario, per garantirne piena coerenza con quanto previsto dall'emanando decreto; Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;
Delibera:
1. Attuazione dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 In applicazione dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, come modificato dall'art. 1, comma 117, delle legge n. 228/2012 (legge di stabilita' 2013), alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) assegnate alle Regioni a statuto ordinario sono imputate-riduzioni per un importo complessivo di 2.421.072.287 euro per il triennio 2013-2015, articolate per singola annualita' e per Regione nella misura indicata nella colonna (e) della tabella allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, in linea con le percentuali derivanti dalla ripartizione concordata tra le Regioni nell'ambito della Conferenza Stato - Regioni del 24 gennaio 2013 richiamata in premessa. 1.1 Riduzioni del FSC per l'annualita' 2013 Con riferimento all'anno 2013, a fronte del taglio prudenziale di 1.000 milioni di euro integralmente operato a valere sul FSC dalla legge di stabilita' 2013, viene disposta a carico delle risorse FSC delle Regioni a statuto ordinario la riduzione complessiva di 371.072.287 euro. La rimanente copertura delle riduzioni relative all'anno 2013 e' assicurata dalle Regioni a statuto ordinario, per un importo di 628.927.713 euro, attraverso l'utilizzo del contributo per il cosiddetto "patto di stabilita' incentivato" richiamato nelle premesse, previsto dall'art. 1, comma 122, della predetta legge di stabilita' 2013, nei termini e nella misura concordata in sede di Conferenza Stato-Regioni del 7 febbraio 2013. Tale modalita' di copertura e la corrispondente riduzione della quota inizialmente posta a carico del FSC rimangono tuttavia condizionate alla cessione, da parte di ciascuna Regione, degli spazi finanziari a valere sul patto agli enti locali del proprio territorio e alla riduzione del proprio debito, ai sensi del richiamato art. 1, comma 125, della legge di stabilita' 2013. Attraverso modalita' procedurali da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze, sara' assicurato il reintegro, per il predetto importo di 628.927.713 euro, della dotazione del FSC per l'anno 2013, gia' decurtata in via prudenziale per l'intero importo di 1.000 milioni di euro. Viene stabilito in 60 giorni dalla emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal citato art. 16, comma 2, del decreto legge n. 95/2012 il termine entro il quale ciascuna Regione dovra' comunicare al DPS gli interventi/azioni da definanziare, totalmente o parzialmente, a copertura della riduzione complessiva di 2.421.072.287 euro di cui al precedente punto 1. Non potranno comunque costituire oggetto di definanziamento gli interventi/azioni inseriti nei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 88/2011 e alle delibere di questo Comitato n. 41 e n. 107/2012 citate in premessa. 1.2 Riduzioni del FSC per le annualita' 2014 e 2015 Sempre in applicazione dell'art. 16, comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 viene al momento confermata l'imputazione integrale a carico del FSC delle riduzioni cautelativamente disposte nell'ambito della legge di stabilita' 2013, rispettivamente per 1.000 milioni di euro per il 2014 e 1.050 milioni di euro per il 2015, che vengono pertanto ripartite tra le Regioni a statuto ordinario nella misura indicata nella tabella allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante. Tali importi rappresentano pertanto il valore massimo delle riduzioni poste a carico del FSC, con possibilita', per ciascuna Regione, di utilizzare a copertura delle riduzioni di propria pertinenza ed in relazione ai successivi accordi annuali in sede di Conferenza Stato - Regioni, risorse diverse dal FSC. Viene stabilito in 60 giorni dalla emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del citato art. 16, comma 2, del decreto legge n. 95/2012 il termine entro il quale le Regioni dovranno comunicare al DPS gli interventi/azioni eventualmente riammessi al finanziamento. Sono esclusi in ogni caso da eventuali definanziamenti gli interventi inseriti nei contratti istituzionali di sviluppo (CIS), come indicato al precedente punto 1.1. Per le regioni Lazio e Lombardia che, in relazione alla ripartizione di cui alla tabella allegata alla presente delibera, risultano "incapienti" essendo le relative disponibilita' FSC ancora da trasferire rispettivamente nulle ovvero insufficienti ad assicurare la copertura del taglio di pertinenza, dovranno essere individuati idonei meccanismi di rialimentazione del FSC da parte di tali due Regioni. Le eventuali risorse FSC che dovessero rendersi disponibili per il periodo di programmazione 2014-2020 potranno essere impiegate dalle Regioni interessate dalle riduzioni di cui alla presente delibera per assicurare copertura finanziaria agli interventi che ne risultassero privi al termine del presente ciclo di programmazione. 2. Rafforzamento della disciplina relativa all'attuazione, al monitoraggio ed alla verifica degli interventi finanziati con il FSC Entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente delibera le Amministrazioni responsabili degli interventi da realizzare attraverso Accordi di' Programma Quadro, Contratti istituzionali di sviluppo, ovvero mediante attuazione diretta sono tenute ad alimentare, con i relativi dati di monitoraggio, la Banca Dati Unitaria. corredando peraltro le schede inserite con cronoprogrammi vincolanti sui tempi di esecuzione di ciascuna fase, in conformita' con quanto previsto per i detti Contratti istituzionali di sviluppo e gli Accordi di Programma Quadro. Nell'ambito della citata Banca Dati Unitaria ed in conformita' con la relativa disciplina, le informazioni di monitoraggio devono essere aggiornate con cadenza bimestrale. Nei casi di mancato inserimento o aggiornamento delle informazioni, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale e l'Unita' di verifica degli investimenti pubblici-UVER) disporra' lo svolgimento di sopralluoghi per accertare le cause del mancato monitoraggio. Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e' autorizzato, in assenza di giustificato motivo o di circostanze non imputabili ai soggetti responsabili, a disporre una sanzione a valere sulle risorse gia' assegnate alle Regioni per finalita' di assistenza tecnica e, in caso di mancato rispetto dei cronoprogrammi, ad irrogare una sanzione di importo massimo pari a quello dell'intervento a valere sulle risorse relative alla programmazione FSC 2014-2020. Nei rapporti con i soggetti attuatori e con i terzi incaricati della realizzazione, le Regioni possono adottare opportune misure atte a rivalersi in relazione a sanzioni originate da comportamenti degli stessi. Viene infine disposta la proroga al 31 dicembre 2013 del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, previsto dalle delibere di questo Comitato n. 8/2012 e n. 60/2012 in materia ambientale. Tale termine viene esteso anche alle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte sulla base delle delibere nn. 62 e 78/2011 e n. 7/2012. 3.Trasferimento delle risorse In attesa della definizione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze relativo all'individuazione di risorse di pertinenza regionale, diverse dal FSC, da assoggettare a riduzione, i trasferimenti delle risorse del FSC in favore delle Regioni a statuto ordinario interessate dai sopracitati tagli potranno essere disposti, in relazione allo stato di avanzamento della relativa spesa, dal competente DPS nei limiti delle disponibilita', per ciascuna Regione, di risorse FSC non ancora trasferite, cosi' come quantificate nella colonna (i) della citata tabella allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante. 4. Norma finale L'efficacia della presente deliberazione, con esclusivo riferimento a quanto disposto dai precedente punto 1 in ordine all'imputazione a carico del FSC delle riduzioni di spesa disposte dal piu' volte citato art. 16, comma 2, e' subordinata all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal citato art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012. La presente delibera sara' nuovamente sottoposta all'esame di questo Comitato, ove necessario, per garantirne piena coerenza con quanto previsto dall'emanando decreto. Roma, 8 marzo 2013
Il Presidente: Monti Il segretario: Barca
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 118
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