Gazzetta n. 137 del 13 giugno 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 maggio 2013
Riconoscimento dell'idoneita' al Centro «Biotek Agriculture Italia S.r.l.», in Verona ad effettuare le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo 194/95;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;
Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;
Visto l'esito favorevole della verifica della conformita' ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 9 marzo 2013 presso il Centro di saggio «Biotek Agriculture Italia S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1

1. Il Centro «Biotek Agriculture Italia S.r.l.», con sede legale in via Scrimiari n. 26/a - 37129 Verona, e' riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:
individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo 194/95);
valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);
definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);
determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo 194/95);
valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/95);
individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo 194/95).
Detto riconoscimento riguarda le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita':
aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture orticole;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria.
 
Art. 2

1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e' subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95.
2. Il Centro «Biotek Agriculture Italia S.r.l.», e' tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale.
3. Il citato Centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonche' a quanto previsto dal presente decreto.
 
Art. 3

1. Il presente decreto ha la validita' di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 9 marzo 2013.
2. Il Centro «Biotek Agriculture Italia S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potra' inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
3. I costi sono a carico del Centro richiedente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2013

Il direttore generale: Cacopardi
 
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