Gazzetta n. 134 del 10 giugno 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 27 febbraio 2013, n. 65
Regolamento, di cui all'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per la redazione del Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE», di seguito denominato decreto legislativo n. 93/2011, ed in particolare l'articolo 16 recante norme sullo sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e sui poteri decisionali in materia di investimenti che stabilisce che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato Regioni e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, di seguito denominata Autorita', sono stabilite le modalita' per la redazione, da parte dei gestori, di un piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste e sui piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 93/2011;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l'articolo 17, comma 3, che prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere;
Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
Acquisito il parere dell'Autorita' di cui alla deliberazione n. 300/2012/I/GAS del 19 luglio 2012;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato Regioni espresso nella riunione del 25 luglio 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2012;
Vista la nota in data 8 febbraio 2013 n. 0002562 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione e destinatari del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011, le modalita' in base alle quali i gestori di reti di trasporto di gas naturale operanti sul territorio nazionale, di seguito denominati gestori, redigono il piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale, di seguito denominato piano. Esso e' destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attivita' di trasporto del gas naturale sia mediante reti nazionali di gasdotti, classificate ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, sia tramite reti di trasporto regionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
La direttiva 2009/72/CE, e' pubblicata nella GUUE n. L
211 del 14.8.2009.
La direttiva 2009/73/CE e' pubblicata nella GUUE n. L
211 del 14.8.2009.
La direttiva 2008/92/CE e' pubblicata nella GUUE n. L
298 del 7.11.2008.
Si trascrive il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle
direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di
gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE):
"Art. 16. (Sviluppo della rete e poteri decisionali in
materia di investimenti).
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza
Stato-Regioni e l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, sono stabilite le modalita' per la redazione da parte
dei Gestori, di un piano decennale di sviluppo della rete
basato sulla domanda e sull'offerta esistenti e previste e
sui piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui
all'articolo 8.
2. Il Gestore trasmette annualmente al Ministero dello
sviluppo economico, alle Regioni e all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, previa consultazione dei
pertinenti soggetti interessati, il piano decennale di
sviluppo della rete, che contiene misure efficaci atte a
garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di
approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicita'
degli investimenti e della tutela dell'ambiente.
3. In particolare, il piano decennale di sviluppo della
rete:
a) contiene una descrizione di dettaglio delle
caratteristiche della rete di trasporto, delle aree in cui
la stessa e' funzionalmente articolata, nonche' delle
criticita' e delle congestioni presenti o attese;
b) indica ai partecipanti al mercato le principali
infrastrutture di trasporto da costruire o potenziare
nell'arco dei dieci anni successivi;
c) contiene tutti gli investimenti gia' decisi ed
individua, motivandone la scelta, i nuovi investimenti da
realizzare nel triennio successivo, anche ai fini di
consentire il superamento delle criticita' presenti o
attese;
d) indica, per tutti i progetti di investimento, la
data prevista di realizzazione.
4. Nell'elaborare il piano decennale di sviluppo della
rete, il Gestore procede ad una stima ragionevole
dell'evoluzione in termini di produzione, fornitura,
consumi e scambi di gas naturale con altri Paesi, tenendo
conto dei piani di investimento per le reti degli altri
Paesi, nonche' dei piani di investimento per lo stoccaggio
e per terminali di rigassificazione del GNL.
5. alle imprese del gas naturale che si dichiarano
utenti potenziali di sistema puo' essere fatto obbligo di
comprovare le loro affermazioni. I risultati della
procedura consultiva sono resi pubblici, ivi inclusi i
possibili fabbisogni in termini di investimenti.
6. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, acquisito il parere delle
Regioni territorialmente interessate dagli interventi
programmati nel piano decennale di sviluppo della rete,
valutano, ciascuno secondo le proprie competenze, la
coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la
strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, in
conformita' con i programmi infrastrutturali derivanti da
accordi internazionali firmati dal Governo italiano; il
Ministero valuta altresi', sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, se il piano decennale
contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti
individuati nel corso della procedura consultiva e se esso
sia coerente con il piano decennale di sviluppo della rete
a livello comunitario di cui all'articolo 8, comma 3,
lettera b), del regolamento (CE) n. 715/2009, nonche' con i
piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui
all'articolo 8. In caso di dubbio sugli aspetti relativi
alla coerenza con i piani a livello comunitario, il
Ministero acquisisce il parere dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, che puo' consultare l'Agenzia per la
cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia. Sulla
base degli elementi di cui al presente comma, il Ministero
dello sviluppo economico puo' chiedere al Gestore di
modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.
7. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, ciascuno secondo le
proprie competenze, effettuano il monitoraggio
dell'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.
8. Nei casi in cui il Gestore, per cause a lui
imputabili, non realizza un investimento che, in base al
piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere
realizzato nel triennio successivo, il Ministero dello
sviluppo economico, nei casi in cui la mancata
realizzazione dell'opera oggetto dell'investimento riveli
ai fini della sicurezza del sistema del gas naturale, del
rispetto degli accordi internazionali sottoscritti
dall'Italia, o della Strategia energetica nazionale di cui
all'articolo 3, e l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, nei casi in cui la mancata realizzazione costituisca
ostacolo all'accesso al sistema o allo sviluppo
concorrenziale del mercato del gas naturale, impongono al
Gestore di realizzare gli investimenti in causa entro un
termine definito purche' tale investimento sia ancora
pertinente sulla base del piu' recente piano decennale di
sviluppo della rete.
9. Nei casi di cui al comma 8, le pertinenti
regolazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti
in questione.".
Si trascrive il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
Si trascrive il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo n. 93 del 2011:
"Art. 8. (Predisposizioni dei Piani di cui agli
articoli 5 e 10 del regolamento CE n. 994/2010).
1. Il Ministero dello sviluppo economico provveda alla
valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del
sistema nazionale del gas naturale di cui all'articolo 9
del regolamento (CE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 ottobre 2010, di seguito definito
"regolamento n. 994/2010", e definisce il piano di azione
preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della
sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, tenuto
conto delle disposizioni degli articoli 5 e 10 del
regolamento n. 994/2010, avvalendosi del Comitato tecnico
di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale
operato presso lo stesso Ministero.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i
piani di cui al comma 1 alla Commissione europea e si
coordina con le autorita' competenti in materia di
sicurezza degli altri Stati membri per prevenire
interruzioni delle forniture di gas naturale e limitarne i
danni.
3. Il Ministero dello sviluppo economico adotta le
misure necessarie affinche' entro il 3 dicembre 2014, nel
caso di interruzione del flusso di gas naturale dalla
maggiore delle infrastrutture di approvvigionamento
dall'estero, la capacita' delle infrastrutture rimanenti,
determinata in accordo alle disposizioni di cui
all'Allegato 1 del regolamento n. 994/2010, sia in grado,
anche tenuto conto delle possibili azioni di riduzione
della domanda e della capacita' di stoccaggio di
modulazione e strategico nazionale, di soddisfare la
domanda giornaliera totale di gas naturale di punta
massima, calcolata con una probabilita' statistica almeno
ventennale.
4. I gestori dei sistemi di trasporto entro il 31
dicembre 2013 realizzano una capacita' di trasporto
bidirezionale continua, ai fini del contro flusso sia
virtuale che fisico, su tutte le interconnessioni
transfrontaliere tra Stati membri, ivi inclusa la
interconnessione tra Italia e centro Europa attraverso il
gasdotto Transitgas in territorio svizzero, salvo le
esenzioni accordate dal Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 994/2010.
5. I gestori dei sistemi di trasporto interessati dalle
misure di cui ai commi 3 e 4 hanno l'obbligo di realizzare
i potenziamenti di rete necessari a conseguire gli
obiettivi di cui al comma 3, nonche', in accordo con i
gestori dei sistemi di trasporto transfrontalieri
interessati, secondo le indicazioni contenute nei piani
predisposti dal Ministero dello sviluppo economico di cui
al presente articolo.".
Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142,
reca: "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme
comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144".

Note all'art. 1:
Per il testo degli articoli 8 e 16 del citato decreto
legislativo n. 93 del 2011, si veda nelle note alle
premesse.
Si trascrive il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo n. 164 del 2000:
"Art. 9. (Definizione di rete nazionale dei gasdotti )
1. Si intende per rete nazionale di gasdotti, anche ai
fini dell'applicazione dell'articolo 29, comma 2, lettera
g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la rete
costituita dai gasdotti ricadenti in mare, dai gasdotti di
importazione ed esportazione e relative linee collegate
necessarie al loro funzionamento, dai gasdotti
interregionali, dai gasdotti collegati agli stoccaggi,
nonche' dai gasdotti funzionali direttamente e
indirettamente al sistema nazionale del gas. La rete
nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori
connessi, e' individuata, sentita la Conferenza unificata e
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che provvede altresi' al suo
aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di
un'impresa che svolge attivita' di trasporto. Per le reti
di trasporto non comprese nella rete nazionale di gasdotti
l'applicazione degli articoli 30 e 31 e' di competenza
regionale.".
 
Art. 2

Criteri per la redazione del piano

1. I Gestori elaborano il piano secondo i criteri generali fissati dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011. In particolare il piano:
a) evidenzia le misure infrastrutturali volte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento, a fronte delle previsioni di evoluzione della domanda e dell'offerta di gas naturale, prevedendo anche la realizzazione di un'adeguata sovra-capacita', al fine di aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, di creare le condizioni per supportare lo sviluppo di un mercato competitivo e integrato a livello europeo, di assicurare l'offerta in concorrenza per promuovere lo sviluppo del sistema gas naturale italiano come "hub" mediterraneo, tenendo conto delle disposizioni relative alla sicurezza del sistema di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 93/2011 e alla realizzazione di una adeguata capacita' di trasporto bidirezionale continua di cui all'articolo 6, comma 5, del Regolamento CE n. 994/2010, nonche' della economicita' ed efficacia degli investimenti e della tutela dell'ambiente;
b) descrive lo stato della rete di trasporto del gas naturale articolata nelle sue componenti di rete nazionale e di rete di trasporto regionale, unitamente agli elementi che la caratterizzano, inclusi i punti di interconnessione con altri operatori di trasporto, stoccaggio e rigassificazione esistenti e previsti, nonche' alle eventuali criticita' e congestioni, attuali o previste, e agli investimenti necessari per il loro superamento;
c) individua le infrastrutture, di cui alla rete nazionale e alla rete regionale, da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi, specificando le motivazioni alla base delle scelte pianificatorie, precisando quelle per le quali la decisione dell'investimento e' stata gia' adottata e quelle da realizzare nel primo triennio del periodo decennale;
d) prevede le opportune forme di coordinamento con i gestori esteri e nazionali di reti di trasporto di gas naturale al fine di:
1) sviluppare nuove interconnessioni con l'estero;
2) realizzare una capacita' di trasporto bidirezionale continua secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 93/2011;
3) ottimizzare l'utilizzo della capacita' di trasporto dei gasdotti esteri verso l'Italia, anche attraverso lo sviluppo di procedure di allocazione congiunta della capacita', al fine di incrementare la sicurezza e l'economicita' degli approvvigionamenti, anche secondo le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27;
e) indica per tutti i progetti definiti:
1) i costi ed i benefici attesi in relazione ai criteri di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011 e al presente decreto, nonche' le scelte adottate per minimizzare le interferenze con il territorio e gli impatti previsti sull'ambiente, elencando le soluzioni alternative esaminate;
2) gli investimenti da realizzare nel rispetto dei principi di economicita' e di efficacia di cui al presente comma;
3) il programma degli investimenti e la data prevista di realizzazione con separata evidenza delle tempistiche delle principali attivita', giustificando eventuali modifiche delle citate tempistiche rispetto al piano gia' pubblicato;
f) evidenzia la descrizione della struttura finanziaria, con indicazione dei dati economico-finanziari che supportano la sostenibilita' del piano, nonche' le fonti di finanziamento.
2. Nell'elaborazione del piano i gestori:
a) tengono in debito conto i progetti di sviluppo infrastrutturale definiti dalla Commissione Europea;
b) prevedono le opportune forme di coinvolgimento con altri gestori, sia appartenenti sia non appartenenti all'Unione Europea, con operatori del mercato, nonche' con altri operatori proprietari di infrastrutture connesse, attualmente o sulla base degli investimenti previsti, alle reti nazionali di trasporto del gas naturale;
c) indicano i criteri utilizzati per la stima dell'evoluzione del rapporto tra domanda ed offerta del sistema del gas naturale, per l'analisi dei costi e dei benefici relativi alla realizzazione del piano e per la valutazione della capacita' di trasporto incrementale derivante dalla realizzazione del piano, con particolare riferimento ai vincoli di esercizio della rete.
Note all'art. 2:
Per il testo degli articoli 8 e 16 del citato decreto
legislativo n. 93 del 2011, si veda nelle note alle
premesse.
Il Regolamento (CE) n. 994/2010 e' pubblicato nella
GUUE n. L 295 del 12.11.2010.
Si trascrive il testo dell'art. 14, comma 5, del
decreto-legge 24 gennaio 2012 , n. 1 (Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'):
"Capo IV - Disposizioni in materia di energia
Art. 14. (Misure per ridurre i costi di
approvvigionamento di gas naturale per le imprese)
(Omissis).
5. Al fine di promuovere la sicurezza degli
approvvigionamenti e la riduzione dei costi di
approvvigionamento di gas naturale, il Ministero dello
sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, anche attraverso l'impresa maggiore di trasporto,
monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti esteri di
importazione di gas naturale, al fine di promuovere il loro
ottimale utilizzo e la allocazione coordinata delle
capacita' lungo tali gasdotti e ai loro punti di
interconnessione, in coordinamento con le competenti
autorita' dell'Unione europea e dei Paesi terzi
interessati.".
 
Art. 3

Modalita' di comunicazione e pubblicazione del piano

1. Al fine di assicurare una adeguata diffusione delle informazioni i gestori:
a) pubblicano annualmente il calendario per l'elaborazione del piano sul proprio sito internet e avviano la richiesta di informazioni e dati nei confronti di tutti i soggetti coinvolti entro il 1° settembre di ciascun anno;
b) pubblicano nei propri siti internet il piano entro il termine del 31 marzo di ciascun anno ai fini della consultazione, con evidenziazione delle motivazioni delle scelte operate a seguito delle proposte e delle informazioni ricevute;
c) tenuto conto degli esiti della consultazione, trasmettono il piano entro il 31 maggio di ciascun anno al Ministero, all'Autorita' e alle Regioni interessate, nonche' comunicano sul proprio sito internet, entro la stessa data, le informazioni relative al piano in lingua italiana ed in lingua inglese.
 
Art. 4

Valutazione del piano

1. Il Ministero provvede ad acquisire, entro due mesi dalla richiesta, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 93/2011, il parere delle Regioni territorialmente interessate dagli interventi programmati nel piano. Successivamente il Ministero e l'Autorita' valutano il piano, ciascuno secondo le proprie competenze, anche ai fini della sua coerenza con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 93/2011.
2. Il Ministero valuta altresi', sentita l'Autorita', se il piano contiene una stima relativa ai fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso e' coerente con il piano decennale di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b), del Regolamento CE n. 715/2009, con particolare riferimento alle prospettive europee di sviluppo del mercato e di sicurezza degli approvvigionamenti, nonche' con i piani di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 93/2011 e con lo sviluppo di infrastrutture derivanti da accordi internazionali.
3. In caso di dubbio sugli aspetti relativi alla coerenza di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo n. 93/2011.
Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo n. 93 del 2011:
"Art. 3. (Infrastrutture coerenti con la strategia
energetica nazionale)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono
individuate, sulla base degli scenari di cui all'articolo
1, comma 2, e in coerenza con il Piano d'Azione Nazionale
adottato in attuazione della direttiva 2009/28/CE e con il
Piano d'Azione per l'efficienza energetica adottato in
attuazione della direttiva 2006/32/CE, con riferimento a
grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale,
le necessita' minime di realizzazione o di ampliamento di
impianti di produzione di energia elettrica, di
rigassificazione di gas naturale liquefatto, di stoccaggio
in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti
petroliferi, e le relative infrastrutture di trasmissione e
di trasporto di energia, anche di interconnessione con
l'estero, tenendo conto della loro effettiva
realizzabilita' nei tempi previsti, al fine di conseguire
gli obiettivi di politica energetica nazionale, anche con
riferimento agli obblighi derivanti dall'attuazione delle
direttive comunitarie in materia di energia, e di
assicurare adeguata sicurezza, economicita' e concorrenza
nelle forniture di energia.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' aggiornato, con le
stesse modalita' di cui al comma 1, con cadenza almeno
biennale in funzione delle esigenze di conseguimento degli
obiettivi indicati allo stesso comma, tenendo conto della
effettiva evoluzione della domanda di energia,
dell'integrazione del sistema energetico italiano nel
mercato interno dell'energia e dell'effettivo grado di
avanzamento della realizzazione delle infrastrutture
individuate.
3. Le amministrazioni interessate a qualunque titolo
nelle procedure autorizzative delle infrastrutture
individuate ai sensi del comma 1 attribuiscono ad esse
priorita' e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni
di propria competenza.
4. Nel caso di mancato rispetto da parte delle
amministrazioni regionali competenti dei termini per
l'espressione dei pareri o per l'emanazione degli atti di
propria competenza, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, assegna alla regione interessata un congruo
termine, per provvedere, non inferiore comunque a due mesi.
Decorso inutilmente il termine di cui al periodo
precedente, il Consiglio dei Ministri, sentita la regione
interessata, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, nomina, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, un apposito commissario, che
provvede all'espressione dei pareri ovvero all'adozione
degli atti.
5. Gli impianti e infrastrutture individuati ai sensi
del comma 1 sono dichiarati di pubblica utilita', nonche'
urgenti e indifferibili, ai sensi delle normative vigenti,
restando alla valutazione dell'amministrazione competente
la possibilita' di effettuare tale dichiarazione anche per
altri impianti e infrastrutture della stessa tipologia, ove
comunque corrispondenti agli obiettivi di cui al comma 1.
6. La corrispondenza agli obiettivi di cui al comma 1
e' inclusa tra i criteri di valutazione ai fini del
riconoscimento dell'esenzione dall'accesso dei terzi alle
infrastrutture prevista per gli impianti e infrastrutture
del sistema elettrico e del gas naturale ai sensi delle
vigenti disposizioni comunitarie.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettere
a), b), e c), e comma 11 della legge 23 agosto 2004, n.
239, sono adottati indirizzi al fine di mantenere in via
prioritaria per gli impianti e le infrastrutture
individuate ai sensi del comma 1 le misure esistenti volte
a facilitare la realizzazione di impianti e infrastrutture
di tale tipologia, nonche' di attribuire agli impianti e
alle infrastrutture non ricadenti negli obiettivi di cui al
comma 1 i maggiori costi dei relativi potenziamenti o
estensioni delle reti di trasmissione e trasporto di
energia necessari alla realizzazione degli stessi impianti
e infrastrutture. L'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas esercita le proprie competenze in materia tariffaria
coerentemente con le finalita' di cui al presente comma.".
Il Regolamento (CE) n. 715/2009 e' pubblicato nella
GUUE n. L 211 del 14.8.2009.
 
Art. 5

Monitoraggio del piano e imposizione degli investimenti

1. Il Ministero e l'Autorita', ciascuno secondo le proprie competenze, effettuano il monitoraggio dell'attuazione del piano, anche sulla base di segnalazioni delle Regioni.
2. Nei casi in cui un Gestore, per cause a lui imputabili, non realizza un investimento che in base al piano doveva essere realizzato nel triennio successivo, il Ministero o l'Autorita', a seconda delle previsioni di cui al comma 8 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011, impongono al gestore di realizzare detto investimento entro un termine definito, purche' esso sia ancora pertinente sulla base del piu' recente piano.
3. In caso di non ottemperanza alle disposizioni emanate in conseguenza del monitoraggio di cui al comma 1 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 93/2011.
Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 febbraio 2013

Il Ministro: Passera
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 267
Note all'art. 5:
Per il testo degli articoli 8 e 16 del citato decreto
legislativo n. 93 del 2011, si veda nelle note alle
premesse.
Si riporta il testo dell'art. 45, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo n. 93 del 2011:
"Art. 45. (Poteri sanzionatori)
(Omissis).
1.b). articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del
regolamento CE n. 715/2009 e degli articoli 4, 8, commi 4 e
5, dell'articolo 10, commi 1 e 3, e degli articoli 11, 12,
13, 14, 15, 16 comma 8, 17 commi 4 e 5, 18, 19, 23 e 26 del
presente decreto, nonche' l'articolo 20, commi 5bis e 5ter
del decreto legislativo n. 164 del 2000.".
 
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