Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 28 maggio 2013
Estensione dell' autorizzazione alla societa' TUV Italia S.r.l., in Sesto San Giovanni a svolgere attivita' di Organismo di valutazione della conformita' alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore
la vigilanza e la normativa tecnica

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva 89/106/CEE;
Visto il decreto 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994 ed in particolare l'art. 47;
Vista la richiesta dell'Organismo TUV Italia S.r.l., con sede in Via G.Carducci 125 edif.23 20099 Sesto S.Giovanni (Mi);
Considerato che le norme oggetto della richiesta non sono interessate anche dai requisiti di cui all'art. 9, punti 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Decreta:

Art. 1

1. Alla societa' TUV Italia S.r.l., con sede in Via G. Carducci 125 edif.23 20099 Sesto San Giovanni ( MI ) e' estesa l'autorizzazione quale Organismo di certificazione ed ispezione dei prodotti da costruzione secondo le norme armonizzate, i requisiti essenziali ed i relativi sistemi di attestazione sotto riportati:
a) M100 EN 1520 componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura coperta; r.e.3,4,5,6, s.a. 2+, 4.
L'autorizzazione decorre dalla data del presente decreto ed e' valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.
 
Art. 2

1. L'attivita' di valutazione dovra' essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta.
 
Art. 3

1. L'attivita' di cui all'art. 1 deve essere svolta dall'Organismo di valutazione con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalita' e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attivita' o di parti di esse e' regolato dall'art. 6 del d.p.r. 9 maggio 2003, n. 156.
2. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell'Organismo di certificazione e sono determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
3. Ogni sei mesi l'Organismo di valutazione invia alla Direzione Generale M.C.C.V.N.T - Divisione XIV - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate.
4. Ogni anno l'Organismo di valutazione invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attivita' svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attivita' di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.
 
Art. 4

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli per accertare che l'Organismo continui a rispettare le condizioni per le quali e' stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.
3. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacita' tecniche, professionali e strumentali proprie, e' disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformita' rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, e' disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Tutti gli atti relativi alla attivita' di valutazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.
 
Art. 5

1. Alle procedure relative all'attivita' di notifica degli organismi ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994.
 
Art. 6

1. Il presente decreto di autorizzazione e' pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' notificato alla Commissione europea. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario.
Roma, 28 maggio 2013

Il direttore generale: Vecchio
 
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