Gazzetta n. 134 del 10 giugno 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2013
Autorizzazione ad assumere unita' di personale per le esigenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011);
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Visto l'art. 66 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche tra cui quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006;
Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che, per il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente;
Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, cosi' come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visto l'art. 9, comma 11, del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unita', le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unita';
Visto l'art. 9, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita' di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25 recante proroga termini previsti da disposizioni legislative;
Vista la citata legge di stabilita' n. 228 del 2012 che all'art. 1, comma 388, fissa al 30 giugno 2013 il termine di scadenza riferito alle disposizioni legislative di cui alla tabella 2 allegata alla stessa legge, tra cui e' ricompreso il termine di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 216 del 2011, come modificato dalla legge di stabilita' del 2013, riguardante le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010 e 2011 di cui all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista la citata legge di stabilita' n. 228 del 2012 che, all'art. 1, comma 404, lettera a), modifica l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nei seguenti termini «le parole: ''nell'anno 2009 e nell'anno 2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2009, 2010 e 2011''»;
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;
Visto l'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge n. 138 del 2011 il quale prevede che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74 e dall'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, nonche' a rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;
Visto il successivo comma 4 del citato art. 1 del predetto decreto-legge n. 138 del 2011 da cui si evince che per le amministrazioni che non abbiano adempiuto alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale, nei termini previsti dal comma 3, e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto;
Visto il citato decreto-legge n. 95 del 2012, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone: «Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi»;
Tenuto conto che l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede che le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito delle riduzioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
Visto l'art. 2, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui alle riduzioni di cui al comma 1, si provvede con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Considerato che l'art. 2, comma 6, del succitato decreto prevede che «Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012, non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi»;
Vista la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 10 del 24 settembre 2012, con la quale sono state fornite le linee di indirizzo e i criteri applicativi delle riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni previste dall'art. 2 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni ad assumere per l'anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013 relativo a 50 amministrazioni pubbliche (di cui 9 Ministeri, 21 enti di ricerca, 20 enti pubblici non economici), adottato in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, in corso di registrazione alla Corte dei conti;
Viste le note con le quali il Ministero degli affari esteri, il Ministero della difesa e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura chiedono le relative assunzioni;
Visto il comma 5, secondo e terzo periodo, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unita' in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo»;
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, ai sensi del quale il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nei cinque anni 2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova, comprensivo delle assunzioni gia' consentite ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dell'art. 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
Considerato che il Ministero degli affari esteri con la nota del 21 settembre 2012, n. 234943, ha fornito il dettaglio delle assunzioni disposte ai sensi del citato art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, chiedendo che l'assunzione di n. 15 unita' di segretari di legazione sia finanziata con le risorse del turn-over dell'anno 2012 - cessazioni 2011;
Vista la nota del Ministero della difesa del 21 dicembre 2012, n. 36292, relativa al trasferimento in conto assunzioni, con inquadramento in soprannumero, di un'unita' di personale in esecuzione dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio (sezione prima) n. 2173/2012;
Considerato che con le citate note le predette amministrazione specificano gli oneri da sostenere per le assunzioni richieste, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2011 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili, con relativa asseverazione da parte dei competenti organi di controllo;
Visto l'art. 12, comma 9, del citato decreto-legge n. 95/2012, il quale prevede che, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. A tal fine, e fermo restando quanto previsto al comma 12, la dotazione organica di AGEA attualmente esistente e' ridotta del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia e, conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo;
Considerato che l'AGEA con nota del 1° febbraio 2013, ha richiesto l'autorizzazione alle assunzioni relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2010, 2011 e 2012, rappresentando di aver operato sulla propria dotazione organica le riduzioni previste dal citato art. 12, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, e che le medesime riduzioni sono, altresi', contemplate dallo Statuto dell'ente, in via di approvazione presso le competenti Amministrazioni;
Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e della pesca - in data 3 ottobre 2012, n. 328 con la quale lo stesso trasmette all'ufficio legislativo e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, lo schema di statuto e l'organigramma dell'AGEA in cui si prevedono n. 10 Uffici di livello dirigenziale non generale;
Viste le note dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nn. 131 e 170 rispettivamente in data 1° e 14 febbraio 2013 con le quali si chiede di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 9, comma 11, del decreto-legge n. 78/2010, ovvero di cumulare le risorse da cessazioni intervenute negli anni 2010, 2011 e 2012, per il raggiungimento dell'onere finanziario necessario ad assumere le unita' di personale in relazione alle qualifiche corrispondenti al proprio fabbisogno, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nelle suddette annualita' e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili per ciascuno dei predetti anni, come da asseverazione del competente organo di controllo;
Considerato di poter accogliere la richiesta di cumulo delle risorse finanziarie relative alle annualita' 2010, 2011 e 2012, come prospettata dall'AGEA, in quanto, come risulta dalle citate note, l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente di seconda fascia a valere sui risparmi derivanti dalle cessazioni 2010 e di un dirigente di seconda fascia a valere sui risparmi derivanti delle cessazioni 2011, non trova sufficiente capienza nei predetti risparmi da cessazioni delle due annualita';
Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita' di posti in dotazione organica, fatto salvo quanto rappresentato per il Ministero della difesa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Le amministrazioni indicate nella Tabella «A» allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento, possono procedere, a valere sulle risorse finanziarie relative all'anno 2012, all'assunzione a tempo indeterminato delle unita' di personale per ciascuna indicate, per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni. Per ciascuna amministrazione e', altresi', indicato il limite massimo delle unita' di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2012, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2011, fermi restando gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012.
2. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e' autorizzata a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, delle unita' di personale indicate nella Tabella «B» allegata, che e' parte integrante del presente provvedimento, per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'art. 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. E' altresi', indicato, il limite massimo delle unita' di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2013, sulla base del cumulo delle cessazioni verificatesi negli anni 2010, 2011 e 2012.
3. Resta fermo che fino all'adozione o alla definitiva efficacia dei provvedimenti attuativi dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le Amministrazioni di cui al comma 1 non potranno procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, fatte salve per il Ministero degli affari esteri le assunzioni in deroga previste per i segretari di legazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30 e l'assunzione in soprannumero per il Ministero della difesa in esecuzione dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio (sezione prima) n. 2173/2012. Fino all'emanazione dei provvedimenti indicati le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e le procedure per il rinnovo degli incarichi, avviate alla predetta data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012. Non sono consentite assunzioni in soprannumero anche tenendo conto delle riduzioni delle dotazioni organiche prescritte da ultimo dall'art. 2 del medesimo decreto-legge n. 95 del 2012, fatta salva l'assunzione in soprannumero da riassorbire per il Ministero della difesa in esecuzione dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio (sezione prima) n. 2173/2012.
4. Le Amministrazioni di cui alle Tabelle «A» e «B» allegate sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 dicembre 2013, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
5. All'onere derivante dalle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri e nell'ambito delle disponibilita' di bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2013

p. il Presidente
del Consiglio dei ministri
il Ministro per la
pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 4, foglio n. 345
 
Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Tabella B
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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